Ordinanza cautelare 14 luglio 2021
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Guidazzi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio [Bologna, Viale Masini n. 20] così come da mandato in calce al ricorso, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno – Questura di Modena, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis «domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
«del provvedimento che rifiutava il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, nei confronti di -OMISSIS-, emesso in data 22.2.21 e notificato in data 21.5.21».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. LO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 17 giugno 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento in data 22 febbraio 2021, notificatogli il 21 maggio 2021, con il quale la Questura di Modena ha respinto la sua istanza in data 22 ottobre 2019 di rinnovo/conversione a lavoro subordinato del permesso di soggiorno per assistenza minori.
2. Queste le motivazioni del rigetto nell’atto impugnato: “ Visto che il cittadino straniero: - il 15 ottobre 2017 è stato condannato dal Tribunale di Ferrara, con sentenza divenuta irrevocabile il 6 marzo 2018, a mesi 3 di reclusione per falsità materiale; il 3 luglio 2013 condannato a mesi 4 di reclusione per resistenza a un Pubblico Ufficiale; - il 6 giugno 2012 condannato dal Tribunale di Ferrara, con sentenza divenuta irrevocabile il 12 luglio 2012, ad anni 1, mesi 8 di reclusione e 5000 euro di multa per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti; Visto che il 14 ottobre 2020 è stato arrestato, in flagranza di reato, dai Carabinieri di Castelfranco per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; Visto l'Avviso Orale, emesso dal Questore di Modena il 4 novembre 2020 e notificato al cittadino straniero il 14 dicembre 2020; Visto che dal 2007 al 2010 il cittadino nigeriano ha collezionato altre 3 condanne sempre per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti; Considerato che il sopracitato articolo individua una serie di condotte, ostative all'inserimento dello straniero nella comunità nazionale, in quanto considerate come oggettivi indici di pericolosità sociale” ”.
3. Parte ricorrente ha esposto in fatto di essere stato autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale dal 12 ottobre 2017 al 12 ottobre 2019 a seguito di provvedimento della Corte d'Appello che, con provvedimento n. -OMISSIS-, accoglieva il reclamo avverso il rigetto della richiesta ex art. 31 del Tribunale dei Minorenni di Bologna. Durante questo periodo il ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato, fino ad essere assunto, da ultimo, con contratto a tempo indeterminato in data 18 novembre 2019, con busta paga pari ad € 1.328,17. In data 28 settembre 2018 nasceva la nuova figlia del ricorrente, -OMISSIS-. La moglie del ricorrente è titolare di carta di soggiorno come soggiornate di lungo periodo e vive nella stessa abitazione del ricorrente, al quale è intestato il contratto d'affitto, insieme ai di loro figli minorenni. i quali sono iscritti sia alla scuola elementare, sia al nido d'infanzia per l'anno educativo 2020/21. Nel ricorso si riferisce altresì che il ricorrente nel mese di febbraio 2020 presentava al Tribunale dei Minorenni di Bologna una nuova richiesta ex art 31 ma che, fino alla data di proposizione del ricorso, nulla era stato ancora deciso, nonostante il parere favorevole dei Servizi sociali.
4. Nel ricorso non sono rubricate specifiche censure di violazione di legge o di eccesso di potere e sono discorsivamente dedotte una pluralità di doglianze che possono riassumersi nei termini seguenti: la motivazione del provvedimento sarebbe solo apparente; le condanne richiamate dall’amministrazione, tra cui quella ex art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990 per spaccio di lieve entità, non sarebbero ostative, risalirebbe molto indietro nel tempo (fatti del 2011, ovvero di oltre 10 anni anteriori all’atto impugnato, l’ultimo episodio risalente al 2016) e non sarebbero idonee a comprovare la pericolosità sociale del ricorrente. L’amministrazione, inoltre, non avrebbe affatto considerato l’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente e i suoi legami familiari (il ricorrente viveva e lavorava stabilmente in Italia con tre figli ed una moglie che ha la carta di soggiorno). Il provvedimento impugnato non faceva alcun riferimento all’attuale situazione dello straniero, alla durata del soggiorno ed al radicamento sociale e lavorativo dello stesso e dunque il diniego opposto sarebbe frutto di illegittimo automatismo ostativo delle condanne penali richiamate, senza operare una effettiva valutazione sulla pericolosità in concreto del soggetto.
