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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/11/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 641/2025 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 641/2025 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BR NE, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Rochi,
n. 24, risulta elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IA GO, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Piave, n.
42, risulta elettivamente domiciliato;
- RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose immobili.
Conclusioni: all'udienza del 05.11.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. agiva in giudizio nei confronti di Parte_1
Controparte_1
Il ricorrente esponeva in fatto che: - in data 20.05.2024 acquistava dal resistente un immobile sito in Grosseto, Via Pio Viazzi, n. 5; - in data 30.06.2024 subentrava nel possesso del bene e scopriva che lo stesso presentava un vizio consistente nello scollamento dell'intera superficie di tutto il pavimento dell'immobile; - in data
05.07.2024 contestava i suddetti vizi al resistente, il quale dichiarava che l'immobile era stato visionato più volte e accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
- il sig.
si rivolgeva, dunque, ad un architetto, il quale gli sottoponeva un computo Pt_1 metrico avente ad oggetto lavori di sostituzione del pavimento per un importo di €
8.924,08; - in data 21.03.2025 il medesimo architetto redigeva una perizia dalla quale emergevano i vizi occulti dell'immobile, dovuti ad una non corretta posa in opera.
Per tutte queste ragioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “previo accertamento della natura occulta del vizio dell'immobile sito in Grosseto, in Via Pio
Viazzi n. 5, venduto al Sig. , condannare il Sig. al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di € 9.000, ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 cc;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno cagionato al Sig. Controparte_1
in ragione di almeno € 1.000, ovvero del maggiore o minore importo, Pt_1 quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia”.
Con decreto del 09.04.2025 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti ed assegnava i termini di legge al ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza ed al resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
eccependo, in primo luogo, l'incompetenza per valore del Tribunale a favore del
[...]
Giudice di Pace e, in secondo luogo, chiedendo il rigetto della domanda di parte di ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte resistente esponeva in fatto che: - nel mese di gennaio 2024 metteva in vendita l'appartamento di cui è causa, con l'aiuto di un agente immobiliare;
- dopo qualche giorno, veniva contattato dall'agenzia immobiliare il “Borgo Antico” di MI MA, per informarlo in merito alla presenza di una persona interessata all'acquisto; - si presentavano per visionare l'immobile il sig. MI insieme al suo cliente, sig.
, odierno ricorrente, il quale visitava tutte le stanze dell'appartamento, trovandolo Pt_1 di suo gradimento e prenotando altre visite per i giorni seguenti con i suoi familiari e con il perito della Banca;
- nelle quattro visite fatte venivano esplorati tutti gli spazi;
- in data
20.05.2024 veniva formalizzato il rogito per il trasferimento di proprietà e il 30.06.2024
- 2 -
l'acquirente veniva immesso nel possesso dell'appartamento; - dopo pochi giorni quest'ultimo contestava la rumorosità del pavimento.
Per questi motivi
parte resistente formulava le seguenti conclusioni: “Perché il Tribunale di Grosseto, in via preliminare, dichiari la propria incompetenza per valore, ritenuto competente il Giudice di Pace di Grosseto, vista la domanda risarcitoria pari ad euro
10.000,00; nel merito, rigetti la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutti i motivi sopraesposti.
In ogni caso con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite”.
All'udienza del 05.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva espletata la discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
L'eccezione di incompetenza per valore è fondata.
Com'è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che la competenza generale per valore del giudice di pace è circoscritta alle controversie nelle quali il diritto controverso abbia per oggetto beni mobili, indipendentemente della natura personale o reale del diritto stesso. Il riferimento a cause relative a beni mobili, contenuto nel primo inciso dell'art. 7 c.p.c. andrebbe dunque interpretato, nel senso che è esclusa, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le controversie immobiliari (Cass. Civ. n. 4304/2004; Cass. Civ. n. 10787/1996; Cass. Civ. n.
1021/1995).
Tale principio, tuttavia, ha subito una precisazione ad opera della stessa Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite.
Ed infatti, è stato stabilito che è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato (Cass. Civ. Sez. Un., n. 21582/2011).
Dunque, il risarcimento del danno subito da un immobile è assoggettato alla competenza per valore del giudice di pace - ove il "petitum" sia compreso nel limite previsto dall'art. 7
- 3 -
c.p.c., comma 1 - trattandosi di una domanda avente ad oggetto un bene mobile, ovvero una somma di danaro, essendo ininfluente il titolo di godimento ai fini della competenza, com'è nella fattispecie in esame.
Ed infatti, dal tenore del ricorso introduttivo e dalle conclusioni rassegnate, il ricorrente ha chiaramente esposto di richiedere una somma a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento danni quantificata complessivamente in € 10.000,00, producendo un preciso computo metrico, e quindi senza lasciare margini di dubbio in relazione al petitum richiesto
L'indicazione, perciò, della dicitura ulteriore di somma maggiore o minore risultante all'esito della causa, costituisce in questo caso una formula di stile, non ravvisando, allo stato degli atti, e vista la documentazione prodotta, alcuna incertezza sull'ammontare del danno effettivo richiesto da liquidarsi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria e valori minimi per le altre fasi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale a conoscere la controversia essendo competente il Giudice di Pace di Grosseto e per l'effetto fissa il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al Giudice competente;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di parte resistente delle spese di lite che si liquidano nella somma pari ad € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 4 -
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 641/2025 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BR NE, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Rochi,
n. 24, risulta elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IA GO, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Piave, n.
42, risulta elettivamente domiciliato;
- RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose immobili.
Conclusioni: all'udienza del 05.11.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. agiva in giudizio nei confronti di Parte_1
Controparte_1
Il ricorrente esponeva in fatto che: - in data 20.05.2024 acquistava dal resistente un immobile sito in Grosseto, Via Pio Viazzi, n. 5; - in data 30.06.2024 subentrava nel possesso del bene e scopriva che lo stesso presentava un vizio consistente nello scollamento dell'intera superficie di tutto il pavimento dell'immobile; - in data
05.07.2024 contestava i suddetti vizi al resistente, il quale dichiarava che l'immobile era stato visionato più volte e accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
- il sig.
si rivolgeva, dunque, ad un architetto, il quale gli sottoponeva un computo Pt_1 metrico avente ad oggetto lavori di sostituzione del pavimento per un importo di €
8.924,08; - in data 21.03.2025 il medesimo architetto redigeva una perizia dalla quale emergevano i vizi occulti dell'immobile, dovuti ad una non corretta posa in opera.
Per tutte queste ragioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “previo accertamento della natura occulta del vizio dell'immobile sito in Grosseto, in Via Pio
Viazzi n. 5, venduto al Sig. , condannare il Sig. al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di € 9.000, ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 cc;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno cagionato al Sig. Controparte_1
in ragione di almeno € 1.000, ovvero del maggiore o minore importo, Pt_1 quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia”.
Con decreto del 09.04.2025 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti ed assegnava i termini di legge al ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza ed al resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
eccependo, in primo luogo, l'incompetenza per valore del Tribunale a favore del
[...]
Giudice di Pace e, in secondo luogo, chiedendo il rigetto della domanda di parte di ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte resistente esponeva in fatto che: - nel mese di gennaio 2024 metteva in vendita l'appartamento di cui è causa, con l'aiuto di un agente immobiliare;
- dopo qualche giorno, veniva contattato dall'agenzia immobiliare il “Borgo Antico” di MI MA, per informarlo in merito alla presenza di una persona interessata all'acquisto; - si presentavano per visionare l'immobile il sig. MI insieme al suo cliente, sig.
, odierno ricorrente, il quale visitava tutte le stanze dell'appartamento, trovandolo Pt_1 di suo gradimento e prenotando altre visite per i giorni seguenti con i suoi familiari e con il perito della Banca;
- nelle quattro visite fatte venivano esplorati tutti gli spazi;
- in data
20.05.2024 veniva formalizzato il rogito per il trasferimento di proprietà e il 30.06.2024
- 2 -
l'acquirente veniva immesso nel possesso dell'appartamento; - dopo pochi giorni quest'ultimo contestava la rumorosità del pavimento.
Per questi motivi
parte resistente formulava le seguenti conclusioni: “Perché il Tribunale di Grosseto, in via preliminare, dichiari la propria incompetenza per valore, ritenuto competente il Giudice di Pace di Grosseto, vista la domanda risarcitoria pari ad euro
10.000,00; nel merito, rigetti la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutti i motivi sopraesposti.
In ogni caso con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite”.
All'udienza del 05.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva espletata la discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
L'eccezione di incompetenza per valore è fondata.
Com'è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che la competenza generale per valore del giudice di pace è circoscritta alle controversie nelle quali il diritto controverso abbia per oggetto beni mobili, indipendentemente della natura personale o reale del diritto stesso. Il riferimento a cause relative a beni mobili, contenuto nel primo inciso dell'art. 7 c.p.c. andrebbe dunque interpretato, nel senso che è esclusa, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le controversie immobiliari (Cass. Civ. n. 4304/2004; Cass. Civ. n. 10787/1996; Cass. Civ. n.
1021/1995).
Tale principio, tuttavia, ha subito una precisazione ad opera della stessa Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite.
Ed infatti, è stato stabilito che è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato (Cass. Civ. Sez. Un., n. 21582/2011).
Dunque, il risarcimento del danno subito da un immobile è assoggettato alla competenza per valore del giudice di pace - ove il "petitum" sia compreso nel limite previsto dall'art. 7
- 3 -
c.p.c., comma 1 - trattandosi di una domanda avente ad oggetto un bene mobile, ovvero una somma di danaro, essendo ininfluente il titolo di godimento ai fini della competenza, com'è nella fattispecie in esame.
Ed infatti, dal tenore del ricorso introduttivo e dalle conclusioni rassegnate, il ricorrente ha chiaramente esposto di richiedere una somma a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento danni quantificata complessivamente in € 10.000,00, producendo un preciso computo metrico, e quindi senza lasciare margini di dubbio in relazione al petitum richiesto
L'indicazione, perciò, della dicitura ulteriore di somma maggiore o minore risultante all'esito della causa, costituisce in questo caso una formula di stile, non ravvisando, allo stato degli atti, e vista la documentazione prodotta, alcuna incertezza sull'ammontare del danno effettivo richiesto da liquidarsi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria e valori minimi per le altre fasi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale a conoscere la controversia essendo competente il Giudice di Pace di Grosseto e per l'effetto fissa il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al Giudice competente;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di parte resistente delle spese di lite che si liquidano nella somma pari ad € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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