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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza del 2.12.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 318/2024 avente per oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione” promossa da:
, difeso dall'avv. Aurelio DI MARIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 2.04.2024, Parte_1 impugnava le seguenti ordinanze-ingiunzione:
- ordinanza-ingiunzione n. O.I. – 002555430, notificata in data 29/2/2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 479,81, oltre euro 10,33 per spese, a fronte dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2021, accertato con atto prot. .1900.26/13/2023.0011081 del 26/1/2023 notificato in data CP_1
10/2/2023.
- ordinanza ingiunzione n. OI -001663910, notificata in data 29/2/2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 322,91, oltre euro 10,33 per spese, a fronte pagina 1 di 5 dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2020, accertato con atto prot. .1900.26/01/2023.0011057 notificato in data 8/02/2023; CP_1
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva l'avvenuto integrale pagamento all'Agenzia delle somme portate dagli anzidetti atti di accertamento, pagamento CP_2 eseguito in data 3/5/2023, ossia nel termine di tre mesi decorrenti dalla notifica, chiedendo, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze opposte, la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o l'annullamento delle stesse.
Costituendosi in giudizio, l rilevava l'infondatezza della proposta opposizione, CP_1 evidenziando che i pagamenti effettuati nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica degli atti di accertamento risultavano parziali in relazione all'importo dovuto per l'anno 2021, essendo rimasto parzialmente scoperto il mese di novembre 2021, e che l'importo dovuto per l'anno 2020 era stato -in parte- versato oltre il termine di tre mesi dalla notifica del relativo atto di accertamento. In particolare, si torna a rimarcare che i pagamenti effettuati nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento sono risultati parziali e non hanno coperto l'intero importo dovuto per le ritenute previdenziali non versate per l'anno 2021, essendo rimasto parzialmente scoperto il mese 11/2021, mentre per l'anno 2020 l'importo dovuto è stato (in parte) versato tardivamente oltre il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento.
Rilevava che i pagamenti eseguiti dal ricorrente in data 3/05/2023 non erano risultati satisfattivi dell'intero importo dovuto per le ritenute previdenziali non versate e di cui agli atti di accertamento notificati, in quanto eseguiti presso l senza specifica imputazione e, CP_3 quindi, imputati dall'Agente della Riscossione all'intero carico oggetto di rateizzazione, portato dagli avvisi di addebito contraddistinti dai n.ri 327 2022 00006587 26 e 327 2021 00000423
17. Deduceva l che tali avvisi di addebito avevano ad oggetto (oltre quelle di cui all'atto CP_1 di accertamento) una serie di partite debitorie di importo ben maggiore di quello versato dal ricorrente il 03/05/2023, per cui le somme pagate erano state imputate dall' alle varie CP_3 partite in corso di pagamento rateale e – in difetto di specifica imputazione - i pagamenti eseguiti non avevano consentito di coprire integralmente gli importi dovuti per le ritenute previdenziali non versate dal ricorrente per gli anni 2020 e 2021.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n.463/83.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti depositati dalle parti.
pagina 2 di 5 2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Va evidenziato che l'articolo 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983 disciplina l'aspetto sanzionatorio relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro, che deve essere effettuato dal datore entro il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1,
d.lgs., 18 novembre 1998, n. 422).
La richiamata disposizione - oltre a prevedere che l'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo superiore a € 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,00 e, se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 - contiene anche una clausola di non punibilità poiché dispone che punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione>>.
Tale comma risulta così formulato a seguito degli interventi di modifica realizzati con l'introduzione dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/ 2016 nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67
e, da ultimo, con l'introduzione dell'art. 23, co. 1, del d.l. n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023) che prevede, a carico del datore di lavoro che ometta di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro la soglia di € 10.000 annui, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso.
Va, altresì, considerato che costante giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il predetto termine di tre mesi ha natura perentoria, non prorogabile né sospendibile, poiché lo stesso incide sull'esistenza stessa della causa di non punibilità precisando, all'uopo, che
<<…Il beneficio della non punibilità è subordinato al versamento integrale entro il termine di
legge che è perentorio e non suscettibile di proroga>> (Cass. Pen. Sez. III, n. 39882/2019).
3. Nel caso di specie, dunque, al fine di valutare la operatività della clausola di non punibilità prevista dalla citata disposizione è necessario verificare se il ricorrente abbia provveduto al pagamento integrale delle somme portate dagli avvisi di accertamento sottesi alle impugnate ordinanze - ingiunzione nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla notifica degli stessi, quali atti prodromici alle impugnate ordinanze-ingiunzione.
In proposito si osserva che:
pagina 3 di 5 A) All'ordinanza ingiunzione n. O.I. – 002555430, notificata in data 29/2/2024, con la quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 479,81, oltre euro 10,33 per spese, a fronte dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2021, è sotteso l'atto prot. .1900.26/13/2023.0011081 del 26/1/2023, CP_1 notificato in data 10/2/2023.
Dunque, il ricorrente, per andare esente da sanzione, avrebbe dovuto corrispondere gli importi contributivi omessi - pari complessivamente alla somma di euro 3.026,93 - confluiti nell' avviso n. 327-2022-00006587-26, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, ovvero entro la data del 10/5/2023.
In effetti, il pagamento della indicata somma, maggiorata dagli interessi di mora (euro
3.026,93 (contributi non versarti) + euro 3,97 (interessi di mora) risulta interamente versato in data 3/5/2023 (all. 4 – fascicolo di parte ricorrente) e, nella ricevuta di pagamento, è contenuto anche l'espresso riferimento /imputazione di pagamento all'avviso n. 327-2022-
00006587-26;
B) All'ordinanza ingiunzione n. OI -001663910, notificata in data 29/2/2024, con la quale era stato ingiunto al il pagamento della somma di euro 322,91, oltre euro 10,33 per Pt_1 spese, a fronte dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2020, è sotteso l'atto di accertamento prot. .1900.26/01/2023.0011057, CP_1 notificato in data 8/02/2023.
Ne deriva che il ricorrente, per andare esente da sanzione, avrebbe dovuto corrispondere gli importi contributivi omessi, pari ad euro 1.288,26, e confluiti nell'avviso n. 327 -2011-
00000423-17, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento ovvero entro la data dell' 8/5/2023.
Anche in questo caso, il pagamento della indicata somma, maggiorata dalla mora e dalle somme computate a titolo di compensi per la riscossione - euro 1.288,26 (contributi non versati) + euro 24,96 (mora) + euro 59,80 (compensi riscossione) - risulta essere stato effettuato in data 3/5/2023 (all. 8 – fascicolo di parte ricorrente) e, nella ricevuta di pagamento, è contenuto anche l'espresso riferimento /imputazione di pagamento all'avviso n.
327 -2011-00000423-17.
Emerge dalla verifica dei documenti, dunque, che gli importi evidenziati nei notificati atti di accertamento prodromici all'emanazione delle impugnate ordinanze-ingiunzione sono stati interamente pagati dal ricorrente nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 2, comma
1 bis, del d,l. n. 483/1983, con imputazioni che non lasciano dubbi sulla efficacia estintiva dei pagina 4 di 5 pagamenti, anche in ragione del fatto che risultano pagati esattamente gli importi dovuti, maggiorati delle somme dovute per mora.
L'opposizione va, dunque, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara non dovuti dal ricorrente gli importi ingiunti con le ordinanze- ingiunzione nn. n.
O.I. – 002555430 e OI -001663910;
2) Condanna l al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 600,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 12 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza del 2.12.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 318/2024 avente per oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione” promossa da:
, difeso dall'avv. Aurelio DI MARIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 2.04.2024, Parte_1 impugnava le seguenti ordinanze-ingiunzione:
- ordinanza-ingiunzione n. O.I. – 002555430, notificata in data 29/2/2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 479,81, oltre euro 10,33 per spese, a fronte dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2021, accertato con atto prot. .1900.26/13/2023.0011081 del 26/1/2023 notificato in data CP_1
10/2/2023.
- ordinanza ingiunzione n. OI -001663910, notificata in data 29/2/2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 322,91, oltre euro 10,33 per spese, a fronte pagina 1 di 5 dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2020, accertato con atto prot. .1900.26/01/2023.0011057 notificato in data 8/02/2023; CP_1
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva l'avvenuto integrale pagamento all'Agenzia delle somme portate dagli anzidetti atti di accertamento, pagamento CP_2 eseguito in data 3/5/2023, ossia nel termine di tre mesi decorrenti dalla notifica, chiedendo, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze opposte, la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o l'annullamento delle stesse.
Costituendosi in giudizio, l rilevava l'infondatezza della proposta opposizione, CP_1 evidenziando che i pagamenti effettuati nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica degli atti di accertamento risultavano parziali in relazione all'importo dovuto per l'anno 2021, essendo rimasto parzialmente scoperto il mese di novembre 2021, e che l'importo dovuto per l'anno 2020 era stato -in parte- versato oltre il termine di tre mesi dalla notifica del relativo atto di accertamento. In particolare, si torna a rimarcare che i pagamenti effettuati nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento sono risultati parziali e non hanno coperto l'intero importo dovuto per le ritenute previdenziali non versate per l'anno 2021, essendo rimasto parzialmente scoperto il mese 11/2021, mentre per l'anno 2020 l'importo dovuto è stato (in parte) versato tardivamente oltre il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento.
Rilevava che i pagamenti eseguiti dal ricorrente in data 3/05/2023 non erano risultati satisfattivi dell'intero importo dovuto per le ritenute previdenziali non versate e di cui agli atti di accertamento notificati, in quanto eseguiti presso l senza specifica imputazione e, CP_3 quindi, imputati dall'Agente della Riscossione all'intero carico oggetto di rateizzazione, portato dagli avvisi di addebito contraddistinti dai n.ri 327 2022 00006587 26 e 327 2021 00000423
17. Deduceva l che tali avvisi di addebito avevano ad oggetto (oltre quelle di cui all'atto CP_1 di accertamento) una serie di partite debitorie di importo ben maggiore di quello versato dal ricorrente il 03/05/2023, per cui le somme pagate erano state imputate dall' alle varie CP_3 partite in corso di pagamento rateale e – in difetto di specifica imputazione - i pagamenti eseguiti non avevano consentito di coprire integralmente gli importi dovuti per le ritenute previdenziali non versate dal ricorrente per gli anni 2020 e 2021.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n.463/83.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti depositati dalle parti.
pagina 2 di 5 2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Va evidenziato che l'articolo 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983 disciplina l'aspetto sanzionatorio relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro, che deve essere effettuato dal datore entro il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1,
d.lgs., 18 novembre 1998, n. 422).
La richiamata disposizione - oltre a prevedere che l'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo superiore a € 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,00 e, se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 - contiene anche una clausola di non punibilità poiché dispone che punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione>>.
Tale comma risulta così formulato a seguito degli interventi di modifica realizzati con l'introduzione dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/ 2016 nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67
e, da ultimo, con l'introduzione dell'art. 23, co. 1, del d.l. n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023) che prevede, a carico del datore di lavoro che ometta di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro la soglia di € 10.000 annui, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso.
Va, altresì, considerato che costante giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il predetto termine di tre mesi ha natura perentoria, non prorogabile né sospendibile, poiché lo stesso incide sull'esistenza stessa della causa di non punibilità precisando, all'uopo, che
<<…Il beneficio della non punibilità è subordinato al versamento integrale entro il termine di
legge che è perentorio e non suscettibile di proroga>> (Cass. Pen. Sez. III, n. 39882/2019).
3. Nel caso di specie, dunque, al fine di valutare la operatività della clausola di non punibilità prevista dalla citata disposizione è necessario verificare se il ricorrente abbia provveduto al pagamento integrale delle somme portate dagli avvisi di accertamento sottesi alle impugnate ordinanze - ingiunzione nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla notifica degli stessi, quali atti prodromici alle impugnate ordinanze-ingiunzione.
In proposito si osserva che:
pagina 3 di 5 A) All'ordinanza ingiunzione n. O.I. – 002555430, notificata in data 29/2/2024, con la quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 479,81, oltre euro 10,33 per spese, a fronte dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2021, è sotteso l'atto prot. .1900.26/13/2023.0011081 del 26/1/2023, CP_1 notificato in data 10/2/2023.
Dunque, il ricorrente, per andare esente da sanzione, avrebbe dovuto corrispondere gli importi contributivi omessi - pari complessivamente alla somma di euro 3.026,93 - confluiti nell' avviso n. 327-2022-00006587-26, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, ovvero entro la data del 10/5/2023.
In effetti, il pagamento della indicata somma, maggiorata dagli interessi di mora (euro
3.026,93 (contributi non versarti) + euro 3,97 (interessi di mora) risulta interamente versato in data 3/5/2023 (all. 4 – fascicolo di parte ricorrente) e, nella ricevuta di pagamento, è contenuto anche l'espresso riferimento /imputazione di pagamento all'avviso n. 327-2022-
00006587-26;
B) All'ordinanza ingiunzione n. OI -001663910, notificata in data 29/2/2024, con la quale era stato ingiunto al il pagamento della somma di euro 322,91, oltre euro 10,33 per Pt_1 spese, a fronte dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2020, è sotteso l'atto di accertamento prot. .1900.26/01/2023.0011057, CP_1 notificato in data 8/02/2023.
Ne deriva che il ricorrente, per andare esente da sanzione, avrebbe dovuto corrispondere gli importi contributivi omessi, pari ad euro 1.288,26, e confluiti nell'avviso n. 327 -2011-
00000423-17, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento ovvero entro la data dell' 8/5/2023.
Anche in questo caso, il pagamento della indicata somma, maggiorata dalla mora e dalle somme computate a titolo di compensi per la riscossione - euro 1.288,26 (contributi non versati) + euro 24,96 (mora) + euro 59,80 (compensi riscossione) - risulta essere stato effettuato in data 3/5/2023 (all. 8 – fascicolo di parte ricorrente) e, nella ricevuta di pagamento, è contenuto anche l'espresso riferimento /imputazione di pagamento all'avviso n.
327 -2011-00000423-17.
Emerge dalla verifica dei documenti, dunque, che gli importi evidenziati nei notificati atti di accertamento prodromici all'emanazione delle impugnate ordinanze-ingiunzione sono stati interamente pagati dal ricorrente nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 2, comma
1 bis, del d,l. n. 483/1983, con imputazioni che non lasciano dubbi sulla efficacia estintiva dei pagina 4 di 5 pagamenti, anche in ragione del fatto che risultano pagati esattamente gli importi dovuti, maggiorati delle somme dovute per mora.
L'opposizione va, dunque, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara non dovuti dal ricorrente gli importi ingiunti con le ordinanze- ingiunzione nn. n.
O.I. – 002555430 e OI -001663910;
2) Condanna l al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 600,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 12 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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