Art. 3.
I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'albo professionale di cui al precedente articolo dovranno presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere sottoposti alla prova teorico-pratica, allegando i seguenti documenti:
a) diploma di conseguita idoneita' alle funzioni di centralinista telefonico rilasciato da una scuola autorizzata o dalla direzione di uno dei corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell' art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , modificato con legge 4 maggio 1951, n. 456 ;
b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista e' esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira.
I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'albo professionale di cui al precedente articolo dovranno presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere sottoposti alla prova teorico-pratica, allegando i seguenti documenti:
a) diploma di conseguita idoneita' alle funzioni di centralinista telefonico rilasciato da una scuola autorizzata o dalla direzione di uno dei corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell' art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , modificato con legge 4 maggio 1951, n. 456 ;
b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista e' esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira.