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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11905 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 8722/2025 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto solo danni a cose
TRA
, C.F. , elettivamente dom. ta in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via P. Della Valle 4, c/o lo studio degli Avv.ti Gennaro Minopoli (PEC:
– C.F. ) e Avv. Luigi Email_1 CodiceFiscale_2
NO (pec – C.F. ) che la Email_2 CodiceFiscale_3 rappresentano e difendono, come in atti. ATTRICE
CONTRO
alla Via Giustiniano n. 305, C.F. in pers. Controparte_1 P.IVA_1 dell'amm. p.t. dott. , C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_4 elettivamente dom.to in Napoli alla Via Francesco Florimo, 3 presso lo studio dell'avv. Concetta Vitale C.F. , che lo rappresenta e CodiceFiscale_5 difende, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: 1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del
, in persona dell'amm.re p.t. Controparte_3 Controparte_2
, per tutti i danni causati all'appartamento della sig.ra e
[...] Parte_2 subiti dalla Sig.ra stessa per effetto delle infiltrazioni provenienti dalla facciata
2) Accertarsi e dichiararsi la risoluzione per inadempimento del CP_4
dell'accordo del 24/06/2021, per non aver il dato CP_1 CP_1 seguito alle pattuizioni, non avendo né individuato le opere a farsi, né tantomeno eseguito alcunchè; 3) Per l'effetto, condannarsi il al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 9.300,00 quale somma Parte_1 necessaria emersa dal giudizio di ATP per l'esecuzione delle opere atte ad eliminare le infiltrazioni e prevenire la formazione di muffe, e per il ripristino degli ambienti, oltre alla somma di €1.600,00 quale rimborso per la sistemazione provvisoria necessaria durante i lavori e la ulteriore somma di
€1.100,00 quale riduzione della superficie utile della stanza, oltre interessi ex art. 1284 IV comma dalla data di introduzione della domanda di ATP al soddisfo;
4) Accertarsi e dichiararsi aver subito la un danno di non Parte_1 scarsa importanza, per aver rinunciato all'utilizzo del locale, pari a circa 1/3 della propria abitazione, e per aver dovuto vivere per anni in un ambiente insalubre ed indecoroso, per le condizioni di disagio in cui è stata costretta a vivere per anni, per non aver potuto godere appieno della Sua proprietà e per gli sgradevoli odori e le muffe formatesi nell'ambiente in cui vive e abita, per oltre 5 anni dalle prime infiltrazioni, e per oltre 2 anni dall'accordo raggiunto dal e da questo disatteso, ed il relativo danno alla salute subito, il CP_1 tutto nei limiti di €25.000,00. 5) Porre le spese di CTU della fase di ATP interamente e definitivamente a carico del , condannandolo a CP_1 restituire alla quanto nelle more pagato. 6) Condannarsi il Parte_1
al pagamento di spese e competenze per il giudizio di ATP ex art CP_1
696 bis cpc e per il giudizio di merito, attribuite al sottoscritto procuratore antistatario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Conclusioni parte convenuta: 1) Disporre la trattazione orale onde consentire la comparizione della parte resistente che ne fa richiesta e stante la complessità della materia;
2) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile per tutti i motivi esposti che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti, il presente giudizio con ogni conseguenza di legge;
3) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile il presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e/o mediazione ex lege alla luce dei motivi suesposti che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti, con ogni conseguenza di legge;
4) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della declaratoria di inammissibilità e/o improcedibiltà e/o improponibilità, disporre la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti
[...]
poi denominato anche Controparte_5 [...]
”, proprietà censita in catasto terreni di Controparte_6
Napoli al F 126 p.lla 440, per i motivi sopra esposti che si abbiano qui come ripetuti e trascritti e per l'effetto disporre lo slittamento dell'udienza onde consentire l'estensione del contraddittorio;
5) Disporre il mutamento del rito onde consentire, attese le eccezioni, deduzioni e richieste espletate con la presente difesa con riserva di ulteriormente eccepire e dedurre, la trattazione del presente giudizio secondo il rito ordinario con ogni conseguenza di legge 6) Ordinare il completamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo espletato, anche nel caso avvalendosi di un tecnico geologo laddove le indagini a compiersi non rientrino nelle competenze tecniche dell' Ing. CP_7
con l'esperimento del tentativo di conciliazione, e/o comunque
[...] prevedere l'espletamento di tutte le indagini tecnico – geologiche volte all'individuazione del nesso di causalità ed effetto delle infiltrazioni lamentate dalla ricorrente;
Nel merito 7) Rigettare le domande tutte della ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili, non provate ed infondate in fatto e diritto per i motivi tutti sopra esposti che si abbiano qui come ripetuti e trascritti con ogni conseguenza di legge;
8) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga addebitata qualche responsabilità al
Via Giustiniano n.305 in Napoli, tenuto conto dei motivi tutti CP_1 sopra esposti, determinare la graduazione di responsabilità dello stesso nei fatti per cui è causa, indicando anche l'eventuale corresponsabilità della ricorrente e/o di soggetti terzi e/o di forza maggiore e/o caso fortuito, con relative e consequenziali refusioni risarcitorie del resistente solo nei limiti e nelle misure delle eventuali dichiarate responsabilità nella causazione degli assunti danni. 9) Vittoria di spese e competenze di lite.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato innanzi a questo Tribunale, la ricorrente chiedeva di essere risarcita dal Parte_1 [...] per i danni scaturenti da infiltrazioni. Controparte_8
A sostegno della domanda adduceva che con precedente fase di ATP RG. 22541/2023 erano state individuate le opere a farsi ed era stato stipulato accordo tra le parti per la loro realizzazione;
tale accordo tuttavia non era stato mai posto in essere, quindi se ne richiedeva la risoluzione per inadempimento. Concludeva come di seguito: 1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del
, in persona dell'amm.re p.t. Controparte_3 Controparte_2
, per tutti i danni causati all'appartamento della sig.ra e
[...] Parte_2 subiti dalla Sig.ra stessa per effetto delle infiltrazioni provenienti dalla facciata
2) Accertarsi e dichiararsi la risoluzione per inadempimento del CP_4
dell'accordo del 24/06/2021, per non aver il dato CP_1 CP_1 seguito alle pattuizioni, non avendo né individuato le opere a farsi, né tantomeno eseguito alcunchè; 3) Per l'effetto, condannarsi il al CP_1 pagamento in favore di della somma di €9.300,00 quale somma Parte_1 necessaria emersa dal giudizio di ATP per l'esecuzione delle opere atte ad eliminare le infiltrazioni e prevenire la formazione di muffe, e per il ripristino degli ambienti, oltre alla somma di €1.600,00 quale rimborso per la sistemazione provvisoria necessaria durante i lavori e la ulteriore somma di
€1.100,00 quale riduzione della superficie utile della stanza, oltre interessi ex art. 1284 IV comma dalla data di introduzione della domanda di ATP al soddisfo;
4) Accertarsi e dichiararsi aver subito la un danno di non Parte_1 scarsa importanza, per aver rinunciato all'utilizzo del locale, pari a circa 1/3 della propria abitazione, e per aver dovuto vivere per anni in un ambiente insalubre ed indecoroso, per le condizioni di disagio in cui è stata costretta a vivere per anni, per non aver potuto godere appieno della Sua proprietà e per gli sgradevoli odori e le muffe formatesi nell'ambiente in cui vive e abita, per oltre 5 anni dalle prime infiltrazioni, e per oltre 2 anni dall'accordo raggiunto dal e da questo disatteso, ed il relativo danno alla salute subito, il CP_1 tutto nei limiti di €25.000,00. 5) Porre le spese di CTU della fase di ATP interamente e definitivamente a carico del , condannandolo a CP_1 restituire alla quanto nelle more pagato. 6) Condannarsi il Parte_1
al pagamento di spese e competenze per il giudizio di ATP ex art CP_1
696 bis cpc e per il giudizio di merito, attribuite al sottoscritto procuratore antistatario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Fissata la comparizione delle parti, notificato il ricorso e pedissequo decreto, si costituiva il resistente , che impugnava la domanda instando per il CP_1 rigetto e chiedeva inte ontraddittorio nei confronti del confinante. Così concludeva: 1) Disporre la trattazione orale onde consentire la comparizione della parte resistente che ne fa richiesta e stante la complessità della materia;
2) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile per tutti i motivi esposti che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti, il presente giudizio con ogni conseguenza di legge;
3) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile il presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e/o mediazione ex lege alla luce dei motivi suesposti che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti, con ogni conseguenza di legge;
4) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della declaratoria di inammissibilità e/o improcedibiltà e/o improponibilità, disporre la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti
[...]
poi denominato anch Controparte_5 [...]
”, proprietà censita in catasto terreni di Controparte_6 sopra esposti che si abbiano qui come ripetuti e trascritti e per l'effetto disporre lo slittamento dell'udienza onde consentire l'estensione del contraddittorio;
5) Disporre il mutamento del rito onde consentire, attese le eccezioni, deduzioni e richieste espletate con la presente difesa con riserva di ulteriormente eccepire e dedurre, la trattazione del presente giudizio secondo il rito ordinario con ogni conseguenza di legge 6) Ordinare il completamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo espletato, anche nel caso avvalendosi di un tecnico geologo laddove le indagini a compiersi non rientrino nelle competenze tecniche dell' Ing. CP_7
con l'esperimento del tentativo di conciliazione, e/o
[...] espletamento di tutte le indagini tecnico – geologiche volte all'individuazione del nesso di causalità ed effetto delle infiltrazioni lamentate dalla ricorrente;
Nel merito 7) Rigettare le domande tutte della ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili, non provate ed infondate in fatto e diritto per i motivi tutti sopra esposti che si abbiano qui come ripetuti e trascritti con ogni conseguenza di legge;
8) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga addebitata qualche responsabilità al
Via Giustiniano n.305 in Napoli, tenuto conto dei motivi tutti CP_1
, determinare la graduazione di responsabilità dello stesso nei fatti per cui è causa, indicando anche l'eventuale corresponsabilità della ricorrente e/o di soggetti terzi e/o di forza maggiore e/o caso fortuito, con relative e consequenziali refusioni risarcitorie del resistente solo nei limiti e nelle misure delle eventuali dichiarate responsabilità nella causazione degli assunti danni. 9) Vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza in presenza dell'11.11.2025, con termine per note fino al giorno precedente. Alla predetta udienza era assegnata a sentenza.
*****
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, risulta provata la legittimazione delle parti processuali;
in particolare, per quanto concerne il ricorrente, egli agisce in qualità di proprietario dell'immobile che ha subito i danni, e tale titolo si evince dall'atto di proprietà versato in atti;
per quanto concerne invece il condominio, è pacifica la qualità di Amministratore del dott. . Sempre Controparte_2 preliminarmente, risulta introdotto da mento di mediazione, pur non obbligatorio in materia, cui ha aderito anche il resistente condominio, ma senza sortire esito.
Va rigettata l'eccezione di improcedibilità concernente la domanda di risoluzione del successivo accordo transattivo per mancato tentativo di mediazione/conciliazione, in quanto non obbligatorio nella materia in oggetto.
Va rigettata infine l'istanza di integrazione del contraddittorio, per i motivi che saranno esplicitati in prosieguo.
Nel merito, la domanda si sviluppa su due questioni: 1) responsabilità del convenuto 2) risoluzione per inadempimento Controparte_9 dell'accord i. Per comodità espositiva si tratterà prima il secondo punto.
-1) Risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo. Dagli atti e fatti di causa risulta provato l'inadempimento del resistente che, CP_1 rispetto all'accordo transattivo del 24/06/2021, non ha alle pattuizioni, non avendo né individuato le opere a farsi, né tantomeno eseguito alcunché. Tale fatto è in realtà pacifico tra le parti ex art. 115 cpc (principio di non contestazione) in quanto il resistente non lo ha mai smentito, CP_1 né ha chiesto di provare il contrario. Per l'istanza di integrazione del contraddittorio, con riguardo a questa parte della domanda, non può essere accolta;
oggetto dello specifico contendere, infatti, non è stabilire la responsabilità civile o oggettiva del resistente, ma il suo inadempimento, nel quale il terzo confinante non è parte legittimata.
Va rilevato che l'inadempimento in esame è di non scarsa importanza rispetto all'interesse di parte ricorrente, avendo ad oggetto il bene primario della casa di abitazione, danneggiato da infiltrazioni protrattesi nel corso di svariati anni e ben documentate nelle allegazioni depositate agli atti. Tale inadempimento, pertanto, rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 1455 del Codice Civile.
Per quanto detto, la domanda sul punto in esame va accolta e - ai sensi dell'art. 1453 c.c. - va dichiarata la risoluzione contrattuale dell'accordo transattivo stipulato in data 24.06.2021. -2) Responsabilità del convenuto per le infiltrazioni. CP_1
Preliminarmente, appare provata l'esistenza delle infiltrazioni, che è pacifica tra le parti;
agli atti - tra l'altro - vi è al riguardo relazione di ATP RG. N. 22541/2023, redatta dall'Ing. la quale descrive tali Controparte_7 infiltrazioni, che mai vengono negate dal resistente.
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione del secondo cui non vi CP_1 sarebbe propria responsabilità in quanto le infiltrazioni sarebbero provenienti da proprietà di terzi soggetti confinanti. Pure ammesso che tale circostanza possa essere vera, resta il fatto che le infiltrazioni penetrano all'interno dell'appartamento di parte attrice attraverso il muro esterno condominiale (1117 C.C.), che data la pessima progettazione e manutenzione non le argina come dovrebbe;
sul punto l'Ing. nella predetta relazione di CTU CP_7 precisa che “siamo in presenza di un fenomeno infiltrativo che nasce al contatto fra il terreno e la muratura di tufo del piano interrato, e si propaga per capillarità in risalita lungo la muratura di tufo, dapprima al piano interrato e poi al piano superiore all'interno dei conci di tufo costituenti la parte interna della muratura a cassetta. Per evitare i suddetti fenomeni, l'edificio in fase di costruzione doveva essere realizzato prevedendo un cunicolo di areazione a tergo del muro di contenimento in tufo, onde garantire la discontinuità fra il terreno e il muro medesimo, garantendo nel contempo la necessaria circolazione di aria all'esterno del muro stesso”.
In altre parole, i fenomeni infiltrativi sono dovuti alla inadeguatezza del muro;
e d'altra parte è onere del provvedere alla manutenzione del muro CP_1 comune. Appare per tanto applicabile l'art. 2051 C.C. a norma del quale il custode (nel nostro caso il resistente ) sarà tenuto a risarcire i danni CP_1 provocati dalla cosa di cui ha la custodia indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condotta, purché - come nel caso che qui ci interessa – sia riscontrata la sussistenza del nesso di causalità tra il bene custodito e il fatto lesivo come risultante dagli atti. A tal riguardo, la sempre valida giurisprudenza di legittimità espressa da Cass. Civ. n. 15291/2011 precisa quanto segue: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà , ancorché tali danni siano imputabili CP_4
a difetti costruttivi dello stabile” (principio recentemente richiamato, anche con riferimento specifico a fattispecie di risalita dell'umidità per capillarizzazione, da Cass. n. 7044 del 12/03/2020 e Cass. n. 19253 del 07/07/2021). Per quanto detto, la domanda va quindi accolta.
Di converso, non versandosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario, anzi essendo provato che i fenomeni infiltrativi attengono a carenze strutturali e manutentive del muro condominiale, anche in questo secondo punto della domanda in esame va rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio.
In merito al quantum, la predetta CTU analizza il costo delle opere necessarie alla riparazione dei danni nell'appartamento della ricorrente nonché alla eliminazione delle infiltrazioni, calcolandolo in Euro 9.300,00 al netto di IVA se dovuta. Tale quantificazione, operata sulla base del tariffario prezzi per le opere edili vigenti nella appare equa. Controparte_10
Va rigettata la domanda di risarcimento di ulteriori danni. I medesimi, in corso di causa, sono solo stati enunciati, ma non risultano provati e nemmeno la ricorrente ha chiesto di farlo;
per quanto concerne in particolare il danno alla salute, va rilevato che il medesimo non è in re ipsa, e – negli atti di causa – non è supportato da nessuna relazione medica e da nessun esame diagnostico.
Le spese ed onorari di lite si liquidano ex D.M. 55/2014 e seguiranno la soccombenza, anche per quanto concerne la fase di ATP (Cass. Civile, Ord. n. 13154, del 18.05.2025). Liquidazione secondo i valori minimi in ragione della ridotta istruttoria nella presente fase, e secondo i valori medi nella fase di ATP.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara la responsabilità del , Controparte_3 in persona dell'amm.re p.t. per tutti i danni causati all'appartamento della sig.ra
. Pt_1
-2) Accerta e dichiara la risoluzione, per inadempimento del Controparte_3
, dell'accordo del 24/06/2021.
[...]
-3) Per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_3 in favore di della somma di € 9.300,00 oltre IVA se dovuta e Parte_1 dimostrata, quale somma necessaria emersa dal giudizio di ATP n. RG. 22541/2023 per l'esecuzione delle opere atte ad eliminare le infiltrazioni e prevenire la formazione di muffe, e per il ripristino degli ambienti, oltre interessi ex art. 1284 IV comma dalla data di introduzione della domanda di ATP al soddisfo;
-4) Pone le spese di CTU della fase di ATP n. RG. 22541/2023 interamente e definitivamente a carico del , Controparte_3 condannandolo a restituire a quanto nelle more pagato. Parte_1
-5) Condanna il alla rifusione delle spese CP_3 Controparte_3
e competenze del presente giudizio nonché di quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, quantificate come segue: • Onorari presente giudizio. Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 e così, in totale, compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
• Onorari fase ATP. Fase di studio della controversia, valore medio: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 709,00; Fase istruttoria, valore medio: € 1.061,00; e così, in totale, compenso tabellare (valori medi) € 2.337,00
Oltre € 264,00 per contributo unificato presente fase, oltre rimborso forf. 15% spese generali, oltre Cassa e IVA, se dovuta, con attribuzione all'Avv. Luigi NO, procuratore costituito di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 17/12/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria