Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3139 del 2025, proposto da
IE GL, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Fusari, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Cosseria n. 2;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 2792/2024 depositata in data 08/05/2024 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. AR GO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato in data 11 agosto 2025 e depositato il successivo 13 agosto, il signor IE GL agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2792/2024 del 8 maggio 2024 (R.G. n. 11499/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrispondergli l’importo lordo di € 1.542,19, oltre interessi “di legge”, a titolo di “retribuzione professionale docenti” ex art. 7, CCNL 2001, dovuta al ricorrente in forza delle attività svolte alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, sulla scorta di contratti di lavoro a tempo determinato, nell’anno scolastico 2021/2022.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del difensore antistatario e non formano dunque oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
Il ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 14 ottobre 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara, con la memoria finale, che la sentenza non è stata tuttora eseguita; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
DO incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, versando al ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, l’importo lordo di € 1.542,19, maggiorato di interessi legali.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del contenuto valore della controversia, dell’assenza di profili di complessità nonché del carattere seriale del contenzioso in materia, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2792/2024 del 8 maggio 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 800,00 (ottocento euro), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Marco Fusari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Laura Patelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR GO |
IL SEGRETARIO