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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/11/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Luca Di Rocco, emette la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 705 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(p.i. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara (PE) P.IVA_1 alla Via Di Villa Basile n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Luca Di Rocco, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo
ricorrente
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
resistente contumace
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 16/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso regolarmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l' conveniva in giudizio per sentire Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “ - accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile di proprietà dell' Parte_2
, sito in alla Via Aldo Moro n. 130, stab\Scala 2, interno 29,
[...] Pt_1
piano 8°, posta in essere dal sig. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, per le ragioni indicate in premessa, - per l'effetto, condannare il C.F._1
sig. nato in [...] il [...] C.F. , al rilascio Controparte_1 C.F._1 immediato dell'immobile sito in alla Via Aldo Moro n. 130, scala\Stab. 2, interno Pt_1
29, piano 8°, contrassegnato al numero 130, categoria catastale A2, rendita catastale
506,13, foglio 41, particella 1585, sub. 61, in favore dell'Azienda istante. - accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 11.805,80, a tutto il 31/12/2023, come meglio specificato in premessa, e per l'effetto condannare, - il sig. nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...], al pagamento in C.F._1 Pt_1 favore dell' dell'importo di € 11.805,80, contabilizzato al 31/12/2023, a titolo di canone Pt_1 di locazione nonché di indennità per l'occupazione senza titolo, maturata e maturanda fino all'effettivo rilascio del bene. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, con ordinanza istruttoria in atti, ferme le produzioni documentali, veniva ammessa la prova per interpello del resistente.
3) All'udienza del 18/12/2024, preso atto della mancata risposta dello alla prova CP_1
ammessa, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
4) Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
16/04/2025.
5) Ciò posto, risulta per tabulas :
- che l' ha assegnato l'appartamento, di sua proprietà, sito in , alla Via Aldo Pt_1 Pt_1
Moro n. 130, a , giusto contratto di locazione dell' 8/02/2016, rep. Controparte_2
34194;
- che, al decesso dell'originaria assegnataria, è rimasto ad abitare tale alloggio l'erede come risulta dal certificato di residenza;
Controparte_1
- che la precedente assegnataria prima e poi l'odierno resistente non hanno provveduto al pagamento dei canoni di locazione, oltre ad oneri e accessori per un importo totale di euro 11.805,80 fino al 31/12/2023, come da estratto conto allegato in atti;
- che, a seguito dell'istanza di cambio di intestazione dell'alloggio da parte dello CP_1
l' ha comunicato motivi ostativi in quanto non conforme a quanto previsto dagli Pt_1 artt.li 16,30, 2 comma 1 let. C e comma 5 e l'art. 34 let. E-bis della L.R. 96/1996 (nello specifico, era stato accertato il debito cumulato dall'originaria assegnataria, l'assenza di un accordo di rientro ed il fatto che lo da controlli effettuati, aveva acquisito, CP_1 all'insaputa dell'Ente, l'usufrutto idonea alle proprie esigenze).
6) Stante, dunque, la persistente morosità (l'art. 6 del contratto di locazione prevede quale causa di risoluzione del contratto una morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione), il difetto di relativa regolarizzazione, ma soprattutto la sussistenza di una causa di incompatibilità al subentro (la disponibilità a titolo di usufrutto di altra abitazione), come previsto dall'art. 16 del contratto di locazione e dall'art.34 lett. e bis L.R. 96/96 in tema di decadenza dall'assegnazione, ne deriva che a tutt'oggi il resistente occupa, senza alcun titolo giustificativo, l'unità abitativa di cui si controverte.
7) Ne consegue pure che il resistente deve essere condannato al relativo rilascio.
8) La mancata risposta del resistente alla prova per interpello deferitagli da parte ricorrente, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., costituisce ulteriore argomento a sostegno della fondatezza della domanda.
9) Quanto alle conseguenza derivanti dell'occupazione sine titulo, appare congruo riconoscere all'Ente ricorrente la relativa indennità liquidata nell'importo corrispondente a quello del canone di locazione mensile, pari alla data del 31/12/2023 ad euro 7.805,80 (importo così aggiornato nelle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente a seguito dell'intervenuto pagamento di euro 4.000,00 avvenuto nelle more del giudizio), oltre all'importo dovuto allo stesso titolo, sino alla data dell'effettivo rilascio, pari ad euro 14,52, oltre Iva, mensili.
