Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 475
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse rivolto contro l'intimazione di pagamento del 2024 e non direttamente contro la cartella del 2011, pertanto l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla Regione Calabria è stata disattesa.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la notifica della cartella nel 2011 e un atto interruttivo nel 2014, tra quest'ultimo e l'intimazione del 2024 sia trascorso un periodo superiore ai nove anni, eccedendo il termine triennale di prescrizione per il bollo auto, in assenza di ulteriori atti interruttivi validamente notificati. Pertanto, il credito è prescritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 475
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 475
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo