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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1652/2024 depositato il 05/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024326238000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 19/04/2024 e depositato presso questa Corte, la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, adiva l'intestata Giustizia Tributaria per chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249001289786000 e delle cartelle di pagamento sottese: n. 03020110024326238000, notificata il 30/11/2011, relativa a Tassa Automobilistica anni 2005 e 2006.
A fondamento del gravame, la ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta n. 03020110024326238000 e, in subordine, la prescrizione del credito tributario maturata nel lungo lasso di tempo intercorso tra la notifica della cartella (asseritamente mai avvenuta o comunque risalente al 2011) e l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SI (AdER), depositando controdeduzioni con le quali rivendicava la legittimità del proprio operato. L'Agente della SI produceva documentazione attestante la regolare notifica della cartella di pagamento n. 03020110024326238000 in data 30/11/2011 e deduceva la presenza di atti interruttivi della prescrizione, specificamente l'intimazione di pagamento n.
03020149008100509000, notificata il 24/10/2014.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'impugnazione della cartella del 2011 nel 2024 fosse ampiamente fuori termine. Nel merito,
l'Ente impositore ribadiva la fondatezza della pretesa tributaria, escludendo la maturata prescrizione in virtù degli atti notificati da AdER.
All'udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla Regione
Calabria. Il ricorso non è rivolto direttamente contro la cartella del 2011 in via autonoma, bensì contro l'intimazione di pagamento del 2024, atto che consente di far valere vizi propri o l'omessa/invalida notifica degli atti presupposti, nonché eventi estintivi del credito (come la prescrizione) maturati successivamente alla notifica del titolo esecutivo.
Passando al merito della controversia, il fulcro del giudizio risiede nell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente riguardo al credito per tassa automobilistica portato dalla cartella n.
03020110024326238000.
È giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 23397/2016) che la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la cosiddetta "novazione" del titolo giudiziale, con la conseguenza che il termine di prescrizione applicabile rimane quello proprio della natura del tributo e non quello decennale ex art. 2953
c.c. Nel caso della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è triennale (art. 5 D.L. n. 953/1982).
Dagli atti di causa emerge che la cartella sottesa risulta regolarmente notificata il 30/11/2011. L'Agente della
SI ha documentato un atto interruttivo intermedio: l'intimazione di pagamento n.
03020149008100509000, notificata il 24/10/2014. L'atto successivamente impugnato nel presente giudizio
è l'intimazione di pagamento n. 03020249001289786000, la cui notifica è avvenuta nel febbraio 2024.
Tra la notifica dell'atto interruttivo del 24/10/2014 e l'emissione/notifica dell'intimazione del 2024 è intercorso un periodo superiore ai nove anni. Il termine di prescrizione per il bollo auto è triennale rimanga tecnicamente triennale), il credito risulta ampiamente prescritto per mancanza di ulteriori atti interruttivi validamente notificati nel decennio 2014-2024.
Le resistenti non hanno fornito prova di ulteriori notifiche (comunicazioni di fermo amministrativo, preavvisi di ipoteca o altre intimazioni) idonee a interrompere il decorso del termine prescrizionale tra il 2014 e il 2024. Pertanto, l'eccezione di prescrizione formulata dalla sig.ra Ricorrente_1 deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle in essa contenute.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. In accoglimento della richiesta formulata in ricorso, le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03020249001289786000 e la sottesa cartella n. 03020110024326238000 per inttervenuta prescrizione del credito.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate-SI e la Regione Calabria, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in RO, addì 11/02/2025.
Il Giudice monocratico
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1652/2024 depositato il 05/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024326238000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 19/04/2024 e depositato presso questa Corte, la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, adiva l'intestata Giustizia Tributaria per chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249001289786000 e delle cartelle di pagamento sottese: n. 03020110024326238000, notificata il 30/11/2011, relativa a Tassa Automobilistica anni 2005 e 2006.
A fondamento del gravame, la ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta n. 03020110024326238000 e, in subordine, la prescrizione del credito tributario maturata nel lungo lasso di tempo intercorso tra la notifica della cartella (asseritamente mai avvenuta o comunque risalente al 2011) e l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SI (AdER), depositando controdeduzioni con le quali rivendicava la legittimità del proprio operato. L'Agente della SI produceva documentazione attestante la regolare notifica della cartella di pagamento n. 03020110024326238000 in data 30/11/2011 e deduceva la presenza di atti interruttivi della prescrizione, specificamente l'intimazione di pagamento n.
03020149008100509000, notificata il 24/10/2014.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'impugnazione della cartella del 2011 nel 2024 fosse ampiamente fuori termine. Nel merito,
l'Ente impositore ribadiva la fondatezza della pretesa tributaria, escludendo la maturata prescrizione in virtù degli atti notificati da AdER.
All'udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla Regione
Calabria. Il ricorso non è rivolto direttamente contro la cartella del 2011 in via autonoma, bensì contro l'intimazione di pagamento del 2024, atto che consente di far valere vizi propri o l'omessa/invalida notifica degli atti presupposti, nonché eventi estintivi del credito (come la prescrizione) maturati successivamente alla notifica del titolo esecutivo.
Passando al merito della controversia, il fulcro del giudizio risiede nell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente riguardo al credito per tassa automobilistica portato dalla cartella n.
03020110024326238000.
È giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 23397/2016) che la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la cosiddetta "novazione" del titolo giudiziale, con la conseguenza che il termine di prescrizione applicabile rimane quello proprio della natura del tributo e non quello decennale ex art. 2953
c.c. Nel caso della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è triennale (art. 5 D.L. n. 953/1982).
Dagli atti di causa emerge che la cartella sottesa risulta regolarmente notificata il 30/11/2011. L'Agente della
SI ha documentato un atto interruttivo intermedio: l'intimazione di pagamento n.
03020149008100509000, notificata il 24/10/2014. L'atto successivamente impugnato nel presente giudizio
è l'intimazione di pagamento n. 03020249001289786000, la cui notifica è avvenuta nel febbraio 2024.
Tra la notifica dell'atto interruttivo del 24/10/2014 e l'emissione/notifica dell'intimazione del 2024 è intercorso un periodo superiore ai nove anni. Il termine di prescrizione per il bollo auto è triennale rimanga tecnicamente triennale), il credito risulta ampiamente prescritto per mancanza di ulteriori atti interruttivi validamente notificati nel decennio 2014-2024.
Le resistenti non hanno fornito prova di ulteriori notifiche (comunicazioni di fermo amministrativo, preavvisi di ipoteca o altre intimazioni) idonee a interrompere il decorso del termine prescrizionale tra il 2014 e il 2024. Pertanto, l'eccezione di prescrizione formulata dalla sig.ra Ricorrente_1 deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle in essa contenute.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. In accoglimento della richiesta formulata in ricorso, le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03020249001289786000 e la sottesa cartella n. 03020110024326238000 per inttervenuta prescrizione del credito.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate-SI e la Regione Calabria, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in RO, addì 11/02/2025.
Il Giudice monocratico