Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026REG.PROV.COLL.
N. 00715/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2025, proposto da
Comune di San Filippo del Mela (Me), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Guido Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. Infratel Italia S.p.A.), Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa (Invitalia S.p.A.), non costituiti in giudizio;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Sicilia - Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (IT Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
nei confronti
Assessorato al Territorio ed all'Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, Città Metropolitana di Messina, Istituto Comprensivo San Filippo del Mela, Scuola Primaria Cattafi " IC OE " Istituto Comprensivo San Filippo del Mela e Carmela Lipari, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania n. 01096/2025, resa tra le parti e pubblicata il 1° aprile 2025, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento; - del provvedimento del Comune di San Filippo del Mela del 9 luglio 2024 prot. n. 14710;
- e, ove occorrer possa, dei seguenti atti laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa fatta valere dall’originaria ricorrente: - atto del Comune di San Filippo del Mela del 9 maggio 2024 prot. n. 11564; Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, inclusi gli artt. 3, 6, 8, 9, 14 così come richiamati dal suddetto atto impugnato prot. n. 14710, regolamento, questo, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 18 marzo 2009 del Comune di San Filippo del Mela e, quindi, altresì, della predetta deliberazione consiliare n. 3 del 18 marzo 2009; atto del Comune di San Filippo del Mela del 5 aprile 2023 prot. n. 5617; atto della Giunta municipale del Comune di San Filippo del Mela n. 29 del 21 marzo 2012; atto del predetto Comune del 24 febbraio 2023 prot. n. 3200;
- sempre ove occorrer possa, della perizia dell’11 settembre 2023 e della nota del 22 aprile 2024; della delibera della Giunta Municipale del predetto Comune n. 29/2012;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy , della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente e Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) e di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (IT Spa);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il Cons. VE CO e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, il Comune appellante, nel contestare la sentenza di primo grado, espone che il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD), con la collaborazione degli operatori della telefonia mobile, ha individuato le zone - denominate “ aree bianche ” o “ a fallimento di mercato ” - al cui interno il segnale “ 5G ” era inesistente - e le ha contrassegnate, nelle mappe del territorio nazionale, con dei quadratini di colore rosso, denominati “ pixel ”, i cui lati sono lunghi 100 mt., senza tuttavia individuare, all’interno di tali aree i siti. Dunque afferma che, considerato che ogni pixel rappresenta un’area a forma di quadrato, i cui lati sono lunghi 100 mt., ne deriva che esso ha una superficie di 10.000 mq. (100 mq x 100mq), con la conseguenza che, all’interno dell’area, esistono numerose alternative per collocare l’impianto. Il provvedimento - reso in autotutela - annullato dal T.A.R. Catania, dunque, risulterebbe idoneamente motivato in ragione della distanza da siti sensibili alla luce del Regolamento comunale: - INWIT e Vodafone, nella comunicazione in autocertificazione dell’avvenuta autorizzazione unica ex art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 , avrebbero richiamato la sentenza del T.A.R. Catania n. 4048/2023, che tuttavia annullava soltanto l’art. 8, lett. g) del regolamento comunale ed il diniego del 4 aprile 2023, facendo salve le altre norme regolamentari impugnate, senza tuttavia integrare la documentazione presentata il 30 gennaio 2023 al fine di ottemperare a quanto disposto dagli artt. 6, 8 e 9 del “Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H” e senza dimostrare,
in applicazione dell’art. 6, comma 3, del predetto regolamento che la localizzazione in una delle aree indicate nella norma anzidetta, dalla lettera a) alla lettera h) rendeva assolutamente impossibile “conseguire il completamento della rete cellulare o l’efficace copertura di un’area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all’articolo 9 del presente Regolamento”;
- dal canto proprio il Comune appellante, avvalendosi del proprio consulente tecnico, avrebbe verificato (perizia dell’11 settembre 2023 e successiva nota del 22 aprile 2024), sulla base dei medesimi dati tecnici contenuti nel progetto presentato dalle Società istanti, l’esistenza di siti alternativi – rispetto a quello proposto dalle Società anzidette - per la collocazione dell’antenna in oggetto, in grado di garantite la copertura di rete, senza violare le norme regolamentari sopra indicate.
La sentenza appellata sarebbe, dunque, erronea perché il T.A.R. avrebbe confuso l’individuazione delle aree bianche con l’individuazione dei siti nel quali realizzare le stazioni radio base, di competenza degli operatori della telefonia aggiudicatari della gara. Tuttavia, un’interpretazione costituzionalmente orientata del cit. art. 4, comma 7 bis del d.l. n. 60/2024, non potrebbe sacrificare a priori il diritto alla salute e all’ambiente salubre; ancora sarebbe andata “ ultra petita ” nell’affermare la possibilità di installazione degli impianti che non siano ad una distanza inferiore a 100 metri lineari dai siti sensibili.
Nel costituirsi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, l’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione siciliana – Dipartimento Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Messina, l’Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, poiché parti necessarie, ex art. 12 bis , d.l. n. 68/2022, dei contenziosi aventi ad oggetto interventi finanziati con fondi PNRR sarebbero esclusivamente “ le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR ”, come individuate nella Tabella A del d.m. 6 agosto 2021. Ripercorsa la disciplina di riferimento nazionale e comunitaria, le Amministrazioni precisano che gli interventi di realizzazione e implementazione della rete mobile nazionale sono stati di recente oggetto di una complessa attività di pianificazione e di programmazione da parte dello Stato per l'avvio dei sistemi 5G, il nuovo standard tecnologico di comunicazione ultrabroadband , che permette di trasmettere grandi quantità di dati con tempi di latenza molto brevi, assicurando prestazioni notevolmente superiori rispetto alle tecnologie precedenti. Per tali ragioni, è stato imposto agli Stati membri l'obiettivo di sostenere il dispiegamento e l'utilizzo di reti 5G mediante l'avvio di procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle radiofrequenze e attraverso incentivi agli investimenti per la creazione di condizioni favorevoli, istituendo un calendario comune affinché in tempi rapidi fossero assunte azioni concrete per promuovere e sviluppare piani nazionali. In attuazione di tali indirizzi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy , con apposito avviso pubblico del 2017, ha sollecitato la formulazione di proposte progettuali per le sperimentazioni precommerciali del 5G nella banda di frequenze 3700- 3800 MiHz. Parallelamente, è stata indetta anche l'asta pubblica per l'aggiudicazione, sull'intero territorio nazionale, dei diritti d'uso delle bande di frequenza dedicate al 5G. In tale contesto, il Ministero, d'intesa con l'AGCOM, ha definito specifici obblighi di copertura da rispettare, sia sotto il profilo di standard qualitativi che con riguardo alla copertura geografica e temporale, al fine di rispettare le direttive dell'UE. All'esito della gara sono stati assegnati diritti d'uso esclusivi nazionali per fini commerciali, con effetto dal 1° gennaio 2019, in favore di TIM, Wind Tre, Vodafone e Iliad, con la coeva imposizione di puntuali obblighi di copertura da rispettare. Anche altri operatori hanno acquisito i diritti d'uso ottenendo la proroga di frequenze già in uso per altri servizi con contestuale autorizzazione al refarming verso il 5G. Ciò premesso, precisano che l'impianto di cui si controverte è un'infrastruttura finanziata con fondi del PNRR il quale, nell'individuare le aree bianche, precisa contestualmente le unità immobiliari che devono essere, inderogabilmente, raggiunte dal servizio. Di conseguenza, evidenzianoche l’interesse del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio alla difesa nel giudizio di appello rileva in relazione al fatto che il diniego opposto alla odierna appellata dal Comune interferisce con la diffusione di reti mobili 5G, che costituisce uno degli interventi previsti nella strategia italiana in attuazione del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza di cui è titolare e per la realizzazione del quale vede assegnate specifiche risorse finanziarie come individuate nella Tabella A del d.m. del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 6 agosto 2021.
Le Amministrazioni sottolineano, dunque, che il mancato tempestivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR per la realizzazione dell’infrastruttura comporterebbe, ai sensi dell’art. 24 del regolamento (UE) 2012/241 del Parlamento europeo, il disimpegno da parte della Commissione Europea dal relativo contributo finanziario mediante la revoca dei fondi assegnati.
Nel merito, dunque, precisano che ai sensi dell’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, “ le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ” sono considerate opere di “ pubblica utilità ”, mentre, a termine dell’art. 44, comma 4 del medesimo decreto, esse “ sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ”, potendo “ essere collocate nel territorio comunale quale che sia la destinazione funzionale delle zone ”, “ in modo che sia realizzato un servizio capillare ” ( ex multis , Cons. di Stato n. 3679 del 21 maggio 2019). Per costante giurisprudenza l’autorizzazione unica prevista dal d.lgs. n. 259/2003 include le valutazioni relative a tutti gli interessi coinvolti dall’installazione delle infrastrutture, compresi quelli di natura urbanistico-edilizia, in ragione della ratio sottesa al codice delle comunicazione elettroniche che è quella di semplificare il procedimento e di concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni, con la previsione anche del silenzio-assenso se, nei sessanta giorni successivi alla presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento espresso di rigetto, o un parere negativo dell’ARPA, o un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale o dei beni culturali (Consiglio di Stato, 18 giugno 2021, n. 4887).
Con l’art. 4 bis , comma 7 bis , d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95 del 4 luglio 2024, poi, “ Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, … la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”. Nell’operare anche in deroga ai regolamenti comunali, la norma non subordinerebbe la localizzazione e l’autorizzazione di nuove infrastrutture all’assenza di siti alternativi, di proprietà dei richiedenti o di terzi gestori, ma unicamente alla “ posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”; di conseguenza, il diniego di autorizzazione sarebbe legittimo solo se il Comune dimostri che il sito prescelto non è inserito nelle “ aree bianche ”. Sul punto, ancora, richiama l’art. 2 delle Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR (G.U. n. 280 del 30 novembre 2023). A riguardo invocano anche la sentenza n. 15/2024, con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che il silenzio assenso si forma anche se l’intervento da realizzare risulti non conforme agli strumenti urbanistici.
Si è costituita per resistere INWIT S.p.A., sottolineando che, a seguito di diniego da parte del Comune, in data 5 aprile 2023, con la citata sentenza n. 4048 del 29 dicembre 2023, passata in giudicato, a fronte dell’inerzia consumata dal Comune di San Filippo del Mela, l’odierna appellata, in data 25 marzo 2024, autocertificava la formazione del silenzio assenso ex art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003 e comunicava, pertanto, l’inizio dei lavori. Tuttavia, l’atto ora gravato interveniva a distanza di ben 193 giorni dalla pubblicazione della suddetta sentenza, evocando, i contenuti di una precedente nota del 9 maggio 2024, prot. n. 11564, la cui asserita comunicazione non sarebbe stata mai ricevuta né da IT né dal tecnico incaricato. Precisa di aver dato prova che il sito in esame sia il più idoneo, ossia l’unico, tecnicamente, in grado ad assicurare una compiuta erogazione del servizio pubblico telefonico sul territorio comunale, come acclarato da tre relazioni tecniche allegate agli atti. Ancora sarebbe erronea la censura di parte appellante circa l’ultroneità della pronunzia, in quanto con il ricorso di primo grado (pag. 27), l’odierna appellata argomentava: “ a tutto voler concedere, come del resto riconosciuto dalla stessa controparte, il sito scelto dalla ricorrente è ubicato al di fuori dei 100 m. previsti dal citato art. 9 del suddetto Regolamento comunale… ”.
L’odierna appellata di seguito ripropone, ex art. 101 co. 2 c.p.a., i motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dalla sentenza impugnata: 1. violazione dell’art. 4, comma 7 bis , d.l. n. 60 del 2024, degli artt. 3, 43, 44, 49 d.lgs. n. 259/2003., degli artt. 4, 8, 14, l. n. 36 del 2001, degli artt. 3, 21 septies , 21 octies , l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
2. violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, ed ulteriori profili delle figure sintomatiche di eccesso di potere sopra richiamate.
Le parti hanno svolto memoria in replica. Da ultimo, la parte appellata ha depositato, in data 3 febbraio 2026, la foto dell’impianto realizzato.
All’udienza di discussione del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – Oggetto dell’odierno appello è la realizzazione di una infrastruttura per l’erogazione del servizio di telefonia mobile 5G, che costituisce uno degli interventi finanziati con fondi del PNRR. In particolare, con il Piano di intervento pubblico “ Italia 5G ”, si è inteso incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete per lo sviluppo e la diffusione di reti mobili 5G nelle aree c.d. “ a fallimento di mercato” su tutto il territorio nazionale, favorendo così l’uguaglianza e l’inclusione sociale del Paese nel rispetto degli standard europei.
II - In via del tutto preliminare, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento alle Amministrazioni che sono rimaste estranee al procedimento di cui si verte, salvo la specifica competenza della Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione digitale.
III - La sentenza appellata è motivata essenzialmente sull’ 4, comma 7 bis , del d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95 del 4 luglio 2024, secondo il quale. “ Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 [2021/240; nota del difensore] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento , fino al 31 dicembre 2026,per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara”.
IV – Ciò premesso, va, altresì, ricordato in linea generale che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dal d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie e non solo, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666).
Ancora, come più volte affermato da questo Consiglio (tra le molte, C.G.A.R.S., Sez. giur., 8 aprile 2024, n. 271), la normativa applicabile alla materia esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. La normativa prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dal punto di vista procedimentale, e che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e ss. del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Inoltre, nel caso di specie assume specifico rilievo la norma speciale di cui all’art. 4, comma 7 bis della l. n. 95/2024 (di conversione con modificazioni del d.l. n. 60/2024), le cui previsioni e applicazioni, alla luce delle preminenti finalità di interesse pubblico per consentire la realizzazione di nuove infrastrutture indicate, prevalgono, non solo rispetto alla pianificazione comunale che eventualmente impedisca la realizzazione degli impianti o ne limiti la collocazione soltanto in punti del territorio comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori (sul punto, specificamente, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3727/2025).
V – Orbene, nella fattispecie in esame, come sopra ricordato, a seguito della sentenza del T.A.R. Catania n. 4048 del 2023 si è formato il titolo autorizzatorio per silenzio, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione comunale.
Tale circostanza appare di per sé rilevante, in funzione dell’interesse pubblico espresso nella l. n. 95 del 2024 citata, teso al tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale. Con tale fine risulta, dunque, pienamente coerente l’utilizzo degli strumenti del PNRR, rispetto ai quali debbono essere richiamate le Linee guida sopra menzionate, quanto allo svolgimento dei relativi procedimenti, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 2023.
Orbene, l‘art. 2 delle Linee Guida detta i “ Principi operativi ” che devono governare – al fine della massima efficienza – i procedimenti finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche. Vale la pena di ricordare: - “ l'esercizio dell’attività autorizzatoria non deve determinare la frapposizione di ostacoli, l'arresto o l'aggravamento dei procedimenti, il rallentamento alle tempistiche procedimentali ”;
- “ le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e non costituiscono unità immobiliari ”;
- “ I soggetti titolari di competenze amministrative su base territoriale garantiscono piena collaborazione istituzionale ed amministrativa alle autorità nazionali ed ai soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione ”;
- “ L'esecuzione dei lavori da parte dei soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione oggetto della presente direttiva è improntata alla garanzia della massima efficienza funzionale, certezza e rispetto dei tempi di esecuzione, trasparenza delle informazioni da rendere in ordine all'avanzamento dei lavori, corresponsione delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ”.
Già alla luce della predetta direttiva – e in applicazione dei più generali principi di buona amministrazione, efficienza e leale collaborazione – l’annullamento in autotutela emesso dal Comune appellante risulta viziato per i profili di eccesso di potere dedotti dalla Società originaria ricorrente (come anche riproposti nella presente sede), avendo il Comune fatto trascorrere il tempo per provvedere, per poi addivenire ad un successivo provvedimento negativo in sede di autotutela.
VI – Ma ancora, il provvedimento di autotutela in discussione reca una motivazione insufficiente, continuando a far riferimento alla disciplina regolamentare comunale.
Peraltro – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – proprio in forza della sentenza
n. 4048 del 2023 [che stabiliva: “ Ne consegue l’illegittimità della norma regolamentare contenuta nell’art. 8, lett. g) nella misura in cui costituisce un tassativo divieto generalizzato in contrasto, peraltro, con altre disposizioni del medesimo regolamento, e la conseguente illegittimità del diniego opposto dall’ente basato esclusivamente sul citato art. 8, lett. g)” ] – venuto meno il divieto di cui all’art. 8 lett. g del Regolamento, con riferimento alle aree sensibili è rimasta la prescrizione del rispetto del 100 mt dai siti sensibili (art. 9 del Regolamento), che risulta rispettata nel caso che occupa.
Ed inoltre, vale precisare che con riferimento a tale circostanza, peraltro, la sentenza appellata si è correttamente pronunziata in forza delle deduzioni contenute in ricorso.
VII – Pertanto, con riguardo all’esercizio dell’autotutela deve richiamarsi la necessità che l’annullamento d’ufficio sia sostenuto da una congrua motivazione circa l’interesse pubblico.
In particolare il Consiglio di Stato (con la sopra richiamata sentenza n. 3727/2025) ha precisato che: “ Come noto i provvedimenti di annullamento in autotutela rientrano nell'ambito normativo dell'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, il quale ha ridefinito il relativo potere conferendo all'amministrazione un margine di discrezionalità che si basa sulla valutazione dell'interesse pubblico rispetto alla fiducia riposta dal destinatario dell'atto. … l'attività di autotutela rappresenta quindi un’espressione di discrezionalità significativa che non esime l'amministrazione dall'obbligo di giustificare, anche in modo sommario, l'esistenza dei suddetti requisiti; in particolare, il potere di autotutela deve essere esercitato dalla pubblica amministrazione entro un termine ragionevole, ora fissato anche ex lege ”. Ed ancora: “ Per ciò che concerne in particolare il presupposto in contestazione, il legittimo esercizio del potere di autotutela non può fondarsi unicamente sull'intento di ripristinare la legittimità che si assume violata, ma deve essere scrutinato in ragione della sussistenza di un interesse pubblico prevalente e attuale all'adozione del provvedimento di ritiro (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V , 09/02/2024, n. 1332). … la riconosciuta assenza del necessario legittimo presupposto dell’interesse pubblico ulteriore assorbe ogni ulteriore valutazione in ordine alla compiutezza dell’iter stesso” .
E poi, con specifico riferimento all’istituto del silenzio assenso: “ Peraltro, anche nella presente sede va fatta applicazione dell’ormai consolidato orientamento (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 13/03/2024, n. 2459) che evidenzia come l’istituto denominato “silenzio-assenso” risponda ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia decisoria “equivale” ad un provvedimento di accoglimento. Ove sussistano i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, quando l’amministrazione ha in suo possesso tutti gli elementi che le consentano di decidere per inesistenza di carenze documentali della domanda del privato e rimanga ciononostante inerte. Con conseguente illegittimità del diniego tardivo… L'obiettivo di semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadini, mantenendo però il controllo da parte dell'amministrazione, si realizza conferendo il diritto di decidere entro il termine prestabilito e successivamente consentendo solo interventi in autotutela (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 04/03/2024, n. 2082). … Ciò rende a maggior ragione necessaria la compiuta esplicazione dei peculiari presupposti dell’autotutela, l’interesse pubblico ulteriore al mero rispetto della legalità … ”.
VIII – Infine, non trova corrispondenza in atti quanto affermato dall’Amministrazione con riferimento alla mancata dimostrazione delle necessità tecniche sottostanti alla scelta del sito, che invece emergono dalle dettagliate relazioni depositate in primo grado; mentre - a fronte peraltro della mancanza di un divieto – non appare ragionevolmente motivata la tesi circa la necessità di spostamento all’interno dell’area di pixel .
IX – Per tutto quanto sin qui ritenuto, l’appello deve essere respinto.
X - Tuttavia, la particolarità della fattispecie in relazione alla nuova disciplina giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO VA, Presidente
VE CO, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VE CO | RO VA |
IL SEGRETARIO