Articolo 41 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 42Articolo 44
Versione
28 ottobre 1947
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Versione
9 febbraio 1966
Art. 41.
Gli atti relativi alla revisione ((semestrale)) delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa.
Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o piu' registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.
Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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