TAR Catania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 489
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art.31 del DPR n.380/2001 e degli artt. 1, 2 e 21 quater della L.241/1990. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e del travisamento dei fatti presupposti, dell’illogicità manifesta, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e del difetto di motivazione.

    L'oggetto dell'ordinanza di demolizione era limitato alle porzioni abusive, non ai corpi A e B nella loro interezza. Una volta eliminate tali porzioni abusive con ripristino dello stato legittimo, si considera esaurita la funzione sanzionatoria e ripristinatoria, rendendo superflue le attività di immissione in possesso e trascrizione.

  • Rigettato
    Nuova violazione dell’art.31 del DPR n.380/2001. Nullità per elusione del giudicato – Violazione degli artt. 1,2 e 21 quater della L.241/1990 e dell’art.97 Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, dell’illogicità manifesta, della contraddittorietà e del difetto di istruttoria.

    L'ordinanza di demolizione non contestava l'integrale abusività dei manufatti, ma solo le porzioni in ampliamento o difformi dai titoli legittimanti (autorizzazione n. 3479/1995 e istanza di condono ex art. 39 L. 724/1994). Tali titoli, non impugnati, si considerano consolidati. La parte legittima dei fabbricati, realizzata sin dall'origine sul confine, non poteva essere oggetto di demolizione. L'attività di ripristino è stata ritenuta satisfattiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 1 e 2 della L. 241/1990 e del principio di affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, illogicità, irragionevolezza ed erroneità dei fatti presupposti. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

    Gli atti impugnati sono legittimi e coerenti con l'operato dell'Ente, che non ha inteso caducare i titoli legittimanti la parte originaria degli immobili, ritenendo satisfattiva l'attività di ripristino e concludendo il procedimento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Domanda di condanna al completamento del procedimento sanzionatorio

    Il procedimento sanzionatorio è stato legittimamente concluso dall'Amministrazione, avendo ritenuto satisfattiva l'attività di ripristino allo stato legittimo degli immobili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 489
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 489
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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