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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8329 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 64681 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e rimessa in decisione all'udienza del 17 settembre 2024, vertente
TRA
Parte_1
, in concordato preventivo, in persona
[...]
della legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Roma in Via Porta Pinciana 4 presso lo studio dell'Avv.
IO SA che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
- Parte Opponente –
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Gaetano di Giacomo ed Enza Maria Accarino che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. 2
- Parte Opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme di denaro per prestazioni derivanti da un contratto di appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, la Controparte_1
chiedeva ed otteneva, in data 15 luglio 2019, decreto
[...]
ingiuntivo n. 14610/2019 nei confronti dell'
[...]
al , intimante il Parte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 679.245,64, come corrispettivo delle prestazioni fornite in ragione di un apposito contratto di appalto tra le parti.
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 26 luglio 2019, l' Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione
[...] notificato in data 7 ottobre 2019 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse nullo e/o inefficace e comunque revocasse il decreto opposto. In particolare, la parte opponente contestava l'erroneità dell'importo ingiunto, nonché la carenza di prova dello stesso, evidenziando, altresì, che a 3
decorrere dal 31.3.2014, in virtù di un contratto di mandato gestorio prima, e di vendita successivamente, tutte le partite debito-creditorie sono di competenza della società ON
VA Romano S.r.l.
Parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della proposta opposizione, con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali e l'autorizzazione alla chiamata del terzo, ON VA
Romano S.r.l. alla luce del contratto di mandato gestorio sottoscritto con parte opponente.
Nell'ambito della prima udienza, tenutasi in data
30.9.2021 i procuratori della società opposta davano atto che, in forza di un accordo transattivo (successivamente depositato in giudizio), la (cessionaria Controparte_2 del ramo di azienda dell' ), si era obbligata Parte_2
a versare l'importo di euro 333.933,24 a saldo delle fatture emesse tra il 29.5.2014 e il 30.11.2014, di competenza della
ON VA S.r.l.
Successivamente parte opposta reiterava la richiesta di provvisoria esecutorietà per la parte residua del credito, la quale veniva dichiarata inammissibile con provvedimento del
18.7.2022, in quanto erano ormai decorsi i termini di cui all'art. 648 c.p.c.
Nel prosieguo del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, a seguito del rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.9.2024 4
dove veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente provato che, in data 1 ottobre
2009, l' , Parte_1 ente gestore dell' , stipulava con la ditta Parte_2
un contratto per il servizio di Controparte_1
“noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro i biancheria piana, divise per il personale, materassi e guanciali” per le esigenze della suddetta struttura ospedaliera con la società con Controparte_1 efficacia dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2012.
Successivamente, in data 26 giugno 2012. l'ente appaltante depositava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, accolta dal Tribunale di
Roma con decreto del 25 ottobre 2012, e omologato con provvedimento del 19 luglio 2013.
Nel gennaio 2013, poi, nel rispetto dell'art. 6 dell'accordo
(“le parti potranno di comune accordo rinnovare il contratto per la stessa durata o per un periodo inferiore mediante scambio di comunicazione scritta”), le parti concordavano una prima proroga del contratto alle stesse condizioni previste dall'accordo di base, prima fino al 31 dicembre 2013
e, successivamente, fino al mese di giugno 2014. A seguito del protratto inadempimento da parte dell'attuale opponente, la ricorreva per decreto ingiuntivo Controparte_1 chiedendo il pagamento dei servizi offerti da febbraio 2013 a giugno 2014, per un totale di 679.245,64 euro. L'
[...] [...]
, con l'opposizione Parte_3 che ha introdotto il presente giudizio, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 14610/2019 in quanto la società fornitrice non “ha fornito alcuna prova circa l'avvenuta puntuale e conforme esecuzione della prestazione” ed inoltre
“risulta regolarmente inserito nell'elenco dei creditori del
con il rango “privilegiato in Parte_4 prededuzione” e ha già beneficiato di un primo, considerevole
(€ 329.668,38) riparto parziale a vantaggio dei creditori
(fornitori) prededucibili (all. 10) e beneficerà – a breve di un secondo riparto in pagamento, appunto, del credito maturato
28/2/2014”.ù
Ciò posto, preso atto che, come indicato dalle parti e documentalmente provato, risultano pagate le fatture emesse tra il 29.5.2014 e il 30.11.2014, si rende necessario valutare l'opposizione limitatamente alle fatture emesse tra il 31.7.2013 e il 28.2.2014 di cui al punto 4 della memoria ex art. 183, co. 6 n.1 c.p.c. di parte opposta, non contestata dall' . Parte_1
Al riguardo le doglianze di parte opponente non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Quanto, in primo luogo, all'inserimento della società opposta nell'elenco dei creditori del Concordato Preventivo, deve rilevarsi che tale circostanza trova il suo fondamento solo ed unicamente in relazione alle poste creditorie vantate dalla anteriormente alla data di Controparte_1 omologazione del concordato preventivo avvenuta in data 19 luglio 2013. Infatti, è provato per tabulas che tutte le fatture 6
di cui si chiede il pagamento, riguardano prestazioni eseguite solo successivamente a tale momento e, quindi, non rientranti nella procedura concorsuale sopraindicata, dal momento che, come indicato chiaramente dall'art. 184: “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”.
Con riferimento, poi, alla contestazione riguardo la mancata idoneità delle fatture prodotte dalla parte creditrice di fondare piena prova circa la consistenza delle prestazioni compiute, non può che rilevarsi che la generica contestazione delle fatture prodotte non è sufficiente ad assolvere all'onere di specifica contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. (in questi termini ex multis Trib. Savona 7 luglio 2020; Trib.
Milano, 8 aprile 2020, n. 2312). Inoltre, anche volendo ritenere ammissibile tale contestazione, non può rilevarsi che nel corso del giudizio parte opposta ha dato ampia prova delle prestazioni svolte, attraverso la produzione dei documenti attestanti la proroga del rapporto contrattuale tra le parti dal gennaio 2013 a giugno 2014, oltre alle bolle di trasporto del materiale consegnato, a fronte di una totale inerzia sul punto della parte debitrice che non ha mai fornito alcun elemento a favore del presunto inadempimento contrattuale.
Deve, altresì, essere accolta la domanda accessoria riguardante il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 231/2002, in quanto il credito deriva da un contratto tra due soggetti che svolgono attività imprenditoriale. Al 7
riguardo, la particolare natura giuridica della società opposta non impedisce l'applicazione di tale disciplina in quanto lo svolgimento dell'attività di impresa da parte di quest'ultima non può essere messa in dubbio, come dimostra altresì il fatto che l' di Nostra Signora al Parte_1 [...]
si è avvalsa del concordato preventivo, procedura Pt_1 riservata unicamente ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 679.245,64.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte opponente compensi nella misura di € 2.304,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria, € 4.007,00 per la fase conclusionale, oltre accessori previsti da legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 64681/2019, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato e condanna l'
[...]
al Parte_1
pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro 345.312,40, oltre interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 fino all'effettivo soddisfo;
8
❖ condanna l' di Nostra Signora al Parte_1
ON a rifondere alla Pt_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida nella
[...]
somma complessiva di € 14.598,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 4.6.2024
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dr. Alessandro Angelini (dm 4.4.25)
Repubblica Italiana In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 64681 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e rimessa in decisione all'udienza del 17 settembre 2024, vertente
TRA
Parte_1
, in concordato preventivo, in persona
[...]
della legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Roma in Via Porta Pinciana 4 presso lo studio dell'Avv.
IO SA che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
- Parte Opponente –
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Gaetano di Giacomo ed Enza Maria Accarino che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. 2
- Parte Opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme di denaro per prestazioni derivanti da un contratto di appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, la Controparte_1
chiedeva ed otteneva, in data 15 luglio 2019, decreto
[...]
ingiuntivo n. 14610/2019 nei confronti dell'
[...]
al , intimante il Parte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 679.245,64, come corrispettivo delle prestazioni fornite in ragione di un apposito contratto di appalto tra le parti.
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 26 luglio 2019, l' Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione
[...] notificato in data 7 ottobre 2019 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse nullo e/o inefficace e comunque revocasse il decreto opposto. In particolare, la parte opponente contestava l'erroneità dell'importo ingiunto, nonché la carenza di prova dello stesso, evidenziando, altresì, che a 3
decorrere dal 31.3.2014, in virtù di un contratto di mandato gestorio prima, e di vendita successivamente, tutte le partite debito-creditorie sono di competenza della società ON
VA Romano S.r.l.
Parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della proposta opposizione, con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali e l'autorizzazione alla chiamata del terzo, ON VA
Romano S.r.l. alla luce del contratto di mandato gestorio sottoscritto con parte opponente.
Nell'ambito della prima udienza, tenutasi in data
30.9.2021 i procuratori della società opposta davano atto che, in forza di un accordo transattivo (successivamente depositato in giudizio), la (cessionaria Controparte_2 del ramo di azienda dell' ), si era obbligata Parte_2
a versare l'importo di euro 333.933,24 a saldo delle fatture emesse tra il 29.5.2014 e il 30.11.2014, di competenza della
ON VA S.r.l.
Successivamente parte opposta reiterava la richiesta di provvisoria esecutorietà per la parte residua del credito, la quale veniva dichiarata inammissibile con provvedimento del
18.7.2022, in quanto erano ormai decorsi i termini di cui all'art. 648 c.p.c.
Nel prosieguo del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, a seguito del rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.9.2024 4
dove veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente provato che, in data 1 ottobre
2009, l' , Parte_1 ente gestore dell' , stipulava con la ditta Parte_2
un contratto per il servizio di Controparte_1
“noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro i biancheria piana, divise per il personale, materassi e guanciali” per le esigenze della suddetta struttura ospedaliera con la società con Controparte_1 efficacia dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2012.
Successivamente, in data 26 giugno 2012. l'ente appaltante depositava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, accolta dal Tribunale di
Roma con decreto del 25 ottobre 2012, e omologato con provvedimento del 19 luglio 2013.
Nel gennaio 2013, poi, nel rispetto dell'art. 6 dell'accordo
(“le parti potranno di comune accordo rinnovare il contratto per la stessa durata o per un periodo inferiore mediante scambio di comunicazione scritta”), le parti concordavano una prima proroga del contratto alle stesse condizioni previste dall'accordo di base, prima fino al 31 dicembre 2013
e, successivamente, fino al mese di giugno 2014. A seguito del protratto inadempimento da parte dell'attuale opponente, la ricorreva per decreto ingiuntivo Controparte_1 chiedendo il pagamento dei servizi offerti da febbraio 2013 a giugno 2014, per un totale di 679.245,64 euro. L'
[...] [...]
, con l'opposizione Parte_3 che ha introdotto il presente giudizio, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 14610/2019 in quanto la società fornitrice non “ha fornito alcuna prova circa l'avvenuta puntuale e conforme esecuzione della prestazione” ed inoltre
“risulta regolarmente inserito nell'elenco dei creditori del
con il rango “privilegiato in Parte_4 prededuzione” e ha già beneficiato di un primo, considerevole
(€ 329.668,38) riparto parziale a vantaggio dei creditori
(fornitori) prededucibili (all. 10) e beneficerà – a breve di un secondo riparto in pagamento, appunto, del credito maturato
28/2/2014”.ù
Ciò posto, preso atto che, come indicato dalle parti e documentalmente provato, risultano pagate le fatture emesse tra il 29.5.2014 e il 30.11.2014, si rende necessario valutare l'opposizione limitatamente alle fatture emesse tra il 31.7.2013 e il 28.2.2014 di cui al punto 4 della memoria ex art. 183, co. 6 n.1 c.p.c. di parte opposta, non contestata dall' . Parte_1
Al riguardo le doglianze di parte opponente non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Quanto, in primo luogo, all'inserimento della società opposta nell'elenco dei creditori del Concordato Preventivo, deve rilevarsi che tale circostanza trova il suo fondamento solo ed unicamente in relazione alle poste creditorie vantate dalla anteriormente alla data di Controparte_1 omologazione del concordato preventivo avvenuta in data 19 luglio 2013. Infatti, è provato per tabulas che tutte le fatture 6
di cui si chiede il pagamento, riguardano prestazioni eseguite solo successivamente a tale momento e, quindi, non rientranti nella procedura concorsuale sopraindicata, dal momento che, come indicato chiaramente dall'art. 184: “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”.
Con riferimento, poi, alla contestazione riguardo la mancata idoneità delle fatture prodotte dalla parte creditrice di fondare piena prova circa la consistenza delle prestazioni compiute, non può che rilevarsi che la generica contestazione delle fatture prodotte non è sufficiente ad assolvere all'onere di specifica contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. (in questi termini ex multis Trib. Savona 7 luglio 2020; Trib.
Milano, 8 aprile 2020, n. 2312). Inoltre, anche volendo ritenere ammissibile tale contestazione, non può rilevarsi che nel corso del giudizio parte opposta ha dato ampia prova delle prestazioni svolte, attraverso la produzione dei documenti attestanti la proroga del rapporto contrattuale tra le parti dal gennaio 2013 a giugno 2014, oltre alle bolle di trasporto del materiale consegnato, a fronte di una totale inerzia sul punto della parte debitrice che non ha mai fornito alcun elemento a favore del presunto inadempimento contrattuale.
Deve, altresì, essere accolta la domanda accessoria riguardante il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 231/2002, in quanto il credito deriva da un contratto tra due soggetti che svolgono attività imprenditoriale. Al 7
riguardo, la particolare natura giuridica della società opposta non impedisce l'applicazione di tale disciplina in quanto lo svolgimento dell'attività di impresa da parte di quest'ultima non può essere messa in dubbio, come dimostra altresì il fatto che l' di Nostra Signora al Parte_1 [...]
si è avvalsa del concordato preventivo, procedura Pt_1 riservata unicamente ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 679.245,64.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte opponente compensi nella misura di € 2.304,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria, € 4.007,00 per la fase conclusionale, oltre accessori previsti da legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 64681/2019, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato e condanna l'
[...]
al Parte_1
pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro 345.312,40, oltre interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 fino all'effettivo soddisfo;
8
❖ condanna l' di Nostra Signora al Parte_1
ON a rifondere alla Pt_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida nella
[...]
somma complessiva di € 14.598,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 4.6.2024
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dr. Alessandro Angelini (dm 4.4.25)