CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da DO AC Sent.n.sez.1632/2025 CC – 15/12/2025 R.G.N. 33890/2025 -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di RT PO, nato a [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere UB MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Massimo Canale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 13 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da PO RT avverso l’ordinanza in data 26 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’art. 74 e all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso per cassazione. Eccepisce con il primo la violazione di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti: essendo imbarcato sulle navi da crociera, non poteva assumere il ruolo di associato;
dalle conversazioni intercettate era emerso che era all’oscuro dei traffici, del prezzo della sostanza, dei soggetti coinvolti, della logistica e delle sostanze usate per il taglio;
la messa a disposizione del sodalizio nei brevi periodi in cui soggiornava in Calabria non lo rendeva partecipe;
era dipendente dall’uso della cocaina. Definisce dunque congetturale la motivazione dell’ordinanza impugnata sia con riferimento all’attività di Penale Sent. Sez. 3 Num. 952 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 partecipe sia con riferimento all’attività di spaccio in proprio. Lamenta con il secondo il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, anche probatorie, e all’inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere. Evidenzia l’erroneo richiamo all’argomento della disponibilità delle armi, essendo incensurato e godendo di un buon reddito da lavoro. Lamenta altresì il vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari per il decorso del cosiddetto tempo silente. Deduce con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati fine, in assenza di sequestri e di prove sullo stupefacente trattato. Contesta, in particolare, l’interpretazione delle conversazioni intercettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il procedimento ha tratto origine da un’articolata attività d’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Villa San Giovanni e dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, in seguito a una circostanziata denuncia, che ha disvelato l’esistenza di una stabile, strutturata e articolata associazione dedita al traffico di cocaina, hashish, marijuana e fentanyl, con al vertice ON AR. Le intercettazioni, i filmati di videosorveglianza, le attività di osservazione, controllo, pedinamento e monitoraggio tramite il gps, le perquisizioni e le dichiarazioni assunte hanno offerto un quadro di solida gravità indiziaria in ordine all’operatività di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti con divisioni di ruoli, canali di approvvigionamento ben definiti, disponibilità di armi e di un capitale comune. Le indagini hanno altresì dimostrato che PO RT manteneva rapporti con più soggetti indiziati di appartenere alla medesima associazione, tra cui il capo promotore AR, e che era dedito alla cessione di stupefacenti sia in proprio che in collaborazione con altri associati. Il Tribunale ha passato in rassegna i vari episodi che gli sono stati ascritti e ha offerto una lettura ragionata delle intercettazioni a suo carico, osservando che, a dispetto dei lunghi periodi di assenza, era molto attivo sul territorio calabrese e manteneva costanti e qualificati contatti telefonici con gli altri sodali e, in particolare, con il capo. La motivazione dell’ordinanza impugnata è completa e particolarmente accurata. La seconda censura attiene alle esigenze cautelari, in particolare alla loro attualità. Il Tribunale ha correttamente richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma il ricorrente ha insistito sul cosiddetto tempo silente, essendo decorso il termine di tre anni e otto mesi dai fatti contestati senza ulteriori episodi delittuosi. Sul punto, si osserva che il decorso del cosiddetto tempo silente ha un peso specifico nel superamento del meccanismo delle presunzioni delineato dall’art. 275 cod. proc. pen. (tra le più recenti, 3 La terza censura attiene ai reati fine, nell’ambito dei quali tre episodi sono contestati come aggravati ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha lamentato un’omessa risposta del Tribunale sui singoli fatti di cosiddetta droga parlata. Sebbene abbia contestato specifici passi delle conversazioni, ha poi proposto un’inammissibile lettura alternativa del compendio indiziario senza tuttavia allegare circostanze tali da scalfire l’interpretazione offerta dai Giudici. D’altra parte, non sussiste neanche un interesse a impugnare specificamente sui reati-fine al cospetto di un solido quadro indiziario per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, perché il ricorrente comunque non supererebbe le presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (si veda, tra le più recenti, Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01, sia pure nel diverso caso della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, cod. proc. pen., quando non vi sono prospettive di attenuazione della cautela). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 4 Il Consigliere estensore Il Presidente UB MA DO AC
udita la relazione svolta dal consigliere UB MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Massimo Canale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 13 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da PO RT avverso l’ordinanza in data 26 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’art. 74 e all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso per cassazione. Eccepisce con il primo la violazione di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti: essendo imbarcato sulle navi da crociera, non poteva assumere il ruolo di associato;
dalle conversazioni intercettate era emerso che era all’oscuro dei traffici, del prezzo della sostanza, dei soggetti coinvolti, della logistica e delle sostanze usate per il taglio;
la messa a disposizione del sodalizio nei brevi periodi in cui soggiornava in Calabria non lo rendeva partecipe;
era dipendente dall’uso della cocaina. Definisce dunque congetturale la motivazione dell’ordinanza impugnata sia con riferimento all’attività di Penale Sent. Sez. 3 Num. 952 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 partecipe sia con riferimento all’attività di spaccio in proprio. Lamenta con il secondo il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, anche probatorie, e all’inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere. Evidenzia l’erroneo richiamo all’argomento della disponibilità delle armi, essendo incensurato e godendo di un buon reddito da lavoro. Lamenta altresì il vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari per il decorso del cosiddetto tempo silente. Deduce con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati fine, in assenza di sequestri e di prove sullo stupefacente trattato. Contesta, in particolare, l’interpretazione delle conversazioni intercettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il procedimento ha tratto origine da un’articolata attività d’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Villa San Giovanni e dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, in seguito a una circostanziata denuncia, che ha disvelato l’esistenza di una stabile, strutturata e articolata associazione dedita al traffico di cocaina, hashish, marijuana e fentanyl, con al vertice ON AR. Le intercettazioni, i filmati di videosorveglianza, le attività di osservazione, controllo, pedinamento e monitoraggio tramite il gps, le perquisizioni e le dichiarazioni assunte hanno offerto un quadro di solida gravità indiziaria in ordine all’operatività di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti con divisioni di ruoli, canali di approvvigionamento ben definiti, disponibilità di armi e di un capitale comune. Le indagini hanno altresì dimostrato che PO RT manteneva rapporti con più soggetti indiziati di appartenere alla medesima associazione, tra cui il capo promotore AR, e che era dedito alla cessione di stupefacenti sia in proprio che in collaborazione con altri associati. Il Tribunale ha passato in rassegna i vari episodi che gli sono stati ascritti e ha offerto una lettura ragionata delle intercettazioni a suo carico, osservando che, a dispetto dei lunghi periodi di assenza, era molto attivo sul territorio calabrese e manteneva costanti e qualificati contatti telefonici con gli altri sodali e, in particolare, con il capo. La motivazione dell’ordinanza impugnata è completa e particolarmente accurata. La seconda censura attiene alle esigenze cautelari, in particolare alla loro attualità. Il Tribunale ha correttamente richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma il ricorrente ha insistito sul cosiddetto tempo silente, essendo decorso il termine di tre anni e otto mesi dai fatti contestati senza ulteriori episodi delittuosi. Sul punto, si osserva che il decorso del cosiddetto tempo silente ha un peso specifico nel superamento del meccanismo delle presunzioni delineato dall’art. 275 cod. proc. pen. (tra le più recenti, 3 La terza censura attiene ai reati fine, nell’ambito dei quali tre episodi sono contestati come aggravati ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha lamentato un’omessa risposta del Tribunale sui singoli fatti di cosiddetta droga parlata. Sebbene abbia contestato specifici passi delle conversazioni, ha poi proposto un’inammissibile lettura alternativa del compendio indiziario senza tuttavia allegare circostanze tali da scalfire l’interpretazione offerta dai Giudici. D’altra parte, non sussiste neanche un interesse a impugnare specificamente sui reati-fine al cospetto di un solido quadro indiziario per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, perché il ricorrente comunque non supererebbe le presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (si veda, tra le più recenti, Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01, sia pure nel diverso caso della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, cod. proc. pen., quando non vi sono prospettive di attenuazione della cautela). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 4 Il Consigliere estensore Il Presidente UB MA DO AC