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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
PILIEGO ES, OR
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3503/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240043537810000 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore della società ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi a quanto dedotto in atti.
Il rappresentante dell'Ufficio illustra le ragioni dell'ente, così come in atti, conclude insistendo per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SOC. COOP ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 014 2024 00435378 10 000, portante il ruolo 2024/250671, reso esecutivo in data 21 maggio 2024.
Esponeva che:
- aveva ricevuto un pvc in data 23/12/2019 Prot.69284 dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio Grandi
Contribuenti della Direzione Regionale della Puglia, relativo al periodo di imposta 2016;
- aveva provveduto a regolarizzare i rilievi ai fini IRES n.1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11 ai fini IRAP i rilievi n.1, 4, 6, 7
e 11 contenuti nel suddetto PVC per il periodo d'imposta 2016 presentando dichiarazione integrativa ES e
Irap in data 18/05/2021 con il contestuale versamento con ravvedimento operoso delle maggiori imposte, con F24 del 18/05/2021;
- pertanto, prima di qualsiasi accertamento o atto della Agenzia delle Entrate aveva già regolarizzato i rilievi riportati nel suddetto PVC per il periodo d'imposta 2016 come emergeva dagli allegati F24 e dalI'istanza accertamento con adesione del 14.04.2022;
- l'avviso di accertamento atto n. TVF030101097/2020 (allegato n.5) relativo all'esercizio sociale 2016 predisposto sulla base del PVC del
23/12/2019 era stato notificato dopo il 17.02.2022 e quindi dopo il ravvedimento operoso del 18/05/2021 operato da essa ricorrente;
- in relazione all'avviso di accertamento atto n. TVF030101097/2020 aveva presentato istanza di
Accertamento con Adesione e nel relativo contradittorio fatto presente che i rilievi di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 11 erano stati regolarizzati con la dichiarazione integrativa del 18/05/2021 e il contestuale versamento con ravvedimento operoso delle maggiori imposte con modello F24 del 18/05/2021 e si impegnava quindi a definire tutti gli altri rilievi versando ratealmente la somma di euro 553.855,61 oltre interessi di rateazione, il tutto come da verbale di adesione atto n.TVFA3MD00218/2022 (allegato n.6);
- aveva ricevuto, in data 16/11/2023, Comunicazione n. 0012318817671, Codice atto n. 07459821729 per interessi tardivo pagamento IRES anno 2016;
- tramite il canale telematico CIVIS veniva effettuata richiesta di assistenza per comunicazioni di irregolarità ai sensi degli artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n.633/72 e la lavorazione si concludeva in data 01/12/2023 con esito della richiesta “COMUNICAZIONE REGOLARIZZATA TARDIVITA'
REGOLARIZZATE PER RAVVEDIMENTO VALIDO”;
- l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari in data 04/12/2023 comunicava il riesame istanza
Civis Prot. 2023112108520 del 21/11/2023 e il ripristino irregolarità erroneamente regolarizzate in data
01/12/2023 per i seguenti motivi:
“In data 18-05-2021 è stata presentata dichiarazione integrativa mod. REDDITI SC 2017 per l'anno d'imposta
2016, da considerarsi ultrannuale. Le irregolarità derivanti dal dichiarativo su menzionato configurano infedele dichiarazione, con previsione in questa sede della irrogazione dei soli interessi, con sanzione che sarà irrogata dalla Direzione Provinciale competente con separato atto di contestazione, emesso ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Il conseguente ravvedimento da voi effettuato in data 18-05-2021 pertanto non può considerarsi perfezionato per violazioni rilevabili in sede di accertamento.
Pertanto, a seguito del ripristino come sopra specificato, si invia nuova comunicazione di irregolarità n.
0012318817671 vers. 02 (cod. atto 07473941727) con conferma dell'importo a debito pari a euro 33.767,09”
- in data 23/07/2024 aveva ricevuto la notifica della Cartella di Pagamento n. 014 2024 00435378 10
000 per interessi ritardato pagamento IRES anno 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva interessi per euro 38.590,96 modello Redditi 2017 anno di imposta 2016.
