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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/12/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Como, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Dr.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1431/2024 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] [...], entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
(CO) rappresentati e difesi dall'avvocato Lucio Levi ( ) del Foro di Como, C.F._3
presso il cui studio in Como, via Fontana 1, hanno eletto domicilio
- RICORRENTI -
contro
(C.F./P. IVA ), con sede legale in Lomazzo (CO), via Controparte_1 P.IVA_1
Piemonte n. 1;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Appalto - Vizi e difformità dell'opera - Risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 14.10.2024 cui si sono riportati all'udienza del 16.12.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni eventuale ogni nuova domanda od eccezioni, così giudicare:
pagina 1 di 7 in via preliminare
Disporre l'acquisizione al presente procedimento della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio e di tutto il fascicolo relativo all'Accertamento Tecnico Preventivo 696 bis c.p.c. Procedimento N.
1402/2023 R.G. Dott.ssa Parlati;
in via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della degli obblighi assunti con Controparte_1
contratto di appalto stipulato con gli attori di cui in premessa in fatto, accertando e dichiarando la presenza di vizi e difetti nelle opere compiute e la mancata esecuzione delle opere pattuite, come già accertati in sede di ATP N. 1402/2023 R.G.;
- Accertare e dichiarare la presenza di vizi e difetti nelle opere eseguite in assenza di contratto o in ampliamento dello stesso come già accertati in sede di ATP N. 1402/2023 R.G.;
- Accertare e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle fattispecie di cui sopra e conseguentemente
- condannare la società Gestione Edile S.r.l., al pagamento della somma di €. 61.504,80 già accertata dedotto l'importo da riconoscere alla Gestione di €.37.731,70 per lavori effettivamente CP_1
eseguiti, con condanna pertanto, operate le compensazioni di legge al pagamento di €. 23.773,10, ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse risultare a seguito di istruttoria oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- iin ogni caso con vittoria di onorari, spese e competenze oltre Iva, cpa e spese generali come per legge sia per l'espletata A.T.P. che per il presente ricorso, da distrarsi a favore del difensore antistatario. in via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di produrre, allegare, dedurre ed indicare testi che il contraddittorio, nel suo proseguo, dovesse eventualmente richiedere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26 aprile 2024 e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la per sentirla condannare al Parte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni derivanti da vizi e difetti nelle opere edili eseguite presso la loro abitazione sita in Villaguardia (CO), Via Monte Spluga n.36.
Esponevano i ricorrenti di aver commissionato ai convenuti i lavori di sistemazione e realizzazione di isolamento a cappotto nella loro abitazione, come da preventivo datato 21.10.2021, da loro accettato il 28.10.2021; che le opere presentavano tuttavia gravi vizi e difetti, come contestato a più riprese dalla Direzione Lavori.
Deducevano di aver promosso, prima del presente giudizio, un procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato col n. R.G. 1402/2023, nel corso del quale il CTU nominato, Arch.
[...]
aveva accertato l'esistenza dei vizi lamentati, quantificando in € 37.731,70 il valore delle Per_1
opere eseguite dalla Gestione Edile ed in € 61.504,80 (comprensivi di € 55.904,80 per lavori di CP_1
ripristino ed € 5.600,00 per oneri professionali) i costi per la loro eliminazione.
Sulla base delle risultanze dell'ATP, stante il fallimento di ogni tentativo di conciliazione, i ricorrenti chiedevano la condanna della convenuta al pagamento della differenza tra i due importi, pari ad € 23.773,10, oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di ATP e per il presente giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la non si costituiva in giudizio. All'udienza del 10 settembre 2024, verificata la Controparte_1
regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. In tale sede il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP, rinviando la causa all'udienza del 15.10.2024.
Con ordinanza del 15.10.2024, ritenuti necessari alcuni chiarimenti, il Giudice disponeva che il
CTU Arch. quantificasse, scorporandoli dal totale indicato a pag. 18 della relazione, tutti i costi Per_1
per la rimozione dei materiali in facciata, indicando i criteri dell'operata quantificazione. Il CTU depositava la relazione di chiarimenti in data 15.11.2024.
pagina 3 di 7 Alla successiva udienza del 17.12.24, sentiti il difensore dei ricorrenti ed il CTU, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 19.12.2024, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice ritenuta la documentazione in atti e gli accertamenti tecnici svolti in sede di ATP sufficienti per addivenire alla decisione, rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della quale il
Giudice, riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto l'inadempimento della società convenuta agli obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato con i ricorrenti in data 28/10/2021, ed avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili presso l'immobile di loro proprietà. In particolare, i committenti lamentano la presenza di gravi vizi e difformità nelle opere realizzate, tali da renderle inidonee alla loro destinazione.
La fondatezza di tali doglianze trova pieno riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo (R.G. 1402/2023), le cui risultanze, in assenza di contestazioni da parte della convenuta rimasta contumace, possono essere poste a fondamento della presente decisione, in quanto frutto di un'analisi approfondita e immune da vizi logici e metodologici.
Il CTU, Arch. , ha accertato che i lavori eseguiti dalla sono Persona_1 Controparte_1
affetti da plurimi e significativi vizi. Nella relazione finale, depositata il 2 febbraio 2024, il CTU ha evidenziato come i lavori eseguiti nascano "viziati in primo luogo dall'essere stati realizzati con temperature non idonee alla lavorazione (nonostante ripetuti richiami a rispettare le corrette modalità di lavorazione)". Ha inoltre riscontrato difetti di planarità e verticalità delle facciate, l'errata posa dei gocciolatoi, la non corretta applicazione della rete di armatura e la visibilità dei contorni dei pannelli isolanti, sintomo di ponti termici. Tali difetti, come correttamente osservato dal CTU, non costituiscono un mero pregiudizio estetico, ma compromettono la funzionalità stessa del sistema di isolamento termico, riducendone le prestazioni e la durabilità nel tempo.
pagina 4 di 7 Le conclusioni del CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto basate su sopralluoghi, rilievi tecnici e sull'esame della documentazione di cantiere, tra cui i verbali della Direzione Lavori che già all'epoca dei fatti contestavano le medesime criticità. L'inadempimento della società appaltatrice all'obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte deve, pertanto, ritenersi provato.
Ai sensi dell'art. 1668 c.c., il committente può ottenere che i vizi e le difformità siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa di quest'ultimo. Nel caso di specie i vizi riscontrati sono tali da richiedere, come indicato dal CTU, il completo rifacimento delle opere, non essendo possibili interventi di mera riparazione o ripristino.
Il danno subito dai committenti corrisponde, dunque, al costo necessario per l'eliminazione dei vizi, ovvero per la rimozione delle opere difettose e la loro successiva corretta esecuzione. Il CTU ha quantificato tale costo in complessivi € 61.504,80, di cui € 55.904,80 oltre IVA per lavori (importo ritenuto dal CTU congruo sulla base del preventivo dell'impresa ELS Eco Energy Renovation S.r.l.), ed
€ 5.600,00 per onorari professionali. Tale quantificazione, analitica e motivata, merita di essere integralmente recepita.
Dall'altro lato, il CTU ha determinato in € 37.731,70 il valore delle opere effettivamente eseguite dalla società al netto delle lavorazioni non realizzate. Controparte_1
Operando la richiesta compensazione tra il credito risarcitorio dei ricorrenti pari ad €
61.504,80 oltre IVA e il credito della convenuta per le opere eseguite quantificate in €
37.731,70, residua un saldo a favore dei primi pari a € 23.773,10 oltre IVA. Da ciò discende che la società deve, pertanto, essere condannata al pagamento di tale somma. Controparte_1
L'importo di € 23.773,10, oltre IVA, deve intendersi già attualizzato.
Su detta somma, individuata al valore attuale e dunque già rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
pagina 5 di 7 Le spese di lite, sia della fase di ATP (costituendo un'anticipazione dell'istruttoria) sia del presente giudizio di merito, seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della società ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Controparte_1
Le spese di ATP e le spese del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo, nei minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (€ 23.773,10), della natura documentale e della non complessità della causa e dell'attività processuale svolta. Detti importi devono essere distratti in favore del procuratore dei ricorrenti, Avv. Lucio Levi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento della società in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, al contratto di appalto stipulato con i ricorrenti in data
21-28.10.2021 e, per l'effetto,
2. NN la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a pagare in favore di e la somma già Parte_1 Parte_2
rivalutata di € 23.773,10 (cui dovrà aggiungersi l'IVA), oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3. NN la in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1
tempore, a rimborsare ai ricorrenti le spese sostenute per il procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo (R.G. 1402/2023) che liquida in complessivi € 1.170, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Lucio Levi, procuratore antistatario;
5. NN la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in
€ 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%),
pagina 6 di 7 C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Lucio Levi, procuratore antistatario.
Così deciso in Como, in data 18 dicembre 2025.
Il Giudice dr. Barbara Cao
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Como, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Dr.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1431/2024 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] [...], entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
(CO) rappresentati e difesi dall'avvocato Lucio Levi ( ) del Foro di Como, C.F._3
presso il cui studio in Como, via Fontana 1, hanno eletto domicilio
- RICORRENTI -
contro
(C.F./P. IVA ), con sede legale in Lomazzo (CO), via Controparte_1 P.IVA_1
Piemonte n. 1;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Appalto - Vizi e difformità dell'opera - Risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 14.10.2024 cui si sono riportati all'udienza del 16.12.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni eventuale ogni nuova domanda od eccezioni, così giudicare:
pagina 1 di 7 in via preliminare
Disporre l'acquisizione al presente procedimento della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio e di tutto il fascicolo relativo all'Accertamento Tecnico Preventivo 696 bis c.p.c. Procedimento N.
1402/2023 R.G. Dott.ssa Parlati;
in via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della degli obblighi assunti con Controparte_1
contratto di appalto stipulato con gli attori di cui in premessa in fatto, accertando e dichiarando la presenza di vizi e difetti nelle opere compiute e la mancata esecuzione delle opere pattuite, come già accertati in sede di ATP N. 1402/2023 R.G.;
- Accertare e dichiarare la presenza di vizi e difetti nelle opere eseguite in assenza di contratto o in ampliamento dello stesso come già accertati in sede di ATP N. 1402/2023 R.G.;
- Accertare e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle fattispecie di cui sopra e conseguentemente
- condannare la società Gestione Edile S.r.l., al pagamento della somma di €. 61.504,80 già accertata dedotto l'importo da riconoscere alla Gestione di €.37.731,70 per lavori effettivamente CP_1
eseguiti, con condanna pertanto, operate le compensazioni di legge al pagamento di €. 23.773,10, ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse risultare a seguito di istruttoria oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- iin ogni caso con vittoria di onorari, spese e competenze oltre Iva, cpa e spese generali come per legge sia per l'espletata A.T.P. che per il presente ricorso, da distrarsi a favore del difensore antistatario. in via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di produrre, allegare, dedurre ed indicare testi che il contraddittorio, nel suo proseguo, dovesse eventualmente richiedere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26 aprile 2024 e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la per sentirla condannare al Parte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni derivanti da vizi e difetti nelle opere edili eseguite presso la loro abitazione sita in Villaguardia (CO), Via Monte Spluga n.36.
Esponevano i ricorrenti di aver commissionato ai convenuti i lavori di sistemazione e realizzazione di isolamento a cappotto nella loro abitazione, come da preventivo datato 21.10.2021, da loro accettato il 28.10.2021; che le opere presentavano tuttavia gravi vizi e difetti, come contestato a più riprese dalla Direzione Lavori.
Deducevano di aver promosso, prima del presente giudizio, un procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato col n. R.G. 1402/2023, nel corso del quale il CTU nominato, Arch.
[...]
aveva accertato l'esistenza dei vizi lamentati, quantificando in € 37.731,70 il valore delle Per_1
opere eseguite dalla Gestione Edile ed in € 61.504,80 (comprensivi di € 55.904,80 per lavori di CP_1
ripristino ed € 5.600,00 per oneri professionali) i costi per la loro eliminazione.
Sulla base delle risultanze dell'ATP, stante il fallimento di ogni tentativo di conciliazione, i ricorrenti chiedevano la condanna della convenuta al pagamento della differenza tra i due importi, pari ad € 23.773,10, oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di ATP e per il presente giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la non si costituiva in giudizio. All'udienza del 10 settembre 2024, verificata la Controparte_1
regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. In tale sede il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP, rinviando la causa all'udienza del 15.10.2024.
Con ordinanza del 15.10.2024, ritenuti necessari alcuni chiarimenti, il Giudice disponeva che il
CTU Arch. quantificasse, scorporandoli dal totale indicato a pag. 18 della relazione, tutti i costi Per_1
per la rimozione dei materiali in facciata, indicando i criteri dell'operata quantificazione. Il CTU depositava la relazione di chiarimenti in data 15.11.2024.
pagina 3 di 7 Alla successiva udienza del 17.12.24, sentiti il difensore dei ricorrenti ed il CTU, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 19.12.2024, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice ritenuta la documentazione in atti e gli accertamenti tecnici svolti in sede di ATP sufficienti per addivenire alla decisione, rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della quale il
Giudice, riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto l'inadempimento della società convenuta agli obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato con i ricorrenti in data 28/10/2021, ed avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili presso l'immobile di loro proprietà. In particolare, i committenti lamentano la presenza di gravi vizi e difformità nelle opere realizzate, tali da renderle inidonee alla loro destinazione.
La fondatezza di tali doglianze trova pieno riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo (R.G. 1402/2023), le cui risultanze, in assenza di contestazioni da parte della convenuta rimasta contumace, possono essere poste a fondamento della presente decisione, in quanto frutto di un'analisi approfondita e immune da vizi logici e metodologici.
Il CTU, Arch. , ha accertato che i lavori eseguiti dalla sono Persona_1 Controparte_1
affetti da plurimi e significativi vizi. Nella relazione finale, depositata il 2 febbraio 2024, il CTU ha evidenziato come i lavori eseguiti nascano "viziati in primo luogo dall'essere stati realizzati con temperature non idonee alla lavorazione (nonostante ripetuti richiami a rispettare le corrette modalità di lavorazione)". Ha inoltre riscontrato difetti di planarità e verticalità delle facciate, l'errata posa dei gocciolatoi, la non corretta applicazione della rete di armatura e la visibilità dei contorni dei pannelli isolanti, sintomo di ponti termici. Tali difetti, come correttamente osservato dal CTU, non costituiscono un mero pregiudizio estetico, ma compromettono la funzionalità stessa del sistema di isolamento termico, riducendone le prestazioni e la durabilità nel tempo.
pagina 4 di 7 Le conclusioni del CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto basate su sopralluoghi, rilievi tecnici e sull'esame della documentazione di cantiere, tra cui i verbali della Direzione Lavori che già all'epoca dei fatti contestavano le medesime criticità. L'inadempimento della società appaltatrice all'obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte deve, pertanto, ritenersi provato.
Ai sensi dell'art. 1668 c.c., il committente può ottenere che i vizi e le difformità siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa di quest'ultimo. Nel caso di specie i vizi riscontrati sono tali da richiedere, come indicato dal CTU, il completo rifacimento delle opere, non essendo possibili interventi di mera riparazione o ripristino.
Il danno subito dai committenti corrisponde, dunque, al costo necessario per l'eliminazione dei vizi, ovvero per la rimozione delle opere difettose e la loro successiva corretta esecuzione. Il CTU ha quantificato tale costo in complessivi € 61.504,80, di cui € 55.904,80 oltre IVA per lavori (importo ritenuto dal CTU congruo sulla base del preventivo dell'impresa ELS Eco Energy Renovation S.r.l.), ed
€ 5.600,00 per onorari professionali. Tale quantificazione, analitica e motivata, merita di essere integralmente recepita.
Dall'altro lato, il CTU ha determinato in € 37.731,70 il valore delle opere effettivamente eseguite dalla società al netto delle lavorazioni non realizzate. Controparte_1
Operando la richiesta compensazione tra il credito risarcitorio dei ricorrenti pari ad €
61.504,80 oltre IVA e il credito della convenuta per le opere eseguite quantificate in €
37.731,70, residua un saldo a favore dei primi pari a € 23.773,10 oltre IVA. Da ciò discende che la società deve, pertanto, essere condannata al pagamento di tale somma. Controparte_1
L'importo di € 23.773,10, oltre IVA, deve intendersi già attualizzato.
Su detta somma, individuata al valore attuale e dunque già rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
pagina 5 di 7 Le spese di lite, sia della fase di ATP (costituendo un'anticipazione dell'istruttoria) sia del presente giudizio di merito, seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della società ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Controparte_1
Le spese di ATP e le spese del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo, nei minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (€ 23.773,10), della natura documentale e della non complessità della causa e dell'attività processuale svolta. Detti importi devono essere distratti in favore del procuratore dei ricorrenti, Avv. Lucio Levi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento della società in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, al contratto di appalto stipulato con i ricorrenti in data
21-28.10.2021 e, per l'effetto,
2. NN la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a pagare in favore di e la somma già Parte_1 Parte_2
rivalutata di € 23.773,10 (cui dovrà aggiungersi l'IVA), oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3. NN la in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1
tempore, a rimborsare ai ricorrenti le spese sostenute per il procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo (R.G. 1402/2023) che liquida in complessivi € 1.170, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Lucio Levi, procuratore antistatario;
5. NN la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in
€ 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%),
pagina 6 di 7 C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Lucio Levi, procuratore antistatario.
Così deciso in Como, in data 18 dicembre 2025.
Il Giudice dr. Barbara Cao
pagina 7 di 7