TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 7044
TAR
Decreto cautelare 27 ottobre 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2021
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TAR
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il Collegio rileva che con il ricorso introduttivo dinanzi al Tar Sicilia la ricorrente, con numerosi altri aspiranti, ha impugnato contestualmente i provvedimenti di sostanziale esclusione dalle graduatorie. Per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo è ammissibile solo se sussistono congiuntamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti. Due sono, pertanto, i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo: uno positivo, riconducibile all'identità di petitum; l'altro negativo, costituito dall'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; entrambi i requisiti, tuttavia, non ricorrevano nella specie, con la conseguenza che il ricorso introduttivo del giudizio non avrebbe dovuto essere proposto in via collettiva. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che il petitum dell’azione impugnatoria davanti al giudice amministrativo è, in linea generale, circoscritto ad un solo provvedimento, mentre è ammessa in via eccezionale l’impugnazione di più atti con un solo ricorso (cumulativo) quando tra essi sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale. Ma detta connessione non sussiste nel caso di specie, in quanto oggetto dell’impugnazione sono singole determinazioni individuali assunte in relazione alle richieste (tra loro evidentemente antagoniste) di inserimento nelle graduatorie provinciali rispettivamente formulate da ciascuno dei ricorrenti, ivi inclusa la odierna ricorrente, in relazione agli ambiti provinciali di rispettivo interesse. Non emerge, pertanto, alcuna connessione procedimentale o funzionale, potendo ciascuna controversia individuale essere decisa indipendentemente dalle altre.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    L'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 prevede che qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. Nella fattispecie, il Ministero ha chiarito e documentato che presso lo scrivente ufficio non è pervenuta alcuna valida istanza da parte della ricorrente, né alcun documento allegato inerente ad un titolo estero ma è pervenuto solamente un messaggio pec (privo di qualsiasi firma) da Agency Service & Consulting nel quale si comunicava di essere delegati alla sola trasmissione dell’istanza inerente un presunto titolo di studio estero in “sostegno didattico europeo” rilasciato da Unimorfe international University. A fronte di tale puntuale deduzione sull’assenza di qualsivoglia documentazione abilitante, la ricorrente nulla ha dedotto; ne consegue che risulta accertato in atti che la stessa non aveva comunque titolo all’inserimento, neanche provvisorio, negli elenchi di cui si discute, per aver irritualmente proposto la relativa domanda (in quanto priva dei pur minimi elementi essenziali richiesti dalla normativa interna), come giustamente evidenziato nelle difese, nonché nella gravata nota emessa dal Ministero in data 14.07.2021 prot. n. 20446, che dunque è scevra dai vizi denunciati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il Collegio rileva che con il ricorso introduttivo dinanzi al Tar Sicilia la ricorrente, con numerosi altri aspiranti, ha impugnato contestualmente i provvedimenti di sostanziale esclusione dalle graduatorie. Per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo è ammissibile solo se sussistono congiuntamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti. Due sono, pertanto, i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo: uno positivo, riconducibile all'identità di petitum; l'altro negativo, costituito dall'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; entrambi i requisiti, tuttavia, non ricorrevano nella specie, con la conseguenza che il ricorso introduttivo del giudizio non avrebbe dovuto essere proposto in via collettiva. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che il petitum dell’azione impugnatoria davanti al giudice amministrativo è, in linea generale, circoscritto ad un solo provvedimento, mentre è ammessa in via eccezionale l’impugnazione di più atti con un solo ricorso (cumulativo) quando tra essi sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale. Ma detta connessione non sussiste nel caso di specie, in quanto oggetto dell’impugnazione sono singole determinazioni individuali assunte in relazione alle richieste (tra loro evidentemente antagoniste) di inserimento nelle graduatorie provinciali rispettivamente formulate da ciascuno dei ricorrenti, ivi inclusa la odierna ricorrente, in relazione agli ambiti provinciali di rispettivo interesse. Non emerge, pertanto, alcuna connessione procedimentale o funzionale, potendo ciascuna controversia individuale essere decisa indipendentemente dalle altre.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    L'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 prevede che qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. Nella fattispecie, il Ministero ha chiarito e documentato che presso lo scrivente ufficio non è pervenuta alcuna valida istanza da parte della ricorrente, né alcun documento allegato inerente ad un titolo estero ma è pervenuto solamente un messaggio pec (privo di qualsiasi firma) da Agency Service & Consulting nel quale si comunicava di essere delegati alla sola trasmissione dell’istanza inerente un presunto titolo di studio estero in “sostegno didattico europeo” rilasciato da Unimorfe international University. A fronte di tale puntuale deduzione sull’assenza di qualsivoglia documentazione abilitante, la ricorrente nulla ha dedotto; ne consegue che risulta accertato in atti che la stessa non aveva comunque titolo all’inserimento, neanche provvisorio, negli elenchi di cui si discute, per aver irritualmente proposto la relativa domanda (in quanto priva dei pur minimi elementi essenziali richiesti dalla normativa interna), come giustamente evidenziato nelle difese, nonché nella gravata nota emessa dal Ministero in data 14.07.2021 prot. n. 20446, che dunque è scevra dai vizi denunciati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 7044
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7044
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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