Articolo 2 della Legge 13 maggio 1966, n. 326
Articolo 1
Versione
19 giugno 1966
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 5.520.000 annue, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2372, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 giugno 1966