Art. 82.
(Atti di ostilita' individuali).
Gli atti di ostilita' compiuti da singoli individui, di loro iniziativa, non costituiscono violazione dell'armistizio. Nondimeno, l'autorita' militare puo' esigere la punizione dei colpevoli e l'eventuale pagamento di indennita'.
(Atti di ostilita' individuali).
Gli atti di ostilita' compiuti da singoli individui, di loro iniziativa, non costituiscono violazione dell'armistizio. Nondimeno, l'autorita' militare puo' esigere la punizione dei colpevoli e l'eventuale pagamento di indennita'.