Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2002, n. 7519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7519 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOM075 19 0 REPUBBLIC ITALIA POLOLO ALIANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locogiae e SEZIONE TERZA CIVILE confectione der termine pal Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pericolo fenok - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 23639/99 2501199 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Cron. 20875 Consigliere Dott. MI VARRONE Rep.1538 - Consigliere PURCARO Dott. Italo Consigliere Dott. Gianfranco MANZO Ud.18/02/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CI CASSAZIANE- UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copla studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 155 BASILE CA IC, BASILE CONO MICHELE, nella 2211AG. 2002 IL CANCELLIERE qualità di eredi di IL PO LO, elettivamente presso lo domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, €0,77 1.1500 difesidell'avvocato ANTONELLA EPIFANIO, studio CANCELLERI dall'avvocato VALERIO GRILLO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TOZZO EMILIA;
394062 - intimata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 02501/00 proposto da: e sul 2° ricorso nо Rilasciata copia legale us prose uncone 2002 TOZZO EMILIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA al Sig. GRILLO mast accipher per diritti € 6,20 + 2 459 MUZIO CLEMENTI 18, lo studio dell'avvocato presso 276 2002 IL CANCELLIERE -1- ANNUNZIATO SAMMARCO, che la difende unitamente all'avvocato LEONARDO SGANGA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BASILE CA IC, BASILE CONO MICHELE;
- intimati avverso la sentenza n. 400/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, emessa il 02/12/98; RG.1003/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato ANNUNZIATO SAMMARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per accoglimento del ricorso principale assorbimento dell'incidentale. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto notificato il 14 marzo 1988 LO IL PO intimava a IL ZZ sfratto per morosità dall'immobile (sottoscala) datole in locazione e la citava per la convalida davanti al Pretore. La ZZ, costituendosi, negava l'esistenza del contratto di locazione e proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisto dell'immobile per usucapione. Il Pretore di Vibo Valentia, con la sentenza depositata il 10 novembre 1994, rigettava la domanda attorea ed accoglieva la domanda riconvenzionale della ZZ, dichiarandola proprietaria del locale oggetto di causa. Il IL proponeva appello sostenendo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e l'erronea valutazione delle risultanze di m causa. La OZ si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Vibo Valentia, con la sentenza depositata il 21 dicembre 1998, dichiarava inammissibile l'appello perché proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, non essendo detto termine soggetto a sospensione feriale nelle cause di sfratto (art.3 della legge 7 ottobre 1969 n.742). Non provvedeva, poi, sulle spese processuali, ritenendo che l'appellata non si fosse costituita. Avverso la sentenza del Tribunale Carlo Felice IL e ON MI IL, quali eredi di LO IL PO, hanno proposto ricorso per cassazione. IL OZ ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Motivi della decisione. 3 1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.).
2. Nella discussione orale del ricorso il procuratore dell'intimata ha sostenuto che il ricorso principale proposto dagli eredi dell'attore LO IL PO dovrebbe essere dichiarato d'ufficio inammissibile per la mancata prova, nei ricorrenti, della qualità di eredi, considerato che dagli atti di causa risulta soltanto la prova della morte del detto attore (avvenuta il 16 luglio 1996), ma non che gli eredi siano i due attuali ricorrenti. La tesi non può essere condivisa. I due ricorrenti principali hanno proposto il presente ricorso "nella loro qualità di eredi" di LO IL PO, che aveva instaurato il presente processo ed aveva partecipato al giudizio di appello. La detta qualità non è stata in alcun modo posta in dubbio nel controricorso e ricorso incidentale della ZZ, che infatti è stato proposto nei confronti dei due ricorrenti principali. Ogni contestazione sulla sussistenza della qualità stessa deve ritenersi perciò preclusa. Non può, infatti, ammettersi che tale potere di contestazione possa essere ritardato fino ad essere esercitato in un momento processuale nel quale non è più consentito alla controparte di fornire la prova della affermata qualità di erede mediante la produzione documentale prevista dall'art.372 c.p.c.. In tal modo si finirebbe con il consentire e premiare un comportamento processuale del difensore contrario al dovere di lealtà posto dall'art. 88 c.p.c.. 5 Né vale richiamare come ha fatto la difesa della parte controricorrente il potere di ufficio di rilevare e dichiarare le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nel caso di specie: il difetto di legittimazione dei ricorrenti). L'inammissibilità sussisterebbe soltanto ove i due ricorrenti principali non fossero gli eredi della persona che ha partecipato alle precedenti fasi del giudizio. Ma tale circostanza di fatto non risulta dagli atti e la semplice contestazione che non è stata fornita la prova della qualità di eredi (affermata a fondamento del ricorso per cassazione) si sarebbe dovuta sollevare nel controricorso e ricorso incidentale, il cui contenuto, al contrario, presuppone necessariamente la sussistenza della detta qualità, essendo stata la censura della sentenza impugnata diretta contro gli stessi eredi. 3.- Con l'unico motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n.742 sostenendo che la ن س ت ا sospensione dei termini durante il periodo feriale è esclusa dall'art. 3 della detta legge per le cause in materia di sfratto solo per la fase di tipo sommario, la quale si conclude con la pronuncia dell'ordinanza di convalida o con il diniego della stessa, mentre trova applicazione per la successiva fase a rito ordinario. Consegue che l'appello proposto dopo un anno e quattro giorni dal deposito della sentenza appellata doveva essere ritenuto tempestivo. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nell'affermare che, nei procedimenti di convalida di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta 5 6 nell'art.3 della legge 7 ottobre 1969 n.742 in relazione all'art.92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12), solo per la fase di tipo sommario, la quale si conclude con la pronunzia della ordinanza di convalida o con il diniego della stessa, e presenta per sua natura carattere di urgenza. La detta sospensione, invece, trova applicazione, ai sensi del principio generale fissato dall'art. 1 della citata legge n.742 del 1969, nella successiva fase a rito ordinario (v., tra le altre, Cass. 11 gennaio 1989 n.66; 5 maggio 1983 n.3077; 11 gennaio 1982 n.114). Consegue che è errata la sentenza impugnata, nella quale si è negato che la sospensione dei termini prevista dalla legge n.742/1969 fosse applicabile al termine per proporre appello avverso la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. A seguito dell'applicazione di گیا detta sospensione, l'appello proposto dal IL era tempestivo, onde è errata la sentenza impugnata, che lo ha dichiarato inammissibile per tardività. 4.- L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, con cui si lamenta la omessa pronunzia sulle spese processuali del giudizio di appello. 5.- In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, divenuta competente a seguito della normativa istitutiva del giudice unico di primo grado (d. lgs. 18 febbraio 1998 n.51). Il giudice di rinvio pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 6 7
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 18 febbraio 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore from theder Еший и IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 05.02 Aletio 100 129, 11 Agenzia delle Entrate 14.05.12 Ufficio di Roma: 20,66 Iscritto a ruolo il ... Art. n. 14.11. TC 149,77 7