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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2799 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, C.F._1
157 98071 AP D'LA presso lo studio dell'Avv. AMADORE
EMILIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMENIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CASCIO ESTER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto dalla sig.ra risulta fondato e merita Parte_1
accoglimento in virtù dei rilievi di fatto e di diritto che si sono sviluppati nel corso del presente giudizio, con particolare riferimento all'attività peritale disposta e alle risultanze cliniche documentate in atti.
La ricorrente ha avanzato richiesta giudiziale per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118, a seguito del parziale rigetto dell'istanza amministrativa, motivata dal mancato raggiungimento della soglia del 74% di invalidità. La domanda amministrativa era stata presentata in data 29.05.2019 e, a seguito della visita presso la Commissione Medica , le era stata attribuita una percentuale di CP_1
invalidità pari al 60%.
A fronte del rigetto, la ricorrente ha attivato il procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. 264/2020), conclusosi con una prima CTU a firma della dott.ssa , che aveva rilevato una percentuale di invalidità pari al 68%. Per_1
Tuttavia, a seguito delle puntuali osservazioni avanzate dal difensore della ricorrente, è stato disposto un nuovo accertamento mediante CTU affidata al Dott.
, il quale, anche in sede di integrazione e chiarimenti, ha Persona_2
esaminato in modo approfondito tutta la documentazione sanitaria, incluse le visite specialistiche e gli esami strumentali successivi.
Dalla complessiva disamina clinica è emersa la presenza di pluripatologie, tra cui: cardiopatia ipertensiva in classe NYHA II, diabete mellito non insulino- dipendente, artrosi polidistrettuale con compromissione funzionale, asma bronchiale e disturbo somatoforme con componente depressiva. La CTU, riformulando le valutazioni alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza consolidata, ha quantificato la percentuale di invalidità complessiva nella misura dell'80%, ritenendo quale decorrenza idonea il 1° giugno 2023, in considerazione della documentazione clinica aggiornata a quella data.
La valutazione espressa dal CTU risulta pienamente conforme alle "Nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti" di cui al D.M. 5 febbraio 1992 n. 43, cui la giurisprudenza di legittimità riconosce valore vincolante ai fini dell'accertamento medico-legale per le prestazioni di invalidità civile.
Deve, inoltre, evidenziarsi come la consulenza sia stata redatta nel rispetto dei principi di imparzialità, esaustività e coerenza clinico-valutativa, fornendo risposta puntuale alle osservazioni delle parti e chiarendo tutti i profili critici, anche con riferimento alla decorrenza del beneficio.
Nonostante l' abbia sollevato rilievi formali, le argomentazioni difensive CP_1
della parte resistente non sono risultate idonee a infirmare il fondamento della nuova perizia, che si fonda su un corpus probatorio solido, documentato e congruente con i criteri normativi e medico-legali applicabili. Alla luce di quanto sopra esposto, può affermarsi che la ricorrente soddisfa i requisiti sanitari per accedere all'assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 della l. 118/71, con una percentuale riconosciuta pari all'80%, restando ovviamente subordinata l'erogazione effettiva della prestazione alla verifica dei requisiti reddituali, di esclusiva competenza dell' nella fase amministrativa. CP_1
In merito al regime delle spese processuali, si ritiene equo disporne la compensazione integrale, tenuto conto del fatto che il riconoscimento del diritto richiesto è avvenuto solo in epoca successiva all'iscrizione a ruolo della presente causa. Si dispone tuttavia che le spese della consulenza tecnica d'ufficio restino a carico dell'ente previdenziale, trattandosi di attività istruttoria disposta d'ufficio e rivelatasi decisiva per l'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara che la stessa ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dell'80%, con decorrenza dal 01.06.2023;
2. Dichiara che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, con riserva di accertamento dei requisiti reddituali da parte dell' ; CP_1
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti, in considerazione del fatto che il riconoscimento del diritto è intervenuto successivamente all'introduzione del giudizio;
4. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Patti 15/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo