CASS
Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/07/2024, n. 29984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29984 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UH TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, sezione del riesame ha rigettato l'appello proposto da AS BU avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli cha aveva rigettato a richiesta di autorizzazione al lavoro dell'indagato, detenuto in regime di arresti domiciliari. 2. Con il ricorso viene formulato un unico motivo incentrato sulla violazione di legge (art.284 comma 3 c.p.p.) e sul vizio di motivazione. La decisione è criticata poiché la disposizione citata non può essere interpretata nel senso che le indispensabili esigenze di vita personali corrispondano a totale indigenza. Né, più in generale, si può sostenere, come si legge nel provvedimento, che le esigenze cautelari sarebbero compromesse dalla concessione del permesso in ragione della condotta contestata. 3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, Paola Mastroberardino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'indagato, Avv.Domenico Di Tullio, ha a sua volta inviato una memoria con cui, in replica alle conclusioni del Procuratore, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 29984 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/06/2024 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo su cui è fondato. L'appello di AS BU avverso l'ordinanza del G.i.p. partenopeo è stato rigettato per la ritenuta infondatezza della pretesa del deducente che la propria condizione economica ed esistenziale fosse valutata a prescindere dal fatto che altri membri della sua famiglia fossero percettori di reddito. Tale richiesta, secondo l'impugnato provvedimento rendeva "all'evidenza.... il gravame destituito di fondamento" dato il particolare rigore richiesto dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della disposizione invocata (art.284 comma 3 c.p.p.). Nel giudizio di legittimità, la prospettiva difensionale muta, poiché la difesa adduce la insufficienza reddituale del gruppo familiare di riferimento, costituito da una famiglia allargata cui partecipano due adulti (madre dell'indagato con il compagno) e tre figli (sorella e fratellastri dell'indagato) che vivono, si afferma, con una pensione di poco superiore a € 1.200,00. Innanzitutto, non possono sfuggire gli ovvi profili di novità dell'argomentazione, che ribalta la prospettiva iniziale senza che vi sia la possibilità in questa sede di un vaglio delle circostanze addotte. Ciò è di per sé causa di inammissibilità in base al combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, per la necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Ma in ogni caso, gli elementi addotti non sono affatto sufficienti a soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Anche di recente (Sez.6, n.1200 del 4/12/2023, lmp. Tahiri, 285885 - 01) si è ribadito il principio per cui se non è necessario giungere alla dimostrazione dell'assoluta impossidenza, per poter conseguire la ammissione ad una attività lavorativa che consenta la soddisfazione delle esigenze primarie del ricorrente, si è avvertita la necessità di evidenziare la natura eccezionale del provvedimento autorizzatorio, che richiede rigorosa dimostrazione non solo della condizione di indigenza, ma anche degli ulteriori presupposti applicativi. Una soglia così elevata e rigorosa non può certo ritenersi soddisfatta dalle allegazioni difensive, limitate all'indicazione di un reddito pensionistico e della composizione del nucleo familiare, senza spiegare, ad esempio, la situazione patrimoniale (che è cosa diversa dalla condizione reddituale) ovvero la ragione per cui non vi possa essere alcun contributo al ménage familiare, e quindi al sostentamento del ricorrente, da parte di alcuno dei membri della famiglia. 2. Data la natura preliminare ed assorbente della questione trattata, l'ulteriore profilo sollevato nel ricorso, attinente alla possibile compromissione delle esigenze cautelari in caso di autorizzazione, deve ritenersi assorbito. 2 3. In base a quanto precede, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.
lette le conclusioni del Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, sezione del riesame ha rigettato l'appello proposto da AS BU avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli cha aveva rigettato a richiesta di autorizzazione al lavoro dell'indagato, detenuto in regime di arresti domiciliari. 2. Con il ricorso viene formulato un unico motivo incentrato sulla violazione di legge (art.284 comma 3 c.p.p.) e sul vizio di motivazione. La decisione è criticata poiché la disposizione citata non può essere interpretata nel senso che le indispensabili esigenze di vita personali corrispondano a totale indigenza. Né, più in generale, si può sostenere, come si legge nel provvedimento, che le esigenze cautelari sarebbero compromesse dalla concessione del permesso in ragione della condotta contestata. 3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, Paola Mastroberardino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'indagato, Avv.Domenico Di Tullio, ha a sua volta inviato una memoria con cui, in replica alle conclusioni del Procuratore, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 29984 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/06/2024 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo su cui è fondato. L'appello di AS BU avverso l'ordinanza del G.i.p. partenopeo è stato rigettato per la ritenuta infondatezza della pretesa del deducente che la propria condizione economica ed esistenziale fosse valutata a prescindere dal fatto che altri membri della sua famiglia fossero percettori di reddito. Tale richiesta, secondo l'impugnato provvedimento rendeva "all'evidenza.... il gravame destituito di fondamento" dato il particolare rigore richiesto dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della disposizione invocata (art.284 comma 3 c.p.p.). Nel giudizio di legittimità, la prospettiva difensionale muta, poiché la difesa adduce la insufficienza reddituale del gruppo familiare di riferimento, costituito da una famiglia allargata cui partecipano due adulti (madre dell'indagato con il compagno) e tre figli (sorella e fratellastri dell'indagato) che vivono, si afferma, con una pensione di poco superiore a € 1.200,00. Innanzitutto, non possono sfuggire gli ovvi profili di novità dell'argomentazione, che ribalta la prospettiva iniziale senza che vi sia la possibilità in questa sede di un vaglio delle circostanze addotte. Ciò è di per sé causa di inammissibilità in base al combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, per la necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Ma in ogni caso, gli elementi addotti non sono affatto sufficienti a soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Anche di recente (Sez.6, n.1200 del 4/12/2023, lmp. Tahiri, 285885 - 01) si è ribadito il principio per cui se non è necessario giungere alla dimostrazione dell'assoluta impossidenza, per poter conseguire la ammissione ad una attività lavorativa che consenta la soddisfazione delle esigenze primarie del ricorrente, si è avvertita la necessità di evidenziare la natura eccezionale del provvedimento autorizzatorio, che richiede rigorosa dimostrazione non solo della condizione di indigenza, ma anche degli ulteriori presupposti applicativi. Una soglia così elevata e rigorosa non può certo ritenersi soddisfatta dalle allegazioni difensive, limitate all'indicazione di un reddito pensionistico e della composizione del nucleo familiare, senza spiegare, ad esempio, la situazione patrimoniale (che è cosa diversa dalla condizione reddituale) ovvero la ragione per cui non vi possa essere alcun contributo al ménage familiare, e quindi al sostentamento del ricorrente, da parte di alcuno dei membri della famiglia. 2. Data la natura preliminare ed assorbente della questione trattata, l'ulteriore profilo sollevato nel ricorso, attinente alla possibile compromissione delle esigenze cautelari in caso di autorizzazione, deve ritenersi assorbito. 2 3. In base a quanto precede, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.