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 ad euro 26.000, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna il resistente al rilascio immediato, libero da persone e cose, in favore di parte ricorrente, dell'immobile occupato in difetto di titolo giustificativo, sito in , alla Via Aldo Moro n. 130, stab\Scala 2, interno 29, piano 8° ; Pt_1
- condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo complessivo di euro 7.805,80, a titolo di indennità di occupazione alla data del
31/12/2023, oltre all'indennità dovuta sino alla data del rilascio, liquidata in euro 14,52, oltre Iva mensili;
- condanna il resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.777,00, di cui euro 237,00 per spese ed euro
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 7 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Luca Di Rocco, emette la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 705 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(p.i. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara (PE) P.IVA_1 alla Via Di Villa Basile n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Luca Di Rocco, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo
ricorrente
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
resistente contumace
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 16/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso regolarmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l' conveniva in giudizio per sentire Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “ - accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile di proprietà dell' Parte_2
, sito in alla Via Aldo Moro n. 130, stab\Scala 2, interno 29,
[...] Pt_1
piano 8°, posta in essere dal sig. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, per le ragioni indicate in premessa, - per l'effetto, condannare il C.F._1
sig. nato in [...] il [...] C.F. , al rilascio Controparte_1 C.F._1 immediato dell'immobile sito in alla Via Aldo Moro n. 130, scala\Stab. 2, interno Pt_1
29, piano 8°, contrassegnato al numero 130, categoria catastale A2, rendita catastale
506,13, foglio 41, particella 1585, sub. 61, in favore dell'Azienda istante. - accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 11.805,80, a tutto il 31/12/2023, come meglio specificato in premessa, e per l'effetto condannare, - il sig. nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...], al pagamento in C.F._1 Pt_1 favore dell' dell'importo di € 11.805,80, contabilizzato al 31/12/2023, a titolo di canone Pt_1 di locazione nonché di indennità per l'occupazione senza titolo, maturata e maturanda fino all'effettivo rilascio del bene. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, con ordinanza istruttoria in atti, ferme le produzioni documentali, veniva ammessa la prova per interpello del resistente.
3) All'udienza del 18/12/2024, preso atto della mancata risposta dello alla prova CP_1
ammessa, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
4) Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
16/04/2025.
5) Ciò posto, risulta per tabulas :
- che l' ha assegnato l'appartamento, di sua proprietà, sito in , alla Via Aldo Pt_1 Pt_1
Moro n. 130, a , giusto contratto di locazione dell' 8/02/2016, rep. Controparte_2
34194;
- che, al decesso dell'originaria assegnataria, è rimasto ad abitare tale alloggio l'erede come risulta dal certificato di residenza;
Controparte_1
- che la precedente assegnataria prima e poi l'odierno resistente non hanno provveduto al pagamento dei canoni di locazione, oltre ad oneri e accessori per un importo totale di euro 11.805,80 fino al 31/12/2023, come da estratto conto allegato in atti;
- che, a seguito dell'istanza di cambio di intestazione dell'alloggio da parte dello CP_1
l' ha comunicato motivi ostativi in quanto non conforme a quanto previsto dagli Pt_1 artt.li 16,30, 2 comma 1 let. C e comma 5 e l'art. 34 let. E-bis della L.R. 96/1996 (nello specifico, era stato accertato il debito cumulato dall'originaria assegnataria, l'assenza di un accordo di rientro ed il fatto che lo da controlli effettuati, aveva acquisito, CP_1 all'insaputa dell'Ente, l'usufrutto idonea alle proprie esigenze).
6) Stante, dunque, la persistente morosità (l'art. 6 del contratto di locazione prevede quale causa di risoluzione del contratto una morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione), il difetto di relativa regolarizzazione, ma soprattutto la sussistenza di una causa di incompatibilità al subentro (la disponibilità a titolo di usufrutto di altra abitazione), come previsto dall'art. 16 del contratto di locazione e dall'art.34 lett. e bis L.R. 96/96 in tema di decadenza dall'assegnazione, ne deriva che a tutt'oggi il resistente occupa, senza alcun titolo giustificativo, l'unità abitativa di cui si controverte.
7) Ne consegue pure che il resistente deve essere condannato al relativo rilascio.
8) La mancata risposta del resistente alla prova per interpello deferitagli da parte ricorrente, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., costituisce ulteriore argomento a sostegno della fondatezza della domanda.
9) Quanto alle conseguenza derivanti dell'occupazione sine titulo, appare congruo riconoscere all'Ente ricorrente la relativa indennità liquidata nell'importo corrispondente a quello del canone di locazione mensile, pari alla data del 31/12/2023 ad euro 7.805,80 (importo così aggiornato nelle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente a seguito dell'intervenuto pagamento di euro 4.000,00 avvenuto nelle more del giudizio), oltre all'importo dovuto allo stesso titolo, sino alla data dell'effettivo rilascio, pari ad euro 14,52, oltre Iva, mensili.
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 ad euro 26.000, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna il resistente al rilascio immediato, libero da persone e cose, in favore di parte ricorrente, dell'immobile occupato in difetto di titolo giustificativo, sito in , alla Via Aldo Moro n. 130, stab\Scala 2, interno 29, piano 8° ; Pt_1
- condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo complessivo di euro 7.805,80, a titolo di indennità di occupazione alla data del
31/12/2023, oltre all'indennità dovuta sino alla data del rilascio, liquidata in euro 14,52, oltre Iva mensili;
- condanna il resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.777,00, di cui euro 237,00 per spese ed euro
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 7 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi