Versione
28 ottobre 1947
28 ottobre 1947
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9 febbraio 1966
9 febbraio 1966
Art. 41.
Gli atti relativi alla revisione ((semestrale)) delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa.
Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o piu' registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.
Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.
Gli atti relativi alla revisione ((semestrale)) delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa.
Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o piu' registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.
Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.
Commentario • 1
- 1. Pubblica amministrazione - Pubblicità delle liste elettorali - 20 aprile 1998 [40493]Garante Privacy · 20 aprile 1998 · 5.363776
[…] Con il d.P.R. n. 223/1967 è stato approvato un testo unico delle leggi per la disciplina dell´elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. L´esame dei lavori parlamentari concernenti le norme che sono state raccolte in tale testo unico non offre precisi elementi di valutazione (si allude, in particolare, all´art. 41 della legge n. 1058/1947, modificato in parte dall´art. 26 della legge n. 1/1966 e riportato oggi nel citato art. 51).
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