Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2025, proposto da
Althea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bellona, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della ordinanza dirigenziale n.4/2024 del 06.12.2024, notificata il successivo 10.12.2024, con cui il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bellona (CE) ingiungeva alla ricorrente la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi dell’art.31 D.P.R.380/2001 smi;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi e per quanto di ragione, i sopralluoghi dell’UTC ove esistenti e la comunicazione di avvio del procedimento prot.n.6157 del 15.07.2024, richiamata anche nel provvedimento di cui alla lett.a) che precede nonché, ove diversamente interpretato, il Regolamento per l’occupazione con dehors approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 26.07.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Bellona le ha ingiunto di rimuovere il manufatto realizzato con SCIA prot. n. 1333 del 26 febbraio 2016 ritenuto abusivo in quanto l’autorizzazione al suo mantenimento risulta <<decaduta, in quanto ai sensi dell’art. 5, comma 3 del regolamento [per l’occupazione con dehors approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26 luglio 2013] essa ha validità massima [di] cinque anni>>.
Premette la ricorrente che:
- dal 2005 gestisce una struttura ricettiva extra – alberghiera (licenza agro-turistica di Country house) regolarmente autorizzata anche per la somministrazione di cibi e bevande;
- con SCIA del 26 febbraio 2016 comunicava al Comune la realizzazione di un gazebo (con struttura portante in ferro ancorata con bulloni) per la somministrazione di alimenti tipici del territorio:
- ciò, nondimeno, il Comune adottava il provvedimento impugnato.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Non si è costituito il Comune intimato.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 359 del 19 febbraio 2025.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Fondato e assorbente il motivo con il quale parte ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti per adottare l’atto.
Segnatamente, il Comune nel provvedimento ha fatto riferimento al regolamento sull’occupazione con dehors attribuendo quindi alla SCIA presentata nel 2016 per la realizzazione del gazebo di cui è causa una valenza quinquennale.
Di contro deve osservarsi come dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (non oggetto di alcuna contestazione da parte del Comune neppure costituito in giudizio) non risulta che la SCIA del 2016 avesse una durata temporanea non essendovi alcun riferimento alla normativa citata dal Comune nell’atto relativa alla occupazione con dehors.
Da tutto quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Bellona al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato qualora dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO OR, Presidente
AO NI, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NI | LO OR |
IL SEGRETARIO