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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 4993/2025 R.G. sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Raffaele Curcio, ede elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Ardolino Diodata, CP_1 domiciliato come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.07.2025, e ritualmente notificato alle controparti, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questa Giustizia per vedere accolte le conclusioni riportate nel proprio atto introduttivo;
in particolare, chiedeva al
Tribunale di annullare gli avvisi di addebito indicati nell'opposizione, relativi all'omesso versamento di contributi per lavoratori dipendenti per gli anni
2012/2013.
Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria difensiva, chiedeva CP_1 all'adìto Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, precisando che gli avvisi di addebito nn. 37120140006053870000 e 37120140021201853000 sono stati già oggetto di stralcio e che l'avviso di addebito n. 37120240001608688000 è stato annullato in autotutela.
L'analisi del merito della questione deve necessariamente prendere le mosse dall'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) secondo cui la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla luce di tali osservazioni, si rileva che, nel caso di specie, stante lo stralcio e l'annullamento degli avvisi di addebito controversi, è venuto meno l'oggetto del contendere, e, con esso, l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio nonché, di conseguenza, ad una pronuncia nel merito.
Pertanto, nel caso di specie, viene parimenti meno il dovere, per il Giudice investito detta domanda, di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge, invece, quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse
(Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero come da recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese del giudizio.
Nola lì 18.12.2025 Il Got Lavoro Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 4993/2025 R.G. sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Raffaele Curcio, ede elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Ardolino Diodata, CP_1 domiciliato come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.07.2025, e ritualmente notificato alle controparti, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questa Giustizia per vedere accolte le conclusioni riportate nel proprio atto introduttivo;
in particolare, chiedeva al
Tribunale di annullare gli avvisi di addebito indicati nell'opposizione, relativi all'omesso versamento di contributi per lavoratori dipendenti per gli anni
2012/2013.
Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria difensiva, chiedeva CP_1 all'adìto Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, precisando che gli avvisi di addebito nn. 37120140006053870000 e 37120140021201853000 sono stati già oggetto di stralcio e che l'avviso di addebito n. 37120240001608688000 è stato annullato in autotutela.
L'analisi del merito della questione deve necessariamente prendere le mosse dall'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) secondo cui la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla luce di tali osservazioni, si rileva che, nel caso di specie, stante lo stralcio e l'annullamento degli avvisi di addebito controversi, è venuto meno l'oggetto del contendere, e, con esso, l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio nonché, di conseguenza, ad una pronuncia nel merito.
Pertanto, nel caso di specie, viene parimenti meno il dovere, per il Giudice investito detta domanda, di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge, invece, quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse
(Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero come da recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese del giudizio.
Nola lì 18.12.2025 Il Got Lavoro Dott. Aristide Perrino