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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1109/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 425/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 PI_Ricorrente_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8059/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 18/06/2024 Atti impositivi:
- SENTENZA VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239034899083000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100097630258000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160167322429000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170071979115000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170071979216000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170209406326000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180129501315000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190097626049000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190262528086000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149436837000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720239034899083000, notificata in data 31 maggio 2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto:
Cartella n. 09720100097630258000, relativa ad IRPEG e ILOR anno 1997, per € 205.954,18;
Cartella n. 09720160167322429000, relativa ad IRAP anno 2013, per € 1.833,97;
Cartella n. 09720170071979115000, relativa ad IRPEF anno 2013, per € 382,68;
Cartella n. 09720170071979216000, relativa a tassa automobilistica anno 2014, per € 92,21;
Cartella n. 09720170209406326000, relativa a tassa automobilistica anno 2015, per € 90,50;
Cartella n. 09720180129501315000, relativa a tassa automobilistica anno 2016, per € 88,42;
Cartella n. 09720190097626049000, relativa ad IRES e IVA anno 2013, per € 15.634,47;
Cartella n. 09720190262528086000, relativa ad IRES e IVA anno 2014, per € 22.876,38;
Cartella n. 09720200149436837000, relativa ad IVA anno 2018, per € 2.938,39. La società ricorrente deduceva:
-la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, ossia delle cartelle di pagamento;
-la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
-il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Ag. Entrate-Riscossione-Roma contestando integralmente le avverse eccezioni e producendo in atti i referti di notifica delle cartelle nonché la documentazione attestante gli atti interruttivi della prescrizione. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 9, con sentenza n. 8059/2024, depositata il 18 giugno 2024, rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle presupposte e insussistente la dedotta prescrizione, e condannava la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Ricorrente_1Avverso tale pronuncia proponeva appello la società S.r.l., chiedendone la riforma integrale. L'appellante censurava la sentenza impugnata per:
1. omesso esame e/o erronea valutazione delle eccezioni relative al disconoscimento della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, sostenendo che, in assenza di attestazione di conformità e/o produzione degli originali, la documentazione versata in atti non avrebbe potuto costituire piena prova delle notifiche;
2. reiterazione dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle, deducendo altresì la nullità o inesistenza delle notificazioni, con conseguente illegittimità derivata dell'intimazione;
3. insistenza nella declaratoria di prescrizione dei crediti azionati. Si costituiva nel presente grado di giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando puntualmente i motivi di appello. In sintesi, l'appellata, deduceva la piena validità e utilizzabilità della documentazione prodotta, ritenendo generico e inefficace il disconoscimento operato dall'appellante, ribadiva la regolarità delle notifiche delle cartelle e l'inammissibilità di censure nuove introdotte solo in memoria, escludeva la prescrizione, richiamando gli atti interruttivi notificati e contestava il dedotto vizio di motivazione dell'intimazione, eccependo altresì l'inammissibilità delle questioni nuove sollevate in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Con il primo motivo l'appellante deduce l'inutilizzabilità della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto prodotta in copia e priva di attestazione di conformità, nonché asseritamente inidonea a comprovare l'effettiva notifica delle cartelle di pagamento presupposte. È principio consolidato che, in materia di riscossione, l'onere di provare l'avvenuta notifica della cartella gravi sull'Agente della riscossione;
tuttavia, tale onere è assolto mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia integrale della cartella, atteso che oggetto della prova è il perfezionamento del procedimento notificatorio e non il contenuto dell'atto impositivo già formato. Quanto al dedotto difetto di attestazione di conformità, osserva il Collegio che nel processo tributario è pienamente ammissibile la produzione in copia dei documenti, anche se estratti dai sistemi informatici dell'Agente, purché siano intellegibili e riferibili alle posizioni oggetto di causa. Il collegio, osserva che il disconoscimento della conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere formulato in modo chiaro, circostanziato e specifico, con indicazione puntuale del documento contestato e delle concrete difformità rispetto all'originale. Non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva, quale quella che si limiti ad affermare la mancata produzione dell'originale o la presunta non conformità della copia. Nel caso di specie, la società appellante non ha indicato specifiche alterazioni, incongruenze o divergenze testuali dei referti di notifica prodotti, limitandosi ad una contestazione di carattere generale. Tale modalità difensiva non è idonea a privare di efficacia probatoria la documentazione versata in atti. In ogni caso, anche a voler ritenere rituale il disconoscimento, il giudice conserva il potere-dovere di valutare l'attendibilità e la coerenza della documentazione prodotta nel suo complesso, potendo apprezzarne la conformità all'originale anche sulla base di elementi presuntivi e del riscontro logico-sistematico degli atti. Dall'esame della documentazione emerge:
- quanto alla cartella n. 09720100097630258000 (IRPEG/ILOR 1997), la notifica in data 08.01.2011 mediante procedura di irreperibilità, con deposito presso la casa comunale e successivi adempimenti di legge;
- quanto alle restanti cartelle (anni 2013–2018), la notifica tra il 2016 e il 2022 mediante deposito telematico presso l'area riservata InfoCamere, a seguito di esito negativo della PEC risultante da visura camerale (“PEC non valida”), con successiva raccomandata informativa. La sequenza documentale risulta coerente e conforme alle modalità previste dalla normativa di settore. Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato. Con il secondo motivo l'appellante deduce la nullità o inesistenza delle notifiche e insiste nella maturata prescrizione dei crediti. Il collegio rileva che la regolarità delle notifiche risulta documentalmente comprovata e verificata dai giudici di primo grado. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la notificazione eseguita secondo le modalità previste dalla normativa vigente è idonea a perfezionare il procedimento notificatorio, non potendo essere invalidata da contestazioni meramente formali e prive di concreta incidenza sul diritto di difesa (Cass. n. 16121/2019; Cass. n. 20444/2019). Nel caso in esame non emergono vizi sostanziali idonei a determinare la nullità o l'inesistenza delle notifiche. Con il terzo motivo, in merito alla prescrizione il collegio osserva che la Suprema Corte ha chiarito che il termine decorre dalla notifica della cartella ed è interrotto da ogni atto idoneo a manifestare la volontà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione, purché ritualmente notificato (Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 23397/2016; Cass. n. 12263/2007). Nel caso di specie risultano notificati: - preavviso di fermo del 07.10.2014;
- avviso di intimazione del 17.03.2019;
- preavviso di fermo del 12.07.2019. Tali atti hanno efficacia interruttiva e impediscono il maturare del termine prescrizionale. L'intimazione oggetto di causa, notificata il 31.05.2023, si colloca entro un arco temporale coerente con gli atti interruttivi intervenuti. Deve, pertanto, escludersi la maturazione della prescrizione. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Srl e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante alle spese del grado liquidate in euro 9.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
Relatore Presidente Liliana Speranza Giuliana Passero
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 425/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 PI_Ricorrente_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8059/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 18/06/2024 Atti impositivi:
- SENTENZA VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239034899083000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100097630258000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160167322429000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170071979115000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170071979216000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170209406326000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180129501315000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190097626049000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190262528086000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149436837000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720239034899083000, notificata in data 31 maggio 2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto:
Cartella n. 09720100097630258000, relativa ad IRPEG e ILOR anno 1997, per € 205.954,18;
Cartella n. 09720160167322429000, relativa ad IRAP anno 2013, per € 1.833,97;
Cartella n. 09720170071979115000, relativa ad IRPEF anno 2013, per € 382,68;
Cartella n. 09720170071979216000, relativa a tassa automobilistica anno 2014, per € 92,21;
Cartella n. 09720170209406326000, relativa a tassa automobilistica anno 2015, per € 90,50;
Cartella n. 09720180129501315000, relativa a tassa automobilistica anno 2016, per € 88,42;
Cartella n. 09720190097626049000, relativa ad IRES e IVA anno 2013, per € 15.634,47;
Cartella n. 09720190262528086000, relativa ad IRES e IVA anno 2014, per € 22.876,38;
Cartella n. 09720200149436837000, relativa ad IVA anno 2018, per € 2.938,39. La società ricorrente deduceva:
-la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, ossia delle cartelle di pagamento;
-la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
-il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Ag. Entrate-Riscossione-Roma contestando integralmente le avverse eccezioni e producendo in atti i referti di notifica delle cartelle nonché la documentazione attestante gli atti interruttivi della prescrizione. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 9, con sentenza n. 8059/2024, depositata il 18 giugno 2024, rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle presupposte e insussistente la dedotta prescrizione, e condannava la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Ricorrente_1Avverso tale pronuncia proponeva appello la società S.r.l., chiedendone la riforma integrale. L'appellante censurava la sentenza impugnata per:
1. omesso esame e/o erronea valutazione delle eccezioni relative al disconoscimento della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, sostenendo che, in assenza di attestazione di conformità e/o produzione degli originali, la documentazione versata in atti non avrebbe potuto costituire piena prova delle notifiche;
2. reiterazione dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle, deducendo altresì la nullità o inesistenza delle notificazioni, con conseguente illegittimità derivata dell'intimazione;
3. insistenza nella declaratoria di prescrizione dei crediti azionati. Si costituiva nel presente grado di giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando puntualmente i motivi di appello. In sintesi, l'appellata, deduceva la piena validità e utilizzabilità della documentazione prodotta, ritenendo generico e inefficace il disconoscimento operato dall'appellante, ribadiva la regolarità delle notifiche delle cartelle e l'inammissibilità di censure nuove introdotte solo in memoria, escludeva la prescrizione, richiamando gli atti interruttivi notificati e contestava il dedotto vizio di motivazione dell'intimazione, eccependo altresì l'inammissibilità delle questioni nuove sollevate in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Con il primo motivo l'appellante deduce l'inutilizzabilità della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto prodotta in copia e priva di attestazione di conformità, nonché asseritamente inidonea a comprovare l'effettiva notifica delle cartelle di pagamento presupposte. È principio consolidato che, in materia di riscossione, l'onere di provare l'avvenuta notifica della cartella gravi sull'Agente della riscossione;
tuttavia, tale onere è assolto mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia integrale della cartella, atteso che oggetto della prova è il perfezionamento del procedimento notificatorio e non il contenuto dell'atto impositivo già formato. Quanto al dedotto difetto di attestazione di conformità, osserva il Collegio che nel processo tributario è pienamente ammissibile la produzione in copia dei documenti, anche se estratti dai sistemi informatici dell'Agente, purché siano intellegibili e riferibili alle posizioni oggetto di causa. Il collegio, osserva che il disconoscimento della conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere formulato in modo chiaro, circostanziato e specifico, con indicazione puntuale del documento contestato e delle concrete difformità rispetto all'originale. Non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva, quale quella che si limiti ad affermare la mancata produzione dell'originale o la presunta non conformità della copia. Nel caso di specie, la società appellante non ha indicato specifiche alterazioni, incongruenze o divergenze testuali dei referti di notifica prodotti, limitandosi ad una contestazione di carattere generale. Tale modalità difensiva non è idonea a privare di efficacia probatoria la documentazione versata in atti. In ogni caso, anche a voler ritenere rituale il disconoscimento, il giudice conserva il potere-dovere di valutare l'attendibilità e la coerenza della documentazione prodotta nel suo complesso, potendo apprezzarne la conformità all'originale anche sulla base di elementi presuntivi e del riscontro logico-sistematico degli atti. Dall'esame della documentazione emerge:
- quanto alla cartella n. 09720100097630258000 (IRPEG/ILOR 1997), la notifica in data 08.01.2011 mediante procedura di irreperibilità, con deposito presso la casa comunale e successivi adempimenti di legge;
- quanto alle restanti cartelle (anni 2013–2018), la notifica tra il 2016 e il 2022 mediante deposito telematico presso l'area riservata InfoCamere, a seguito di esito negativo della PEC risultante da visura camerale (“PEC non valida”), con successiva raccomandata informativa. La sequenza documentale risulta coerente e conforme alle modalità previste dalla normativa di settore. Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato. Con il secondo motivo l'appellante deduce la nullità o inesistenza delle notifiche e insiste nella maturata prescrizione dei crediti. Il collegio rileva che la regolarità delle notifiche risulta documentalmente comprovata e verificata dai giudici di primo grado. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la notificazione eseguita secondo le modalità previste dalla normativa vigente è idonea a perfezionare il procedimento notificatorio, non potendo essere invalidata da contestazioni meramente formali e prive di concreta incidenza sul diritto di difesa (Cass. n. 16121/2019; Cass. n. 20444/2019). Nel caso in esame non emergono vizi sostanziali idonei a determinare la nullità o l'inesistenza delle notifiche. Con il terzo motivo, in merito alla prescrizione il collegio osserva che la Suprema Corte ha chiarito che il termine decorre dalla notifica della cartella ed è interrotto da ogni atto idoneo a manifestare la volontà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione, purché ritualmente notificato (Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 23397/2016; Cass. n. 12263/2007). Nel caso di specie risultano notificati: - preavviso di fermo del 07.10.2014;
- avviso di intimazione del 17.03.2019;
- preavviso di fermo del 12.07.2019. Tali atti hanno efficacia interruttiva e impediscono il maturare del termine prescrizionale. L'intimazione oggetto di causa, notificata il 31.05.2023, si colloca entro un arco temporale coerente con gli atti interruttivi intervenuti. Deve, pertanto, escludersi la maturazione della prescrizione. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Srl e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante alle spese del grado liquidate in euro 9.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
Relatore Presidente Liliana Speranza Giuliana Passero