5. Il Ministero si è costituito con atto di stile in data 21-22 giugno 2021 e ha depositato documenti (con una relazione amministrativa) in data 30 giugno 2021.
6. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del 13-14 luglio 2021, con una prognosi di non accoglibilità del ricorso (“ Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che la pericolosità sociale del ricorrente appare non illogicamente desunta oltre che dalle numerose gravi condanne penali a carico, dal recente arresto in flagranza nonché dall’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/2011, si che le pur rappresentate esigenze di tutela dell’unità familiare appaiono allo stato recessive ”).
7. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di luglio del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 29 gennaio 2025 al solo fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
8. La causa è stata quindi chiamata nella predetta udienza pubblica di “smistamento” del 29 gennaio 2025, nella quale è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente, che nulla aveva nelle more prodotto.
9. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 14 maggio 2025, dove è comparsa, oltre all’Avvocatura dello Stato, anche l’avv. Angelica Angelillis in sostituzione dell'avv. Manlio Guidazzi per parte ricorrente. La causa è stata quindi ulteriormente rinviata all’udienza del 17 dicembre 2025 sul rilievo della necessità di acquisire elementi informativi aggiornati, nulla invero avendo né depositato, né dichiarato la parte ricorrente.
10. All’udienza di merito del 17 dicembre 2025 sono comparsi l’Avvocatura dello Stato e l’avv. Guidazzi per la parte ricorrente che, non avendo depositato né memorie, né nuovi documenti, ha inteso discutere la causa insistendo per l’accoglimento del ricorso.
11. All’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 l’intestato Tar ha pronunziato un’ordinanza collegiale istruttoria (n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2025), con rinvio della causa all’udienza dell’11 marzo 2026, per acquisire “ a carico e a cura della parte ricorrente, una documentata memoria che indichi qual è la condizione personale, familiare, lavorativa attuale del ricorrente, precisando se, in particolare, egli abbia ottenuto, nelle more, nuovi o diversi titoli amministrativi che lo abbiano autorizzato a permanere sul territorio italiano e se la vicenda penale avviatasi con il suo arresto in flagranza di reato, da parte dei Carabinieri di Castelfranco, in data 14 ottobre 2020, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sia stata definita e, se sì, con quale esito; a carico e cura dell’Amministrazione, una documentata relazione che riferisca dell’attuale condizione giuridica dello straniero, nonché circa gli esiti della predetta vicenda penale di cui all'arresto in flagranza del ricorrente in data 14 ottobre 2020 e circa l’eventuale adozione, intervenuta nelle more di questo giudizio, di nuovi e ulteriori atti e provvedimenti riguardanti la sua posizione sul territorio nazionale, nonché se, in tale lasso di tempo, si siano o meno verificate nuove e ulteriori vicende penali che abbiano coinvolto il ricorrente ”, nonché “ con obbligo a carico di entrambe le parti, copia della sentenza del Tribunale di Ferrara in data 6 giugno 2012, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2012, di condanna del ricorrente ad anni 1, mesi 8 di reclusione e 5000 euro di multa per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti ”.
12. Nulla risulta prodotto o depositato in atti.
13. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, oltre all’Avvocatura dello Stato, è comparso, per la parte ricorrente, l’avv. Manlio Guidazzi, che ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione della causa nel merito.
14. Il Collegio, a questo punto, non può che prendere atto di tale dichiarazione e disporre conseguentemente per la declaratoria di improcedibilità della causa, con spese compensate, data la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO TI, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.