Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza di trattazione scritta del 6.11.2024, lette le note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14042/2022 R.G. promossa da: IN PROPRIO E NQ DI GENITRICE DEI MINORI Parte 1
,rapp.ta e difesa dall'Avv. E Parte 2 Persona 1
DI SCALA MARIA GRAZIA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: pensione reversibilità RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2022 parte ricorrente esponeva di aver avanzato all' CP_1, in data 12.12.2016, istanza di ottenimento della pensione di reversibilità indiretta della madre, Persona 2 deceduta in data 11.11.2016. La Pt 1 assumeva di aver intrattenuto relazione con il signor CP 2 con il quale aveva avuto due figli ( Persona 1 Parte 2 ). Precisava che l'intero nucleo e familiare era sempre stato a carico della famiglia di origine dell'istante e con esso convivente.
In particolare, la deducente ed il compagno, che non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa, hanno vissuto presso l'abitazione della Per 2 la quale provvedeva fino alla sua morte al mantenimento della Pt 1 del compagno e dei loro figli
,
minorenni, avendo essi svolto per brevi periodi solo piccoli lavori saltuari ed occasionali. emetteva provvedimento di rigetto, così La ricorrente esponeva poi che 1' CP_1 genitore dei minori, haPersona 3 motivando: "rilevato che il signor percepito nell'anno 2016 un reddito di euro 8.005,00; accertato che il genitore non si trova nell'impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli.... Dispone la non concessione del trattamento pensionistico indiretto...".
Avverso il provvedimento di rigetto la deducente inoltrava all' CP_1 ricorso in via amministrativa in data 3.9.2021 senza alcun esito.
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto, dagli accertamenti effettuati era emerso che il signor Persona 3 genitore dei minori, aveva percepito nell'anno 2016 un reddito di euro 8.005,00, come evinto dal Modello 730 2017 - redditi 2016 (Allegato 10). Vittoria di spese.
Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
In via pregiudiziale, occorre innanzitutto verificare se la Corte dei conti risulti provvista della giurisdizione nella materia de qua, essendo il relativo difetto espressamente eccepito dalla parte convenuta e comunque rilevabile anche d'ufficio.
In proposito, per quanto riguarda la materia previdenziale, non può che rammentarsi che la Corte dei conti ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato (art. 62, co. 1, R.D. n. 1214/1934), su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (art. 62, co. 2, R.D. n. 1214/1934) e, più in generale, sulle controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale della domanda giudiziale (Cass. SS.UU. n. 573/2003; id. n. 152/1999; n. 96/1999; id. n. 10131/2012 e n. 11849/2016). Detta disciplina è stata peraltro recentemente ribadita dal Codice della giustizia contabile (D. Lgs. n. 174/2016), che (art. 18, comma 1) ha espressamente previsto che la Corte dei conti abbia giurisdizione su "c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge", nonché sugli "d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti". Orbene, nella specie, il trattamento pensionistico richiesto afferisce al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti di gestione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ambito materiale non attribuito alla giurisdizione contabile e affidato invece alla cognizione del giudice ordinario. La giurisprudenza ha affermato che “Le controversie promosse da dipendenti in quiescenza nei confronti dei enti pubblici non economici diversi dallo Stato(tra cui l' CP_1 ) ed aventi per oggetto le prestazioni pensionistiche erogate datali enti, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche dai contributi dei dipendenti, sono devolute non già alla giurisdizione della Corte dei Conti, bensì alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro" (cfr., le sentenze sella Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
15645 del 1°luglio 2020; n. 8471 del 2 aprile).
Nel merito il ricorso è fondato. L'art. 22 legge 903/1965 prevede “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento. della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino. lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12". Con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2022, detta disciplina è stata estesa anche ai nipoti maggiorenni inabili al lavoro e orfani, purché fossero garantiti i requisiti dell'essere a totale carico del defunto e della non autosufficienza economica. "Questa
Corte ha già sottolineato che la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (fra le altre, sentenze n. 180 e n. 70 del 1999, n. 18 del 1998). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare (ancora sentenza n. 180 del 1999), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (così, con riferimento al rapporto coniugale, la sentenza di questa Corte n. 174 del 2016)". Con la precedente sentenza n. 180/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti. Pertanto, la pensione di reversibilità CP_1 spetta anche ai nipoti che però devono avere gli stessi requisiti dei figli (ed equiparati) aventi diritto unitamente all'accertata impossibilità di mantenimento da parte dei genitori, inoltre, i nipoti, devono comunque risultare: -o conviventi con il/la nonno/a dante causa e non autosufficienti economicamente-oppure, anche se non sono conviventi con il dante causa (nonno o nonna) sia stato accertato il mantenimento abituale da parte di quest'ultimo. In merito all'accertata impossibilità di mantenimento da parte dei genitori, la Corte dei conti ha, in particolare, ha affermato che "questo giudice ritiene che non si possa seguire l'interpretazione letterale di una circolare, ma che occorra fare riferimento al sistema nel suo complesso ed esaminare cosa si intende per impossibilità di uno o di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgano alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito..Nel caso di discussione manca una previsione legislativa, considerato che i limiti di cui si discute sono stati introdotti dall' CP_1 in una circolare operativa e, comunque, siffatto giudice ritiene preminente l'impossibilità di provvedere al mantenimento, mentre il mancato svolgimento di attività lavorativa o di altra fonte di reddito costituiscono solo indici presuntivi. Nella fattispecie in esame tale impossibilità è provata per tabulas dagli importi dei redditi documentati, inferiori al parametro sopraindicato e sicuramente non sufficienti per garantire il mantenimento della minore che, come ricordato dalla Corte Costituzione nella sentenza sopra richiamata, comprende gli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione" (cfr sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la CP_3
[...] n. 102/2023). Nel caso in esame sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dei nipoti della dante causa. In particolare dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, al momento del decesso della dante causa, conviveva insieme ai suoi due figli con la madre, Per 2
[...] , nel domicilio di quest'ultima in Ischia;
la ricorrente ha fornito prova di essere disoccupata mentre il suo compagno all'epoca, ovvero nell'anno 2016, ha conseguimento un reddito pari ad € 8005,00, reddito assolutamente insufficiente a garantire il mantenimento dei figli. Per tali ragioni il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona delle dr.ssa Manuela Montuori, quale giudice del lavoro, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa così provvede: accoglie la domanda proposta dalla ricorrente e riconosce il diritto in favore della ricorrente in proprio e nella qualità di genitrice dei minori Persona 1 di beneficiare del trattamento pensionistico
[...] E Parte 2 indiretto della sig.ra nata il [...] e deceduta il 11.11.2016 Persona 2 dal primo giorno del mese successivo alla pagamento delle spese di lite che liquida in come per legge con distrazione in favore dichiratasi anticipataria.
Si comunichi
Napoli, 6.11.2024
data del decesso.; condanna l'CP 1 al
2500,00 oltre spese generali iva e cpa dell'avvocato Maria Grazia Di Scala
Il Giudice
Dr.ssa Manuela Montuori