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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2024, n. 37739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37739 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato CAPUANO MARIO, che si riporta ai motivi di rìcorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 49341 del 19 settembre 2023, la Prima sezione penale di questa CO ha rigettato l'impugnazione proposta da IO RI, unitamente ad altri numerosi imputati, avverso la sentenza pronunciata il 20 luglio 2022 dalla CO d'appello di Napoli, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1), 95), 113), 114) e 130) dell'imputazione, e, riconosciuto il vincolo della continuazione, disposta la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 10 di reclusione. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37739 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 09/07/2024 2. Avverso la sentenza della CO di cassazione l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'errore di fatto in relazione al dodicesimo motivo del ricorso per cassazione ìn relazione alla illegalità della pena applicata al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1). Il ricorrente rileva che con taie motivo si era contestata la decisione d'appello in relazione alla pena irrogata per detto reato, affermando che la partecipazione all'associazione mafiosa si era esaurita nel 2012 e che dunque doveva trovare applicazione il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla I. n. 125 del 2008. La CO di cassazione ha respinto la censura sul presupposto che il ricorrente era stato condannato, con sentenza della CO d'appello di Napoli del 9.4.2018, per la sua partecipazione fino al 2015 ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti aggravata dalla agevolazione e dal metodo mafioso, riconducibile al clan TI. Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe frutto di una svista, in quanto RI IO non era tra i soggetti condannati per tale reato dalla CO d'appelio con la sentenza richiamata. 2.2. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'errore di fatto in relazione al primo motivo del ricorso per cassazione concernente il reato di partecipazione ad associazione mafiosa contestato al capo 1) dell'imputazione. 2.2.1. Uno degli elementi su cui la Prima sezione della CO di cassazione avrebbe fondato la propria valutazione in ordine alla responsabilità per il reato associativo era costituita dall'intervenuta condanna del ricorrente per i reati fine, tra cui i reati di contrabbando dì cui ai capi 113) e 114), nonché per due condotte estorsive di cui ai capi 95) e 130). In tale valutazione la CO di legittimità avrebbe omesso di considerare le censure difensive dedotte con il nono motivo di ricorso, laddove si era evidenziato che erroneamente la CO d'appello aveva rinvenuto la conferma della partecipazione all'associazione mafiosa nella intervenuta condanna per detti reati di contrabbando. In realtà, il GIP, nel giudicare tali reati, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per l'assenza di elementi che consentissero di collegare l'associazione dedita at contrabbando con il clan TI e, in assenza di impugnazione del PM, la CO territoriale non avrebbe potuto ritenere integrata detta aggravante. Quanto alle estorsioni di cui ai capi \ 95) e 130), la Prima sezione avrebbe omesso di valutare le critiche con cui si evidenziava il carattere episodico di tali condotte criminose. 2.2.2. Il secondo elemento su cui la CO di cassazione avrebbe fondato il proprio giudizio era costituito dall'intercettazione del 6 luglio 2012, dalla quale sarebbe emersa la partecipazione del RI ad una riunione del clan TI e dunque la sua intraneità all'associazione. Secondo il ricorrente, vi sarebbe stata un'errata 2 percezione delle doglianze difensive dedotte con il primo motivo di ricorso, con le quali si chiedeva non già di reinterpretare il contenuto delle captazioni - come affermato dalla sentenza impugnata -, ma si denunciava come apodittica la conclusione cui era giunta la CO d'appello che nell'abitazione ove era stata registrata la presenza del ricorrente fosse in corso un summit di camorra, non trovando tale conclusione alcun riscontro. Tale doglianza difensiva - secondo il ricorrente - non era stata affrontata dalla CO di cassazione. 2.2.3. Il terzo elemento argomentativo su cui si sarebbe fondata la sentenza della Prima sezione era costituito dal ruolo dalla stessa alle dichìarazioni rese dai collaboratori di giustizia De FE CE e DE CO VA, in ordine al ruolo egemonico svolto dall'imputato all'interno del clan. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le censure difensive svolte nel primo motivo di ricorso con le quali si contestava sia la credibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti, sia l'attendibilità oggettiva di quanto riferito dai collaboratori. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l'errore di fatto in relazione al quarto motivo del ricorso per cassazione concernente il reato di estorsione aggravata di cui al capo 95) dell'imputazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con la censura difensiva con cui si deduceva che la CO d'appello, nel ricostruire la vicenda estorsiva, non aveva considerato il contesto in cui si era svolta l'azione e con cui il ricorrente aveva chiesto a questa CO di cassazione di verificare la complessiva logicità della motivazione della sentenza di appello rispetto agli elementi acquisiti in atti. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'errore di fatto in relazione al quinto motivo del ricorso per cassazione concernente i reati di usura ed estorsione aggravata di cui al capo 130) dell'imputazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le censure difensive con cui si contestava che la natura usuraria del prestito - ipotizzata dal GIP sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia De OS OD - non erano state riscontrate, non essendo stata accertata la natura sproporzionata del prestito elargito. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta l'errore di fatto in relazione al nono motivo del ricorso per cassazione concernente l'aggravante mafiosa contestata con riguardo ai reati di cui ai capi 113) e 114) dell'imputazione. La CO di Cassazione avrebbe omesso di tener conto della censura con cui si evidenziava che, poiché il GIP aveva escluso la sussistenza dell'aggravante mafiosa di cui all'art. 7, la CO d'appello, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, non avrebbe potuto ritenerla sussistente. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. 3 k V Considerato in diritto 1. Il ricorso straordinario è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa CO, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della CO di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 2017, Troise, Rv. 268953; Sez. 3, n. 47316 del 2017, Vinci, Rv. 271145). Si è anche affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 2.1. Nei termini predetti, l'errore è rilevante quando sia connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 dell'11/12/2013 - dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819). 4 Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; in senso analogo Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013 - dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531). In sostanza, il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla CO di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità. In ogni caso, l'errore che può essere rilevato è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503): principio di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione, giacché anche in questo caso è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236). 2.2. Le Sezioni Unite di questa CO hanno avuto modo, altresì, di chiarire come l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenzialí, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazìone per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente. Deve, invece, essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103/2002, Basile, cit.). 5 2.3. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato come non sia consentito denunziare con il ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ìpotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla CO, senza, tuttavia, darne conto. Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Pertanto, lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta all'accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza valicare il confine segnato dal perimetro dell'ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata. In definitiva, esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346). Alla luce di tali principi devono essere esaminati i motivi di ricorso. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Esso si appunta sulla conferma, operata dalla sentenza impugnata, dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più grave irrogato al RI, siccome conseguente alle modifiche introdotte nell'art. 416-bis cod. pen. dalla legge n. 69 del 2015, avendo la Cassazione desunto la protrazione della sua partecipazione all'associazione mafiosa dalla intervenuta condanna del medesimo, con sentenza della CO d'appello di Napoli del 9.4.2018, per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dalla agevolazione e dal metodo mafioso, riconducibile al clan TI, commesso fino a tutto 2015. Tale censura, per come prospettata dallo stesso ricorrente, lungi dal riferirsi ad una errata percezione delle risultanze processuali, attiene alla questione giuridica dell'onere probatoho, in caso di successione di leggi, circa la protrazione della partecipazione all'associazione mafiosa nell'ipotesi in cui la contestazione della condotta criminosa sia stata operata - come nella specie - in forma "chiusa"; tema sul quale si registrano orientamenti diversi nella giurisprudenza di legittimità, di cui la stessa sentenza impugnata dà atto. Invero, accanto a pronunce che affermano che in tal caso l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non 6 richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, dal momento che, accertata l'esistenza delrofferta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961 - 01; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516 - 03), ve ne sono altre secondo le quali costituisce specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta è proseguita per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo la modifica normativa (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 - 01). La Prima sezione penale, nell'esaminare il motivo di ricorso che si appuntava sul trattamento sanzionatorio, ha rinviato alla parte generale della sentenza, ove (alle pagg. 100 e ss.) ha affrontato tale questione, dando atto dei diversi orientamenti interpretativi, e accogliendo la seconda delle opzioni ermeneutiche sopra ricordate. Pertanto, discendendo la decisione impugnata da una specifica scelta interpretativa in ordine ad una questione di diritto, risulta chiaro come la contestazione svolta in questa sede dal ricorrente si appunti proprio sul contenuto valutativo della sentenza impugnata e non già su di un mero errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di 4. Il secondo motivo è infondato. Tale motivo, il quale si articola in diversi profili di censura, lamenta sostanzialmente l'omessa considerazione da parte della sentenza impugnata dei motivi di ricorso prospettati dal RI in ordine agli elementi probatori considerati dalla sentenza della CO d'appello per giungere al giudizio di responsabilità del medesimo per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Occorre in proposito considerare che l'errore di fatto per omissione, rilevante ai fini dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ricorre allorché le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse e tale vizio abbia condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali. Nella specie non ricorre tale ipotesi. Invero, la censura concernente i reati di contrabbando deve ritenersi implicitamente disattesa dalla CO, avendo essa confermato la valutazione dí responsabilità del RI per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sulla base degli ulteriori e diversi elementi specificamente esaminati, sui quali pure si appuntavano le censure del ricorrente, e cioè il complesso delle conversazioni intercettate, tra cui, in particolare quella del 6 luglio 2012 - peraltro una tra le molte nonché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che la sentenza impugnata, a fronte delle censure svolte 7 dal ricorrente, ha ritenuto essere state valutate dalla CO territoriale con un percorso argomentativo rispettoso della giurisprudenza di legittimità, che quindi andava esente da censure. 5. Anche il terzo motivo è infondato. Tale motivo, il quale si appunta sulla omessa considerazione della censura difensiva concernente il giudizio di responsabilità in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo 95), si risolve con evidenza nella riproposizione di censure già avanzate. Di tali doglianze la CO di cassazione ha dato atto, valutandole espressamente, laddove ha ritenuto che il coinvolgimento del ricorrente nell'estorsione contestata al capo 95) dell'imputazione fosse comprovata dal complesso delle captazioní che erano state analizzate dalla sentenza della CO d'appello, la cui interpretazione non poteva costituire oggetto di rivalutazione in sede di legittimità. 6. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la CO di cassazione avrebbe omesso di confrontarsi con le critiche svolte in ordine alla natura usuraria del prestito su cui poi si era innestata la condotta estorsiva del ricorrente. Anche in tal caso la sentenza impugnata non solo ha specificamente considerato tale motivo di censura, ma lo ha dichiarato infondato, rítenendo la condotta contestata dimostrata dalle captazioni ambientali acquisite durante le indagini, dal contenuto di numerosi SMS scambiati tra l'imputato e la persona offesa, nonché dalle dichiarazioni del collaborante De OS OD, escludendo che il contenuto di tali elementi di prova, tutti vagliati dalla CO territoriale, potesse essere oggetto di reinterpretazione. A ben vedere dunque, la CO di legittimità ha preso in considerazione le censure del ricorrente, disattendendole nel meríto in quanto incompatibili con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata. Ancora una volta, pertanto, il ricorrente ha attaccato le argomentazioni svolte dalla sentenza di legittimità nel loro aspetto valutativo, di tal che risultano esulare dall'ambito del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 7. Il quinto motivo di ricorso è infondato. La difesa denuncia l'omesso scrutinio delle deduzioni contenute nel nono motivo di ricorso con cui si lamentava che, avendo il GIP escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la CO d'appello non avrebbe potuto ritenerla sussistente in assenza di impugnazione del Pubblico ministero. Trattasi anche in questo caso di motivo specificamente esaminato dalla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto la valutazione operata dalla CO territoriale 8 conforme alle emergenze probatorie e corretto l'inquadramento giuridico operato, sicché le deduzioni difensive devono comunque ritenersi disattese dalla CO di cassazione. 8. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P Q M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato CAPUANO MARIO, che si riporta ai motivi di rìcorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 49341 del 19 settembre 2023, la Prima sezione penale di questa CO ha rigettato l'impugnazione proposta da IO RI, unitamente ad altri numerosi imputati, avverso la sentenza pronunciata il 20 luglio 2022 dalla CO d'appello di Napoli, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1), 95), 113), 114) e 130) dell'imputazione, e, riconosciuto il vincolo della continuazione, disposta la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 10 di reclusione. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37739 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 09/07/2024 2. Avverso la sentenza della CO di cassazione l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'errore di fatto in relazione al dodicesimo motivo del ricorso per cassazione ìn relazione alla illegalità della pena applicata al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1). Il ricorrente rileva che con taie motivo si era contestata la decisione d'appello in relazione alla pena irrogata per detto reato, affermando che la partecipazione all'associazione mafiosa si era esaurita nel 2012 e che dunque doveva trovare applicazione il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla I. n. 125 del 2008. La CO di cassazione ha respinto la censura sul presupposto che il ricorrente era stato condannato, con sentenza della CO d'appello di Napoli del 9.4.2018, per la sua partecipazione fino al 2015 ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti aggravata dalla agevolazione e dal metodo mafioso, riconducibile al clan TI. Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe frutto di una svista, in quanto RI IO non era tra i soggetti condannati per tale reato dalla CO d'appelio con la sentenza richiamata. 2.2. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'errore di fatto in relazione al primo motivo del ricorso per cassazione concernente il reato di partecipazione ad associazione mafiosa contestato al capo 1) dell'imputazione. 2.2.1. Uno degli elementi su cui la Prima sezione della CO di cassazione avrebbe fondato la propria valutazione in ordine alla responsabilità per il reato associativo era costituita dall'intervenuta condanna del ricorrente per i reati fine, tra cui i reati di contrabbando dì cui ai capi 113) e 114), nonché per due condotte estorsive di cui ai capi 95) e 130). In tale valutazione la CO di legittimità avrebbe omesso di considerare le censure difensive dedotte con il nono motivo di ricorso, laddove si era evidenziato che erroneamente la CO d'appello aveva rinvenuto la conferma della partecipazione all'associazione mafiosa nella intervenuta condanna per detti reati di contrabbando. In realtà, il GIP, nel giudicare tali reati, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per l'assenza di elementi che consentissero di collegare l'associazione dedita at contrabbando con il clan TI e, in assenza di impugnazione del PM, la CO territoriale non avrebbe potuto ritenere integrata detta aggravante. Quanto alle estorsioni di cui ai capi \ 95) e 130), la Prima sezione avrebbe omesso di valutare le critiche con cui si evidenziava il carattere episodico di tali condotte criminose. 2.2.2. Il secondo elemento su cui la CO di cassazione avrebbe fondato il proprio giudizio era costituito dall'intercettazione del 6 luglio 2012, dalla quale sarebbe emersa la partecipazione del RI ad una riunione del clan TI e dunque la sua intraneità all'associazione. Secondo il ricorrente, vi sarebbe stata un'errata 2 percezione delle doglianze difensive dedotte con il primo motivo di ricorso, con le quali si chiedeva non già di reinterpretare il contenuto delle captazioni - come affermato dalla sentenza impugnata -, ma si denunciava come apodittica la conclusione cui era giunta la CO d'appello che nell'abitazione ove era stata registrata la presenza del ricorrente fosse in corso un summit di camorra, non trovando tale conclusione alcun riscontro. Tale doglianza difensiva - secondo il ricorrente - non era stata affrontata dalla CO di cassazione. 2.2.3. Il terzo elemento argomentativo su cui si sarebbe fondata la sentenza della Prima sezione era costituito dal ruolo dalla stessa alle dichìarazioni rese dai collaboratori di giustizia De FE CE e DE CO VA, in ordine al ruolo egemonico svolto dall'imputato all'interno del clan. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le censure difensive svolte nel primo motivo di ricorso con le quali si contestava sia la credibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti, sia l'attendibilità oggettiva di quanto riferito dai collaboratori. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l'errore di fatto in relazione al quarto motivo del ricorso per cassazione concernente il reato di estorsione aggravata di cui al capo 95) dell'imputazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con la censura difensiva con cui si deduceva che la CO d'appello, nel ricostruire la vicenda estorsiva, non aveva considerato il contesto in cui si era svolta l'azione e con cui il ricorrente aveva chiesto a questa CO di cassazione di verificare la complessiva logicità della motivazione della sentenza di appello rispetto agli elementi acquisiti in atti. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'errore di fatto in relazione al quinto motivo del ricorso per cassazione concernente i reati di usura ed estorsione aggravata di cui al capo 130) dell'imputazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le censure difensive con cui si contestava che la natura usuraria del prestito - ipotizzata dal GIP sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia De OS OD - non erano state riscontrate, non essendo stata accertata la natura sproporzionata del prestito elargito. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta l'errore di fatto in relazione al nono motivo del ricorso per cassazione concernente l'aggravante mafiosa contestata con riguardo ai reati di cui ai capi 113) e 114) dell'imputazione. La CO di Cassazione avrebbe omesso di tener conto della censura con cui si evidenziava che, poiché il GIP aveva escluso la sussistenza dell'aggravante mafiosa di cui all'art. 7, la CO d'appello, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, non avrebbe potuto ritenerla sussistente. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. 3 k V Considerato in diritto 1. Il ricorso straordinario è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa CO, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della CO di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 2017, Troise, Rv. 268953; Sez. 3, n. 47316 del 2017, Vinci, Rv. 271145). Si è anche affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 2.1. Nei termini predetti, l'errore è rilevante quando sia connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 dell'11/12/2013 - dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819). 4 Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; in senso analogo Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013 - dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531). In sostanza, il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla CO di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità. In ogni caso, l'errore che può essere rilevato è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503): principio di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione, giacché anche in questo caso è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236). 2.2. Le Sezioni Unite di questa CO hanno avuto modo, altresì, di chiarire come l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenzialí, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazìone per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente. Deve, invece, essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103/2002, Basile, cit.). 5 2.3. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato come non sia consentito denunziare con il ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ìpotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla CO, senza, tuttavia, darne conto. Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Pertanto, lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta all'accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza valicare il confine segnato dal perimetro dell'ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata. In definitiva, esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346). Alla luce di tali principi devono essere esaminati i motivi di ricorso. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Esso si appunta sulla conferma, operata dalla sentenza impugnata, dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più grave irrogato al RI, siccome conseguente alle modifiche introdotte nell'art. 416-bis cod. pen. dalla legge n. 69 del 2015, avendo la Cassazione desunto la protrazione della sua partecipazione all'associazione mafiosa dalla intervenuta condanna del medesimo, con sentenza della CO d'appello di Napoli del 9.4.2018, per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dalla agevolazione e dal metodo mafioso, riconducibile al clan TI, commesso fino a tutto 2015. Tale censura, per come prospettata dallo stesso ricorrente, lungi dal riferirsi ad una errata percezione delle risultanze processuali, attiene alla questione giuridica dell'onere probatoho, in caso di successione di leggi, circa la protrazione della partecipazione all'associazione mafiosa nell'ipotesi in cui la contestazione della condotta criminosa sia stata operata - come nella specie - in forma "chiusa"; tema sul quale si registrano orientamenti diversi nella giurisprudenza di legittimità, di cui la stessa sentenza impugnata dà atto. Invero, accanto a pronunce che affermano che in tal caso l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non 6 richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, dal momento che, accertata l'esistenza delrofferta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961 - 01; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516 - 03), ve ne sono altre secondo le quali costituisce specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta è proseguita per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo la modifica normativa (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 - 01). La Prima sezione penale, nell'esaminare il motivo di ricorso che si appuntava sul trattamento sanzionatorio, ha rinviato alla parte generale della sentenza, ove (alle pagg. 100 e ss.) ha affrontato tale questione, dando atto dei diversi orientamenti interpretativi, e accogliendo la seconda delle opzioni ermeneutiche sopra ricordate. Pertanto, discendendo la decisione impugnata da una specifica scelta interpretativa in ordine ad una questione di diritto, risulta chiaro come la contestazione svolta in questa sede dal ricorrente si appunti proprio sul contenuto valutativo della sentenza impugnata e non già su di un mero errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di 4. Il secondo motivo è infondato. Tale motivo, il quale si articola in diversi profili di censura, lamenta sostanzialmente l'omessa considerazione da parte della sentenza impugnata dei motivi di ricorso prospettati dal RI in ordine agli elementi probatori considerati dalla sentenza della CO d'appello per giungere al giudizio di responsabilità del medesimo per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Occorre in proposito considerare che l'errore di fatto per omissione, rilevante ai fini dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ricorre allorché le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse e tale vizio abbia condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali. Nella specie non ricorre tale ipotesi. Invero, la censura concernente i reati di contrabbando deve ritenersi implicitamente disattesa dalla CO, avendo essa confermato la valutazione dí responsabilità del RI per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sulla base degli ulteriori e diversi elementi specificamente esaminati, sui quali pure si appuntavano le censure del ricorrente, e cioè il complesso delle conversazioni intercettate, tra cui, in particolare quella del 6 luglio 2012 - peraltro una tra le molte nonché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che la sentenza impugnata, a fronte delle censure svolte 7 dal ricorrente, ha ritenuto essere state valutate dalla CO territoriale con un percorso argomentativo rispettoso della giurisprudenza di legittimità, che quindi andava esente da censure. 5. Anche il terzo motivo è infondato. Tale motivo, il quale si appunta sulla omessa considerazione della censura difensiva concernente il giudizio di responsabilità in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo 95), si risolve con evidenza nella riproposizione di censure già avanzate. Di tali doglianze la CO di cassazione ha dato atto, valutandole espressamente, laddove ha ritenuto che il coinvolgimento del ricorrente nell'estorsione contestata al capo 95) dell'imputazione fosse comprovata dal complesso delle captazioní che erano state analizzate dalla sentenza della CO d'appello, la cui interpretazione non poteva costituire oggetto di rivalutazione in sede di legittimità. 6. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la CO di cassazione avrebbe omesso di confrontarsi con le critiche svolte in ordine alla natura usuraria del prestito su cui poi si era innestata la condotta estorsiva del ricorrente. Anche in tal caso la sentenza impugnata non solo ha specificamente considerato tale motivo di censura, ma lo ha dichiarato infondato, rítenendo la condotta contestata dimostrata dalle captazioni ambientali acquisite durante le indagini, dal contenuto di numerosi SMS scambiati tra l'imputato e la persona offesa, nonché dalle dichiarazioni del collaborante De OS OD, escludendo che il contenuto di tali elementi di prova, tutti vagliati dalla CO territoriale, potesse essere oggetto di reinterpretazione. A ben vedere dunque, la CO di legittimità ha preso in considerazione le censure del ricorrente, disattendendole nel meríto in quanto incompatibili con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata. Ancora una volta, pertanto, il ricorrente ha attaccato le argomentazioni svolte dalla sentenza di legittimità nel loro aspetto valutativo, di tal che risultano esulare dall'ambito del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 7. Il quinto motivo di ricorso è infondato. La difesa denuncia l'omesso scrutinio delle deduzioni contenute nel nono motivo di ricorso con cui si lamentava che, avendo il GIP escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la CO d'appello non avrebbe potuto ritenerla sussistente in assenza di impugnazione del Pubblico ministero. Trattasi anche in questo caso di motivo specificamente esaminato dalla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto la valutazione operata dalla CO territoriale 8 conforme alle emergenze probatorie e corretto l'inquadramento giuridico operato, sicché le deduzioni difensive devono comunque ritenersi disattese dalla CO di cassazione. 8. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P Q M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.