Articolo 7 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 6Articolo 8
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19 marzo 2004
Art. 7. 1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 424 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato). - Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408.».
- Per il testo dell' art. 408 del codice civile vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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