Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del responsabile di un laboratorio medico convenzionato, il quale, nel prospetto riepilogativo trasmesso per il rimborso, faccia falsamente coincidere la data dell'autorizzazione rilasciata dal servizio sanitario nazionale al paziente con quella della prestazione sanitaria, somministrata invece precedentemente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2009, n. 10162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10162 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA IO - Consigliere - N. 1957
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 18877/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR IO, N. IL 01/01/1950;
2) DA AN AR, N. IL 07/12/1954;
avverso la sentenza n. 1097/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PIZZUTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Ferrara Fabio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 20.1.2009 la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale della stessa città in data 16.2.2007, che aveva dichiarato non doversi procedere - per quanto rileva in questa sede - nei confronti di RR IO e DA AN RI in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 479 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione.
Il processo era scaturito "da complesse indagini, che avevano riguardato la gestione di alcuni laboratori di analisi" della città di Palermo "e le irregolarità connesse al rilascio di autorizzazioni al convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale". In tale contesto, al RR, medico convenzionato e titolare di un laboratorio di analisi convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ed alla DA, collaboratrice del primo, era stato contestato di avere, in Palermo sino al maggio del 1993, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, falsamente attestato, sui prospetti riepilogativi trasmessi alla U.S.L., la data di accettazione degli assistiti. Avverso la sopra citata sentenza della Corte d'appello di Palermo il comune difensore del RR e della DA proponeva ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 479 c.p.), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento delle emergenze probatorie, con riferimento alla mancata assoluzione degli imputati nel merito.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente sanzionato ai sensi dell'art. 479 c.p., una condotta che si sarebbe rivelata del tutto priva dei requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie di reato contestata e avrebbe offerto una motivazione palesemente illogica e contraddittoria rispetto alle emergenze probatorie. Invero, la comunicazione alla U.S.L. della data di accettazione dell'utente presso il laboratorio d'analisi non sarebbe stata richiesta, in quanto detta comunicazione mediante il prospetto riepilogativo sarebbe stata contemplata per la data di autorizzazione dell'esame clinico.
Le date nelle quali gli utenti si recavano presso il laboratorio per effettuare i prelievi del sangue sarebbero state annotate soltanto in un "diario giornaliero" cioè in un registro non avente alcun valore all'esterno.
Il RR e la DA, quindi, non avrebbero commesso nessuna falsa attestazione, poiché avrebbero indicato sui prospetti riepilogativi gli esatti dati richiesti dalla U.S.L., vale a dire la data ed il numero dell'impegnativa apposti nella ricetta autorizzata. La circostanza che, in alcuni sporadici casi, l'assistito si fosse presentato al laboratorio senza la preventiva autorizzazione costituirebbe un "fatto" diverso che non sarebbe "inglobato idealmente in modo recettizio nella data di autorizzazione" e non avrebbe potuto avere "alcuna incidenza penalmente rilevante ai fini de quibus".
Comunque, si tratterebbe di falso inutile od innocuo, atteso che l'avere effettuato il prelievo del sangue prima della preventiva autorizzazione, riservandosi di espletare l'esame dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, non avrebbe integrato finalità antigiuridiche, poiché l'autorizzazione all'esame clinico sarebbe stata effettivamente rilasciata e l'analisi clinica sarebbe stata realmente effettuata.
Il ricorso deve essere rigettato, essendo le suaccennate censure inconferenti o infondate.
Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p., comma 1 (cfr. ex plurimis Cass. Pen. Sez. 1^, 27.10.2003, n. 4177, CED 227098; Id. Sez. 4^, 19.3.2009, n. 14450, CED 244001; Id. SS.UU. 28.5.2009, n. 35490, CED 244275). Relativamente alle altre censure, denunzianti violazione della legge penale (art. 479 c.p.), deve essere ribadito che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione effettuata dal responsabile di un laboratorio convenzionato con il Servizio sanitario nazionale sui prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla Unità sanitaria locale (ora Asl), in quanto il medico convenzionato - concorrendo a formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria ed esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi- è un pubblico ufficiale ed i predetti prospetti riepilogativi - essendo destinati ad attestare il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituendo, nel contempo, titolo in forza del quale sorge, in favore del titolare della convenzione, il diritto al pagamento delle prestazioni documentate- hanno natura di atti pubblici (Cass. Pen. Sez. 5^, 9.3.2005, n. 12827, CED 231700). Ciò posto, le accennate altre censure propongono, in effetti, una lettura alternativa delle risultanze processuali, basata essenzialmente su una diversa ricostruzione dei fatti (anteriorità dell'autorizzazione della U.S.L. rispetto alla prestazione agli assistiti), non consentita nel giudizio in Cassazione. Il sindacato della Corte Suprema, invero, si risolve sempre in un giudizio di mera legittimità, per cui, pur dopo la novella codicistica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie (Cass. Pen. Sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, CED 235510).
Nella specie, la corte territoriale ha evidenziato che l'intero procedimento aveva dimostrato "che il lucroso sistema, messo in atto per il rimborso a laboratori privati di prestazioni erogabili ai pazienti dal servizio sanitario nazionale, si fondava sulla anticipazione al privato della prestazione da parte del laboratorio privato rispetto all'autorizzazione, nel senso che il paziente riceveva la prestazione all'atto della sua accettazione in laboratorio, che, a sua volta, solo successivamente otteneva l'autorizzazione relativa, i cui dati temporali venivano fatti di seguito corrispondere falsamente con la data di esecuzione della prestazione sanitaria, in realtà erogata anticipatamente ed in assenza di autorizzazione".
In ordine alla pretesa innocuità delle falsità sono del tutto corrette le seguenti argomentazioni della corte di merito. "Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non era irrilevante l'indicazione nei registri di cui alla contestazione della data di accettazione dell'assistito, in quanto tale indicazione doveva coincidere con quella dell'autorizzazione: Pertanto, la comunicazione sul punto era destinata ad essere richiamata con modalità recettizia nel registro, ove, oltre a data e numero della impegnativa, tipo e prezzo della prestazione, andava annotata anche la autorizzazione rilasciata. Consegue che l'anomala coincidenza tra data di accettazione e data di autorizzazione si comunicava al registro e costituiva parte essenziale della sua falsità, che si deve ritenere penalmente rilevante e facente oggetto di specifica contestazione".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010