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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3474/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3474/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CREPALDI VALENTINA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. DE GIROLAMO MICHELA che lo rappresenta e CP_1 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in ALPIGNANO il 27/09/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/03/2022. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/12/2023. Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che i sigg. e vivranno separati come di fatto già avviene con Parte_1 CP_1
l'obbligo del mutuo rispetto.
2. DISPONE che la casa familiare sita in Alpignano (TO), Via Mazzini n. 32 G, condotta in locazione dalla signora e già assegnata alla stessa, continui ad essere detenuta dalla predetta nella quale Parte_1 vivrà unitamente al figlio minore . Per_1
3. DÀ ATTO che il sig. avrà il diritto di prelevare dal suddetto alloggio, con congruo preavviso, CP_1 par-te dei beni mobili ivi presenti, tra cui quelli della sala Tv / soggiorno composti da: 4 unità di cui un mobile basso con due ante ed un cassetto, un mobiletto con parte espositiva ed anta nella parte inferiore, un mobile sospeso con anta e parte espositiva inferiore e una mensola. La signora si impegnerà Parte_1
a curare lo smontaggio dei predetti beni e stoccaggio dei predetti mobili in apposite scatole mentre il sig.
curerà il trasporto prelevandoli dalla casa della predetta. CP_1
4. DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà Per_1 residenza anagrafica presso la mamma, presso la casa coniugale.
5. DISPONE che entrambi i genitori, informati e consapevoli dell'importanza del rispetto del principio della adeguata presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio, assumano le decisioni più importanti, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, in comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore, con esercizio disgiunto della responsabilità̀ genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione.
6. DÀ ATTO che, a tal fine, i genitori si impegnino a fornirsi reciprocamente ogni dato utile (indirizzo di residenza e/o del domicilio abituale e del luogo di lavoro, nonché i relativi recapiti telefonici di utenze telefoniche mobili personali) per necessità di contatto, nonché a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di residenza, domicilio e contatto telefonico o lavoro, entro e non oltre i giorni 10 dall'avvenuta modifica.
7. DÀ ATTO che i genitori si impegnano, altresì̀ alla massima reperibilità reciproca nell'esclusivo interesse del minore nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con;
si impegnano, inoltre, a tutelare Per_1 la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore.
8. DÀ ATTO che sarà in ogni caso onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
9. DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo CP_1 con la madre da concordarsi con almeno due giorni di anticipo, sempre compatibilmente e nel rispetto anche delle future esigenze scolastiche, sportive e ludico – ricreative, nonché della volontà del figlio stesso recandosi personalmente a prendere e riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna nei pomeriggi settimanali di propria spettanza.
Entrambi i genitori si impegnano ad agevolare sempre più il pernotto serale di presso Per_1
l'abitazione del padre, affinché́ il minore acquisti sempre più dimestichezza con l'ambiente di vita paterno e nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità e, comunque, in caso di mancato accordo, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì̀ alle ore 17.00 prelevandolo dalla casa materna o, in futuro, prelevandolo, anche dall'uscita da scuola o al termine dell'attività sportiva, ludico-ricreativa fino alla domenica sera alle ore 18,00 allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
il pernotto nel week-end avverrà a partire dai quattro anni del minore e, comunque, in modo sempre più graduale affinché̀ lo stesso acquisisca consapevolezza e dimestichezza con l'ambiente paterno;
- nel week end di competenza materna: due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernotto dal compimento dei quattro anni di e accompagnamento a scuola la mattina seguente e uno con Per_1 accompagnamento presso la casa materna entro le ore 21,30/22.00. In entrambi i pomeriggi, Per_1 sarà prelevato dal papà alle ore 17.00 dalla casa materna o, comunque, dall'uscita da scuola o al termine dell'attività sportiva, ludico-ricreativa.
- week-end di competenza paterna: sino ai quattro anni del minore due pomeriggi infrasettimanali in cui sarà prelevato dal papà alle ore 17.00 dalla casa materna o, comunque, dall'uscita da Per_1 scuola o al termine dell'attività sportiva, ludico-ricreativa ed accompagnamento presso la casa materna entro le ore 21,30/22.00. Dagli anni quattro di , un pomeriggio infrasettimanale, in Per_1 cui verrà prelevato alle ore 17.00, dalla casa materna o, comunque, dall'uscita da scuola o al Per_1 termine dell'attività sportiva, ludico-ricreativa, con pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- vacanze natalizie: verranno divise in due periodi, il primo compreso tra il 26/12 ed il 31/12 ed il secondo dal 31/12 al 05/01. trascorrerà ad anni alterni il primo periodo con la madre ed il Per_1 secondo con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. In ogni caso, trascorrerà la giornata della Vigilia di Natale con il papà con pernottamento presso la casa paterna e accompagnamento entro le ore 12 del giorno successivo, e la giornata di Natale con la mamma, sempre tenendo in considerazione della settimana di spettanza di ciascun genitore. vacanze di Pasqua: verranno divise in due periodi: il primo dal primo giorno di vacanza scolastica fino alla domenica di Pasqua sino alle ore 19,00 ed il secondo periodo dalle ore 19,00 della Domenica di Pasqua fino al termine delle vacanze. trascorrerà ad anni alterni il primo periodo con la Per_1 madre e il secondo con il padre.
- vacanze estive: il signor potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane anche CP_1 non consecutive da concordarsi con congruo preavviso, tenuto anche conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e dei desideri e degli impegni di . I genitori dovranno fornire Per_1 reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno il minore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e ritorno. I genitori, in ogni caso avranno la facoltà di stabilire di comune accordo un diverso regime;
durante il periodo delle vacanze estive ciascun coniuge provvederà al pagamento dei costi della vacanza per sé e per il minore sulla base delle proprie disponibilità.
- le altre festività infrasettimanali e ponti verranno trascorsi in modo alternato l'una con il padre e l'altra con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze del minore, a partire dalla sera antecedente la festività. Il giorno del compleanno di egli starà con ciascun Per_1 genitore ad anni alterni, anche se il giorno non è di spettanza del genitore.
- Ciascun genitore terrà con sé nel giorno del proprio compleanno: la sig.ra il 13 Per_1 Parte_1 maggio e il sig. l'11 agosto anche se il giorno non è di spettanza del genitore. CP_1
- la Festa del Papà la trascorrerà con quest'ultimo mentre quella della Mamma, la Per_1 Per_1 trascorrerà con la stessa anche se il giorno non è di spettanza del genitore.
10. DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla CP_1 signora entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, l'assegno periodico Parte_1 di € 300,00 (trecento), annualmente rivalutabile sulla base dell'indice ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore richiamando integralmente il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in data 15/03/2016. I ricorrenti concordano che l'assegno universale per il figlio sia percepito da entrambi i genitori nella misura di un mezzo ciascuno, mediante accredito della relativa somma sui rispettivi conti correnti.
11. DA' atto che il sig. si impegna mensilmente, inoltre, a corrispondere la somma di euro CP_1
70,00 sul libretto bancario vincolato sino alla maggiore età ed intestato al figlio minore ed Per_1 intrattenuto presso Banca Unicredit s.p.a. importo che viene già versato a partire dal gennaio 2024. La sig.ra si impegna a consegnare semestralmente al sig. copia dell'estratto conto Parte_1 CP_1 aggiornato.
12. DÀ ATTO che la signora a completa definizione e nell'ambito della regolamentazione Parte_1 dei reciproci rapporti patrimoniali sorti tra i coniugi in costanza di matrimonio, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale si impegna a versare al sig.
, a titolo di rimborso pro quota del finanziamento acceso dal marito presso Unicredit Banca CP_1
S.p.a. anche per esigenze lavorative della moglie, l'importo di € 34.194,10 di sua spettanza con le seguenti modalità: dal mese di febbraio 2025 al mese di settembre 2026: rate mensili pari a € 333,46; dal mese di ottobre 2026 a settembre 2029: rate mensili pari a € 423,46; nel mese di ottobre 2029, estinzione anticipata a spese della stessa sig.ra A tal fine, il sig. , si impegna, Parte_1 CP_1 dietro semplice richiesta della signora che dovrà essere formulata almeno trenta giorni Parte_1 prima la rata del 15/09/2029, a richiedere all'Istituto di Credito, deconto del credito residuo del finanziamento di cui in premessa finalizzato all'estinzione anticipata e, conseguentemente, a comunicarlo alla predetta. Nell'ipotesi di comprovata impossibilità a provvedere all'estinzione anticipata del suddetto debito, la sig.ra si obbliga, in ogni caso, a corrispondere rate mensili Parte_1 pari a € 846,92 sino ad estinzione del debito sopra quantificato a partire dalla rata del 15/10/2029.
13. DÀ ATTO che i predetti sigg. e rilasciano il proprio assenso al rilascio del Parte_1 CP_1 passaporto individuale per il figlio minore ai sensi del Regolamento Europeo n. 444/2009. Per_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3474/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CREPALDI VALENTINA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. DE GIROLAMO MICHELA che lo rappresenta e CP_1 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in ALPIGNANO il 27/09/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/03/2022. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/12/2023. Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che i sigg. e vivranno separati come di fatto già avviene con Parte_1 CP_1
l'obbligo del mutuo rispetto.
2. DISPONE che la casa familiare sita in Alpignano (TO), Via Mazzini n. 32 G, condotta in locazione dalla signora e già assegnata alla stessa, continui ad essere detenuta dalla predetta nella quale Parte_1 vivrà unitamente al figlio minore . Per_1
3. DÀ ATTO che il sig. avrà il diritto di prelevare dal suddetto alloggio, con congruo preavviso, CP_1 par-te dei beni mobili ivi presenti, tra cui quelli della sala Tv / soggiorno composti da: 4 unità di cui un mobile basso con due ante ed un cassetto, un mobiletto con parte espositiva ed anta nella parte inferiore, un mobile sospeso con anta e parte espositiva inferiore e una mensola. La signora si impegnerà Parte_1
a curare lo smontaggio dei predetti beni e stoccaggio dei predetti mobili in apposite scatole mentre il sig.
curerà il trasporto prelevandoli dalla casa della predetta. CP_1
4. DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà Per_1 residenza anagrafica presso la mamma, presso la casa coniugale.
5. DISPONE che entrambi i genitori, informati e consapevoli dell'importanza del rispetto del principio della adeguata presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio, assumano le decisioni più importanti, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, in comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore, con esercizio disgiunto della responsabilità̀ genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione.
6. DÀ ATTO che, a tal fine, i genitori si impegnino a fornirsi reciprocamente ogni dato utile (indirizzo di residenza e/o del domicilio abituale e del luogo di lavoro, nonché i relativi recapiti telefonici di utenze telefoniche mobili personali) per necessità di contatto, nonché a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di residenza, domicilio e contatto telefonico o lavoro, entro e non oltre i giorni 10 dall'avvenuta modifica.
7. DÀ ATTO che i genitori si impegnano, altresì̀ alla massima reperibilità reciproca nell'esclusivo interesse del minore nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con;
si impegnano, inoltre, a tutelare Per_1 la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore.
8. DÀ ATTO che sarà in ogni caso onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
9. DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo CP_1 con la madre da concordarsi con almeno due giorni di anticipo, sempre compatibilmente e nel rispetto anche delle future esigenze scolastiche, sportive e ludico – ricreative, nonché della volontà del figlio stesso recandosi personalmente a prendere e riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna nei pomeriggi settimanali di propria spettanza.
Entrambi i genitori si impegnano ad agevolare sempre più il pernotto serale di presso Per_1
l'abitazione del padre, affinché́ il minore acquisti sempre più dimestichezza con l'ambiente di vita paterno e nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità e, comunque, in caso di mancato accordo, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì̀ alle ore 17.00 prelevandolo dalla casa materna o, in futuro, prelevandolo, anche dall'uscita da scuola o al termine dell'attività sportiva, ludico-ricreativa fino alla domenica sera alle ore 18,00 allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
il pernotto nel week-end avverrà a partire dai quattro anni del minore e, comunque, in modo sempre più graduale affinché̀ lo stesso acquisisca consapevolezza e dimestichezza con l'ambiente paterno;
- nel week end di competenza materna: due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernotto dal compimento dei quattro anni di e accompagnamento a scuola la mattina seguente e uno con Per_1 accompagnamento presso la casa materna entro le ore 21,30/22.00. In entrambi i pomeriggi, Per_1 sarà prelevato dal papà alle ore 17.00 dalla casa materna o, comunque, dall'uscita da scuola o al termine dell'attività sportiva, ludico-ricreativa.
