Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1649
TAR
Sentenza 31 gennaio 2019
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CS
Ordinanza collegiale 7 aprile 2023
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CS
Ordinanza collegiale 29 novembre 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento

    La Sezione ritiene irrilevanti i principi riguardanti gli atti adottati in autotutela quando vengano in considerazione atti di recupero o sospensione di aiuti di Stato illegali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza; violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

    La Sezione ritiene irrilevanti i principi riguardanti gli atti adottati in autotutela quando vengano in considerazione atti di recupero o sospensione di aiuti di Stato illegali.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Sezione ritiene irrilevanti i principi riguardanti gli atti adottati in autotutela quando vengano in considerazione atti di recupero o sospensione di aiuti di Stato illegali.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della normativa comunitaria (artt. 107 e ss. TFUE, Reg. CE 22.3.1999, n. 659)

    La Corte di Giustizia UE ha statuito che la misura conferisce un vantaggio idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza, salvo verifica da parte del giudice del rinvio sulla possibilità che gli operatori economici potessero conseguire un vantaggio comparabile in condizioni normali di mercato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere; contraddittorietà con atti precedenti; irrazionalità

    La Sezione ritiene irrilevanti i principi riguardanti gli atti adottati in autotutela quando vengano in considerazione atti di recupero o sospensione di aiuti di Stato illegali.

  • Rigettato
    Mancata notifica alla Commissione Europea

    La sospensione del contributo, nella misura superiore al de minimis, era doverosa e necessitata, in ossequio a quanto previsto dall’art. 108 TFUE e dall’art. 3 del Reg. 659/99.

  • Rigettato
    Tardività della domanda

    La domanda di risarcimento del danno da ritardo non può essere accolta qualora non spetti il bene della vita principale.

  • Rigettato
    Non spettanza del bene della vita

    L'appellante non ha diritto all'erogazione del contributo nella misura eccedente a € 200.000,00.

  • Accolto
    Giurisdizione del Giudice Amministrativo

    La domanda risarcitoria per lesione dell'incolpevole affidamento nel rilascio di un provvedimento annullato è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall'art. 133 c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1649
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1649
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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