Sentenza 5 dicembre 2008
Massime • 1
Riveste natura di atto pubblico fidefacente l'attestazione del funzionario di dogana in ordine al numero dei campioni esaminati (nella specie fusti contenenti olio), trattandosi di annotazione che attesta il compimento da parte del pubblico ufficiale di una specifica attività che si inserisce nell'iter amministrativo preordinato all'attestazione della qualità del prodotto; ne deriva che le false attestazioni in ordine all'esecuzione di prelievi su un numero di fusti inferiore al vero integrano il reato di falso ideologico aggravato, ex art. 476, comma secondo, cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravantiDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni “in fatto” delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale. Chiariamo subito i termini della questione. Ai sensi dell'art. 417, lett. b, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 11944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11944 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 4378
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 030555/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) AN RE N. IL 23/12/1948;
2) AT CI N. IL 06/02/1956;
avverso SENTENZA del 21/05/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore d'ufficio degli imputati, avv. COSTA Giancarlo in sostituzione degli avv.ti Andracco e Belmondo, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento del ricorso degli imputati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 21.5.2008, in riforma della sentenza del tribunale di Imperia del 30.11.2006, con la quale DA RE e RA CI erano stati assolti dall'imputazione di falso ex art. 479 c.p. con la formula perché il fatto non sussiste, ha invece dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
L'imputazione era relativa al fatto che gli imputati, funzionari presso la dogana di Imperia, nei controlli eseguiti su alcune partite di olio in regime di "temporanea importazione" destinate all'esportazione in paesi extracomunitari, con una annotazione manuale sugli appositi certificati avevano attestato di avere eseguito prelievi su un numero di fusti, contenenti olio, inferiore al vero. Le analisi fatte sui campioni così prelevati non avevano permesso di accertarne l'esatta natura, cosicché, spacciato come olio di oliva, era stato inviato in Tunisia olio di infima qualità. Ha ritenuto la Corte che il termine di prescrizione fosse di sette anni e sei mesi, escludendo l'ipotesi aggravata prevista dall'art.476 c.p., comma 2, sia perché l'aggradante non sarebbe stata ritualmente contestata, sia perché l'annotazione manuale apposta dai funzionari sui certificati non costituirebbe attività certificativa e quindi non sarebbe atto facente fede fino a querela di falso. Ha altresì ritenuto di non potere confermare la sentenza di assoluzione nel merito perché la prova dell'innocenza degli imputati o della loro totale estraneità ai fatti non sarebbe stata evidente. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova contestando l'esclusione dell'aggravante. Sostiene che l'aggravante doveva ritenersi regolarmente contestata nell'esposizione del fatto (la cui qualificazione giuridica compete solo al giudice) perché l'art. 479 c.p., che era stato riportato nel capo di imputazione, richiamerebbe anche l'art. 476 c.p., comma 2. La falsa annotazione apposta dagli imputati costituirebbe falso in un atto pubblico facente fede fino a querela di falso.
Hanno proposto ricorso per cassazione anche i difensori degli imputati.
Il difensore di DA deduce come motivo ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) che la motivazione consisterebbe in una mera petizione tautologica. Non incomberebbe all'imputato l'onere di provare la propria innocenza e la Corte d'Appello non avrebbe considerato che l'assoluzione in primo grado era stata conseguente ad una richiesta concorde dell'accusa e della difesa.
Anche il difensore di RA deduce come motivo ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) che la Corte avrebbe dovuto confermare la sentenza di assoluzione nel merito perché non era stato specificato nulla di concreto in relazione agli elementi probatori;
sostiene che sarebbe stato travisato il concetto di evidenza ai fini dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Il difensore di DA ha anche depositato una memoria contestando che fosse stata contestata l'aggravante dell'art. 476 c.p., comma 2 e che le annotazioni manuali fatte dagli imputati avessero efficacia certificativa. Sostiene inoltre che il ricorso sarebbe in contraddizione con quanto era stato sostenuto nell'atto di appello dal Procuratore Generale e cioè che i prelievi fossero stati fatti a campione ed a caso, mentre essi sarebbero stati fatti solo sulla prima fila di fusti.
Ritiene questa Corte di dovere accogliere il ricorso proposto dal Procuratore Generale col conseguente annullamento della sentenza impugnata.
La contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 476 c.p., comma 2, relativa al fatto che la falsità riguardava un atto facente fede fino a querela di falso, deve ritenersi essere avvenuta regolarmente. Il richiamo che l'art. 479 c.p. fa dell'art. 476 c.p. ai fini della individuazione della pena, comprende anche il secondo comma che disciplina l'aggravante.
Nel capo di imputazione l'atto contenente la falsità è stato esattamente identificato e se esso, a seguito della qualificazione giuridica fatta dal giudice, viene ad essere ritenuto come atto pubblico munito di fede privilegiata, l'aggravante è regolarmente contestata, anche se non c'è stata una specifica menzione della particolare natura dell'atto o il richiamo dell'art. 476 c.p., comma 2. Nel caso di specie questa Corte ritiene che l'atto sul quale era stata fatta la falsa attestazione debba essere ritenuto come atto pubblico assistito da fede fino a querela di falso.
Corretto è il richiamo fatto dal ricorrente Procuratore Generale alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, per la sussistenza del reato di falso ideologico, come atto pubblico deve ritenersi "ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla pubblica amministrazione, anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito - in termini di conoscenza o di determinazione - ad un procedimento della pubblica amministrazione" (Cass. Pen., sez. 5, 9.2.1999, n. 3552; v. anche Cass. Pen., sez. 5, 14.5.1997; Cass. Pen., sez. 6, 12.1.1996, n. 2725; Cass. Pen., sez. 5, 6.10.2003, n. 49417 ed altre). Nel caso di specie l'attestazione della eseguita campionatura su un determinato numero di campioni si inseriva nell'iter amministrativo che avrebbe portato alla attestazione della qualità del prodotto e quindi si trattava di atto pubblico e per di più faceva fede fino a querela di falso.
La nozione di atto pubblico cui fa riferimento l'art. 476 c.p. è più ampia di quella di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. perché il codice penale ha inteso perseguire il falso commesso dal pubblico ufficiale anche se esso riguardi atti pubblici non fidefacenti, prevedendo però per la falsità di questi ultimi una ipotesi aggravata.
L'annotazione compiuta dagli imputati faceva fede fino a querela di falso, secondo la definizione dell'art. 2700 c.c., perché con essa è stato attestato il compimento da parte del pubblico ufficiale di una specifica attività e cioè il prelievo di campioni di olio da un ben determinato numero di fusti.
La Corte d'Appello ha escluso che con l'annotazione per cui è causa i funzionari avessero posto in essere attività certificativa, e quindi ha escluso che l'annotazione fosse atto pubblico facente fede fino a querela di falso.
L'argomento non è fondato. Se la Corte d'Appello per attività certificativa ha inteso riferirsi a quella diretta a riprodurre attestazioni già documentate o desunte da altri atti già documentati, ha eccessivamente ristretto la nozione di atto pubblico fidefacente;
se invece ha inteso come attività certificativa quella desunta dall'art. 2700 c.c., compiuta dal pubblico ufficiale che attesta fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, le conclusioni sono errate perché, come già detto, con le annotazioni gli imputati pubblici ufficiali hanno attestato di avere compiuto una specifica attività che in realtà non era stata compiuta. L'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale è assorbente ed esime questa Corte dal dovere esaminare anche i ricorsi degli imputati.
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova che in un nuovo esame si atterrà a quanto sopra è stato esposto.
P.Q.M.
L'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009