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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 721/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8462/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104, N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952024901570739000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7349/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 8462/24 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso- Avviso di Intimazione n. 2952024901570739000 Irpef-Altro 2007.
Eccepisce:
-In via pregiudiziale la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520249015770739000 perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. TXHM00001 e/o di altri atti prodromici.
- Decadenza e/o prescrizione delle pretese vantate con l'intimazione di pagamento n.
29520249015770739000 perché relative all'IRPEF 2007.
-Tardività della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520229008908787000 avvenuta oltre il termine di legge.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla parte ricorrente l'intimazione di pagamento n.
29520249015770739, afferente l'avviso di accertamento n. TXHM00001, relativo al periodo d'imposta 2007, notificato in data 18/06/2012.
Avverso la predetta intimazione di pagamento ha proposto ricorso la contribuente, chiamando in causa tanto l'Ente Impositore quanto l'Agente della Riscossione.
Le contestazioni mosse in ricorso dala parte ricorrente attengono all'avviso di accertamento del Centro
Operativo di Pescara n. TXM00001 e alla presunta mancanza di ulteriori atti interruttivi.
L'Amministrazione finanziaria ha attivato i contatti con il competente Agente della Riscossione, il quale ha trasmesso la notifica degli atti interruttivi posti in essere, effettuati, anche, a vantaggio degli atti impo- esattivi.
Nel caso di specie, si evidenzia che la ricorrente non poteva non essere a conoscenza dell'avviso di accertamento, in quanto l'intimazione di pagamento opposta è stata preceduta da ulteriore atto interruttivo della prescrizione. Come emerge dall'allegata documentazione, l'Agente della Riscossione, quale atto interruttivo della prescrizione, in data 19/11/2018 ha provveduto a notificare la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex 28 Ter del D.P.R. n. 602/73, identificata con il n.
29528201800000814000, non opposta, con cui l'Agente della Riscossione ha comunicato al contribuente la spettanza di un rimborso da parte dell'AA.EE. di Messina della somma di € 89,76 ed offerto la possibilità di compensarlo con le somme iscritte a ruolo e non pagate, complessivamente pari ad
€ 3.295,16, relative all'avviso di accertamento TXHM00001.
Relativamente all'eccepita prescrizione della pretesa, si rappresenta che i tributi ariali (IRPEF, ILOR,
IRAP, IVA, …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo (art. 2946 c.c.). Pertanto, la prescrizione decennale comincia a decorrere ex novo in presenza di atto interruttivo quale la notifica della proposta di compensazione ex art 28 ter (v. sentenza 10170/2021 CTR ME sez 16 del 10/11/2021 dep. Il 16/11/21).
Peraltro, è il caso, inoltre, di ricordare che, per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19, sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi che tra le altre disposizioni hanno previsto la sospensione dell'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e di tutti gli altri atti di riscossione, nonché la riscossione coattiva di quelli già notificati e scaduti, differendola, in ultimo, al 31 agosto
2021 (Decreto sostegni bis).
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Messina che quantifica in complesivi euro 300,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge. Così deciso in Messina lì 10.12.2025 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8462/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104, N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952024901570739000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7349/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 8462/24 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso- Avviso di Intimazione n. 2952024901570739000 Irpef-Altro 2007.
Eccepisce:
-In via pregiudiziale la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520249015770739000 perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. TXHM00001 e/o di altri atti prodromici.
- Decadenza e/o prescrizione delle pretese vantate con l'intimazione di pagamento n.
29520249015770739000 perché relative all'IRPEF 2007.
-Tardività della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520229008908787000 avvenuta oltre il termine di legge.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla parte ricorrente l'intimazione di pagamento n.
29520249015770739, afferente l'avviso di accertamento n. TXHM00001, relativo al periodo d'imposta 2007, notificato in data 18/06/2012.
Avverso la predetta intimazione di pagamento ha proposto ricorso la contribuente, chiamando in causa tanto l'Ente Impositore quanto l'Agente della Riscossione.
Le contestazioni mosse in ricorso dala parte ricorrente attengono all'avviso di accertamento del Centro
Operativo di Pescara n. TXM00001 e alla presunta mancanza di ulteriori atti interruttivi.
L'Amministrazione finanziaria ha attivato i contatti con il competente Agente della Riscossione, il quale ha trasmesso la notifica degli atti interruttivi posti in essere, effettuati, anche, a vantaggio degli atti impo- esattivi.
Nel caso di specie, si evidenzia che la ricorrente non poteva non essere a conoscenza dell'avviso di accertamento, in quanto l'intimazione di pagamento opposta è stata preceduta da ulteriore atto interruttivo della prescrizione. Come emerge dall'allegata documentazione, l'Agente della Riscossione, quale atto interruttivo della prescrizione, in data 19/11/2018 ha provveduto a notificare la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex 28 Ter del D.P.R. n. 602/73, identificata con il n.
29528201800000814000, non opposta, con cui l'Agente della Riscossione ha comunicato al contribuente la spettanza di un rimborso da parte dell'AA.EE. di Messina della somma di € 89,76 ed offerto la possibilità di compensarlo con le somme iscritte a ruolo e non pagate, complessivamente pari ad
€ 3.295,16, relative all'avviso di accertamento TXHM00001.
Relativamente all'eccepita prescrizione della pretesa, si rappresenta che i tributi ariali (IRPEF, ILOR,
IRAP, IVA, …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo (art. 2946 c.c.). Pertanto, la prescrizione decennale comincia a decorrere ex novo in presenza di atto interruttivo quale la notifica della proposta di compensazione ex art 28 ter (v. sentenza 10170/2021 CTR ME sez 16 del 10/11/2021 dep. Il 16/11/21).
Peraltro, è il caso, inoltre, di ricordare che, per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19, sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi che tra le altre disposizioni hanno previsto la sospensione dell'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e di tutti gli altri atti di riscossione, nonché la riscossione coattiva di quelli già notificati e scaduti, differendola, in ultimo, al 31 agosto
2021 (Decreto sostegni bis).
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Messina che quantifica in complesivi euro 300,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge. Così deciso in Messina lì 10.12.2025 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla