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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9476 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23813/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 02/07/2024 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 05/01/1978 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]1 20010 MESERO ITALIA con l'Avv. NT LA elettivamente domiciliato VIA MESERO, 9/A 20010 AL
OP NO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 19/05/1975 a CUGGIONO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20010 MESERO ITALIA con l'Avv. CALCATERRA LA elettivamente domiciliato DOMICILIATO C/O LA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE
Parte convenuta con i seguenti figli:
Per 1 nata il 21.7. 2011 e Per_2 nata il [...] in [...] - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data11.7.2024 e
3.9.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 30.10.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
LA NT e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito
/concordatario in AL OP NO (MI) il 25/04/2009 (anno 2009 atto n. 1 reg. parte
II serie A);
Dal matrimonio sono nate Per_1 nata il 21.7. 2011 e Per_2 nata il [...];
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/07/2024 LA NT ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale con addebito della responsabilità al convenuto a fronte delle condotte contrarie ai doveri coniugali dal medesimo poste in essere,
l'affidamento esclusivo delle figlie minori, il collocamento preferenziale delle stesse presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlie esclusivamente in spazio neutro e alla presenza di un educatore, la determinazione in € 1.000,00 (
500 per ogni figlia) dell'assegno che il convenuto doveva ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili. Con il medesimo ricorso la parte attrice chiedeva che il Tribunale volesse adottare provvedimenti ex art., 473bis. 15 c.p.c. . l'adozione degli stessi provvedimenti che ha richiesto anche nel merito
(assegnazione della casa coniugale, affidamento esclusivo della prole, visite del padre in spazio neutro, contributo di mantenimento per le figlie e per la moglie) altresì avanzando richiesta di l'allontanamento del marito dalla casa familiare.
Il Giudice Delegato, ritenuto che sulla richiesta ex art. 473bis. 15 c.p.c dovesse provvedersi nel contraddittorio tra le parti e non ritenendo sussistenti i presupposti per l'emissione del richiesto ordine di protezione inaudiuta altera parte, fissava udienza per la discussione nel contraddittorio delle parti.
Costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'ordine di Controparte_1 protezione come invocato dalla parte attrice deducendone la totale infondatezza in fatto ed in diritto.
All'udienza del 22.8.2024 nel corso della quale le parti veniva sentite separatamente ul sig.
CP_1 dichiarava: mi impegno a lasciare la casa di Mesero entro il primo settembre 2024 affinché mia moglie e le mie figlie possano entrare in casa;
mi impegno a non rientrare in casa né alla presenza né in assenza di mia moglie fino alla fissazione della udienza di prima comparizione consegnando a mia moglie le chiavi della casa e del box. Mi impegno versare a mia moglie per il mantenimento delle figlie entro il 5 di ogni mese la somma di €500 al mese, in via provvisoria, a decorrere dal mese di agosto 2024 e di pagare le spese extra al 50%. Vorrei vedere le bambine almeno due pomeriggi la settimana, qualche ora, se necessario anche alla presenza di mia madre, previo accordo con mia moglie alla quale mi impegno di non mandare altri messaggi o telefonate se non per l'accordo relativo alle figlie. Mi impegno ad riarredare il salotto, entro al massimo il 5 settembre, della casa familiare anche con mobili della Ikea per gli arredi necessari, non con mobilio vecchio. Mi impegno a rimettere nella casa familiare i documenti di lavoro di mia moglie ora nello studio della azienda dei miei genitori entro l'1.9.2024. Vorrei che il mio rolex mi venisse restituito.
Sentita la signora TI dichiara: Mi vanno bene le condizioni di mio marito, tranne quella relativa alla quantificazione del mantenimento delle figlie che chiedo sia pari ad € 800 mensili. All'esito di tale udienza nel corso della quale il sig. CP_1 proponeva di accollarsi integralmente le spese per l'equitazione di Per_1 e si farà carico dell'arretrato delle utenze di casa e la moglie si impegna a volturare le utenze a proprio nome. La moglie si impegna a restituire il rolex entro il 15 settembre 2024. Ed accetta la somma di € 500 mensili per le figlie la parte attrice non insisteva nella richiesta di ordine di protezione ceh, quindi, il Giudice Delegato non emetteva fissando udienza ex art. 473bis.14 c.p.c.
Controparte_1Ritualmente costituitosi in giudizio chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori, la regolamentazione del diritto di visita in proprio favore, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale e la determinazione in € 500 mensili dell'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 28.1.2025, presenti entrambi i coniugi, veniva esperito con esito negativo di conciliazione parte attrice insisteva nella richiesta di CTU diretta a verificare la capacità genitoriale delle parti richiesta sulla quale parte convenuta si rimetteva. IL Giudice Delegato rifissava la comparazione personale delle parti. Alla successiva udienza del 6.2.2025 le parti davano atto che esisteva un accordo temporaneo nei seguenti termini:
-i coniugi vivranno separati;
- affido condiviso delle figlie minori Per_1 (21.07.2011) e Per_2 (16.01.2015) con collocazione prevalente presso la mamma Avv. TI Paola;
- assegnazione della casa familiare all'Avv. TI Paola;
- diritti di visita del padre così articolati:
a) weekend alternati nel senso che una settimana vedono il papà nel sabato e la settimana successiva nella domenica dalle ore 11:00 circa alle ore 21:30 circa;
b) durante la settimana il padre vedrà le bambine nelle giornate del martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore rispettivamente 21.30 il martedì e 19.00 il giovedì; c) il padre accompagnerà
Per_1 ed Per_2 a scuola nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì prelevandole dalla casa familiare intorno alle 7:35/7:40
- il padre si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore delle minori la somma di Euro 700,00 complessivi di cui Euro 350,00 per il mantenimento ordinario di Per_1 ed euro 350,00 per il mantenimento ordinario di Per_2 con decorrenza dal mese di Febbraio 2025 entro il giorno 5 di ogni mese. Si precisa che quanto alla mensilità corrente il sig. CP_1 si impegna a versare la differenza del dovuto rispetto a quanto già versato entro il 11.02.2025;
- i genitori si impegnano al pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
- quanto alle spese relative all'equitazione di Per_1 il padre si impegna al pagamento delle lezioni mono-settimanali;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre avv. Paola TI come già avviene;
i genitori si impegnano reciprocamente a favorire eventuali periodi di rispettiva vacanza con
-
pernotto delle bambine sempre previo consenso e desiderio di queste ultime;
- l'Avv. TI Paola si impegna, attesa la richiesta del sig. CP_1 a non frequentare l'attuale compagno nella casa coniugale quando sono presenti le bambine e ferma la possibilità per queste ultime di frequentarlo al di fuori della casa coniugale;
- senza alcun riconoscimento a soli fini conciliativi, le parti si impegnano a non contattarsi se non per questioni esclusivamente riguardanti la gestione delle minori.
Alla successiva udienza del 10.9.2025 le parti si accordavano nei seguenti termini: 66le minori possano stare con il papà, per le prossime vacanze estive (2025), per la prima settimana del mese di luglio e per due settimane nel mese di agosto (le prime due settimane o la terza e la quarta settimana di agosto consecutive, secondo gli accordi che verranno assunti tra i genitori avuto riguardo alla scelta delle prime due settimane o della terza e della quarta settimana di agosto).
Durante il mese di luglio e di agosto è sospeso il calendario ordinario. I genitori organizzeranno videochiamate con l'altro genitore
Per le successive vacanze estive, il padre starà con le bambine per 3 settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e agosto (tre settimane complessive comprese nel periodo luglio agosto).
Durante le vacanze scolastiche natalizie, le minori potranno stare con l'uno o con l'altro genitore ad anni alternati o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Inoltre, le minori potranno stare ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore per le intere vacanze scolastiche pasquali".
La causa veniva rinviata al 30.10.2025 udienza nella quale la parte attrice insisteva perché il Giudice
Delegato disponesse CTU atta a verificare le capacità genitoriali ritenendo che il percorso di supporto alla genitorialità potesse iniziare solo in esito all'approfondimento psicodiagnostico richiesto. Parte convenuta ribadiva la propria disponibilità a condire la lite alle condizioni sino a quel momento attuate ossia come proposto dal Giudice Delegato all'udienza del 6.2.2025.
IL Giudice Delegato assumeva quindi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti
1) Da atto che i coniugi debbono intendersi già autorizzati a vivere separati a far data dal 6.2.2025
2)Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori Per_1 (21.07.2011) e Per_2 (16.01.2015) con collocazione prevalente presso la mamma Avv. TI Paola;
3)Assegna la casa familiare all'Avv. TI Paola;
4)Dispone che il sig, CP_1 possa vedere e tenere con sé figlie con le seguenti modalità diritti di visita del padre così articolati:
a) weekend alternati nel senso che una settimana vedono il papà nel sabato e la settimana successiva nella domenica dalle ore 11:00 circa alle ore 21:30 circa;
b) durante la settimana il padre vedrà le bambine nelle giornate del martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore rispettivamente 21.30 il martedì e 19.00 il giovedì; c) il padre accompagnerà Per_1 ed Per_2 a scuola nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdi prelevandole dalla casa familiare intorno alle 7:35/7:40
5) Dispone che il sig, CP_1 versi alla sig.ra TI a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore delle minori la somma di Euro 700,00 complessivi di cui Euro 350,00 per il mantenimento ordinario di Per_1 ed euro 350,00 per il mantenimento ordinario di Per_2 con decorrenza dal mese di Febbraio 2025 entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% ciascuno come da Protocollo della
Corte di Appello di Milano approvate il giugno 2025 quanto alle spese relative all'equitazione di
Per 1 il padre si impegna al pagamento delle lezioni mono-settimanali;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre avv. Paola TI come già avviene;
6) Dispone che durante le vacanze estive le minori potranno stare con il padre per una settimana nel mese di luglio e due consecutive nel mese di agosto alternando di anno in anno la prima e la seconda quindicina e concordando entro il 31 maggio di ogni anno l'ulteriore settimana del mese di luglio.
Inoltre le minori staranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore per le intere vacanze scolastiche pasquali;
le minori staranno con il padre ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio. Per il corrente anno considerato che le lezioni scolastiche termineranno il 19 dicembre le minori staranno con la mamma dal 19 dicembre al 28 dicembre allorché il padre le potrà tenere con sé prelevandole nella mattinata del 28 dicembre e riaccompagnando a casa della madre il 4 gennaio al fine di consentire alle stesse di trascorrere con la mamma il 5 gennaio giorno del suo compleanno. Sempre per il corrente anno le parti concordano che le minori potranno pranzare o cenare con il papà giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano.
Quindi rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva sullo status riservando in sede di rimessione in istruttoria ogni decisione in ordine alla richiesta di CTU oggi avanzata
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.23813/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi NT LA e Controparte_1
[...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL OP
NO (MI) il 25/04/2009 (anno 2009 atto n. 1 reg. parte II serie A);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AL OP NO (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 02/07/2024 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 05/01/1978 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]1 20010 MESERO ITALIA con l'Avv. NT LA elettivamente domiciliato VIA MESERO, 9/A 20010 AL
OP NO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 19/05/1975 a CUGGIONO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20010 MESERO ITALIA con l'Avv. CALCATERRA LA elettivamente domiciliato DOMICILIATO C/O LA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE
Parte convenuta con i seguenti figli:
Per 1 nata il 21.7. 2011 e Per_2 nata il [...] in [...] - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data11.7.2024 e
3.9.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 30.10.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
LA NT e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito
/concordatario in AL OP NO (MI) il 25/04/2009 (anno 2009 atto n. 1 reg. parte
II serie A);
Dal matrimonio sono nate Per_1 nata il 21.7. 2011 e Per_2 nata il [...];
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/07/2024 LA NT ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale con addebito della responsabilità al convenuto a fronte delle condotte contrarie ai doveri coniugali dal medesimo poste in essere,
l'affidamento esclusivo delle figlie minori, il collocamento preferenziale delle stesse presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlie esclusivamente in spazio neutro e alla presenza di un educatore, la determinazione in € 1.000,00 (
500 per ogni figlia) dell'assegno che il convenuto doveva ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili. Con il medesimo ricorso la parte attrice chiedeva che il Tribunale volesse adottare provvedimenti ex art., 473bis. 15 c.p.c. . l'adozione degli stessi provvedimenti che ha richiesto anche nel merito
(assegnazione della casa coniugale, affidamento esclusivo della prole, visite del padre in spazio neutro, contributo di mantenimento per le figlie e per la moglie) altresì avanzando richiesta di l'allontanamento del marito dalla casa familiare.
Il Giudice Delegato, ritenuto che sulla richiesta ex art. 473bis. 15 c.p.c dovesse provvedersi nel contraddittorio tra le parti e non ritenendo sussistenti i presupposti per l'emissione del richiesto ordine di protezione inaudiuta altera parte, fissava udienza per la discussione nel contraddittorio delle parti.
Costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'ordine di Controparte_1 protezione come invocato dalla parte attrice deducendone la totale infondatezza in fatto ed in diritto.
All'udienza del 22.8.2024 nel corso della quale le parti veniva sentite separatamente ul sig.
CP_1 dichiarava: mi impegno a lasciare la casa di Mesero entro il primo settembre 2024 affinché mia moglie e le mie figlie possano entrare in casa;
mi impegno a non rientrare in casa né alla presenza né in assenza di mia moglie fino alla fissazione della udienza di prima comparizione consegnando a mia moglie le chiavi della casa e del box. Mi impegno versare a mia moglie per il mantenimento delle figlie entro il 5 di ogni mese la somma di €500 al mese, in via provvisoria, a decorrere dal mese di agosto 2024 e di pagare le spese extra al 50%. Vorrei vedere le bambine almeno due pomeriggi la settimana, qualche ora, se necessario anche alla presenza di mia madre, previo accordo con mia moglie alla quale mi impegno di non mandare altri messaggi o telefonate se non per l'accordo relativo alle figlie. Mi impegno ad riarredare il salotto, entro al massimo il 5 settembre, della casa familiare anche con mobili della Ikea per gli arredi necessari, non con mobilio vecchio. Mi impegno a rimettere nella casa familiare i documenti di lavoro di mia moglie ora nello studio della azienda dei miei genitori entro l'1.9.2024. Vorrei che il mio rolex mi venisse restituito.
Sentita la signora TI dichiara: Mi vanno bene le condizioni di mio marito, tranne quella relativa alla quantificazione del mantenimento delle figlie che chiedo sia pari ad € 800 mensili. All'esito di tale udienza nel corso della quale il sig. CP_1 proponeva di accollarsi integralmente le spese per l'equitazione di Per_1 e si farà carico dell'arretrato delle utenze di casa e la moglie si impegna a volturare le utenze a proprio nome. La moglie si impegna a restituire il rolex entro il 15 settembre 2024. Ed accetta la somma di € 500 mensili per le figlie la parte attrice non insisteva nella richiesta di ordine di protezione ceh, quindi, il Giudice Delegato non emetteva fissando udienza ex art. 473bis.14 c.p.c.
Controparte_1Ritualmente costituitosi in giudizio chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori, la regolamentazione del diritto di visita in proprio favore, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale e la determinazione in € 500 mensili dell'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 28.1.2025, presenti entrambi i coniugi, veniva esperito con esito negativo di conciliazione parte attrice insisteva nella richiesta di CTU diretta a verificare la capacità genitoriale delle parti richiesta sulla quale parte convenuta si rimetteva. IL Giudice Delegato rifissava la comparazione personale delle parti. Alla successiva udienza del 6.2.2025 le parti davano atto che esisteva un accordo temporaneo nei seguenti termini:
-i coniugi vivranno separati;
- affido condiviso delle figlie minori Per_1 (21.07.2011) e Per_2 (16.01.2015) con collocazione prevalente presso la mamma Avv. TI Paola;
- assegnazione della casa familiare all'Avv. TI Paola;
- diritti di visita del padre così articolati:
a) weekend alternati nel senso che una settimana vedono il papà nel sabato e la settimana successiva nella domenica dalle ore 11:00 circa alle ore 21:30 circa;
b) durante la settimana il padre vedrà le bambine nelle giornate del martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore rispettivamente 21.30 il martedì e 19.00 il giovedì; c) il padre accompagnerà
Per_1 ed Per_2 a scuola nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì prelevandole dalla casa familiare intorno alle 7:35/7:40
- il padre si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore delle minori la somma di Euro 700,00 complessivi di cui Euro 350,00 per il mantenimento ordinario di Per_1 ed euro 350,00 per il mantenimento ordinario di Per_2 con decorrenza dal mese di Febbraio 2025 entro il giorno 5 di ogni mese. Si precisa che quanto alla mensilità corrente il sig. CP_1 si impegna a versare la differenza del dovuto rispetto a quanto già versato entro il 11.02.2025;
- i genitori si impegnano al pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
- quanto alle spese relative all'equitazione di Per_1 il padre si impegna al pagamento delle lezioni mono-settimanali;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre avv. Paola TI come già avviene;
i genitori si impegnano reciprocamente a favorire eventuali periodi di rispettiva vacanza con
-
pernotto delle bambine sempre previo consenso e desiderio di queste ultime;
- l'Avv. TI Paola si impegna, attesa la richiesta del sig. CP_1 a non frequentare l'attuale compagno nella casa coniugale quando sono presenti le bambine e ferma la possibilità per queste ultime di frequentarlo al di fuori della casa coniugale;
- senza alcun riconoscimento a soli fini conciliativi, le parti si impegnano a non contattarsi se non per questioni esclusivamente riguardanti la gestione delle minori.
Alla successiva udienza del 10.9.2025 le parti si accordavano nei seguenti termini: 66le minori possano stare con il papà, per le prossime vacanze estive (2025), per la prima settimana del mese di luglio e per due settimane nel mese di agosto (le prime due settimane o la terza e la quarta settimana di agosto consecutive, secondo gli accordi che verranno assunti tra i genitori avuto riguardo alla scelta delle prime due settimane o della terza e della quarta settimana di agosto).
Durante il mese di luglio e di agosto è sospeso il calendario ordinario. I genitori organizzeranno videochiamate con l'altro genitore
Per le successive vacanze estive, il padre starà con le bambine per 3 settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e agosto (tre settimane complessive comprese nel periodo luglio agosto).
Durante le vacanze scolastiche natalizie, le minori potranno stare con l'uno o con l'altro genitore ad anni alternati o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Inoltre, le minori potranno stare ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore per le intere vacanze scolastiche pasquali".
La causa veniva rinviata al 30.10.2025 udienza nella quale la parte attrice insisteva perché il Giudice
Delegato disponesse CTU atta a verificare le capacità genitoriali ritenendo che il percorso di supporto alla genitorialità potesse iniziare solo in esito all'approfondimento psicodiagnostico richiesto. Parte convenuta ribadiva la propria disponibilità a condire la lite alle condizioni sino a quel momento attuate ossia come proposto dal Giudice Delegato all'udienza del 6.2.2025.
IL Giudice Delegato assumeva quindi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti
1) Da atto che i coniugi debbono intendersi già autorizzati a vivere separati a far data dal 6.2.2025
2)Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori Per_1 (21.07.2011) e Per_2 (16.01.2015) con collocazione prevalente presso la mamma Avv. TI Paola;
3)Assegna la casa familiare all'Avv. TI Paola;
4)Dispone che il sig, CP_1 possa vedere e tenere con sé figlie con le seguenti modalità diritti di visita del padre così articolati:
a) weekend alternati nel senso che una settimana vedono il papà nel sabato e la settimana successiva nella domenica dalle ore 11:00 circa alle ore 21:30 circa;
b) durante la settimana il padre vedrà le bambine nelle giornate del martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore rispettivamente 21.30 il martedì e 19.00 il giovedì; c) il padre accompagnerà Per_1 ed Per_2 a scuola nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdi prelevandole dalla casa familiare intorno alle 7:35/7:40
5) Dispone che il sig, CP_1 versi alla sig.ra TI a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore delle minori la somma di Euro 700,00 complessivi di cui Euro 350,00 per il mantenimento ordinario di Per_1 ed euro 350,00 per il mantenimento ordinario di Per_2 con decorrenza dal mese di Febbraio 2025 entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% ciascuno come da Protocollo della
Corte di Appello di Milano approvate il giugno 2025 quanto alle spese relative all'equitazione di
Per 1 il padre si impegna al pagamento delle lezioni mono-settimanali;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre avv. Paola TI come già avviene;
6) Dispone che durante le vacanze estive le minori potranno stare con il padre per una settimana nel mese di luglio e due consecutive nel mese di agosto alternando di anno in anno la prima e la seconda quindicina e concordando entro il 31 maggio di ogni anno l'ulteriore settimana del mese di luglio.
Inoltre le minori staranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore per le intere vacanze scolastiche pasquali;
le minori staranno con il padre ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio. Per il corrente anno considerato che le lezioni scolastiche termineranno il 19 dicembre le minori staranno con la mamma dal 19 dicembre al 28 dicembre allorché il padre le potrà tenere con sé prelevandole nella mattinata del 28 dicembre e riaccompagnando a casa della madre il 4 gennaio al fine di consentire alle stesse di trascorrere con la mamma il 5 gennaio giorno del suo compleanno. Sempre per il corrente anno le parti concordano che le minori potranno pranzare o cenare con il papà giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano.
Quindi rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva sullo status riservando in sede di rimessione in istruttoria ogni decisione in ordine alla richiesta di CTU oggi avanzata
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.23813/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi NT LA e Controparte_1
[...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL OP
NO (MI) il 25/04/2009 (anno 2009 atto n. 1 reg. parte II serie A);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AL OP NO (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai