Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1109
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità intimazione per omessa notifica cartelle

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle presupposte, basandosi sulla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, inclusi i referti di notifica e gli atti interruttivi della prescrizione. La contestazione della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione è stata ritenuta generica e non sufficiente a privarla di efficacia probatoria. La notifica delle cartelle è stata ritenuta valida, anche quando effettuata mediante procedura di irreperibilità o deposito telematico presso l'area riservata InfoCamere a seguito di esito negativo della PEC.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha escluso il vizio di motivazione, ritenendo la sequenza documentale coerente e conforme alle modalità previste dalla normativa di settore.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo

    La Corte ha ritenuto insussistente la prescrizione, poiché risultano notificati atti interruttivi (preavviso di fermo del 07.10.2014, avviso di intimazione del 17.03.2019, preavviso di fermo del 12.07.2019) che hanno impedito il maturare del termine prescrizionale. L'intimazione oggetto di causa, notificata il 31.05.2023, si colloca entro un arco temporale coerente con tali atti interruttivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1109
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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