Invocava l'avvenuto pagamento delle somme richieste come determinate in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate- Ufficio controlli di Bari ed il difetto di motivazione in ordine alla determinazione e alla commisurazione degli interessi.
Instava per l'annullamento dell'atto impugnato.
Ha resistito l'Agenzia delle Entrate deducendo che la cartella aveva ad oggetto gli interessi per tardivo versamento IRES a.i. 2016 non coperti dai pagamenti effettuati da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Le risultanze dell'iter procedimentale che ha preceduto la notifica della cartella impugnata non trovano puntuale riscontro nella motivazione di quest'ultima ove viene riduttivamente indicata la somma di
€ 38.590,96 per IRS- interessi tardivo versamento.
Il dettaglio degli addebiti riporta le seguenti indicazioni:
“Dichiarazione modello REDDITI/2017 presentata per il periodo d'imposta 2016. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 04-10-2023 con codice atto numero 07459821729 Dichiarazione corretta in data
01-12-2023 dalla Direz. Provinciale di BARI Ufficio territoriale di BARI Comunicazione con codice atto numero
07473941727”.
La reale comprensione della suindicata pretesa tributaria si evince unicamente da una lettura congiunta delle risultanze del il ravvedimento operoso del 18/05/2021; dell'avviso di accertamento atto n.
TVF030101097/2020 nonché dell' istanza di Accertamento con Adesione e del relativo contradittorio.
In sede di accertamento con adesione è stata già calcolata l'imposta dovuta e gli interessi definendo, così, la pretesa tributaria.
Gli interessi oggetto della cartella impugnata hanno titolo nella pretesa tributaria già definita in sede di accertamento per adesione.
Ne consegue l'annullamente dell'atto impugnato.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Bari, 18.02.2026
Il presidentedr. Annamaria Epicoco
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
PILIEGO ES, OR
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3503/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240043537810000 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore della società ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi a quanto dedotto in atti.
Il rappresentante dell'Ufficio illustra le ragioni dell'ente, così come in atti, conclude insistendo per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SOC. COOP ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 014 2024 00435378 10 000, portante il ruolo 2024/250671, reso esecutivo in data 21 maggio 2024.
Esponeva che:
- aveva ricevuto un pvc in data 23/12/2019 Prot.69284 dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio Grandi
Contribuenti della Direzione Regionale della Puglia, relativo al periodo di imposta 2016;
- aveva provveduto a regolarizzare i rilievi ai fini IRES n.1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11 ai fini IRAP i rilievi n.1, 4, 6, 7
e 11 contenuti nel suddetto PVC per il periodo d'imposta 2016 presentando dichiarazione integrativa ES e
Irap in data 18/05/2021 con il contestuale versamento con ravvedimento operoso delle maggiori imposte, con F24 del 18/05/2021;
- pertanto, prima di qualsiasi accertamento o atto della Agenzia delle Entrate aveva già regolarizzato i rilievi riportati nel suddetto PVC per il periodo d'imposta 2016 come emergeva dagli allegati F24 e dalI'istanza accertamento con adesione del 14.04.2022;
- l'avviso di accertamento atto n. TVF030101097/2020 (allegato n.5) relativo all'esercizio sociale 2016 predisposto sulla base del PVC del
23/12/2019 era stato notificato dopo il 17.02.2022 e quindi dopo il ravvedimento operoso del 18/05/2021 operato da essa ricorrente;
- in relazione all'avviso di accertamento atto n. TVF030101097/2020 aveva presentato istanza di
Accertamento con Adesione e nel relativo contradittorio fatto presente che i rilievi di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 11 erano stati regolarizzati con la dichiarazione integrativa del 18/05/2021 e il contestuale versamento con ravvedimento operoso delle maggiori imposte con modello F24 del 18/05/2021 e si impegnava quindi a definire tutti gli altri rilievi versando ratealmente la somma di euro 553.855,61 oltre interessi di rateazione, il tutto come da verbale di adesione atto n.TVFA3MD00218/2022 (allegato n.6);
- aveva ricevuto, in data 16/11/2023, Comunicazione n. 0012318817671, Codice atto n. 07459821729 per interessi tardivo pagamento IRES anno 2016;
- tramite il canale telematico CIVIS veniva effettuata richiesta di assistenza per comunicazioni di irregolarità ai sensi degli artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n.633/72 e la lavorazione si concludeva in data 01/12/2023 con esito della richiesta “COMUNICAZIONE REGOLARIZZATA TARDIVITA'
REGOLARIZZATE PER RAVVEDIMENTO VALIDO”;
- l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari in data 04/12/2023 comunicava il riesame istanza
Civis Prot. 2023112108520 del 21/11/2023 e il ripristino irregolarità erroneamente regolarizzate in data
01/12/2023 per i seguenti motivi:
“In data 18-05-2021 è stata presentata dichiarazione integrativa mod. REDDITI SC 2017 per l'anno d'imposta
2016, da considerarsi ultrannuale. Le irregolarità derivanti dal dichiarativo su menzionato configurano infedele dichiarazione, con previsione in questa sede della irrogazione dei soli interessi, con sanzione che sarà irrogata dalla Direzione Provinciale competente con separato atto di contestazione, emesso ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Il conseguente ravvedimento da voi effettuato in data 18-05-2021 pertanto non può considerarsi perfezionato per violazioni rilevabili in sede di accertamento.
Pertanto, a seguito del ripristino come sopra specificato, si invia nuova comunicazione di irregolarità n.
0012318817671 vers. 02 (cod. atto 07473941727) con conferma dell'importo a debito pari a euro 33.767,09”
- in data 23/07/2024 aveva ricevuto la notifica della Cartella di Pagamento n. 014 2024 00435378 10
000 per interessi ritardato pagamento IRES anno 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva interessi per euro 38.590,96 modello Redditi 2017 anno di imposta 2016.
Invocava l'avvenuto pagamento delle somme richieste come determinate in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate- Ufficio controlli di Bari ed il difetto di motivazione in ordine alla determinazione e alla commisurazione degli interessi.
Instava per l'annullamento dell'atto impugnato.
Ha resistito l'Agenzia delle Entrate deducendo che la cartella aveva ad oggetto gli interessi per tardivo versamento IRES a.i. 2016 non coperti dai pagamenti effettuati da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Le risultanze dell'iter procedimentale che ha preceduto la notifica della cartella impugnata non trovano puntuale riscontro nella motivazione di quest'ultima ove viene riduttivamente indicata la somma di
€ 38.590,96 per IRS- interessi tardivo versamento.
Il dettaglio degli addebiti riporta le seguenti indicazioni:
“Dichiarazione modello REDDITI/2017 presentata per il periodo d'imposta 2016. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 04-10-2023 con codice atto numero 07459821729 Dichiarazione corretta in data
01-12-2023 dalla Direz. Provinciale di BARI Ufficio territoriale di BARI Comunicazione con codice atto numero
07473941727”.
La reale comprensione della suindicata pretesa tributaria si evince unicamente da una lettura congiunta delle risultanze del il ravvedimento operoso del 18/05/2021; dell'avviso di accertamento atto n.
TVF030101097/2020 nonché dell' istanza di Accertamento con Adesione e del relativo contradittorio.
In sede di accertamento con adesione è stata già calcolata l'imposta dovuta e gli interessi definendo, così, la pretesa tributaria.
Gli interessi oggetto della cartella impugnata hanno titolo nella pretesa tributaria già definita in sede di accertamento per adesione.
Ne consegue l'annullamente dell'atto impugnato.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Bari, 18.02.2026
Il presidentedr. Annamaria Epicoco
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego