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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Causa n. 5487/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Civile Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 17.6.25 in composizione collegiale, nelle persone di:
Domenico Pellegrini Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Ottavio Colamartino Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa n. R.G. 5487/2024
avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di GENOVA
dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”
promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. PERRI FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 24.04.2024 dal Questore di Genova a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 02.08.2022.
Pagina 1 di 13 Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/sez. Genova ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario (senza riportarne in sintesi i motivi), comunicato al ricorrente ex art. 10 bis legge 241/90 il 23.5.23 senza riscontro, ritenuta la natura obbligatoria e vincolante della decisione della CT ed avendo ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, esclusi comunque elementi valutabili ai sensi dell'art. 5/comma 5 TUI..
La Commissione - con il parere del 14.2.23 - ha basato la propria valutazione negativa sui documenti allegati (non analiticamente indicati;
cfr.” documentazione
trasmessa dalla Questura di Genova”) avendo ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 8 CEDU, “in virtù dell'esiguità dei legami familiari in Italia (un fratello) e della
Per_ presenza di tali legami nel di origine”, considerata altresì la brevità del soggiorno in
Italia e l'assenza di particolari forme di radicamento sul T.N., pur dando atto della titolarità di un contratto di lavoro.
Il ricorso si fonda - in fatto - sull'essere, il richiedente, cittadino albanese giunto in
Italia nel 2020 per ricongiungersi con i propri affetti già in Italia da diversi anni,
essendosi stabilito a Genova in via Cernuschi 2/8, dove vive con il fratello Persona_2
(richiedente protezione speciale, con decreto negativo impugnato davanti ad altro giudice di questo tribunale) presso l'appartamento del cugino , titolare di Parte_2
permesso di soggiorno biennale per lavoro subordinato, avendo in Italia - a Rimini -
anche uno zio ed un altro cugino, ed entrambi i cittadini Parte_3 CP_2
italiani; sull'aver iniziato nel 2023 - grazie al rilascio del codice fiscale - regolare attività lavorativa nel campo dell'edilizia presso la ditta di un amico connazionale avendo reperito un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato prorogabile con possibilità di conversione in contratto a tempo indeterminato;
sull'avere anche il fratello stabile contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli consente di sostenere economicamente il nucleo con anche invio di rimesse alla madre, rimasta in Albania
Pagina 2 di 13 senza alcun sostentamento economico a seguito del decesso del marito circa due anni fa.
Il ricorrente, lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI avendo in Italia
quasi tutti i principali affetti, oltre alla violazione del proprio diritto di difesa non avendo avuto conoscenza dei motivi del parere contrario;
invoca la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato concludendo perché il tribunale voglia " ..annullare il provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dal Questore
della Provincia di Genova datato 29.04.2023 e notificato in parti data, nonché ogni altro atto
presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente accertando e dichiarando che se egli fosse
costretto a rientrare nel proprio Paese di origine verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e
familiare come stabilito dall'art 19 c 1.1 del D.L.vo 286/98, e riconoscergli dunque un permesso
per protezione speciale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA come di legge, con
distrazione a favore del difensore.”
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: passaporto albanese rilasciato il 16.2.2017;
prenotazione appuntamento in questura per la data del 2.8.22; carta identità di
[...]
(Comune Genova scadente il 11.5.30); dichiarazione di ospitalità del 4.6.22 (non Pt_2
registrata) di in Genova via E. Cernuschi 2/8; sospensiva giudice Di Sarno Parte_2
del 20.1.24 riferita al proc. 8916/23 promosso da carta identità Persona_2 Parte_3
(cittadino italiano-Comune Rimini); carta identità (cittadino italiano- CP_2
Comune Rimini); ricevuta domanda di P.Speciale del 2.8.22; Unilav del 12.5.23 da Edil
QN di QE NU corrente in Genova di assunzione a t.d., full-time, dal 13.5.23; 7
buste paga del 2023 da Edil QN di QE NU (parz.imp.irpef a dicembre in euro
12.333,23); certificato di morte in albanese tradotto, del 26.8.22 del sig. (nato Per_3
il 13.7.59); unilav di assunzione da AD Lavorazioni Edili di CO
[...]
dal 21.5.24 al 9.8.24 come manovale edile;
lettera del 21.5.24 di Controparte_3
assunzione a t.d. dal 21.5.24 al 9.8.24 da AD Lavorazioni Edili di CO AD;
unilav del 10.3.23 riferito al assunzione del fratello da Ceramar srl. Persona_2
Pagina 3 di 13 Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte
del 13.06.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza.
Nelle more del giudizio (il 14.08.24), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il ha rilevato che il ricorrente è giunto in Italia in agosto 2021 ed ha CP_1
presentato domanda l'anno seguente;
che la Commissione ha ritenuto che non vi fossero le condizioni previste dall'art. 19 TU Imm. per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierno ricorrente, né
il rischio di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (comma 1), né fondati motivi di ritenere che rischiasse di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.), né, ancora – in assenza agli atti di indicatori di vulnerabilità
in capo al richiedente e/o di informazioni sui suoi legami familiari in Italia e nel Paese
d'origine - il rischio di lesione dell'integrità familiare e/o della vita privata ex art. 8
CEDU, così come previsto al comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs.
286/1998, in considerazione del fatto che l'interessato non ha allegato fattori di vulnerabilità riconducibili alla sua persona, tali da ritenere sussistente un ragionevole rischio, in caso di rimpatrio, di compromettere i suoi diritti inviolabili a causa della sproporzione esistente nel godimento dei diritti fondamentali tra il contesto di vita italiano e quello del paese d'origine.
Ha ritenuto che non vi fosse riscontro documentale sugli asseriti legami familiari ed ha ricordato che anche la Corte EDU (richiamato precedente n.12738/10 in Jeunesse v.
Paesi Bassi) ha sempre ribadito, in merito alla ritenuta violazione dell'art. 8 della
CEDU, che “… (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, HE e altri c. Italia) che la CEDU non
garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese” ; e ancora in
ibidem “La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU
Pagina 4 di 13 implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, HE e altri c.
Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in
concreto di ciascun caso.”, perché l'art. 8 CEDU non garantisce allo straniero un diritto assoluto di entrare o risiedere in un determinato Stato, essendo necessario un bilanciamento degli interessi al fine di valutare la fattispecie concreta tramite elementi di fatto. Ha infine evidenziato che l'Albania, oltre ad essere un paese sicuro, ha canali con l'Italia attraverso i quali sono previsti ingressi di cittadini albanesi per motivi di lavoro anche fuori quota.
Nelle more, con note del 19.8.24, la difesa del ricorrente ha contestato le difese del evidenziando che il ricorrente è venuto in Italia per avvicinarsi al fratello ed CP_1
ai cugini e di aver documentato il relativo legame.
Contestualmente sono pervenuti a PCT i seguenti ulteriori documenti: lettera del 1.6.26
da AD di trasformazione rapporto lavoro a termine in rapporto lavoro a t.
indeterminato dal 1.6.24 e relativo unilav del 4.6.24; due buste paga 2024 da AD
(maggio e giugno, netto in busta in euro 1.400 circa); CU2024 di (con Persona_2
redditi 2023 in euro 19.995).
Alla prima udienza di comparizione in data 28.08.2024, confermata la sospensione e ritenuta la causa non matura per la decisione, la giudice ha fissato udienza per l'audizione del ricorrente il quale, all'udienza del 2.4.25, nel rispondere alla domande della giudice - parlando e comprendendo l'italiano - ha riferito di avere in Albania la madre e due fratelli che vivono per conto loro con i quali è in contatto e che stanno bene;
di essere giunto in Italia nel marzo del 2021 (anziché come dedotto nel 2020) con il desiderio di crearsi un futuro migliore non essendoci lavoro in Albania mentre in
Italia lavora bene come muratore;
di aver scelto l'Italia, ed in particolare Genova,
perché vive il cugino che lo ha ospitato fino a dicembre 2023 e che è regolare da 4-5
anni; di essersi spostato a dicembre 2023 in Veneto dove ha una casa in affitto a suo nome (a ), avendo sempre lavorato nell'edilizia e, da dicembre 2023, Persona_4
con AD che da giugno 2024 gli ha fatto contratto a t. indeterminato.
Pagina 5 di 13 Nelle more del giudizio (in data 20.03.254 ed in data 3.4.25) la Difesa del ricorrente ha depositato ancora la seguente ulteriore documentazione: CU 2025 dal AD
(redditi 2024 in circa 12.636 euro); 2 buste paga 2025 per lavoro con AD (gennaio,
febbraio, netto in busta di circa 1.200 euro); attestati frequenza corso primo soccorso e sicurezza lavoro a rischio alto di febbraio 2025 e settembre 2024 in Donà del Piave con attestato idoneità del 22.10.24 mansioni specifiche;
contratto locazione a nome del ricorrente del 23.10.24 in Eraclea Fraz.Stretti (VE); decisione del tribunale del 14.1.25 di riconoscimento del diritto alla P.Speciale per Persona_2
Comparse all'udienza del 11.06.25, le parti hanno discusso la causa richiamando le rispettive difese e conclusioni ed il giudice ha rimesso gli atti al Collegio sulle seguenti conclusioni. Per parte ricorrente: ”accoglimento del ricorso nel merito”. Per parte convenuta:” rigetto come da comparsa.”
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente formalizzato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 2 agosto 2022, circa un anno dopo essere giunto in Italia ed essersi stabilito presso il cugino a Genova ed avendo frequentato in precedenza l'Italia per brevi periodi venendo in visita di amici e parenti. Si riscontra quindi solo un anno di permanenza irregolare senza tuttavia segnalazioni per NDR da parte del . CP_1
Del resto quanto dedotto dal ricorrente appare verosimile considerato che, dal 2010, i cittadini albanesi in possesso del passaporto biometrico hanno diritto di circolare liberamente nell'area Schengen, per qualsiasi motivo (escluso il lavoro, le cure mediche ed il ricongiungimento familiare), per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 90 giorni in un semestre, entrando e uscendo dal territorio Schengen senza limitazioni.
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero
Pagina 6 di 13 dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Pagina 7 di 13 Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale,
rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra in diritto, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e professionale nel territorio italiano valutato dal Collegio come effettivo.
Il ricorrente - a prescindere dalla natura del legame con sulla quale (come Persona_2
rileva l'Avvocatura) non ha offerto alcun riscontro documentale, restando comunque prevalenti gli importanti legami familiari rimasti in Albania con la madre e con due fratelli e non avendo neppure una convivenza con detto fratello – ha dedotto e documentato l'acquisizione di una piena autonomia dal punto di vista economico,
abitativo e lavorativo.
Ha infatti dimostrato di avere avuto, appena ottenuto il codice fiscale nel 2023, una regolare occupazione lavorativa in modo pressoché stabile e continuativo nel settore edile.
Ha inoltre documentato di aver avuto -da subito- una regolare collocazione abitativa in autonomia, inizialmente presso il cugino, e, da dicembre 2023, in Veneto con un contratto di affitto a suo nome da ottobre 2024, senza avere mai avuto bisogno di ricorrere al circuito dell'accoglienza governativa. In udienza sono state inoltre verificate le competenze linguistiche.
Da ultimo, il livello reddituale è tale da avergli consentito di adire l'autorità giudiziaria senza aver bisogno di chiedere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato. Risulta infatti documentato il reperimento, da dopo la presentazione della domanda e con il rilascio del codice fiscale, di regolari occupazioni lavorative contrattualizzate come operaio nel settore edilizia. Trattasi di rapporti di lavoro,
Pagina 8 di 13 incominciati nel 2023, inizialmente a t.d. e, da ultimo, con un contratto a tempo indeterminato con diversa impresa in Veneto.
Dalla disamina delle buste paga si evince una retribuzione idonea e compatibile con la costruzione di un percorso dignitoso ed in autonomia, fuori dal circuito d'accoglienza governativa, godendo anche del supporto di amici/familiari, da anni regolari sul territorio.
Ad oggi, le prospettive di crescita e stabilizzazione in Italia sono concrete e testimoniate da un impegno lodevole e da un comportamento civile non avendo precedenti condanne e neppure segnalazioni di polizia per reati di allarme sociale oltre ad aver dimostrato competenze linguistiche adeguate.
Il percorso di integrazione è ampiamente avviato e, qualora bruscamente interrotto, si realizzerebbe certamente un vulnus al suo diritto alla vita privata.
In tale situazione, tenuto conto dell'effettivo percorso di integrazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98. Il percorso descritto verrebbe indubbiamente vanificato in caso di rientro forzato in Albania da dove è assente da circa 4 anni e dove ha più solo la madre oltre a due fratelli, per conto loro, oltre a dover affrontare nuovamente le rilevate criticità
economiche del paese.
Al riguardo deve essere altresì evidenziato che il ricorrente proviene dall'Albania, un
Paese che nonostante diversi miglioramenti sul fronte della corruzione, ha fatto pochi progressi sostenibili per diventare una democrazia liberale a pieno titolo ed è ancora classificato come una democrazia ibrida. La maggior parte dei leader politici albanesi è
rimasta ostile ai valori democratici liberali ed ha mostrato scarso apprezzamento ai principi per cui l'uguaglianza di fronte alla legge è soggetta allo stato di diritto, quale importante valore democratico. La maggior parte dei partiti politici sono dominati da leader dal pugno di ferro, e questa mancanza di democrazia interna al partito è stata dimostrata nel modo in cui i candidati sono stati selezionati per le elezioni speciali
Pagina 9 di 13 municipali, i leader delle sezioni locali del partito e quelle locali regolari di maggio
2023 1.
Il 6 marzo, l'Albania ha tenuto elezioni speciali per coprire i posti vacanti creati nei comuni di Scutari, Vorë e Lushnjë, dopo che i sindaci in carica sono stati licenziati per aver violato la legge sull'integrità dei funzionari eletti. Comunemente nota come "legge sulla depenalizzazione", proibisce alle persone condannate di ricoprire cariche pubbliche. Inoltre, i sindaci di UR e si erano dimessi ed il sindaco di CP_4
era morto in carica, lasciando sei posti vacanti in totale. Le divisioni interne Per_5
altamente politicizzate hanno dominato la scena politica albanese nel 2022.
Il discorso pubblico e i media si sono concentrati più sulle dinamiche interne del PD
che sui problemi sociali ed economici che affliggono il paese e sulla necessità di chiamare il governo del Primo Ministro a risponderne. Durante l'anno, un certo Per_6
numero di giornalisti politici ha incontrato abusi verbali, divieti di conferenze stampa,
intimidazioni, multe salate e persino cause legali. In particolare, una causa per diffamazione è stata intentata contro dopo che ha riferito di beni CP_5
inspiegabili dell'ex procuratore capo del suo mancato superamento Persona_7
del processo di controllo giudiziario e dell'eventuale licenziamento. è stato Per_8
minacciato per aver pubblicato notizie su documenti giudiziari falsi a e lui e sua Pt_4
moglie sono stati aggrediti fisicamente il giorno dopo aver rivelato la storia. L'Unione
Per_ albanese dei giornalisti e Reporter Senza Frontiere ha confermato che e CP_5
altri giornalisti sono stati presi di mira da gruppi criminali organizzati, individui politicamente collegati e ufficiali corrotti all'interno della polizia e del sistema giudiziario. A settembre 2022 l'ufficio del procuratore ha vietato a tutti i media di pubblicare informazioni da file che erano stati violati da server e sistemi informatici albanesi ed erano poi trapelati online. Ha inoltre minacciato di avviare indagini penali contro i trasgressori e di bloccare i siti web di notizie2. Secondo la classifica del World
Pagina 10 di 13 Press Index di Reporters Without Borders, l'Albania è situata al 103esimo posto nella libertà di stampa sui 180 Paesi presenti nell'indice3. Media Freedom Rapid Response
(MFRR) osserva che l'Albania non riesce a proteggere i giornalisti e la stampa libera,
entrambe componenti cruciali di una democrazia liberale. La maggior parte dei media in Albania sono di proprietà di uomini d'affari con stretti legami con politici e / o reti di criminalità organizzata, e fungono da portavoce di tali interessi.
Nonostante i danni causati dalla disinformazione allo sviluppo di una democrazia liberale, questo grave problema deve ancora essere affrontato efficacemente in
Albania. L'Unione europea (UE) ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania nel luglio 2022, descritti dalla presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen come un "momento storico" 4 e l'Albania ha ospitato il primo vertice UE-Balcani
occidentali al di fuori degli Stati membri dell'UE a dicembre. Entrambe le occasioni hanno rappresentato significativi successi in politica estera per l'Albania.
Tuttavia, nonostante i progressi compiuti dalla caduta del comunismo – comprese le condanne di funzionari di alto livello per abuso di potere e corruzione nel 2022 grazie all'impegno della Struttura speciale anticorruzione e criminalità organizzata (SPAK) 5 –
molte istituzioni pubbliche rimangono disfunzionali a causa della corruzione diffusa e di una cultura dell'impunità, che mina la democrazia e lo stato di diritto. Insomma
l'Albania ha finora trascurato le sue responsabilità istituzionali di sostenere i diritti umani fondamentali e le libertà civili, valori fondamentali per una democrazia liberale a pieno titolo 6.
In tale situazione – personale e del paese di origine - il rimpatrio del ricorrente costituirebbe pertanto una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1
Pagina 11 di 13 d.lgs. 286/98, specie se parametrata allo sforzo inclusivo profuso ed alla presenza di tutta la sua famiglia in Italia.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia che non ha pendenze né precedenti penali né di polizia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Non sono neppure allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(forfetariamente in assenza di nota spese, considerata la partecipazione ad una udienza per la trattazione della domanda cautelare, per istruttoria documentale ed orale nella fase di merito con udienza di discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI
- convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del richiedente nato in [...] il [...]. Parte_1
Pagina 12 di 13 • Pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, che CP_1
liquida in euro 125,00 per esborsi documentati ed in euro 2.300,00 per onorari di difesa, oltre accessori di legge se dovuti, a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Inviato per la controfirma il 19 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Domenico Pellegrini)
Pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Albania: Rapporto Paese Nazioni in Transito 2023 | Casa della Libertà (freedomhouse.org) 2 AI – : Rapporto 2022/23; Lo stato dei diritti umani nel Controparte_6 Controparte_6 mondo;
Albania 2022, 27 marzo 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089405.html; (data ultimo accesso 28.04.2023) 3 Reporters without borders, Index 2022, Data non disponibile, https://rsf.org/en/index; (data ultimo accesso 30.04.2023) 4 "Momento storico": l'UE avvia i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord | Euronews 5 Il nuovo procuratore capo anticorruzione albanese visto come candidato favorito dagli Stati Uniti |
Balkan Insight 6 Freedom House (Autore): "Nazioni in transito 2023 - Albania", Documento #2092882 - ecoi.net
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Civile Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 17.6.25 in composizione collegiale, nelle persone di:
Domenico Pellegrini Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Ottavio Colamartino Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa n. R.G. 5487/2024
avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di GENOVA
dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”
promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. PERRI FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 24.04.2024 dal Questore di Genova a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 02.08.2022.
Pagina 1 di 13 Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/sez. Genova ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario (senza riportarne in sintesi i motivi), comunicato al ricorrente ex art. 10 bis legge 241/90 il 23.5.23 senza riscontro, ritenuta la natura obbligatoria e vincolante della decisione della CT ed avendo ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, esclusi comunque elementi valutabili ai sensi dell'art. 5/comma 5 TUI..
La Commissione - con il parere del 14.2.23 - ha basato la propria valutazione negativa sui documenti allegati (non analiticamente indicati;
cfr.” documentazione
trasmessa dalla Questura di Genova”) avendo ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 8 CEDU, “in virtù dell'esiguità dei legami familiari in Italia (un fratello) e della
Per_ presenza di tali legami nel di origine”, considerata altresì la brevità del soggiorno in
Italia e l'assenza di particolari forme di radicamento sul T.N., pur dando atto della titolarità di un contratto di lavoro.
Il ricorso si fonda - in fatto - sull'essere, il richiedente, cittadino albanese giunto in
Italia nel 2020 per ricongiungersi con i propri affetti già in Italia da diversi anni,
essendosi stabilito a Genova in via Cernuschi 2/8, dove vive con il fratello Persona_2
(richiedente protezione speciale, con decreto negativo impugnato davanti ad altro giudice di questo tribunale) presso l'appartamento del cugino , titolare di Parte_2
permesso di soggiorno biennale per lavoro subordinato, avendo in Italia - a Rimini -
anche uno zio ed un altro cugino, ed entrambi i cittadini Parte_3 CP_2
italiani; sull'aver iniziato nel 2023 - grazie al rilascio del codice fiscale - regolare attività lavorativa nel campo dell'edilizia presso la ditta di un amico connazionale avendo reperito un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato prorogabile con possibilità di conversione in contratto a tempo indeterminato;
sull'avere anche il fratello stabile contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli consente di sostenere economicamente il nucleo con anche invio di rimesse alla madre, rimasta in Albania
Pagina 2 di 13 senza alcun sostentamento economico a seguito del decesso del marito circa due anni fa.
Il ricorrente, lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI avendo in Italia
quasi tutti i principali affetti, oltre alla violazione del proprio diritto di difesa non avendo avuto conoscenza dei motivi del parere contrario;
invoca la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato concludendo perché il tribunale voglia " ..annullare il provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dal Questore
della Provincia di Genova datato 29.04.2023 e notificato in parti data, nonché ogni altro atto
presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente accertando e dichiarando che se egli fosse
costretto a rientrare nel proprio Paese di origine verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e
familiare come stabilito dall'art 19 c 1.1 del D.L.vo 286/98, e riconoscergli dunque un permesso
per protezione speciale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA come di legge, con
distrazione a favore del difensore.”
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: passaporto albanese rilasciato il 16.2.2017;
prenotazione appuntamento in questura per la data del 2.8.22; carta identità di
[...]
(Comune Genova scadente il 11.5.30); dichiarazione di ospitalità del 4.6.22 (non Pt_2
registrata) di in Genova via E. Cernuschi 2/8; sospensiva giudice Di Sarno Parte_2
del 20.1.24 riferita al proc. 8916/23 promosso da carta identità Persona_2 Parte_3
(cittadino italiano-Comune Rimini); carta identità (cittadino italiano- CP_2
Comune Rimini); ricevuta domanda di P.Speciale del 2.8.22; Unilav del 12.5.23 da Edil
QN di QE NU corrente in Genova di assunzione a t.d., full-time, dal 13.5.23; 7
buste paga del 2023 da Edil QN di QE NU (parz.imp.irpef a dicembre in euro
12.333,23); certificato di morte in albanese tradotto, del 26.8.22 del sig. (nato Per_3
il 13.7.59); unilav di assunzione da AD Lavorazioni Edili di CO
[...]
dal 21.5.24 al 9.8.24 come manovale edile;
lettera del 21.5.24 di Controparte_3
assunzione a t.d. dal 21.5.24 al 9.8.24 da AD Lavorazioni Edili di CO AD;
unilav del 10.3.23 riferito al assunzione del fratello da Ceramar srl. Persona_2
Pagina 3 di 13 Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte
del 13.06.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza.
Nelle more del giudizio (il 14.08.24), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il ha rilevato che il ricorrente è giunto in Italia in agosto 2021 ed ha CP_1
presentato domanda l'anno seguente;
che la Commissione ha ritenuto che non vi fossero le condizioni previste dall'art. 19 TU Imm. per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierno ricorrente, né
il rischio di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (comma 1), né fondati motivi di ritenere che rischiasse di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.), né, ancora – in assenza agli atti di indicatori di vulnerabilità
in capo al richiedente e/o di informazioni sui suoi legami familiari in Italia e nel Paese
d'origine - il rischio di lesione dell'integrità familiare e/o della vita privata ex art. 8
CEDU, così come previsto al comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs.
286/1998, in considerazione del fatto che l'interessato non ha allegato fattori di vulnerabilità riconducibili alla sua persona, tali da ritenere sussistente un ragionevole rischio, in caso di rimpatrio, di compromettere i suoi diritti inviolabili a causa della sproporzione esistente nel godimento dei diritti fondamentali tra il contesto di vita italiano e quello del paese d'origine.
Ha ritenuto che non vi fosse riscontro documentale sugli asseriti legami familiari ed ha ricordato che anche la Corte EDU (richiamato precedente n.12738/10 in Jeunesse v.
Paesi Bassi) ha sempre ribadito, in merito alla ritenuta violazione dell'art. 8 della
CEDU, che “… (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, HE e altri c. Italia) che la CEDU non
garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese” ; e ancora in
ibidem “La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU
Pagina 4 di 13 implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, HE e altri c.
Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in
concreto di ciascun caso.”, perché l'art. 8 CEDU non garantisce allo straniero un diritto assoluto di entrare o risiedere in un determinato Stato, essendo necessario un bilanciamento degli interessi al fine di valutare la fattispecie concreta tramite elementi di fatto. Ha infine evidenziato che l'Albania, oltre ad essere un paese sicuro, ha canali con l'Italia attraverso i quali sono previsti ingressi di cittadini albanesi per motivi di lavoro anche fuori quota.
Nelle more, con note del 19.8.24, la difesa del ricorrente ha contestato le difese del evidenziando che il ricorrente è venuto in Italia per avvicinarsi al fratello ed CP_1
ai cugini e di aver documentato il relativo legame.
Contestualmente sono pervenuti a PCT i seguenti ulteriori documenti: lettera del 1.6.26
da AD di trasformazione rapporto lavoro a termine in rapporto lavoro a t.
indeterminato dal 1.6.24 e relativo unilav del 4.6.24; due buste paga 2024 da AD
(maggio e giugno, netto in busta in euro 1.400 circa); CU2024 di (con Persona_2
redditi 2023 in euro 19.995).
Alla prima udienza di comparizione in data 28.08.2024, confermata la sospensione e ritenuta la causa non matura per la decisione, la giudice ha fissato udienza per l'audizione del ricorrente il quale, all'udienza del 2.4.25, nel rispondere alla domande della giudice - parlando e comprendendo l'italiano - ha riferito di avere in Albania la madre e due fratelli che vivono per conto loro con i quali è in contatto e che stanno bene;
di essere giunto in Italia nel marzo del 2021 (anziché come dedotto nel 2020) con il desiderio di crearsi un futuro migliore non essendoci lavoro in Albania mentre in
Italia lavora bene come muratore;
di aver scelto l'Italia, ed in particolare Genova,
perché vive il cugino che lo ha ospitato fino a dicembre 2023 e che è regolare da 4-5
anni; di essersi spostato a dicembre 2023 in Veneto dove ha una casa in affitto a suo nome (a ), avendo sempre lavorato nell'edilizia e, da dicembre 2023, Persona_4
con AD che da giugno 2024 gli ha fatto contratto a t. indeterminato.
Pagina 5 di 13 Nelle more del giudizio (in data 20.03.254 ed in data 3.4.25) la Difesa del ricorrente ha depositato ancora la seguente ulteriore documentazione: CU 2025 dal AD
(redditi 2024 in circa 12.636 euro); 2 buste paga 2025 per lavoro con AD (gennaio,
febbraio, netto in busta di circa 1.200 euro); attestati frequenza corso primo soccorso e sicurezza lavoro a rischio alto di febbraio 2025 e settembre 2024 in Donà del Piave con attestato idoneità del 22.10.24 mansioni specifiche;
contratto locazione a nome del ricorrente del 23.10.24 in Eraclea Fraz.Stretti (VE); decisione del tribunale del 14.1.25 di riconoscimento del diritto alla P.Speciale per Persona_2
Comparse all'udienza del 11.06.25, le parti hanno discusso la causa richiamando le rispettive difese e conclusioni ed il giudice ha rimesso gli atti al Collegio sulle seguenti conclusioni. Per parte ricorrente: ”accoglimento del ricorso nel merito”. Per parte convenuta:” rigetto come da comparsa.”
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente formalizzato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 2 agosto 2022, circa un anno dopo essere giunto in Italia ed essersi stabilito presso il cugino a Genova ed avendo frequentato in precedenza l'Italia per brevi periodi venendo in visita di amici e parenti. Si riscontra quindi solo un anno di permanenza irregolare senza tuttavia segnalazioni per NDR da parte del . CP_1
Del resto quanto dedotto dal ricorrente appare verosimile considerato che, dal 2010, i cittadini albanesi in possesso del passaporto biometrico hanno diritto di circolare liberamente nell'area Schengen, per qualsiasi motivo (escluso il lavoro, le cure mediche ed il ricongiungimento familiare), per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 90 giorni in un semestre, entrando e uscendo dal territorio Schengen senza limitazioni.
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero
Pagina 6 di 13 dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Pagina 7 di 13 Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale,
rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra in diritto, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e professionale nel territorio italiano valutato dal Collegio come effettivo.
Il ricorrente - a prescindere dalla natura del legame con sulla quale (come Persona_2
rileva l'Avvocatura) non ha offerto alcun riscontro documentale, restando comunque prevalenti gli importanti legami familiari rimasti in Albania con la madre e con due fratelli e non avendo neppure una convivenza con detto fratello – ha dedotto e documentato l'acquisizione di una piena autonomia dal punto di vista economico,
abitativo e lavorativo.
Ha infatti dimostrato di avere avuto, appena ottenuto il codice fiscale nel 2023, una regolare occupazione lavorativa in modo pressoché stabile e continuativo nel settore edile.
Ha inoltre documentato di aver avuto -da subito- una regolare collocazione abitativa in autonomia, inizialmente presso il cugino, e, da dicembre 2023, in Veneto con un contratto di affitto a suo nome da ottobre 2024, senza avere mai avuto bisogno di ricorrere al circuito dell'accoglienza governativa. In udienza sono state inoltre verificate le competenze linguistiche.
Da ultimo, il livello reddituale è tale da avergli consentito di adire l'autorità giudiziaria senza aver bisogno di chiedere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato. Risulta infatti documentato il reperimento, da dopo la presentazione della domanda e con il rilascio del codice fiscale, di regolari occupazioni lavorative contrattualizzate come operaio nel settore edilizia. Trattasi di rapporti di lavoro,
Pagina 8 di 13 incominciati nel 2023, inizialmente a t.d. e, da ultimo, con un contratto a tempo indeterminato con diversa impresa in Veneto.
Dalla disamina delle buste paga si evince una retribuzione idonea e compatibile con la costruzione di un percorso dignitoso ed in autonomia, fuori dal circuito d'accoglienza governativa, godendo anche del supporto di amici/familiari, da anni regolari sul territorio.
Ad oggi, le prospettive di crescita e stabilizzazione in Italia sono concrete e testimoniate da un impegno lodevole e da un comportamento civile non avendo precedenti condanne e neppure segnalazioni di polizia per reati di allarme sociale oltre ad aver dimostrato competenze linguistiche adeguate.
Il percorso di integrazione è ampiamente avviato e, qualora bruscamente interrotto, si realizzerebbe certamente un vulnus al suo diritto alla vita privata.
In tale situazione, tenuto conto dell'effettivo percorso di integrazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98. Il percorso descritto verrebbe indubbiamente vanificato in caso di rientro forzato in Albania da dove è assente da circa 4 anni e dove ha più solo la madre oltre a due fratelli, per conto loro, oltre a dover affrontare nuovamente le rilevate criticità
economiche del paese.
Al riguardo deve essere altresì evidenziato che il ricorrente proviene dall'Albania, un
Paese che nonostante diversi miglioramenti sul fronte della corruzione, ha fatto pochi progressi sostenibili per diventare una democrazia liberale a pieno titolo ed è ancora classificato come una democrazia ibrida. La maggior parte dei leader politici albanesi è
rimasta ostile ai valori democratici liberali ed ha mostrato scarso apprezzamento ai principi per cui l'uguaglianza di fronte alla legge è soggetta allo stato di diritto, quale importante valore democratico. La maggior parte dei partiti politici sono dominati da leader dal pugno di ferro, e questa mancanza di democrazia interna al partito è stata dimostrata nel modo in cui i candidati sono stati selezionati per le elezioni speciali
Pagina 9 di 13 municipali, i leader delle sezioni locali del partito e quelle locali regolari di maggio
2023 1.
Il 6 marzo, l'Albania ha tenuto elezioni speciali per coprire i posti vacanti creati nei comuni di Scutari, Vorë e Lushnjë, dopo che i sindaci in carica sono stati licenziati per aver violato la legge sull'integrità dei funzionari eletti. Comunemente nota come "legge sulla depenalizzazione", proibisce alle persone condannate di ricoprire cariche pubbliche. Inoltre, i sindaci di UR e si erano dimessi ed il sindaco di CP_4
era morto in carica, lasciando sei posti vacanti in totale. Le divisioni interne Per_5
altamente politicizzate hanno dominato la scena politica albanese nel 2022.
Il discorso pubblico e i media si sono concentrati più sulle dinamiche interne del PD
che sui problemi sociali ed economici che affliggono il paese e sulla necessità di chiamare il governo del Primo Ministro a risponderne. Durante l'anno, un certo Per_6
numero di giornalisti politici ha incontrato abusi verbali, divieti di conferenze stampa,
intimidazioni, multe salate e persino cause legali. In particolare, una causa per diffamazione è stata intentata contro dopo che ha riferito di beni CP_5
inspiegabili dell'ex procuratore capo del suo mancato superamento Persona_7
del processo di controllo giudiziario e dell'eventuale licenziamento. è stato Per_8
minacciato per aver pubblicato notizie su documenti giudiziari falsi a e lui e sua Pt_4
moglie sono stati aggrediti fisicamente il giorno dopo aver rivelato la storia. L'Unione
Per_ albanese dei giornalisti e Reporter Senza Frontiere ha confermato che e CP_5
altri giornalisti sono stati presi di mira da gruppi criminali organizzati, individui politicamente collegati e ufficiali corrotti all'interno della polizia e del sistema giudiziario. A settembre 2022 l'ufficio del procuratore ha vietato a tutti i media di pubblicare informazioni da file che erano stati violati da server e sistemi informatici albanesi ed erano poi trapelati online. Ha inoltre minacciato di avviare indagini penali contro i trasgressori e di bloccare i siti web di notizie2. Secondo la classifica del World
Pagina 10 di 13 Press Index di Reporters Without Borders, l'Albania è situata al 103esimo posto nella libertà di stampa sui 180 Paesi presenti nell'indice3. Media Freedom Rapid Response
(MFRR) osserva che l'Albania non riesce a proteggere i giornalisti e la stampa libera,
entrambe componenti cruciali di una democrazia liberale. La maggior parte dei media in Albania sono di proprietà di uomini d'affari con stretti legami con politici e / o reti di criminalità organizzata, e fungono da portavoce di tali interessi.
Nonostante i danni causati dalla disinformazione allo sviluppo di una democrazia liberale, questo grave problema deve ancora essere affrontato efficacemente in
Albania. L'Unione europea (UE) ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania nel luglio 2022, descritti dalla presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen come un "momento storico" 4 e l'Albania ha ospitato il primo vertice UE-Balcani
occidentali al di fuori degli Stati membri dell'UE a dicembre. Entrambe le occasioni hanno rappresentato significativi successi in politica estera per l'Albania.
Tuttavia, nonostante i progressi compiuti dalla caduta del comunismo – comprese le condanne di funzionari di alto livello per abuso di potere e corruzione nel 2022 grazie all'impegno della Struttura speciale anticorruzione e criminalità organizzata (SPAK) 5 –
molte istituzioni pubbliche rimangono disfunzionali a causa della corruzione diffusa e di una cultura dell'impunità, che mina la democrazia e lo stato di diritto. Insomma
l'Albania ha finora trascurato le sue responsabilità istituzionali di sostenere i diritti umani fondamentali e le libertà civili, valori fondamentali per una democrazia liberale a pieno titolo 6.
In tale situazione – personale e del paese di origine - il rimpatrio del ricorrente costituirebbe pertanto una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1
Pagina 11 di 13 d.lgs. 286/98, specie se parametrata allo sforzo inclusivo profuso ed alla presenza di tutta la sua famiglia in Italia.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia che non ha pendenze né precedenti penali né di polizia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Non sono neppure allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(forfetariamente in assenza di nota spese, considerata la partecipazione ad una udienza per la trattazione della domanda cautelare, per istruttoria documentale ed orale nella fase di merito con udienza di discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI
- convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del richiedente nato in [...] il [...]. Parte_1
Pagina 12 di 13 • Pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, che CP_1
liquida in euro 125,00 per esborsi documentati ed in euro 2.300,00 per onorari di difesa, oltre accessori di legge se dovuti, a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Inviato per la controfirma il 19 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Domenico Pellegrini)
Pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Albania: Rapporto Paese Nazioni in Transito 2023 | Casa della Libertà (freedomhouse.org) 2 AI – : Rapporto 2022/23; Lo stato dei diritti umani nel Controparte_6 Controparte_6 mondo;
Albania 2022, 27 marzo 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089405.html; (data ultimo accesso 28.04.2023) 3 Reporters without borders, Index 2022, Data non disponibile, https://rsf.org/en/index; (data ultimo accesso 30.04.2023) 4 "Momento storico": l'UE avvia i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord | Euronews 5 Il nuovo procuratore capo anticorruzione albanese visto come candidato favorito dagli Stati Uniti |
Balkan Insight 6 Freedom House (Autore): "Nazioni in transito 2023 - Albania", Documento #2092882 - ecoi.net