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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2839/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 21/12/1951 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. RAINONE ARTURO e GIUSEPPE CUTOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/03/2024 parte ricorrente ha dedotto che con sentenza del Tribunale di Napoli gli è stato riconosciuto il diritto
1 all'assegno ordinario di invalidità dall'1.1.2005; che la Corte di Appello di
Napoli, confermata in sede di ricorso per cassazione ed in riforma parziale della sentenza di I grado, ha differito la decorrenza della prestazione all'1.1.2008; di aver introdotto giudizio di quantificazione degli importi spettanti in base alla sentenza di I grado e di aver proceduto ad esecuzione mobiliare;
di non aver ricevuto i ratei spettanti dal gennaio
2008 al giugno 2011, data di pensionamento;
di subire una trattenuta mensile di 1/5 della pensione;
che l'ordinanza di assegnazione per €
78.831,50 ha ad oggetto i ratei dal gennaio 2005 al marzo 2009; di aver ancora diritto alla somma di € 23.072,15, oltre interessi.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto alla somma di € 35.172,90 dal gennaio 2008 al giugno 2011 con diritto alla residua somma di € 23.072,15, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla determinazione del saldo risultante a seguito della compensazione tra il credito di parte ricorrente per i ratei spettanti dal gennaio 2008 al giugno
2011, da un lato, con il proprio debito derivante dalla riforma parziale della sentenza di I grado e relativo alle somme non spettanti dal gennaio
2005 al dicembre 2007.
ECCEZIONI PRELIMINARI
Per tali ragioni, devono essere rigettate tutte le eccezioni preliminari formulate da parte resistente in ordine alla decadenza, alla carenza di
2 domanda amministrativa ed alla prescrizione in quanto il diritto di credito di parte ricorrente (ratei di assegno ordinario di invalidità dal gennaio
2008) è cristallizzato nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
8619/2013, passata in giudicato.
Pacifica risulta, inoltre, tra le parti il diritto all'assegno ex lege 222/1984 fino al giugno 2011.
Allo stesso modo, non può ritenersi sussistente alcuna acquiescenza in quanto il giudizio ha ad oggetto il rapporto di credito e non i singoli atti amministrativi.
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA IN CASO DI INESATTO
ADEMPIMENTO
Il presente giudizio ha, quindi, ad oggetto l'inesatto adempimento dell' con particolare riferimento alle operazioni di compensazione CP_1 operate dall'ente previdenziale.
In questi casi, l'onere della prova è a carico della parte creditrice la quale deve dimostrare quale sia l'errore commesso dal debitore nell'effettuare il pagamento parziale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017)
“che, invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio
(Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non
l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore
3 l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula
l'indicazione del dovuto, talchè l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
RICOSTRUZIONE DEI DATI CONTABILI
Sulla base della documentazione depositata dall' emerge quanto CP_1 segue:
- con nota di debito del 13.10.2014, ricevuta a mezzo posta il
29.10.2014, l'indebito viene calcolato in € 85.202,79, pari alla somma di tutti gli importi liquidati nell'ordinanza di assegnazione del
9.3.2012 (all. 2)
- i ratei liquidati con comunicazione del 18.9.2014 dal gennaio 2008 al giugno 2011 sono pari ad € 35.172,93 (all. 4 alla memoria difensiva);
- con nota di debito del 20.2.2021, notificata a mezzo posta ordinaria, in sede di erogazione della pensione il ricorrente viene edotto che il debito residuo sia pari ad € 50.029,86 (€ 85.202,79-35.172,93), con conseguente trattenuta sulla prestazione in godimento (all. 7 ed
8 alla memoria difensiva).
Sulla base di tale quadro contabile, è possibile evidenziare come non si condividono le deduzioni formulate da parte ricorrente in ricorso per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, l'importo totale assegnato a parte ricorrente in sede esecutiva è pari ad € 85.202,79 e parte ricorrente nulla allega in ricorso in ordine alle ragioni per cui non debbano essere restituite anche le spese della procedura che gli sono state assegnate expressis verbis come dalla relativa ordinanza resa nella procedura esecutiva R.G. 14112/2011.
4 In secondo luogo, non sussiste il diritto agli interessi legali per € 4.477,86, indicati nei conteggi, in quanto il diritto di credito di € 35.172,92 risulta estinto per compensazione al momento della sua insorgenza in quanto il controcredito dell' risulta avere sia data anteriore (9.3.2012 – CP_1 ordinanza di assegnazione) che importo superiore. In base all'art. 1242
c.c., infatti, la compensazione opera ipso iure al momento dell'insorgenza dei due crediti.
Allo stesso modo, non deve essere riconsiderato l'importo dei ratei dal gennaio 2008 al marzo 2009 per € 12.100,18 in quanto sia il diritto di credito sia il controcredito già prendono in considerazione tale periodo.
In altre parole, se il credito del ricorrente ha ad oggetto i ratei dal gennaio
2008 al giugno 2011 ed il controcredito dell' riguarda i ratei dal CP_1 gennaio 2008 all'ottobre 2010, riconsiderare come nuova ed autonoma voce di credito la somma dei ratei maturati dal gennaio 2008 al marzo
2009 si tradurrebbe in una duplicazione contabile artificiosa perché i ratei maturati dal gennaio 2008 al marzo 2009 verrebbero detratti due volte dal controcredito (una volta come parte della somma di € 35.178,93 ed un'altra volta come voce autonoma).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Sono inammissibili in quanto tardive le deduzioni formulate da parte ricorrente per la prima volta nelle note di trattazione scritta.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non è possibile, infatti, valorizzare la richiesta di esenzione di condanna dalle spese legali in quanto la dichiarazione contenuta nel ricorso non è sottoscritta dalla parte personalmente. Il che è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 21962/2018) secondo cui “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11,
5 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta della parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che
'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 08/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2839/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 21/12/1951 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. RAINONE ARTURO e GIUSEPPE CUTOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/03/2024 parte ricorrente ha dedotto che con sentenza del Tribunale di Napoli gli è stato riconosciuto il diritto
1 all'assegno ordinario di invalidità dall'1.1.2005; che la Corte di Appello di
Napoli, confermata in sede di ricorso per cassazione ed in riforma parziale della sentenza di I grado, ha differito la decorrenza della prestazione all'1.1.2008; di aver introdotto giudizio di quantificazione degli importi spettanti in base alla sentenza di I grado e di aver proceduto ad esecuzione mobiliare;
di non aver ricevuto i ratei spettanti dal gennaio
2008 al giugno 2011, data di pensionamento;
di subire una trattenuta mensile di 1/5 della pensione;
che l'ordinanza di assegnazione per €
78.831,50 ha ad oggetto i ratei dal gennaio 2005 al marzo 2009; di aver ancora diritto alla somma di € 23.072,15, oltre interessi.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto alla somma di € 35.172,90 dal gennaio 2008 al giugno 2011 con diritto alla residua somma di € 23.072,15, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla determinazione del saldo risultante a seguito della compensazione tra il credito di parte ricorrente per i ratei spettanti dal gennaio 2008 al giugno
2011, da un lato, con il proprio debito derivante dalla riforma parziale della sentenza di I grado e relativo alle somme non spettanti dal gennaio
2005 al dicembre 2007.
ECCEZIONI PRELIMINARI
Per tali ragioni, devono essere rigettate tutte le eccezioni preliminari formulate da parte resistente in ordine alla decadenza, alla carenza di
2 domanda amministrativa ed alla prescrizione in quanto il diritto di credito di parte ricorrente (ratei di assegno ordinario di invalidità dal gennaio
2008) è cristallizzato nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
8619/2013, passata in giudicato.
Pacifica risulta, inoltre, tra le parti il diritto all'assegno ex lege 222/1984 fino al giugno 2011.
Allo stesso modo, non può ritenersi sussistente alcuna acquiescenza in quanto il giudizio ha ad oggetto il rapporto di credito e non i singoli atti amministrativi.
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA IN CASO DI INESATTO
ADEMPIMENTO
Il presente giudizio ha, quindi, ad oggetto l'inesatto adempimento dell' con particolare riferimento alle operazioni di compensazione CP_1 operate dall'ente previdenziale.
In questi casi, l'onere della prova è a carico della parte creditrice la quale deve dimostrare quale sia l'errore commesso dal debitore nell'effettuare il pagamento parziale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017)
“che, invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio
(Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non
l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore
3 l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula
l'indicazione del dovuto, talchè l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
RICOSTRUZIONE DEI DATI CONTABILI
Sulla base della documentazione depositata dall' emerge quanto CP_1 segue:
- con nota di debito del 13.10.2014, ricevuta a mezzo posta il
29.10.2014, l'indebito viene calcolato in € 85.202,79, pari alla somma di tutti gli importi liquidati nell'ordinanza di assegnazione del
9.3.2012 (all. 2)
- i ratei liquidati con comunicazione del 18.9.2014 dal gennaio 2008 al giugno 2011 sono pari ad € 35.172,93 (all. 4 alla memoria difensiva);
- con nota di debito del 20.2.2021, notificata a mezzo posta ordinaria, in sede di erogazione della pensione il ricorrente viene edotto che il debito residuo sia pari ad € 50.029,86 (€ 85.202,79-35.172,93), con conseguente trattenuta sulla prestazione in godimento (all. 7 ed
8 alla memoria difensiva).
Sulla base di tale quadro contabile, è possibile evidenziare come non si condividono le deduzioni formulate da parte ricorrente in ricorso per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, l'importo totale assegnato a parte ricorrente in sede esecutiva è pari ad € 85.202,79 e parte ricorrente nulla allega in ricorso in ordine alle ragioni per cui non debbano essere restituite anche le spese della procedura che gli sono state assegnate expressis verbis come dalla relativa ordinanza resa nella procedura esecutiva R.G. 14112/2011.
4 In secondo luogo, non sussiste il diritto agli interessi legali per € 4.477,86, indicati nei conteggi, in quanto il diritto di credito di € 35.172,92 risulta estinto per compensazione al momento della sua insorgenza in quanto il controcredito dell' risulta avere sia data anteriore (9.3.2012 – CP_1 ordinanza di assegnazione) che importo superiore. In base all'art. 1242
c.c., infatti, la compensazione opera ipso iure al momento dell'insorgenza dei due crediti.
Allo stesso modo, non deve essere riconsiderato l'importo dei ratei dal gennaio 2008 al marzo 2009 per € 12.100,18 in quanto sia il diritto di credito sia il controcredito già prendono in considerazione tale periodo.
In altre parole, se il credito del ricorrente ha ad oggetto i ratei dal gennaio
2008 al giugno 2011 ed il controcredito dell' riguarda i ratei dal CP_1 gennaio 2008 all'ottobre 2010, riconsiderare come nuova ed autonoma voce di credito la somma dei ratei maturati dal gennaio 2008 al marzo
2009 si tradurrebbe in una duplicazione contabile artificiosa perché i ratei maturati dal gennaio 2008 al marzo 2009 verrebbero detratti due volte dal controcredito (una volta come parte della somma di € 35.178,93 ed un'altra volta come voce autonoma).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Sono inammissibili in quanto tardive le deduzioni formulate da parte ricorrente per la prima volta nelle note di trattazione scritta.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non è possibile, infatti, valorizzare la richiesta di esenzione di condanna dalle spese legali in quanto la dichiarazione contenuta nel ricorso non è sottoscritta dalla parte personalmente. Il che è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 21962/2018) secondo cui “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11,
5 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta della parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che
'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 08/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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