- week-end di competenza paterna: sino ai quattro anni del minore due pomeriggi infrasettimanali in cui sarà prelevato dal papà alle ore 17.00 dalla casa materna o, comunque, dall'uscita da Per_1 scuola o al termine dell'attività sportiva, ludico-ricreativa ed accompagnamento presso la casa materna entro le ore 21,30/22.00. Dagli anni quattro di , un pomeriggio infrasettimanale, in Per_1 cui verrà prelevato alle ore 17.00, dalla casa materna o, comunque, dall'uscita da scuola o al Per_1 termine dell'attività sportiva, ludico-ricreativa, con pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- vacanze natalizie: verranno divise in due periodi, il primo compreso tra il 26/12 ed il 31/12 ed il secondo dal 31/12 al 05/01. trascorrerà ad anni alterni il primo periodo con la madre ed il Per_1 secondo con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. In ogni caso, trascorrerà la giornata della Vigilia di Natale con il papà con pernottamento presso la casa paterna e accompagnamento entro le ore 12 del giorno successivo, e la giornata di Natale con la mamma, sempre tenendo in considerazione della settimana di spettanza di ciascun genitore. vacanze di Pasqua: verranno divise in due periodi: il primo dal primo giorno di vacanza scolastica fino alla domenica di Pasqua sino alle ore 19,00 ed il secondo periodo dalle ore 19,00 della Domenica di Pasqua fino al termine delle vacanze. trascorrerà ad anni alterni il primo periodo con la Per_1 madre e il secondo con il padre.
- vacanze estive: il signor potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane anche CP_1 non consecutive da concordarsi con congruo preavviso, tenuto anche conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e dei desideri e degli impegni di . I genitori dovranno fornire Per_1 reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno il minore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e ritorno. I genitori, in ogni caso avranno la facoltà di stabilire di comune accordo un diverso regime;
durante il periodo delle vacanze estive ciascun coniuge provvederà al pagamento dei costi della vacanza per sé e per il minore sulla base delle proprie disponibilità.
- le altre festività infrasettimanali e ponti verranno trascorsi in modo alternato l'una con il padre e l'altra con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze del minore, a partire dalla sera antecedente la festività. Il giorno del compleanno di egli starà con ciascun Per_1 genitore ad anni alterni, anche se il giorno non è di spettanza del genitore.
- Ciascun genitore terrà con sé nel giorno del proprio compleanno: la sig.ra il 13 Per_1 Parte_1 maggio e il sig. l'11 agosto anche se il giorno non è di spettanza del genitore. CP_1
- la Festa del Papà la trascorrerà con quest'ultimo mentre quella della Mamma, la Per_1 Per_1 trascorrerà con la stessa anche se il giorno non è di spettanza del genitore.
10. DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla CP_1 signora entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, l'assegno periodico Parte_1 di € 300,00 (trecento), annualmente rivalutabile sulla base dell'indice ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore richiamando integralmente il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in data 15/03/2016. I ricorrenti concordano che l'assegno universale per il figlio sia percepito da entrambi i genitori nella misura di un mezzo ciascuno, mediante accredito della relativa somma sui rispettivi conti correnti.
11. DA' atto che il sig. si impegna mensilmente, inoltre, a corrispondere la somma di euro CP_1
70,00 sul libretto bancario vincolato sino alla maggiore età ed intestato al figlio minore ed Per_1 intrattenuto presso Banca Unicredit s.p.a. importo che viene già versato a partire dal gennaio 2024. La sig.ra si impegna a consegnare semestralmente al sig. copia dell'estratto conto Parte_1 CP_1 aggiornato.
12. DÀ ATTO che la signora a completa definizione e nell'ambito della regolamentazione Parte_1 dei reciproci rapporti patrimoniali sorti tra i coniugi in costanza di matrimonio, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale si impegna a versare al sig.
, a titolo di rimborso pro quota del finanziamento acceso dal marito presso Unicredit Banca CP_1
S.p.a. anche per esigenze lavorative della moglie, l'importo di € 34.194,10 di sua spettanza con le seguenti modalità: dal mese di febbraio 2025 al mese di settembre 2026: rate mensili pari a € 333,46; dal mese di ottobre 2026 a settembre 2029: rate mensili pari a € 423,46; nel mese di ottobre 2029, estinzione anticipata a spese della stessa sig.ra A tal fine, il sig. , si impegna, Parte_1 CP_1 dietro semplice richiesta della signora che dovrà essere formulata almeno trenta giorni Parte_1 prima la rata del 15/09/2029, a richiedere all'Istituto di Credito, deconto del credito residuo del finanziamento di cui in premessa finalizzato all'estinzione anticipata e, conseguentemente, a comunicarlo alla predetta. Nell'ipotesi di comprovata impossibilità a provvedere all'estinzione anticipata del suddetto debito, la sig.ra si obbliga, in ogni caso, a corrispondere rate mensili Parte_1 pari a € 846,92 sino ad estinzione del debito sopra quantificato a partire dalla rata del 15/10/2029.
13. DÀ ATTO che i predetti sigg. e rilasciano il proprio assenso al rilascio del Parte_1 CP_1 passaporto individuale per il figlio minore ai sensi del Regolamento Europeo n. 444/2009. Per_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.