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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
- Ricorrente – contro
“ (già ) In persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
pro tempore rappr. e dif. dall'avv. Stefano Quarta
- Convenuto –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27/05/2021 ha adito questo TRIBUNALE Parte_1
esponendo:
→ di lavorare alle dipendenze della (già ) a Controparte_1 CP_2
far data dal 12.06.2006 con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato ai sensi della L. 12.03.1999 n. 68, con la qualifica di operaio addetto all'Impianto di Preselezione Raccolta Differenziata di 1° livello categoria C.C.N.L. Igiene
Ambientale – Az. Municipalizzate;
→ di essere stato successivamente inquadrato con le mansioni di operaio di livello
2B – area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio dal 01.04.2009 al
31.03.2014 e con le mansioni di operaio di livello 2 dal 01.04.2014 alla data del ricorso;
→ di aver tuttavia svolto, sin dal 1.1.2013, mansioni assertivamente inquadrabili nel livello 3°A- area di conduzione;
Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto al riconoscimento delle mansioni superiori del Livello III A, e alle differenze retributive conseguenti nonché al lavoro straordinario, lavoro festivo, e alla quota di Trattamento di Fine rapporto, con rifusione di spese.
La ” (GIÀ )si è ritualmente e tempestivamente Controparte_1 CP_2
costituita, deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe svolto solo mansioni sussumibili nella 2A CATEGORIA del CCNL di settore, e nulla avrebbe a che pretendere a titolo di straordinari e alle altre voci richieste.
La causa, istruita documentalmente e con prova testi, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 Pt_2 Pt_2
N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N°
9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
*****
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore (cfr. ex multis CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf.).
In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata.
In buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto all'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore- creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. CASS. SEZ.
LAVORO, 24 OTTOBRE 2005, N. 20523 e, ancora, CASS. SEZ. LAVORO, 21 MAGGIO 2003,
N. 8025 nonché CASS. SEZ. LAVORO, 23 GENNAIO 2003, N. 1012).
Inoltre, 10 LUGLIO 2009 N° 16200 ha precisato che: “Agli effetti della Parte_3
tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che
l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata”.
Più di recente la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5536 del 1.03.2021, ha affermato che affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore - non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; nel caso in cui il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Ed è appena il caso di rilevare, ulteriormente, che: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (sic CASS. LAV. 22 DICEMBRE 2009 N° 26978; conf.
CASS. LAV. 18 MARZO 2011 N° 6303).
Al riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è necessario procedere, da un lato, ad una penetrante ricognizione del contenuto delle mansioni svolte, dall'altro, all'esame ed interpretazione delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, proprio per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni (si veda Cass. n. 14944/2004).
Infatti, lo svolgimento di compiti propri di mansioni superiori in modo non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, non dà diritto nemmeno alle relative differenze retributive.
In definitiva come efficacemente affermato da CASS. LAV. 21 MAGGIO 2003 N° 8025) il ricorrente deve esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, prevalenza, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale.
Occorre dunque passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche CASS. SEZ.
LAVORO, 22 AGOSTO 2007 N. 17896 e 12 MAGGIO 2006 N. 11037).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà, al contrario, sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Ebbene, nel caso di specie, occorre verificare se il ricorrente abbia adempiuto all'onere di allegazione e di prova (cfr. CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf..) relativamente ai fatti costitutivi del preteso diritto al superiore inquadramento contrattuale per effetto dello svolgimento di mansioni superiori a quelle previste dal livello di formale inquadramento.
Orbene, applicando i citati principî al presente giudizio, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante. In primo luogo, infatti, deve osservarsi – sulla base della declaratoria relativa alla qualifica richiesta, contenuta nel contratto collettivo richiamato da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ritualmente prodotto in giudizio e comunque acquisibile d'ufficio – che la classificazione nel 3A LIVELLO AREA DI CONDUZIONE rivendicato è prevista per i lavoratori che “svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi
d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C".
Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 t. Appartiene, altresì, a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale
e/o meccanizzata di sacchi, contenitori con capacità massima di 30 litri, bidoni con capacità massima di 360 litri.
Il medesimo c.c.n.l. afferma poi che appartengono al 2° livello area di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello
3”. Dunque, dal raffronto tra le declaratorie emerge con evidenza che la differenza tra i due livelli si riferisce non solo al tipo di mezzo condotto, ma anche alla preparazione professionale richiesta ed al tipo di controllo che viene esercitato sul dipendente.
Orbene, opina il TRIBUNALE che l'istruttoria espletata nel presente giudizio non abbia consentito di appurare che le mansioni svolte dal ricorrente siano inquadrabili nel terzo livello, con le modalità e con i contenuti professionali presupposti dalla declaratoria suddetta.
In primo luogo, dal raffronto tra le mansioni contrattualmente previste e quelle effettivamente svolte non appare potersi evincere il richiesto inquadramento del livello superiore.
Ed invero il ricorrente deduce di essere stato addetto, fin dal 2013, a mansioni superiori sulla base del solo assunto per cui avrebbe guidato i mezzi per i quali era richiesta la patente C di cui era titolare.
Nulla deduce e allega in ordine alla qualità delle mansioni, ovvero in cosa si siano caratterizzate in concreto, con quale cadenza e quale con quale tipo di esperienza, nonostante il livello richiesto richieda anche una “preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro anche acquisita mediante esperienza pratica” oppure di essere “addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale
e/o meccanizzata di sacchi, contenitori con capacità massima di 30 litri, bidoni con capacità massima di 360 litri.”
E neppure colmano tali lacune i due testi di parte ricorrente sentiti, che, pur essendo suoi colleghi di lavoro, non hanno dichiarato alcunché rispetto a tali specifiche condizioni pure richieste dalla contrattazione collettiva.
Invero su tali circostanze, capitolate al nr 2 e 3 del ricorso, il teste ha Tes_1
dichiarato di sapere solo che il ricorrente guidava mezzi (daily o autocompattatori) per i quali era necessario essere in possesso di patente C, senza aggiungere nulla sulle modalità o sul servizio di carico e scarico. Il teste dal canto suo, sulle medesime circostanze ha dichiarato che “su Tes_2
turnazione poteva capitare che anche il ricorrente potesse guidare detti mezzi” riferendosi dunque ad una mera eventualità, occasionale e sporadica, che il Pt_1
guidasse tali mezzi;
per poi, in modo contraddittorio con tale assunto, e comunque alquanto criptico, dichiarare non ricordare le date, in generale di non essere presente sul posto quando l'operatore usciva, ma di essere comunque in grado di confermare che quello descritto era il modus operandi.
Dunque, se per un verso il teste premette di non aver mai visto un operatore nello svolgimento delle mansioni di cui al livello 3, e neppure fa riferimento preciso al ricorrente, addirittura parlando di “date” e dunque evocando una non ordinarietà di eventuali uscite con l'autocompattatore, appare poi confermare solo l'esistenza di prassi relative alle uscite con il suddetto mezzo, senza accenno alcuno al singolo ricorrente e alle sue specifiche mansioni.
Ma anche a voler ritenere che il si riferisse al ricorrente, e che sapesse che questi Tes_2
usciva con autocompattatore per il servizio di carico e scarico, non solo le premesse effettuate contraddicono una ripetitività continua ed abituale di tali mansioni, ma il narrato appare anche poco circostanziato in ordine alla qualità di detta mansione e alla sua quantità, nonché alle eventuali capacità professionali, o esperienza tecniche del
. Pt_1
Sul punto è utile rammentare che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento
(cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004).
In sostanza, colui che rivendica il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve non solo provare di aver in concreto svolto le funzioni tipiche dell'inquadramento rivendicato, ma deve anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore abbia in realtà comportato
(Cass. n. 21457/2013).
Dall'istruttoria non è emersa, in modo puntuale e rigoroso, la riconducibilità delle mansioni rivendicate a quelle effettivamente svolte, come neppure lo svolgimento in modo pineo, ed in via continuativa ed esclusiva di tali mansioni.
E tanto anche sul presupposto per cui la dicitura “austista” riportata in busta paga ben si concilia con il livello di inquadramento 2 ove prevede la figura dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli “(con patente “B”)” come confermato anche dalla stessa busta paga.
Inoltre, anche a voler ritenere che il lavoratore abbia esercitato contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, l'accertamento deve dirigersi sulla prevalenza di dette mansioni corrispondenti al livello superiore rispetto a quelle di livello inferiore.
Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso in esame difetti anche la prova della prevalenza delle stesse rispetto a quelle ordinariamente svolte.
Ciò in quanto il ricorrente ha dedotto ed allegato anche ventiquattro ordini di servizio dal 28.6.2013 al 26.1.2015, ove in effetti risulta che questi abbia guidato dei mezzi definibili autocompattatori per i quali è necessaria la patente C (neppure contestati specificamente da parte convenuta).
Tuttavia, fermi i dubbi su esposti sulla qualità della mansione e sulla continuità temporale, risulta lampante che nell'arco temporale cristallizzato dai detti documenti, più di un anno e mezzo, questi siano del tutto esigui se raffrontati ad una attività quotidiana svolta su normale turnazione.
Vieppiù ove si consideri che su molti ordini, il tempo registrato quale ed effettivamente impiegato per il servizio, risulta essere minimo, rispetto ad una intera giornata lavorativa, talvolta trattandosi di poche ore o addirittura meno di un'ora.
Né a tal fine dirimenti sono state le dichiarazioni testimoniali acquisite, le quali, sul punto nulla hanno dedotto in modo specifico e puntuale. Il Teste TRIPALDI, come già riportato, non ha addotto nulla sul punto neppure in termini quantitativi.
Il teste che, come già rappresentato cade in contraddizione (“su turnazione Tes_2
poteva capitare che anche il ricorrente potesse guidare detti mezzi”... “non ricordo con precisione le date” ecc) , e comunque evoca con vaghezza le circostanze (“la mia qualità non impone la presenza con l'operatore allorché assolve alle mansioni indicate sub 3 ma quello indicato è il modus operandi”), a precisa domanda di parte convenuta sulla circostanza nr 1 della memoria di costituzione afferma “ad un certo punto è partita la raccolta differenziata, mi fu proposto di gestire tale servizio, non ricordo la data forse 2008/2009, in ragione della necessità di forza lavoro, furono utilizzati gli operatori che dettero disponibilità che operavano sull'impianto Pasquinelli. Pertanto, il ricorrente si occupò della raccolta differenziata quale operatore ecologico ovvero un dipendente che può essere utilizzato sia allo spazzamento stradale che alla raccolta dei rifiuti, nel caso specifico fu utilizzato alla raccolta differenziata insieme all'autista
e ad altri operatori. Preciso che il ricorrente viaggiava sul retro del cassone del mezzo che veniva condotto da altro personale, successivamente il ricorrente come sopra riferito fu utilizzato quale autista. Preciso che le mansioni indicate rientrano nel secondo livello di cui al ccnl”.
Nonché in ordine alle circostanze 6 e 7 ha precisato “ne confermo la parziale veridicità nel senso che in alcuni casi sempre per esigenze di servizio, abbiamo utilizzato alla guida di automezzi personale con patente C, nell'immediatezza per esigenza aziendale in quanto si presume che chi ha patente di categoria superiore sia un abilitato alla guida.”
Pertanto il non solo dichiara che il ricorrente era correttamente inquadrato nel Tes_2
secondo livello, ma che per esigenza di servizio era capitato che i dipendenti, tra cui il ricorrente, fosse usato per guidare autoveicoli con patente C.
Il fatto pure riportato che “poi rimasero alla guida” risulta del tutto generico rispetto alla circostanza oggettiva per cui il dal 2016 è stato riconosciuto come autista di Pt_1
mezzi con patente B. Conclusione avvalorata dall' ulteriore considerazione in ordine all'esistenza di una procedura aziendale, specifica per il reclutamento di autisti con patente C, alla quale è emerso che il ricorrente non abbia mai partecipato e alle note (pure prodotte) in cui l'azienda diffidava i responsabili e i vari capi squadra dall'utilizzo di lavoratori al di fuori delle mansionei contrattualmente previste.
L'accertamento condotto, basato non solo su comparazioni di tipo puramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell'eventuale espletamento saltuario od occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.
E di tanto il ricorrente non ha fornito alcuna deduzione e allegazione, giacché si è limitato al generico riferimento alle mansioni svolte senza procedere a tale specifica analisi, su di lui incombente, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità ut supra citata.
In conclusione, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazioni e riscontri probatori specifici in ordine alle concrete mansioni superiori asseritamente espletate, con conseguente rigetto anche della correlata domanda di differenze retributive fondata sul superiore inquadramento.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc.
(dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo), applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Trattasi, invero, di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione” consentita dalla CORTE
COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe”
(cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (in conseguenza, ad esempio, di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno jus superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della stessa CORTE COSTITUZIONALE, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una decisione di una CORTE
EUROPEA o di una nuova regolamentazione nel diritto dell'UNIONE EUROPEA);
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»” (ipotesi, quest'ultima, in cui può eventualmente sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova”).
Deve altresì essere considerato che i procuratori di parte convenuta hanno rinunciato all'incaricato nella fase successiva alla prima udienza di trattazione.
Infine, è il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N°
19014 e succ. conf..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate ex D.M.
n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi €. 2.700,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 5 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
- Ricorrente – contro
“ (già ) In persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
pro tempore rappr. e dif. dall'avv. Stefano Quarta
- Convenuto –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27/05/2021 ha adito questo TRIBUNALE Parte_1
esponendo:
→ di lavorare alle dipendenze della (già ) a Controparte_1 CP_2
far data dal 12.06.2006 con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato ai sensi della L. 12.03.1999 n. 68, con la qualifica di operaio addetto all'Impianto di Preselezione Raccolta Differenziata di 1° livello categoria C.C.N.L. Igiene
Ambientale – Az. Municipalizzate;
→ di essere stato successivamente inquadrato con le mansioni di operaio di livello
2B – area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio dal 01.04.2009 al
31.03.2014 e con le mansioni di operaio di livello 2 dal 01.04.2014 alla data del ricorso;
→ di aver tuttavia svolto, sin dal 1.1.2013, mansioni assertivamente inquadrabili nel livello 3°A- area di conduzione;
Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto al riconoscimento delle mansioni superiori del Livello III A, e alle differenze retributive conseguenti nonché al lavoro straordinario, lavoro festivo, e alla quota di Trattamento di Fine rapporto, con rifusione di spese.
La ” (GIÀ )si è ritualmente e tempestivamente Controparte_1 CP_2
costituita, deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe svolto solo mansioni sussumibili nella 2A CATEGORIA del CCNL di settore, e nulla avrebbe a che pretendere a titolo di straordinari e alle altre voci richieste.
La causa, istruita documentalmente e con prova testi, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 Pt_2 Pt_2
N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N°
9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
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Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore (cfr. ex multis CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf.).
In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata.
In buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto all'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore- creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. CASS. SEZ.
LAVORO, 24 OTTOBRE 2005, N. 20523 e, ancora, CASS. SEZ. LAVORO, 21 MAGGIO 2003,
N. 8025 nonché CASS. SEZ. LAVORO, 23 GENNAIO 2003, N. 1012).
Inoltre, 10 LUGLIO 2009 N° 16200 ha precisato che: “Agli effetti della Parte_3
tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che
l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata”.
Più di recente la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5536 del 1.03.2021, ha affermato che affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore - non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; nel caso in cui il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Ed è appena il caso di rilevare, ulteriormente, che: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (sic CASS. LAV. 22 DICEMBRE 2009 N° 26978; conf.
CASS. LAV. 18 MARZO 2011 N° 6303).
Al riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è necessario procedere, da un lato, ad una penetrante ricognizione del contenuto delle mansioni svolte, dall'altro, all'esame ed interpretazione delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, proprio per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni (si veda Cass. n. 14944/2004).
Infatti, lo svolgimento di compiti propri di mansioni superiori in modo non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, non dà diritto nemmeno alle relative differenze retributive.
In definitiva come efficacemente affermato da CASS. LAV. 21 MAGGIO 2003 N° 8025) il ricorrente deve esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, prevalenza, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale.
Occorre dunque passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche CASS. SEZ.
LAVORO, 22 AGOSTO 2007 N. 17896 e 12 MAGGIO 2006 N. 11037).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà, al contrario, sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Ebbene, nel caso di specie, occorre verificare se il ricorrente abbia adempiuto all'onere di allegazione e di prova (cfr. CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf..) relativamente ai fatti costitutivi del preteso diritto al superiore inquadramento contrattuale per effetto dello svolgimento di mansioni superiori a quelle previste dal livello di formale inquadramento.
Orbene, applicando i citati principî al presente giudizio, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante. In primo luogo, infatti, deve osservarsi – sulla base della declaratoria relativa alla qualifica richiesta, contenuta nel contratto collettivo richiamato da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ritualmente prodotto in giudizio e comunque acquisibile d'ufficio – che la classificazione nel 3A LIVELLO AREA DI CONDUZIONE rivendicato è prevista per i lavoratori che “svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi
d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C".
Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 t. Appartiene, altresì, a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale
e/o meccanizzata di sacchi, contenitori con capacità massima di 30 litri, bidoni con capacità massima di 360 litri.
Il medesimo c.c.n.l. afferma poi che appartengono al 2° livello area di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello
3”. Dunque, dal raffronto tra le declaratorie emerge con evidenza che la differenza tra i due livelli si riferisce non solo al tipo di mezzo condotto, ma anche alla preparazione professionale richiesta ed al tipo di controllo che viene esercitato sul dipendente.
Orbene, opina il TRIBUNALE che l'istruttoria espletata nel presente giudizio non abbia consentito di appurare che le mansioni svolte dal ricorrente siano inquadrabili nel terzo livello, con le modalità e con i contenuti professionali presupposti dalla declaratoria suddetta.
In primo luogo, dal raffronto tra le mansioni contrattualmente previste e quelle effettivamente svolte non appare potersi evincere il richiesto inquadramento del livello superiore.
Ed invero il ricorrente deduce di essere stato addetto, fin dal 2013, a mansioni superiori sulla base del solo assunto per cui avrebbe guidato i mezzi per i quali era richiesta la patente C di cui era titolare.
Nulla deduce e allega in ordine alla qualità delle mansioni, ovvero in cosa si siano caratterizzate in concreto, con quale cadenza e quale con quale tipo di esperienza, nonostante il livello richiesto richieda anche una “preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro anche acquisita mediante esperienza pratica” oppure di essere “addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale
e/o meccanizzata di sacchi, contenitori con capacità massima di 30 litri, bidoni con capacità massima di 360 litri.”
E neppure colmano tali lacune i due testi di parte ricorrente sentiti, che, pur essendo suoi colleghi di lavoro, non hanno dichiarato alcunché rispetto a tali specifiche condizioni pure richieste dalla contrattazione collettiva.
Invero su tali circostanze, capitolate al nr 2 e 3 del ricorso, il teste ha Tes_1
dichiarato di sapere solo che il ricorrente guidava mezzi (daily o autocompattatori) per i quali era necessario essere in possesso di patente C, senza aggiungere nulla sulle modalità o sul servizio di carico e scarico. Il teste dal canto suo, sulle medesime circostanze ha dichiarato che “su Tes_2
turnazione poteva capitare che anche il ricorrente potesse guidare detti mezzi” riferendosi dunque ad una mera eventualità, occasionale e sporadica, che il Pt_1
guidasse tali mezzi;
per poi, in modo contraddittorio con tale assunto, e comunque alquanto criptico, dichiarare non ricordare le date, in generale di non essere presente sul posto quando l'operatore usciva, ma di essere comunque in grado di confermare che quello descritto era il modus operandi.
Dunque, se per un verso il teste premette di non aver mai visto un operatore nello svolgimento delle mansioni di cui al livello 3, e neppure fa riferimento preciso al ricorrente, addirittura parlando di “date” e dunque evocando una non ordinarietà di eventuali uscite con l'autocompattatore, appare poi confermare solo l'esistenza di prassi relative alle uscite con il suddetto mezzo, senza accenno alcuno al singolo ricorrente e alle sue specifiche mansioni.
Ma anche a voler ritenere che il si riferisse al ricorrente, e che sapesse che questi Tes_2
usciva con autocompattatore per il servizio di carico e scarico, non solo le premesse effettuate contraddicono una ripetitività continua ed abituale di tali mansioni, ma il narrato appare anche poco circostanziato in ordine alla qualità di detta mansione e alla sua quantità, nonché alle eventuali capacità professionali, o esperienza tecniche del
. Pt_1
Sul punto è utile rammentare che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento
(cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004).
In sostanza, colui che rivendica il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve non solo provare di aver in concreto svolto le funzioni tipiche dell'inquadramento rivendicato, ma deve anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore abbia in realtà comportato
(Cass. n. 21457/2013).
Dall'istruttoria non è emersa, in modo puntuale e rigoroso, la riconducibilità delle mansioni rivendicate a quelle effettivamente svolte, come neppure lo svolgimento in modo pineo, ed in via continuativa ed esclusiva di tali mansioni.
E tanto anche sul presupposto per cui la dicitura “austista” riportata in busta paga ben si concilia con il livello di inquadramento 2 ove prevede la figura dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli “(con patente “B”)” come confermato anche dalla stessa busta paga.
Inoltre, anche a voler ritenere che il lavoratore abbia esercitato contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, l'accertamento deve dirigersi sulla prevalenza di dette mansioni corrispondenti al livello superiore rispetto a quelle di livello inferiore.
Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso in esame difetti anche la prova della prevalenza delle stesse rispetto a quelle ordinariamente svolte.
Ciò in quanto il ricorrente ha dedotto ed allegato anche ventiquattro ordini di servizio dal 28.6.2013 al 26.1.2015, ove in effetti risulta che questi abbia guidato dei mezzi definibili autocompattatori per i quali è necessaria la patente C (neppure contestati specificamente da parte convenuta).
Tuttavia, fermi i dubbi su esposti sulla qualità della mansione e sulla continuità temporale, risulta lampante che nell'arco temporale cristallizzato dai detti documenti, più di un anno e mezzo, questi siano del tutto esigui se raffrontati ad una attività quotidiana svolta su normale turnazione.
Vieppiù ove si consideri che su molti ordini, il tempo registrato quale ed effettivamente impiegato per il servizio, risulta essere minimo, rispetto ad una intera giornata lavorativa, talvolta trattandosi di poche ore o addirittura meno di un'ora.
Né a tal fine dirimenti sono state le dichiarazioni testimoniali acquisite, le quali, sul punto nulla hanno dedotto in modo specifico e puntuale. Il Teste TRIPALDI, come già riportato, non ha addotto nulla sul punto neppure in termini quantitativi.
Il teste che, come già rappresentato cade in contraddizione (“su turnazione Tes_2
poteva capitare che anche il ricorrente potesse guidare detti mezzi”... “non ricordo con precisione le date” ecc) , e comunque evoca con vaghezza le circostanze (“la mia qualità non impone la presenza con l'operatore allorché assolve alle mansioni indicate sub 3 ma quello indicato è il modus operandi”), a precisa domanda di parte convenuta sulla circostanza nr 1 della memoria di costituzione afferma “ad un certo punto è partita la raccolta differenziata, mi fu proposto di gestire tale servizio, non ricordo la data forse 2008/2009, in ragione della necessità di forza lavoro, furono utilizzati gli operatori che dettero disponibilità che operavano sull'impianto Pasquinelli. Pertanto, il ricorrente si occupò della raccolta differenziata quale operatore ecologico ovvero un dipendente che può essere utilizzato sia allo spazzamento stradale che alla raccolta dei rifiuti, nel caso specifico fu utilizzato alla raccolta differenziata insieme all'autista
e ad altri operatori. Preciso che il ricorrente viaggiava sul retro del cassone del mezzo che veniva condotto da altro personale, successivamente il ricorrente come sopra riferito fu utilizzato quale autista. Preciso che le mansioni indicate rientrano nel secondo livello di cui al ccnl”.
Nonché in ordine alle circostanze 6 e 7 ha precisato “ne confermo la parziale veridicità nel senso che in alcuni casi sempre per esigenze di servizio, abbiamo utilizzato alla guida di automezzi personale con patente C, nell'immediatezza per esigenza aziendale in quanto si presume che chi ha patente di categoria superiore sia un abilitato alla guida.”
Pertanto il non solo dichiara che il ricorrente era correttamente inquadrato nel Tes_2
secondo livello, ma che per esigenza di servizio era capitato che i dipendenti, tra cui il ricorrente, fosse usato per guidare autoveicoli con patente C.
Il fatto pure riportato che “poi rimasero alla guida” risulta del tutto generico rispetto alla circostanza oggettiva per cui il dal 2016 è stato riconosciuto come autista di Pt_1
mezzi con patente B. Conclusione avvalorata dall' ulteriore considerazione in ordine all'esistenza di una procedura aziendale, specifica per il reclutamento di autisti con patente C, alla quale è emerso che il ricorrente non abbia mai partecipato e alle note (pure prodotte) in cui l'azienda diffidava i responsabili e i vari capi squadra dall'utilizzo di lavoratori al di fuori delle mansionei contrattualmente previste.
L'accertamento condotto, basato non solo su comparazioni di tipo puramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell'eventuale espletamento saltuario od occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.
E di tanto il ricorrente non ha fornito alcuna deduzione e allegazione, giacché si è limitato al generico riferimento alle mansioni svolte senza procedere a tale specifica analisi, su di lui incombente, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità ut supra citata.
In conclusione, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazioni e riscontri probatori specifici in ordine alle concrete mansioni superiori asseritamente espletate, con conseguente rigetto anche della correlata domanda di differenze retributive fondata sul superiore inquadramento.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc.
(dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo), applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Trattasi, invero, di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione” consentita dalla CORTE
COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe”
(cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (in conseguenza, ad esempio, di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno jus superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della stessa CORTE COSTITUZIONALE, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una decisione di una CORTE
EUROPEA o di una nuova regolamentazione nel diritto dell'UNIONE EUROPEA);
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»” (ipotesi, quest'ultima, in cui può eventualmente sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova”).
Deve altresì essere considerato che i procuratori di parte convenuta hanno rinunciato all'incaricato nella fase successiva alla prima udienza di trattazione.
Infine, è il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N°
19014 e succ. conf..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate ex D.M.
n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi €. 2.700,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 5 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)