CASS
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2024, n. 44509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44509 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PP NO, nato a Serravalle a [...], il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 03/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 09/02/2023, il Tribunale di TO, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava PP NO penalmente responsabile per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti (relativa alle annualità 2017, 2018, 2019) (capo a) e lo condannava, per l'effetto, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 2, comma 2-bis, d.lvo. 10 marzo 2000, n. 74, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Lo assolveva per i residui capi d'imputazione di cui alle lettere b) c) e). In data 03/11/2023, la Corte d'appello di Brescia confermava l'impugnata sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44509 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 11/09/2024 2.Avverso tale ultimo provvedimento PP NO, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo, si lamenta l'inosservanza della legge penale in riferimento all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da TT MO che, ad avviso del ricorrente, sarebbero state decisive ai fini della dichiarazione di responsabilità dello PP. Si sostiene che al momento della assunzione delle dichiarazioni da lui rese, il TT era già gravato da indizi univoci di reità; egli, dunque, avrebbe dovuto essere audito con le garanzie previste dall'art. 63 del codice di rito, non potendo essere considerato semplicemente una persona informata sui fatti. A sostegno della prospettazione si evidenzia che il TT, nell'aprile del 2021, data delle rese dichiarazioni, era già il legale rappresentante delle società di diritto rumeno emittenti le fatture ritenute oggettivamente inesistenti, e che, in tale veste, per costante giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto rispondere penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto dal punto di vista oggettivo, ai sensi dell'art. 40, comma 41:cré, cod. pen., per non aver impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, gravando pur sempre sull'amministratore di diritto un dovere di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto. A tale considerazione si aggiunge che la Procura di TO aveva ipotizzato, sin dall'anno 2021, un sistema illecito "PP" di cui il TT risultava parte integrante al punto di venire retribuito dalle società coinvolte nel procedimento. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla prova del reato di cui all'art. 2, d.lvo n. 74 del 2000, e, comunque, il travisamento dell'intero compendio istruttorio. Si deduce che i giudici di merito siano pervenuti alla condanna prescindendo dalla necessaria acquisizione delle copie delle fatture attestanti le operazioni inesistenti oggetto di contestazione, e, dunque, sulla base di deduzioni svolte dagli operanti in ambito tributario e non penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, in quanto ripropone in termini identici le censure sollevate in sede di appello, correttamente e logicamente respinte dai giudici di secondo grado. La Corte ha reputato inesistenti i presupposti in base ai quali l'odierno ricorrente ha mosso l'eccezione di inutilizzabilità per nullità patologica: si precisa 2 c_-- ‘., che, alla data dell'assunzione a sommarie informazioni del TT, non esistevano a carico di quest'ultimo elementi univoci di responsabilità in ordine all'ipotesi delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti, apparentemente emesse dalla società di diritto rumeno di cui lo stesso era amministratore del diritto. Si evidenzia in proposito che nella comunicazione di reato con cui viene trasmesso il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 21 aprile 2021, la Guardia di finanza aveva indicato il TT non già come indagato ma come persona offesa del reato di circonvenzione di incapace, reato per il quale viene denunciato, oltre che per i restanti addebiti, proprio PP NO. Corretta, dunque, appare la conclusione a cui è giunta la Corte d'appello, che, facendo buon governo dei principi giurisprudenziali enunciati da Questa Corte sul tema, ha reputato le dichiarazioni non inutilizzabili, non sussistendo, nella fattispecie, la duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi appartengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo (Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, Mazzotta, Rv. 270363 - 01). La Corte d'appello, inoltre, con ragionamento parimenti immune dai vizi denunciati, sconfessa anche la valutazione di essenzialità delle dichiarazioni del TT ai fini della dichiarazione di responsabilità penale di PP, evidenziando la sussistenza di altri fattori dirimenti in tal senso, non ultimo che è lo stesso PP a rivendicare la qualità di amministratore di fatto di tutte le società coinvolte. Rispetto a tali argomentazioni il ricorrente non evidenzia alcuna manifesta illogicità ma si limita a proporre una diversa lettura delle circostanze fattuali non ammissibile in sede di legittimità. 2.Parimenti è inammissibile per genericità il secondo motivo di gravame, anch'esso riproduttivo della censura già sollevata in sede di appello e adeguatamente valutata dai giudici di secondo grado. La Corte d'appello, con ragionamento immune da censure di illogicità e contraddittorietà, ha affermato l'irrilevanza della conservazione fisica delle fatture evidenziando che il fatto tipico previsto dall'art. 2 d.lvo. n. 74 del 2000 è integrato non soltanto quando le fatture stesse sono detenute ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria ma anche quando, come nel caso di specie, esse sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie, con ciò facendo buon governo del principio enunciato da Questa Corte in virtù del quale "il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è integrato dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonché dall'inserimento nella dichiarazione d'imposta dei corrispondenti elementi fittizi, condotte queste ultime tutte congiuntamente necessarie ai r della punibilità". (Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252513 01). La Corte, inoltre, con motivazione immune dalle censure sollevate, ha evidenziato che la prova della inesistenza delle fatture è stata desunta non saio dalla citata annotazione nei registri, ma anche da ulteriori elementi, tra i quah l'assenza di operatività delle società rumene emittenti. 3.
Per questi motivi
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese processuali ed al pagamento di euro tremila in favore de!ia cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa deHe ammende. Così deciso in Roma, in data 11/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 09/02/2023, il Tribunale di TO, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava PP NO penalmente responsabile per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti (relativa alle annualità 2017, 2018, 2019) (capo a) e lo condannava, per l'effetto, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 2, comma 2-bis, d.lvo. 10 marzo 2000, n. 74, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Lo assolveva per i residui capi d'imputazione di cui alle lettere b) c) e). In data 03/11/2023, la Corte d'appello di Brescia confermava l'impugnata sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44509 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 11/09/2024 2.Avverso tale ultimo provvedimento PP NO, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo, si lamenta l'inosservanza della legge penale in riferimento all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da TT MO che, ad avviso del ricorrente, sarebbero state decisive ai fini della dichiarazione di responsabilità dello PP. Si sostiene che al momento della assunzione delle dichiarazioni da lui rese, il TT era già gravato da indizi univoci di reità; egli, dunque, avrebbe dovuto essere audito con le garanzie previste dall'art. 63 del codice di rito, non potendo essere considerato semplicemente una persona informata sui fatti. A sostegno della prospettazione si evidenzia che il TT, nell'aprile del 2021, data delle rese dichiarazioni, era già il legale rappresentante delle società di diritto rumeno emittenti le fatture ritenute oggettivamente inesistenti, e che, in tale veste, per costante giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto rispondere penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto dal punto di vista oggettivo, ai sensi dell'art. 40, comma 41:cré, cod. pen., per non aver impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, gravando pur sempre sull'amministratore di diritto un dovere di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto. A tale considerazione si aggiunge che la Procura di TO aveva ipotizzato, sin dall'anno 2021, un sistema illecito "PP" di cui il TT risultava parte integrante al punto di venire retribuito dalle società coinvolte nel procedimento. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla prova del reato di cui all'art. 2, d.lvo n. 74 del 2000, e, comunque, il travisamento dell'intero compendio istruttorio. Si deduce che i giudici di merito siano pervenuti alla condanna prescindendo dalla necessaria acquisizione delle copie delle fatture attestanti le operazioni inesistenti oggetto di contestazione, e, dunque, sulla base di deduzioni svolte dagli operanti in ambito tributario e non penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, in quanto ripropone in termini identici le censure sollevate in sede di appello, correttamente e logicamente respinte dai giudici di secondo grado. La Corte ha reputato inesistenti i presupposti in base ai quali l'odierno ricorrente ha mosso l'eccezione di inutilizzabilità per nullità patologica: si precisa 2 c_-- ‘., che, alla data dell'assunzione a sommarie informazioni del TT, non esistevano a carico di quest'ultimo elementi univoci di responsabilità in ordine all'ipotesi delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti, apparentemente emesse dalla società di diritto rumeno di cui lo stesso era amministratore del diritto. Si evidenzia in proposito che nella comunicazione di reato con cui viene trasmesso il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 21 aprile 2021, la Guardia di finanza aveva indicato il TT non già come indagato ma come persona offesa del reato di circonvenzione di incapace, reato per il quale viene denunciato, oltre che per i restanti addebiti, proprio PP NO. Corretta, dunque, appare la conclusione a cui è giunta la Corte d'appello, che, facendo buon governo dei principi giurisprudenziali enunciati da Questa Corte sul tema, ha reputato le dichiarazioni non inutilizzabili, non sussistendo, nella fattispecie, la duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi appartengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo (Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, Mazzotta, Rv. 270363 - 01). La Corte d'appello, inoltre, con ragionamento parimenti immune dai vizi denunciati, sconfessa anche la valutazione di essenzialità delle dichiarazioni del TT ai fini della dichiarazione di responsabilità penale di PP, evidenziando la sussistenza di altri fattori dirimenti in tal senso, non ultimo che è lo stesso PP a rivendicare la qualità di amministratore di fatto di tutte le società coinvolte. Rispetto a tali argomentazioni il ricorrente non evidenzia alcuna manifesta illogicità ma si limita a proporre una diversa lettura delle circostanze fattuali non ammissibile in sede di legittimità. 2.Parimenti è inammissibile per genericità il secondo motivo di gravame, anch'esso riproduttivo della censura già sollevata in sede di appello e adeguatamente valutata dai giudici di secondo grado. La Corte d'appello, con ragionamento immune da censure di illogicità e contraddittorietà, ha affermato l'irrilevanza della conservazione fisica delle fatture evidenziando che il fatto tipico previsto dall'art. 2 d.lvo. n. 74 del 2000 è integrato non soltanto quando le fatture stesse sono detenute ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria ma anche quando, come nel caso di specie, esse sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie, con ciò facendo buon governo del principio enunciato da Questa Corte in virtù del quale "il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è integrato dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonché dall'inserimento nella dichiarazione d'imposta dei corrispondenti elementi fittizi, condotte queste ultime tutte congiuntamente necessarie ai r della punibilità". (Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252513 01). La Corte, inoltre, con motivazione immune dalle censure sollevate, ha evidenziato che la prova della inesistenza delle fatture è stata desunta non saio dalla citata annotazione nei registri, ma anche da ulteriori elementi, tra i quah l'assenza di operatività delle società rumene emittenti. 3.
Per questi motivi
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese processuali ed al pagamento di euro tremila in favore de!ia cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa deHe ammende. Così deciso in Roma, in data 11/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente