Decreto cautelare 27 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 7044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7044 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10486/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10486 del 2021, proposto da Giuseppina Marchi’, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Libertà;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna - Sede di Cal, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EN IV, NO AR, RA OR, RI ER RC, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Barrile, Luciano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Barrile in Palermo, via P.Pe di Villafranca n. 10;
per l’annullamento, previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.:
- della nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, con la quale è stata disposta l’esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;
- della Comunicazione di Esclusione emessa dall’A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021, prot. n. 13377;
- della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;
- nota dell’USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021, prot. n. 0014290;
- dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;
- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall’Ufficio Scolastico di Caltanissetta-Enna;
- per quanto di ragione dei Provvedimenti Ministeriali presupposti, e segnatamente:
- Decreto Ministro dell’Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento;
- Decreto Ministro dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente (doc.13);
- la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell’ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all’estero, e conseguenti.
PER IL RICONOSCIMENTO
- del diritto della ricorrente all’inserimento nella I Fascia delle G.P.S. Sostegno e nella I fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l’Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell’art. 7, comma 4, lettera e) dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l’inserimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, in corso di riconoscimento”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna - Sede di Cal e di EN IV e di NO AR e di RA OR e di RI ER RC;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa CA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19.08.2021 la ricorrente, insieme ad altri ricorrenti, ha impugnato dinanzi al Tar Sicilia, Sede di Palermo, gli atti in epigrafe, con i quali gli Uffici territorialmente competenti del Ministero intimato hanno disposto la esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze – dei candidati, tra gli altri, in possesso di Abilitazione all’Insegnamento e Specializzazione sul Sostegno conseguiti all’estero, privi del riconoscimento ministeriale nel termine fissato dal D.M. n. 51 del 3.3.2021 che ha avviato la relativa procedura.
2. Con Ordinanza n. 2699/2021, depositata in data 28.09.2021, il T.A.R. Sicilia ha dichiarato “ la propria incompetenza in ordine alla impugnativa degli atti in epigrafe ” indicando “ quale giudice competente il Tar Lazio – Roma ”.
3. La ricorrente ha dunque riassunto il ricorso dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., dichiarando l’onere di contributo “ già assolto all’atto del deposito del ricorso introduttivo al TAR Sicilia n.r.g. 1485/2021 ”, chiedendo altresì disporsi la riunione con il giudizio di riassunzione proposto dagli altri ricorrenti, pendente dinanzi a questo Tribunale al n.r.g. 9552/2021, e riproponendo le censure già formulate.
4. Nello specifico, la ricorrente - premesso di avere conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero, attraverso la “Evergood Advisors Campus University”, di avere presentato apposita domanda sia al Ministero dell’Istruzione che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenerne il riconoscimento, nonché di avere proposto domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S, a fronte delle note indicate, con cui è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. sul presupposto del possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero ma privo del riconoscimento ministeriale, ha lamentato:
- “ VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA DALL’ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL’O.M. 60/2020 DEL 10.7.2020. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO ”;
- “ ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL’ART. 3 COST. ”;
- “ ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL’AVVIO AL LAVORO E ALL’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL’ART. 4 COST.E 51 COST. ”.
5. Si è costituita per resistere l’Amministrazione intimata.
6. Si sono altresì costituite le controinteressate sigg.re IV, AR, OR e RC, eccependo l’inammissibilità del gravame sotto plurimi profili, oltre a chiederne la reiezione nel merito.
7. Con ordinanza n. 7015 del 3.12.2021 è stata respinta l’istanza cautelare ritenendo la non regolarità del contraddittorio e con ordinanza del Consiglio di Stato n. 1731 del 14.4.2022, pur confermando la regolarità del contraddittorio, è stata comunque respinta l’istanza cautelare in quanto non assistita da apprezzabili profili di fumus boni iuris , anche tenuto conto delle indagini in corso sulla liceità di alcuni titoli dichiaratamente ottenuti all’estero, secondo quanto rappresentato dal Ministero.
8. In seguito, la ricorrente non più svolto difese e, in vista della decisione nel merito del ricorso, con ordinanza n. 14837 del 4.07.2025, il Tribunale ha disposto un’istruttoria a carico del Ministero con riferimento allo stato dell’indagine.
9. L’incombente è stato adempiuto con deposito dell’11.09.2025.
10. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 23.01.2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams, la causa è stata infine introitata per la decisione.
11. Il ricorso, come correttamente eccepito dalle controinteressate evocate in giudizio, è inammissibile; esso, comunque, è altresì infondato nel merito.
11.1. Invero, sotto il profilo in rito il Collegio rileva – in linea con quanto già deciso dal Tribunale con la sentenza n. 17060/2025, non appellata, che ha definito il connesso ricorso n.r.g. 9552/2021 – che con il ricorso introduttivo dinanzi al Tar Sicilia la ricorrente, con numerosi altri aspiranti all’inserimento nelle graduatorie di cui si discute, ha impugnato contestualmente i provvedimenti di sostanziale esclusione da tali graduatorie, rispettivamente assunti dai vari Uffici scolastici di Palermo, Catania, Caltanissetta-Enna, Ragusa, e Messina.
Per costante giurisprudenza – cfr. ex multis Cons St., nn. 382/2019, e 292/2017 – nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti.
Due, pertanto, sono i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo: uno positivo, riconducibile all’identità di petitum ; l’altro negativo, costituito dall’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; entrambi i requisiti, tuttavia, non ricorrevano nella specie, con la conseguenza che il ricorso introduttivo del giudizio non avrebbe dovuto essere proposto in via collettiva.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che il petitum dell’azione impugnatoria davanti al giudice amministrativo è, in linea generale, circoscritto ad un solo provvedimento, mentre è ammessa in via eccezionale l’impugnazione di più atti con un solo ricorso (cumulativo) quando tra essi sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale. Ma detta connessione non sussiste nel caso di specie, in quanto oggetto dell’impugnazione sono singole determinazioni individuali assunte in relazione alle richieste (tra loro evidentemente antagoniste) di inserimento nelle graduatorie provinciali rispettivamente formulate da ciascuno dei ricorrenti, ivi inclusa la odierna ricorrente, in relazione agli ambiti provinciali di rispettivo interesse.
Non emerge, pertanto, alcuna connessione procedimentale o funzionale, potendo ciascuna controversia individuale essere decisa indipendentemente dalle altre.
11.2. Ciò chiarito, e in disparte gli esiti dell’indagine sulla liceità dei titoli vantati, tra gli altri, anche dalla ricorrente, di cui agli atti depositati dal resistente Ministero, le questioni sollevate sono comunque infondate nel merito.
Invero, l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020, recante la disciplina per le “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, prevede testualmente all’art. 7, comma 4 lett. e) che “ Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara…i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”.
Nella fattispecie, il Ministero ha chiarito e, soprattutto, documentato in atti, che “ presso lo scrivente ufficio non è pervenuta alcuna valida istanza da parte della [ricorrente] , né alcun documento allegato inerente ad un titolo estero ma è pervenuto solamente un messaggio pec (privo di qualsiasi firma) da Agency Service & Consulting nel quale si comunicava di essere delegati alla sola trasmissione dell’istanza (…) inerente un presunto titolo di studio estero in “sostegno didattico europeo” rilasciato da Unimorfe international University ”.
A fronte di tale puntuale deduzione sull’assenza di qualsivoglia documentazione abilitante, la ricorrente nulla ha dedotto; ne consegue che risulta accertato in atti che la stessa non aveva comunque titolo all’inserimento, neanche provvisorio, negli elenchi di cui si discute, per aver irritualmente proposto la relativa domanda (in quanto priva dei pur minimi elementi essenziali richiesti dalla normativa interna), come giustamente evidenziato nelle difese, nonché nella gravata nota emessa dal Ministero in data 14.07.2021 prot. n. 20446, che dunque è scevra dai vizi denunciati.
12. In conclusione, per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
13. Le spese di lite, nondimeno, possono essere compensate in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, comunque, infondato nel merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
CA MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA MA | LE ST |
IL SEGRETARIO