TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4261/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stella Cazzolla
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli Antonio, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
2.283,68 chiesta dall' in restituzione, con propria nota del 22.02.2023, a titolo di CP_1 indebito maturato sulla pensione di invalidità civile in misura superiore al dovuto, per il periodo dall'1.03.2022 al 31.08.2022, a seguito di ricalcolo del trattamento pensionistico percepito. Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda. CP_1
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
La questione concerne l'asserito indebito scaturito dal superamento del limite di reddito stabilito per legge a cagione del conseguimento anche della pensione di vecchiaia , ed afferisce a somme indebitamente percepite a titolo di assegno di assistenza mensile per invalidità parziale.
Ebbene, deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura assistenziale, la CP_1 quale in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.
Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive - siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
È opportuno premettere che in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, nè può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati “i principi di settore, propri CP_1 dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost, la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr.
Cass. sez. VI, 30/06/2020, n.13223). Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. La Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost. n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993).
In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, compreso anche l'assegno sociale, viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
E dunque nel caso che occupa, con riferimento al sopravvenuto difetto del requisito reddituale, è opportuno altresì evidenziare che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. 13915/2021; Cass. n. 18820/2021 Cass. 13223/2020).
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito in termini di ricalcolo della prestazione è stato comunicato soltanto in data 5.08.2022, e notificato in data 5.9.2022. Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l' poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, restando esclusa CP_1 la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né, inoltre, può ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
L'Istituto previdenziale, infatti, era posto nella condizione di conoscere la situazione reddituale ostativa alla percezione della prestazione, anche tramite controlli presso il
"Casellario dell'Assistenza” istituito presso l' , il quale, ai sensi dell'art. 13, comma CP_1
1, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010,
“costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse”. I titolari di prestazione collegate anche al proprio reddito sono, quindi, tenuti a comunicare telematicamente all' solo CP_1
i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere consultando le banche dati a sua disposizione, sempre che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E quindi, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito assistenziale quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito che l' già conosce, a maggior ragione nel caso de CP_1 quo, trattandosi di redditi erogati dall' stesso. CP_1
Non essendo, quindi, ravvisabile alcun dolo né alcuna ipotesi di evidente esclusione di ragionevole affidamento alla legittima percezione della prestazione da parte della ricorrente, l'azione di ripetizione avviata dall' per recuperare quanto erogato al CP_1 ricorrente in epoca antecedente all'accertamento eseguito risulta, quindi, illegittima.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 2.283,68 per i periodi dall'1.03.2022 al 31.08.2022.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 2.283,68;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 880,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stella Cazzolla dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 6 ottobre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4261/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stella Cazzolla
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli Antonio, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
2.283,68 chiesta dall' in restituzione, con propria nota del 22.02.2023, a titolo di CP_1 indebito maturato sulla pensione di invalidità civile in misura superiore al dovuto, per il periodo dall'1.03.2022 al 31.08.2022, a seguito di ricalcolo del trattamento pensionistico percepito. Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda. CP_1
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
La questione concerne l'asserito indebito scaturito dal superamento del limite di reddito stabilito per legge a cagione del conseguimento anche della pensione di vecchiaia , ed afferisce a somme indebitamente percepite a titolo di assegno di assistenza mensile per invalidità parziale.
Ebbene, deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura assistenziale, la CP_1 quale in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.
Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive - siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
È opportuno premettere che in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, nè può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati “i principi di settore, propri CP_1 dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost, la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr.
Cass. sez. VI, 30/06/2020, n.13223). Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. La Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost. n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993).
In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, compreso anche l'assegno sociale, viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
E dunque nel caso che occupa, con riferimento al sopravvenuto difetto del requisito reddituale, è opportuno altresì evidenziare che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. 13915/2021; Cass. n. 18820/2021 Cass. 13223/2020).
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito in termini di ricalcolo della prestazione è stato comunicato soltanto in data 5.08.2022, e notificato in data 5.9.2022. Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l' poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, restando esclusa CP_1 la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né, inoltre, può ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
L'Istituto previdenziale, infatti, era posto nella condizione di conoscere la situazione reddituale ostativa alla percezione della prestazione, anche tramite controlli presso il
"Casellario dell'Assistenza” istituito presso l' , il quale, ai sensi dell'art. 13, comma CP_1
1, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010,
“costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse”. I titolari di prestazione collegate anche al proprio reddito sono, quindi, tenuti a comunicare telematicamente all' solo CP_1
i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere consultando le banche dati a sua disposizione, sempre che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E quindi, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito assistenziale quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito che l' già conosce, a maggior ragione nel caso de CP_1 quo, trattandosi di redditi erogati dall' stesso. CP_1
Non essendo, quindi, ravvisabile alcun dolo né alcuna ipotesi di evidente esclusione di ragionevole affidamento alla legittima percezione della prestazione da parte della ricorrente, l'azione di ripetizione avviata dall' per recuperare quanto erogato al CP_1 ricorrente in epoca antecedente all'accertamento eseguito risulta, quindi, illegittima.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 2.283,68 per i periodi dall'1.03.2022 al 31.08.2022.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 2.283,68;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 880,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stella Cazzolla dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 6 ottobre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)