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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
209/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CORDIOLI FABIO
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.10.1974 con il patrocinio dell'avv. FILIGURA FRANCESCO
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONCLUSIONI:
dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
ordinare al Comune di Oliveto Lario di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione.
Il figlio minore : Per_1
sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre;
manterrà la residenza nella casa sita in Oliveto Lario (LC), Via Bezzecca 8/A;
il Sig. potrà prendere e tenere con sé il figlio , a settimane alterne (e cioè un CP_1 Per_1
fine settimana sì e uno no), il sabato pomeriggio a partire dalle ore 14:00 prelevandolo dall'abitazione di cui sopra ed ivi riportandolo la domenica entro le ore 20:00;
il figlio minore trascorrerà le festività sotto indicate con la madre o il padre come da Per_1
calendario di cui infra, alternando il tempo da trascorrere con un genitore con quello da trascorrere con l'altro, suddividendo le giornate di condivisione in due parti, dalle 11:00 alle
16:00 e dalle 16:00 alle 21:00, e pertanto:
nell'anno 2025 trascorrerà la mattina (dalle 11:00 alle 16:00) di Pasqua con il padre e il pomeriggio (dalle 16:00 alle 21:00) con la madre, la mattina del Lunedì dell'Angelo con la madre e il pomeriggio con il padre, il 25 aprile con la madre, l'1 maggio con il padre, il 2 giugno con la madre, l'1 novembre con il padre, l'8 dicembre con la madre, la mattina di Natale con la madre e il pomeriggio con il padre, la mattina del 26 dicembre con il padre e il pomeriggio con la madre;
a partire dalla Pasqua 2026 la calendarizzazione di cui sopra sarà invertita quanto alla posizione dei due genitori e così in via alternata negli anni a seguire;
per quanto riguarda le festività dell'1 e del 6 gennaio i coniugi si metteranno di volta in volta d'accordo sulla base degli impegni di (S. Silvestro e presepe vivente); Per_1
il Sig. avrà facoltà di prendere e tenere con sé il figlio minore per 2 giorni CP_1 Per_1
consecutivi durante le vacanze invernali con preavviso da comunicare alla Sig.ra almeno Pt_1
2 settimane prima;
ciascun genitore avrà facoltà di prendere e tenere con sé il figlio minore per 2 Per_1 settimane, non consecutive, durante le vacanze estive, previamente comunicandolo all'altro entro il 30 giugno di ciascun anno;
il figlio minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
Per_1
inoltre trascorrerà con i genitori il giorno dei rispettivi compleanni di questi ultimi,
il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per CP_1 Pt_1
, l'importo di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Per_1
conto corrente intestato alla madre con decorrenza dal primo mese solare successivo alla sottoscrizione dell'accordo di separazione, con rivalutazione Istat annuale.
I Sigg.ri e si assumeranno, inoltre, in ragione del 50% ciascuno, l'onere CP_1 Pt_1
connesso alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lecco del 29/03/2018 di seguito ritrascritto:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre - scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
L'abitazione coniugale:
posta al piano terreno dell'immobile di proprietà del Sig. , sito in Oliveto Lario (LC), CP_1
Via Bezzecca 8/A, viene assegnata alla Sig.ra con tutti quanti gli arredi e le suppellettili Pt_1
a corredo, tutti di proprietà di quest'ultima, ad eccezione dell'arredo del bagno che viene comunque lasciato nell'immobile.
Il Sig. : CP_1
- corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contribuzione al di lei mantenimento, l'importo di € Pt_1
300,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico, dal primo mese solare successivo alla sottoscrizione dell'accordo di separazione, sul conto corrente le cui coordinate la Sig.ra vorrà comunicare entro il termine di 10 giorni antecedente la prima scadenza dei Pt_1
pagamenti surriferiti, con rivalutazione Istat annuale;
-al solo scopo di favorire la definizione in via conciliativa della separazione, si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, Pt_1
l'importo una tantum di € 7.000,00 quale ulteriore contributo al mantenimento come già previsto e disciplinato al punto che precede;
- provvederà, entro il 31 ottobre di ciascun anno, alla consegna presso l'abitazione coniugale, a proprie cure e spese, anche a mezzo di soggetti terzi, di una quantità pari a 20 q di legna da ardere per 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
- si impegna a trasferirsi dalla casa coniugale ad altro immobile, adeguato ad ospitare il figlio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione con l'intesa che a partire dalla data di trasferimento i costi attinenti alle utenze della casa coniugale resteranno integralmente a carico della Sig.ra contestualmente comunicando alla Sig.ra il relativo indirizzo;
Pt_1 Pt_1
- si impegna a prelevare dall'immobile di cui sopra i propri effetti personali, l'abbigliamento e varie attrezzature, ivi comprese quelle attinenti all'attività lavorativa entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione.
La Sig.ra Pt_1 - riconsegnerà al Sig. la tessera bancomat, tagliata in almeno n. 2 parti, dopo il primo CP_1 pagamento di cui ai punti che precedono, con l'impegno di costui a mantenere nel frattempo capiente il relativo conto affinché alla medesima sia consentito effettuare le ordinarie spese di mantenimento per sé e per il figlio;
in ogni caso, a far data da detto primo pagamento, la Sig.ra si asterrà dall'utilizzare la tessera bancomat;
Pt_1
-provvederà alla voltura a proprio nome delle utenze tutte (gas, energia elettrica, acqua, ecc.) entro 30 giorni dal trasferimento del Sig. . CP_1
I coniugi:
- vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- resteranno esclusivi titolari dei rispettivi conti correnti bancari o postali e/o depositi titoli come da attuale intestazione;
- resteranno esclusivi proprietari dei veicoli rispettivamente intestati allo stato a ciascuno di essi;
-si danno atto che, con la formalizzazione della separazione, gli eventuali assegni familiari verranno percepiti dalla Sig.ra genitore collocatario;
il figlio minore resterà Pt_1 Per_1
fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50%; le detrazioni relative alle spese straordinarie per il figlio minore verranno fruite da ciascun genitore pro quota al 50% Per_1
con impegno ad intestare i relativi documenti di spesa al figlio, ove consentito;
- reciprocamente autorizzano sin d'ora le autorità competenti al rilascio di passaporto e documento di identità valido per l'espatrio proprio e del figlio minore;
Per_1
- dichiarano di avere già disciplinato ed estinto ogni reciproca pretesa economica anteriormente alla sottoscrizione dell'accordo di separazione e di null'altro avere a pretendere reciprocamente fatto salvo quanto sopra esposto.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario il 29/06/2012 a OLIVETO LARIO e dalla loro unione è nato il figlio in data 23/12/2013, minorenne. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a OLIVETO LARIO il
[...]
29/06/2012, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di OLIVETO LARIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/04/2025 Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
209/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CORDIOLI FABIO
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.10.1974 con il patrocinio dell'avv. FILIGURA FRANCESCO
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONCLUSIONI:
dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
ordinare al Comune di Oliveto Lario di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione.
Il figlio minore : Per_1
sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre;
manterrà la residenza nella casa sita in Oliveto Lario (LC), Via Bezzecca 8/A;
il Sig. potrà prendere e tenere con sé il figlio , a settimane alterne (e cioè un CP_1 Per_1
fine settimana sì e uno no), il sabato pomeriggio a partire dalle ore 14:00 prelevandolo dall'abitazione di cui sopra ed ivi riportandolo la domenica entro le ore 20:00;
il figlio minore trascorrerà le festività sotto indicate con la madre o il padre come da Per_1
calendario di cui infra, alternando il tempo da trascorrere con un genitore con quello da trascorrere con l'altro, suddividendo le giornate di condivisione in due parti, dalle 11:00 alle
16:00 e dalle 16:00 alle 21:00, e pertanto:
nell'anno 2025 trascorrerà la mattina (dalle 11:00 alle 16:00) di Pasqua con il padre e il pomeriggio (dalle 16:00 alle 21:00) con la madre, la mattina del Lunedì dell'Angelo con la madre e il pomeriggio con il padre, il 25 aprile con la madre, l'1 maggio con il padre, il 2 giugno con la madre, l'1 novembre con il padre, l'8 dicembre con la madre, la mattina di Natale con la madre e il pomeriggio con il padre, la mattina del 26 dicembre con il padre e il pomeriggio con la madre;
a partire dalla Pasqua 2026 la calendarizzazione di cui sopra sarà invertita quanto alla posizione dei due genitori e così in via alternata negli anni a seguire;
per quanto riguarda le festività dell'1 e del 6 gennaio i coniugi si metteranno di volta in volta d'accordo sulla base degli impegni di (S. Silvestro e presepe vivente); Per_1
il Sig. avrà facoltà di prendere e tenere con sé il figlio minore per 2 giorni CP_1 Per_1
consecutivi durante le vacanze invernali con preavviso da comunicare alla Sig.ra almeno Pt_1
2 settimane prima;
ciascun genitore avrà facoltà di prendere e tenere con sé il figlio minore per 2 Per_1 settimane, non consecutive, durante le vacanze estive, previamente comunicandolo all'altro entro il 30 giugno di ciascun anno;
il figlio minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
Per_1
inoltre trascorrerà con i genitori il giorno dei rispettivi compleanni di questi ultimi,
il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per CP_1 Pt_1
, l'importo di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Per_1
conto corrente intestato alla madre con decorrenza dal primo mese solare successivo alla sottoscrizione dell'accordo di separazione, con rivalutazione Istat annuale.
I Sigg.ri e si assumeranno, inoltre, in ragione del 50% ciascuno, l'onere CP_1 Pt_1
connesso alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lecco del 29/03/2018 di seguito ritrascritto:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre - scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
L'abitazione coniugale:
posta al piano terreno dell'immobile di proprietà del Sig. , sito in Oliveto Lario (LC), CP_1
Via Bezzecca 8/A, viene assegnata alla Sig.ra con tutti quanti gli arredi e le suppellettili Pt_1
a corredo, tutti di proprietà di quest'ultima, ad eccezione dell'arredo del bagno che viene comunque lasciato nell'immobile.
Il Sig. : CP_1
- corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contribuzione al di lei mantenimento, l'importo di € Pt_1
300,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico, dal primo mese solare successivo alla sottoscrizione dell'accordo di separazione, sul conto corrente le cui coordinate la Sig.ra vorrà comunicare entro il termine di 10 giorni antecedente la prima scadenza dei Pt_1
pagamenti surriferiti, con rivalutazione Istat annuale;
-al solo scopo di favorire la definizione in via conciliativa della separazione, si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, Pt_1
l'importo una tantum di € 7.000,00 quale ulteriore contributo al mantenimento come già previsto e disciplinato al punto che precede;
- provvederà, entro il 31 ottobre di ciascun anno, alla consegna presso l'abitazione coniugale, a proprie cure e spese, anche a mezzo di soggetti terzi, di una quantità pari a 20 q di legna da ardere per 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
- si impegna a trasferirsi dalla casa coniugale ad altro immobile, adeguato ad ospitare il figlio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione con l'intesa che a partire dalla data di trasferimento i costi attinenti alle utenze della casa coniugale resteranno integralmente a carico della Sig.ra contestualmente comunicando alla Sig.ra il relativo indirizzo;
Pt_1 Pt_1
- si impegna a prelevare dall'immobile di cui sopra i propri effetti personali, l'abbigliamento e varie attrezzature, ivi comprese quelle attinenti all'attività lavorativa entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione.
La Sig.ra Pt_1 - riconsegnerà al Sig. la tessera bancomat, tagliata in almeno n. 2 parti, dopo il primo CP_1 pagamento di cui ai punti che precedono, con l'impegno di costui a mantenere nel frattempo capiente il relativo conto affinché alla medesima sia consentito effettuare le ordinarie spese di mantenimento per sé e per il figlio;
in ogni caso, a far data da detto primo pagamento, la Sig.ra si asterrà dall'utilizzare la tessera bancomat;
Pt_1
-provvederà alla voltura a proprio nome delle utenze tutte (gas, energia elettrica, acqua, ecc.) entro 30 giorni dal trasferimento del Sig. . CP_1
I coniugi:
- vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- resteranno esclusivi titolari dei rispettivi conti correnti bancari o postali e/o depositi titoli come da attuale intestazione;
- resteranno esclusivi proprietari dei veicoli rispettivamente intestati allo stato a ciascuno di essi;
-si danno atto che, con la formalizzazione della separazione, gli eventuali assegni familiari verranno percepiti dalla Sig.ra genitore collocatario;
il figlio minore resterà Pt_1 Per_1
fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50%; le detrazioni relative alle spese straordinarie per il figlio minore verranno fruite da ciascun genitore pro quota al 50% Per_1
con impegno ad intestare i relativi documenti di spesa al figlio, ove consentito;
- reciprocamente autorizzano sin d'ora le autorità competenti al rilascio di passaporto e documento di identità valido per l'espatrio proprio e del figlio minore;
Per_1
- dichiarano di avere già disciplinato ed estinto ogni reciproca pretesa economica anteriormente alla sottoscrizione dell'accordo di separazione e di null'altro avere a pretendere reciprocamente fatto salvo quanto sopra esposto.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario il 29/06/2012 a OLIVETO LARIO e dalla loro unione è nato il figlio in data 23/12/2013, minorenne. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a OLIVETO LARIO il
[...]
29/06/2012, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di OLIVETO LARIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/04/2025 Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada