Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00489/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cateno Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 26.06.2025 del Responsabile del IV Settore del Comune di Giardini Naxos;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 27.06.2025 di precisazione e di integrazione (con allegati) del Tecnico Istruttore dell'Uff. Urbanistica del Comune di Giardini Naxos.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini Naxos;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa LA NA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è comproprietario, dal 2014, di un immobile ubicato nel comune di Giardini Naxos, confinante con quello di proprietà dei controinteressati.
2. Nell’anno 2015, scoperta l’esistenza nel terreno vicino di opere ritenute non conformi a legge e lesive dei propri diritti dominicali, ha sollecitato l’intervento sanzionatorio del Comune, il quale, con ordinanza del 2016, ha ordinato la demolizione, entro 90 giorni dalla notifica, di due manufatti, corpo A e corpo B, presenti sul terreno dei controinteressati, in quanto realizzati, “ in evidente contrasto con le norme di attuazione del PRG che per fabbricati in zona C3 impone una distanza minima dai confini pari a ½ di H – minimo mt 5,00”, e non coincidenti, perché ampliati, con quelli di cui agli elaborati dell’autorizzazione edilizia n. 3479/1992 - per come integrata dall’atto di accoglimento dell’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 20 L.R. 4/2003 - (quanto al Corpo A) e dell’istanza di condono ex art.39 L. n.7241/1994 (quanto al corpo B).
3. Il predetto provvedimento è stato impugnato giurisdizionalmente dal controinteressato destinatario con ricorso recante n. 1181/2016.
4. Decorso il termine di 90 giorni, in pendenza del giudizio, l’Amministrazione, con due distinti provvedimenti, ha accertato l’inadempienza all’ordine demolitorio e ha emesso la sanzione pecuniaria di cui all’art. 3, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti, nell’ambito del medesimo giudizio promosso avverso l’ordinanza di demolizione.
5. Tutte le predette impugnative sono state rigettate in primo grado, con sentenza n. 566/2021 di questo T.A.R., all’esito di una verificazione che ha accertato la non conformità delle opere in contestazione rispetto a quelle autorizzate e/o sanate.
6. Anche l’appello proposto avverso la pronuncia di primo grado è stato rigettato nell’anno 2023, con la sentenza del C.G.A.R.S. n. 726/2023.
7. Esauritasi la vicenda processuale, il ricorrente, con nota del 22.3.2024, ha invitato il Comune a concludere il procedimento sanzionatorio avviato con l’ordinanza di demolizione n.3/2016.
8. Con nota del 23.4.2024, il Comune ha riscontrato il predetto sollecito, comunicando al ricorrente che erano “ in corso in lavori di demolizione e messa in pristino ”.
9. Con ulteriore nota del 17.7.2024 il ricorrente ha manifestato all’Amministrazione l’interesse ad avere notizie sullo stato del procedimento sanzionatorio, avviato per la demolizione e l’acquisizione dei manufatti abusivi, formulando altresì richiesta di accesso agli atti, ma il Comune non ha fornito riscontro a tale nota.
10. Non avendo riscontrato l’integralità dell’attività demolitoria, con ulteriore nota del 6.3.2025 il ricorrente, nel richiamare l'obbligo del Comune di concludere il procedimento sanzionatorio avviato, ha reiterato la richiesta di accesso agli atti.
Anche tale nota è rimasta priva di tempestivo riscontro.
11. Avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.878/2025 di questo T.A.R.
12. Nelle more del predetto giudizio, l’Amministrazione con nota del 26.6.2025, ha comunicato al ricorrente di considerare concluso il procedimento sanzionatorio avviato con l’ordinanza demolitoria n. 3/2016, a seguito della spontanea messa in pristino allo stato legittimo dei luoghi.
Con ulteriore nota di precisazioni del 27.6.2025, il Comune ad integrazione di quanto precedentemente comunicato e per maggior chiarezza, ha inoltrato al ricorrente il compendio documentale posto alla base dell’accertato ripristino dei luoghi (relazioni di sopralluogo, con documentazione fotografica, e autorizzazione del’8.5.1992), da cui emergerebbe che i controinteressati avrebbero spontaneamente ottemperato all’ordinanza n.3/2016, riportando “ l'immobile descritto nell'ordinanza de quo «deposito magazzino» allo stato di cui all'autorizzazione prot. 3479 del 08/05/1992, come già verificato nel sopralluogo del 12/03/2025” e “l'immobile descritto nell'ordinanza de quo «corpo piccolo denominato B» alle dimensioni di cui all’istanza di condono edilizio ai sensi dell’art.39 della legge n.724/1994 prot. 4552 del 24.02.1995 ”.
13. Essendo venuto meno il silenzio e non essendo stato proposto, in quella sede, ricorso per motivi aggiunti avverso le note con cui il Comune ha risposto alle istanze del ricorrente, il giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 2246/2025 di questa Sezione.
14. Con il ricorso in esame il ricorrente impugna le citate note informative prot. N. 0017228 del 26.6.2025 e prot. N. 17385 del 27.6.2025, formulando i seguenti motivi di illegittimità:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art.31 del DPR n.380/2001 e degli artt. 1, 2 e 21 quater della L.241/1990. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e del travisamento dei fatti presupposti, dell’illogicità manifesta, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e del difetto di motivazione.
- L’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 3/2016, cristallizzato nel verbale del 18.8.2016 redatto dal Comando di Polizia Municipale, avrebbe già prodotto ope legis il trasferimento automatico della proprietà degli immobili al patrimonio comunale, con la conseguenza che il procedimento repressivo di cui all’art. 31 T.U. dell’edilizia non può dirsi portato a compimento, non avendo il Comune proceduto all’acquisizione del bene, all’immissione in possesso e alla conseguente trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari.
II) Nuova violazione dell’art.31 del DPR n.380/2001. Nullità per elusione del giudicato – Violazione degli artt. 1,2 e 21 quater della L.241/1990 e dell’art.97 Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, dell’illogicità manifesta, della contraddittorietà e del difetto di istruttoria.
- L’ordinanza di demolizione n. 3/2016 intimava “ la demolizione dei manufatti ... posti sul confine ” e dunque avrebbe riguardato il corpo A e il corpo B nella loro interezza.
- Nel rigettare il ricorso promosso avverso l’ordinanza di demolizione, il verbale di accertamento dell’inottemperanza e l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria, il T.A.R. Catania, con la sentenza n. 556/2021, sulla scorta di quanto accertato dal verificatore, avrebbe confermato quanto risultante dall’ordinanza n. 3/2016 e cioè che le opere rilevate sui luoghi relative al corpo A e al corpo B si ponevano in contrasto con le norme di attuazione del PRG, che per, per i fabbricati in zona C3, prescrive una distanza minima dai confini pari ad ½ di H min mt. 5. Considerato che la posizione dei due manufatti, posti sul confine, anche dopo le attività di “ripristino”, sarebbe rimasta invariata, a dire del ricorrente l’ordine demolitorio non sarebbe stato eseguito nella sua interezza, con la conseguenza che i provvedimenti oggi impugnati sarebbero stati emessi in elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 556/2021, per come confermata in appello.
- Il procedimento di condono ex art. 39, L. 724/1994 interessante il corpo B, inoltre, non risulterebbe esser stato concluso né definito, con la conseguenza che il predetto manufatto sarebbe integralmente abusivo.
- In via gradata, il ricorrente ha rilevato che la parziale ottemperanza all’ordine di demolizione non può arrestare il procedimento sanzionatorio, non costituendo esatto adempimento.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 1 e 2 della L. 241/1990 e del principio di affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, illogicità, irragionevolezza ed erroneità dei fatti presupposti. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica .
I provvedimenti impugnati si porrebbero in contraddizione con la posizione assunta dall’Amministrazione con i precedenti provvedimenti sanzionatori, nonché nell’ambito dei citati giudizi di primo e secondo grado, essendo pertanto affetti da vizio di eccesso di potere per contraddittorietà.
15. Posto che il mero annullamento dei provvedimenti impugnati non sarebbe satisfattivo delle proprie pretese, il ricorrente ha chiesto altresì, ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c) c.p.a. la condanna dell’Amministrazione al completamento del procedimento sanzionatorio, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 31 DPR 380/2001.
16. Con la propria memoria ex art. 73 c.p.a., il ricorrente ha insistito in ricorso, ed in particolare sulla tardività, rispetto al verificarsi dell’effetto acquisitivo ope legis, delle attività di “ripristino” poste in essere dai controinteressati, nonché sulla loro non completezza, con conseguente impossibilità di ritenere correttamente adempiuto l’ordine di cui al provvedimento ablatorio n. 3/2016.
17. Il Comune si è costituito con atto di mera forma in data 1.12.2025, e, con separata istanza depositata in pari data, ha chiesto disporsi il rinvio dell’udienza pubblica fissata per il 16 dicembre 2025, rilevando che i tempi lunghi dell’istruttoria interna non avrebbero consentito all’Ente la tempestiva difesa in giudizio.
18. Non si sono costituiti i controinteressati, comproprietari degli immobili in questione, a cui pure il ricorso è stato notificato.
19. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, preso atto della citata istanza di rinvio e della mancata opposizione da parte del difensore del ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata al 10.2.2026.
20. All’esito della udienza pubblica celebratasi in tale ultima data, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Ragioni di priorità logica rendono opportuno il vaglio preliminare del secondo motivo di ricorso, il quale non merita accoglimento.
3. Il motivo è stato formulato dal ricorrente sulla base del presupposto secondo cui l’ordinanza di demolizione n. 3/2016 avrebbe accertato l’illegittimità integrale degli immobili ivi denominati corpo A e corpo B in quanto, essendo posti sul confine, sarebbero realizzati in violazione delle norme di attuazione del PRG, che per, per i fabbricati in zona C3, prescrivono una distanza minima dai confini pari a ½ di H min mt. 5.
Tale determinazione si sarebbe inoltre consolidata per effetto del rigetto dell’impugnazione proposta dal controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione e i susseguenti atti sanzionatori adottati dal Comune, posto che con la sentenza n. 556/2021 questo T.A.R. avrebbe confermato l’integrale abusività dei manufatti per violazione delle distanze dal confine.
La parziale attività demolitoria posta in essere dai controinteressati, pertanto, non potrebbe essere considerata corretto e integrale adempimento di quanto disposto nell’ordinanza di demolizione n. 3/2016, con conseguente obbligo del Comune di portare a termine il procedimento sanzionatorio avviato, ponendo in essere gli atti susseguenti.
Rileva il ricorrente, inoltre, che in ogni caso il Corpo B sarebbe abusivo anche in quanto l’istanza di condono presentata ai sensi della L. 724/1994 non risulterebbe essere stata conclusa.
3.1. Il motivo non merita accoglimento, in quanto trae le mosse da una premessa errata.
Non persuade, infatti, la tesi propugnata dal ricorrente secondo cui, con l’ordinanza di demolizione n. 3/2016, il Comune abbia inteso contestare l’integrale abusività dei due manufatti denominati corpo A e corpo B.
Il citato atto ablatorio, infatti, sebbene rilevi che i fabbricati siano costruiti al confine in violazione della distanza minima prescritta dal PRG, richiama tuttavia due atti che ne legittimano una porzione.
Trattasi, in particolare, dell’autorizzazione n. 3479/1995 e della successiva regolarizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4/2003, in relazione al corpo A (magazzino), e dell’istanza di condono relativa al corpo B, presentata ai sensi dell’art. 39 della L. 724/1994, che, per quanto non risulti espressamente esitata (e pur potendo astrattamente esser stata assentita mediante il meccanismo del silenzio assenso-assenso di cui al quarto comma della citata norma), in ogni caso, osta certamente all’emissione dell’ordine di demolizione, quanto meno per le opere ivi indicate e sino all’adozione di un provvedimento espresso di rigetto (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, 13.6.2025, n. 1106).
Dall’esame dei predetti titoli (cfr. allegati Aa), Ab) e Ac) di cui alla produzione documentale del 4.11.2025 del ricorrente) si evince che la porzione originaria dei predetti fabbricati era stata ab initio autorizzata (o chiesta in condono) al confine con la proprietà del ricorrente.
3.2. Tali titoli edilizi non risultano essere mai stati impugnati dal ricorrente (né risulta essere mai stata espressamente rigettata l’istanza di condono ex L. 724/1994), con la conseguenza che essi, allo stato, devono ritenersi consolidati .
È stato già chiarito da questa Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. V, 3346/2025) come, in ossequio alle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e stabilità dei provvedimenti amministrativi, i titoli edilizi non impugnati nei termini si consolidano, anche nei confronti dei successivi proprietari degli immobili viciniori, e pur se eventualmente rilasciati in violazione dei parametri urbanistico-edilizi.
Il termine per l’impugnativa decorrere, ove si contesti l' an di realizzazione dell’opera, dall'inizio dei lavori (cfr. Cons. Stato, VI, 6.8.2024, n. 6996; Cons Stato, II, 20.2.2024, n. 1696), mentre, se il titolo viene contestato per il quomodo , ovvero per le modalità di realizzazione dell'opera, dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l'esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto in costruzione, in quanto è a tali momenti che può farsi ragionevolmente risalire la “piena conoscenza” delle opere e del pregiudizio eventualmente arrecato dalle stesse agli interessi di eventuali controinteressati.
3.3. Nel caso di specie, non può essere revocato in dubbio che la parte originaria dei due fabbricati esistesse già dagli anni novanta (come dimostrano l’autorizzazione del 1992 e l’istanza di condono de 1995) e che la stessa fosse posta al confine, ove risulta tutt’ora allocata.
L’originario proprietario del terreno di cui oggi il ricorrente è titolare, pertanto, era certamente nelle condizioni di rilevare una eventuale violazione delle distanze minime dal confine a suo tempo prescritte, tale da incidere sui propri diritti dominicali ma, seppur nelle condizioni di farlo, non ha evidentemente mai impugnato i citati titoli edilizi.
3.4. Non rileva che il ricorrente abbia acquisito la titolarità del terreno solo nell’anno 2014 e si sia, già all’indomani dell’acquisto, attivato al fine di far rilevare la ritenuta abusività degli immobili in punto di distanze dal confine, in quanto ormai i citati titoli si erano consolidati, con la conseguenza che l’odierna azione, proposta dopo oltre trent’anni dal rilascio dell’autorizzazione e dalla presentazione dell’istanza di condono, non può essere in grado di scalfire l’efficacia e la validità dei predetti atti, per le porzioni dei fabbricati ivi contemplata.
Invero, è necessario individuare un punto di equilibrio tra il principio di tutela in sede giurisdizionale delle posizioni giuridiche e il principio di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, diversamente, il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l'assetto degli interessi disciplinato dall'atto (Cons. St. sez. VI. 7.02.2025, n. 953).
3.5. Da tutto quanto sopra deriva che, in assenza di atti di ritiro in autotutela dei citati titoli e di rigetto dell’istanza di condono ex L. 724/1994, il contenuto dell’ordinanza di demolizione n. 3/2016 non può che essere riferito esclusivamente alle porzioni realizzate in ampliamento di quelle ivi contemplate, e tale conclusione vale anche con riguardo alla contestazione della violazione delle distanze minime, posto che, come detto, la parte legittima dei due fabbricati è stata sin dall’origine realizzata sul confine con la proprietà del ricorrente.
3.6. Ciò premesso, dunque, in assenza di specifiche contestazioni riguardo l’effettiva rimozione delle parti aggiuntive o realizzate in difformità dei su indicati titoli, non può accogliersi la tesi prospettata dal ricorrente secondo cui l’ordinanza di demolizione n. 3/2016 non sarebbe stata compiutamente ottemperata, rimanendo fermo, dunque, l’accertamento effettuato in tal senso dal Comune che, legittimamente e coerentemente, ha ritenuto concluso il procedimento sanzionatorio avviato ex art. 31 del D.P.R. 380/2001.
4. Le superiori argomentazioni consentono di rigettare anche il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto l’irrilevanza delle attività di ripristino, in quanto poste in essere dai controinteressati solo dopo il decorso del termine di 90 giorni assegnato dall’Ente, da cui sarebbe derivato l’intervenuto prodursi ope legis dell’effetto acquisitivo degli immobili alla proprietà comunale, con conseguente obbligo del Comune di procedere con l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto.
4.1. Ed invero, delimitato come sopra l’oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 3/2016, deve concludersi che l’effetto acquisitivo invocato dal ricorrente poteva riguardare esclusivamente le porzioni abusive (in quanto difformi ai titoli edilizi sopra indicati) dei fabbricati in questione, e non i corpi A e B nella loro interezza.
Ma, una volta che tali porzioni abusive siano state eliminate, con ripristino dello stato legittimo degli immobili (per come accertato dal Comune) deve ritenersi esaurita la funzione sanzionatoria e ripristinatoria a cui è preposta l’acquisizione al patrimonio comunale.
L’istituto si connota, infatti, oltre che per la funzione sanzionatoria dei comportamenti illeciti, anche per quella tesa a prevenire i perduranti effetti dannosi di essi. L’acquisto a titolo originario da parte dell’Ente competente è, infatti, finalizzato a consentire la demolizione delle opere abusive a spese del responsabile, attività che realizza il predetto scopo (posto che la conservazione dell’immobile abusivo ha carattere eccezionale, e deve rispondere a "prevalenti interessi pubblici"; cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 13.04.2017, n. 1770).
4.2. Risulta, pertanto, infondato (oltre che non sorretto da idoneo interesse) il rilievo formulato dal ricorrente facente leva sull’asserito obbligo del Comune di provvedere all’immissione in possesso delle aree e alla trascrizione nei registri immobiliari del relativo acquisto, posto che queste attività sarebbero limitate alle aree di sedime ove insistevano le superfetazioni, ormai eliminate, e dunque non risulterebbero avere alcuna utilità, né per il ricorrente, né per il Comune, risultando esser stato già soddisfatto, nel caso di specie, l’interesse pubblico sotteso alle norme antiabusivismo.
5. Neanche il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento, posto che gli atti impugnati, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risultano legittimi, oltre che coerenti con il complessivo operato dell’Ente, che, come detto, non ha inteso caducare i titoli che assistono la parte originaria degli immobili in contestazione, ritenendo pertanto satisfattiva l’attività di ripristino allo stato legittimo in essi rappresentato e, conseguentemente, concludendo il procedimento sanzionatorio a suo tempo avviato.
6. Alla luce di quanto sopra, non merita accoglimento la domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento sanzionatorio ex art. 31 del D.P.R. 380/2001.
7. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
8. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei controinteressati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA RO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LA NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NA ZZ | NE NA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.