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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 24/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 822 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Calangianus alla Via V. Emanuele n.4, presso lo Studio dell'Avv. Gabriele Mariotti,
c.f. , il quale lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
Ricorrente contro
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Raffa Garzia n.5, presso e nello Studio dell'Avv.
AU NT, c.f. che la rappresenta e difende giusta delega allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente (rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni e confermate all'udienza del 6.3.2025):
1 In via principale, la revoca dell'assegno percepito dalla sig.ra disposto con Controparte_1 sentenza di divorzio n. 412/2008 del Tribunale di Nuoro così come successivamente modificato con
Decreto n. Cronol. 1444/2020 del Tribunale di Nuoro a far data dalla presentazione della domanda.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, la riduzione dell'assegno percepito dalla sig.ra così come modificato con Decreto n. Controparte_1
Cronol. 1444/2020 del Tribunale di Nuoro nella misura che sarà ritenuta di giustizia a far data dalla presentazione della domanda. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
Nell'interesse della parte resistente (rassegnate nel e confermate all'udienza del):
1) Rigettare la domanda del ricorrente, perché inammissibile, improcedibile e/o, comunque, infondata in fatto e in diritto;
2) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite.
Conclusioni del P.M.:
Si esprime parere favorevole al mantenimento delle attuali condizioni di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.9.2023, il ricorrente ha domandato la revoca Parte_1 dell'assegno divorzile in favore di previsto dalla sentenza di divorzio del Tribunale Controparte_1 di Nuoro n. 412/2008, così come successivamente modificato con il decreto n. 1444/2020 del
Tribunale di Nuoro.
Il ricorrente ha allegato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Bono, come annotato nei pubblici registri del Comune di Bono anno 1984 parte I Serie N.2.; che il Tribunale di Nuoro, con sentenza n.
412/2008 del 23/04/2008, emessa nel procedimento avente R.G. n. 65/2006, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e ha posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio pari a 125 euro mensili ed un assegno divorzile per la resistente pari a 230 euro mensili Per_1
e che, infine, col decreto n. 1444 del 22.10.2020, emesso dal Tribunale di Nuoro, è stato revocato l'assegno di mantenimento per il figlio ed è stato ridotto a 200 euro mensili l'assegno Per_1 divorzile per la CP_1
Il ricorrente ha, quindi, allegato i fatti sopravvenuti da cui desumere il peggioramento della propria condizione economica, dovuto anche alle maggiori spese connesse alla crescita del figlio Per_2 nato da una nuova relazione ed evidenziando, altresì, che dopo la separazione, la non ha mai CP_1 svolto né ricercato un'attività lavorativa.
Il ha, quindi, chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile. Pt_1
2 2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2023, si è costituita in giudizio
, contestando le avverse allegazioni e la mancata prova da parte del di Controparte_1 Pt_1 sopravvenuti giustificati motivi per la revisione dell'assegno divorzile.
La ha, quindi, descritto la propria situazione economica producendo documentazione a CP_1 dimostrazione del fatto che, dopo la separazione, ha svolto alcune attività lavorative e si è sempre attivata per ricercare un'occupazione.
In conclusione, la ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente. CP_1
3. Con provvedimento del 12.6.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.12.2023, rigettate le istanze di disposizione di indagini patrimoniali nei confronti degli ex coniugi,
è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. lettere a), b) e c).
All'udienza di discussione orale del 6.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
4. Il ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile stabilito in favore Pt_1 della ex moglie.
L'art. 9, co. 1, della l. 898/1970, che prevedeva: «qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6», è oggi sostituto dall'art. 473 bis.29 c.p.c., che prevede: «qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici».
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1984 del 2022), interpretando il previgente art. 9, co. 1, cit., ha chiarito che «in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass.
10133/2007; Cass. 14143/2014)».
Occorre ulteriormente precisare che è onere del allegare e dimostrare che dopo il decreto n. Pt_1
1444/2020 del Tribunale di Nuoro, che ha ridotto l'ammontare dell'assegno divorzile, già stabilito con la sentenza di divorzio n. 412/2008 del Tribunale di Nuoro, sono sopravvenute circostanze di
3 fatto che hanno modificato in peius la propria situazione economica ovvero che hanno modificato in melius quella della (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1984 del 2022 ove si legge: «l'onere CP_1 della prova, nel giudizio di revisione, non grava sul beneficiario dell'assegno, bensì sull'ex coniuge obbligato, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario (Cass..
15481/2017)»).
5. Il ha allegato le seguenti circostanze sopravvenute rilevanti, secondo la prospettazione del Pt_1 ricorrente, al fine di ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile: a) dalla separazione ad oggi, pur essendo giovane e in salute, la non ha mai lavorato né ha mai ricercato CP_1 un'occupazione lavorativa;
b) il presume che la sia amministratrice di sostegno della Pt_1 CP_1 madre, in quanto quest'ultima si trova invalida e allettata, e che percepisca, dunque, un rimborso spese e un'equa indennità; c) che la propria situazione economica è peggiorata in quanto il suo unico reddito è costituito da una pensione di ammontare complessivo pari ad € 1.348,26 da cui vanno sottratti 130,00 euro mensili in conseguenza del pignoramento presso terzi attivato dalla 200 CP_1 euro mensili a titolo d'assegno divorzile in favore della e 350 euro mensili quale rateo di un CP_1 finanziamento accesso per far fronte alle spese derivanti dai contenziosi in essere con la ex moglie, per la ristrutturazione dell'attuale casa d'abitazione e per estinguere il precedente finanziamento contratto per ristrutturare la ex casa familiare attualmente in uso alla d) che il è CP_1 Pt_1 invalido e deve sostenere dei costi per recarsi alle visite e per alcuni medicinali;
e) che, infine, le spese per il figlio nato in data [...] da un'altra relazione, sono aumentate in quanto Per_2 il figlio frequenta la scuola superiore, la palestra e il calcio.
6. La si è difesa affermando che il ricorrente ha omesso di provare nuovi fatti giustificativi per CP_1 una riduzione o una revoca dell'assegno divorzile che siano espressivi di un reale depauperamento delle sue condizioni economiche.
Più nello specifico, la convenuta ha allegato che non possono essere qualificate come peggioramento della situazione economica del le conseguenze economiche derivanti dal pignoramento Pt_1 presso terzi promosso dalla perché il non pagava l'assegno divorzile, che non può CP_1 Pt_1 costituire peggioramento della situazione economica la cessione volontaria di una quota della pensione e che, per la nascita del figlio il ha già ottenuto una diminuzione Per_2 Pt_1 dell'assegno divorzile con il decreto n. 1444/2020 del Tribunale di Nuoro.
Con riguardo alla propria condizione economica, la ha allegato di essere disoccupata e di non CP_1 percepire alcun reddito all'infuori dell'esiguo assegno divorzile, di essere impossibilitata per ragioni oggettive a trovare un'occupazione lavorativa, all'età di 62 anni, senza specifiche competenze, in un territorio che offre poche occasioni di lavoro e dopo aver dedicato la propria vita ad accudire il marito e i due figli e . La ha, altresì, allegato di essere attualmente impegnata Per_3 Per_1 CP_1
4 nell'accudimento della madre, , di anni 89, malata e allettata e ha negato di ricoprire Persona_4 la funzione di amministratrice di sostegno dell'anziana.
La ha allegato di aver sempre svolto l'attività di casalinga, di essersi iscritta alle liste di CP_1 collocamento dal 1996, di aver, comunque, svolto attività lavorativa dal 2002 al 2007 presso l'AIAS di Bono con contratti a tempo determinato, di aver lavorato per un breve periodo, nel 2010, come assistente domiciliare, di aver prestato attività di lavoro domestico per alcuni mesi nel 2020 e nel
2021 presso la casa di una persona anziana, attività che è stata interrotta in quanto la si è CP_1 infortunata in data 6.2.2021 con frattura della gamba sinistra e di aver percepito l'indennità di disoccupazione per parte delle annualità 2021 e 2022. La convenuta ha allegato, infine, di non aver potuto accedere al reddito di cittadinanza in quanto nel proprio nucleo familiare è presente la madre con un reddito complessivo superiore ai 6000 euro annui.
7. Sul piano istruttorio, il ha chiesto che il Tribunale disponesse indagini da parte della polizia Pt_1 tributaria sulla situazione economica della in quanto, a dire del ricorrente, non è possibile CP_1 accedere alle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni riguardanti terze persone.
L'indagine richiesta è del tutto esplorativa perché il non ha depositato alcun documento da Pt_1 cui si possa desumere che egli abbia esercitato il diritto di accesso c.d. difensivo ai documenti detenuti da pubbliche amministrazioni.
Il carattere esplorativo della richiesta istruttoria dev'essere anche apprezzato alla luce delle generiche allegazioni del in ordine al miglioramento della situazione economica della Pt_1 CP_1
7.1. Il non ha provato fatti sopravvenuti rispetto all'accertamento contenuto del decreto n. Pt_1
1444/2020 del Tribunale di Nuro, pubblicato in data, 22.10.2020 che giustifichino una revisione dell'assegno divorzile in favore della CP_1
Quanto al miglioramento economico della la circostanza secondo cui ella sarebbe CP_1 amministratrice di sostegno dell'anziana madre e percepirebbe, quindi, un rimborso spese e un'equa indennità è stata allegata in maniera dubitativa, è negata dalla e il ricorrente non ha provato il CP_1 fatto.
L'allegazione secondo cui la non avrebbe lavorato e non avrebbe cercato un lavoro dopo la CP_1 separazione e dopo il divorzio è irrilevante perché nell'ambito del presente giudizio non è possibile effettuare una nuova valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile.
Qualora si interpretasse tale affermazione come relativa al periodo successivo all'ottobre 2020 (ma l'allegazione, sotto questo profilo, difetta comunque di specificità), si osserva che l'allegazione è sfornita di supporto probatorio da parte del resistente che non ha nemmeno contestato tempestivamente ed in maniera specifica le allegazioni della in ordine all'attività lavorativa CP_1 svolta per il periodo di tempo successivo al 2006 (si rileva, infatti, che il ricorrente non ha depositato
5 le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e che le contestazioni di cui al verbale della prima udienza sono generiche).
Inoltre, la ha documentato di essere stata licenziata nell'aprile 2021 dal rapporto di lavoro di CP_1 badante, in seguito ad un incidente stradale, occorso in data 7.2.2021, che ha comportato la frattura biossea della gamba sinistra (cfr. doc. 12 e doc.
6-11 della convenuta). Con riguardo all'indennità di disoccupazione si precisa che essa è stata percepita per 340 giorni dal momento del licenziamento come si evince dal doc. 13 della convenuta.
A ciò si aggiunga che la convenuta ha attualmente 64 anni (62 anni al momento della deposito del ricorso), che non ha una specifica professionalità (cfr. documentazione del centro per l'impiego di
, che vive in un territorio che notoriamente offre scarse opportunità di lavoro (Comune di Per_5
Bono) e che è impegnata nell'accudimento della madre malata e allettata (cfr. allegazione della CP_1
Per_ non contestata e cfr. certificato di Stato di famiglia da cui si evince che la e la vivono CP_1 insieme).
Passando ad esaminare l'allegato peggioramento della situazione economica del , si osserva Pt_1 che l'aumento della rata di finanziamento pari a 358 euro mensili è in essere dall'ottobre 2019 e la circostanza doveva essere dedotta, quale fatto sopravvenuto rilevante, nel precedente giudizio di revisione dell'assegno divorzile (cfr. piano di ammortamento prodotto dal e decreto n. Pt_1
1444/2020 del Tribunale di Nuoro).
Inoltre, le conseguenze economiche del pignoramento azionato dalla in ragione del mancato CP_1 pagamento dell'assegno divorzile sono cagionate dallo stesso e non possono essere Pt_1 qualificate quale peggioramento rilevante della situazione economica dell'obbligato.
Va, altresì, osservato che l'ammontare netto della pensione del OT è di circa 1.348 euro mensili, già al netto del recupero obbligatorio di 200 euro e del recupero obbligatorio di 133 euro (cfr. cedolino della pensione del ). Pt_1
Infine, il ricorrente non ha allegato e documentato le spese sopravvenute connesse al peggioramento della sua situazione di salute (peraltro, nemmeno specificamente allegato come peggioramento) né ha allegato e documentato le spese sopravvenute connesse alla crescita del figlio Per_2
In definitiva, il , a fronte delle contestazioni della non ha provato alcun effettivo Pt_1 CP_1 peggioramento della propria situazione economica né alcun miglioramento della situazione economica della successivi al decreto del Tribunale di Nuoro n. 1444/2020. CP_1
8. Le spese di lite debbono essere poste integralmente a carico del , ex art. 91 c.p.c., che risulta Pt_1 soccombente.
Richiamata Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024, massimata: «in tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non
6 abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.», ritenuto che il valore della causa debba determinarsi, ex art. 13, co. 1, c.p.c. in una somma superiore a 5.200 euro in quanto occorre tener conto della rivalutazione annuale dell'assegno divorzile di € 200,00, ritenuto che debbano essere applicati i minimi tariffari in considerazione della non complessità della lite e degli altri criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, rilevato che la è CP_1 ammessa al patrocino a spese dello Stato, si liquida in favore dell'Erario la somma di € 2.540,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda di revisione dell'assegno di divorzio promossa dal;
Pt_1
2. condanna il a pagare all'Erario le spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.540,00, Pt_1 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 822 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Calangianus alla Via V. Emanuele n.4, presso lo Studio dell'Avv. Gabriele Mariotti,
c.f. , il quale lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
Ricorrente contro
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Raffa Garzia n.5, presso e nello Studio dell'Avv.
AU NT, c.f. che la rappresenta e difende giusta delega allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente (rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni e confermate all'udienza del 6.3.2025):
1 In via principale, la revoca dell'assegno percepito dalla sig.ra disposto con Controparte_1 sentenza di divorzio n. 412/2008 del Tribunale di Nuoro così come successivamente modificato con
Decreto n. Cronol. 1444/2020 del Tribunale di Nuoro a far data dalla presentazione della domanda.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, la riduzione dell'assegno percepito dalla sig.ra così come modificato con Decreto n. Controparte_1
Cronol. 1444/2020 del Tribunale di Nuoro nella misura che sarà ritenuta di giustizia a far data dalla presentazione della domanda. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
Nell'interesse della parte resistente (rassegnate nel e confermate all'udienza del):
1) Rigettare la domanda del ricorrente, perché inammissibile, improcedibile e/o, comunque, infondata in fatto e in diritto;
2) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite.
Conclusioni del P.M.:
Si esprime parere favorevole al mantenimento delle attuali condizioni di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.9.2023, il ricorrente ha domandato la revoca Parte_1 dell'assegno divorzile in favore di previsto dalla sentenza di divorzio del Tribunale Controparte_1 di Nuoro n. 412/2008, così come successivamente modificato con il decreto n. 1444/2020 del
Tribunale di Nuoro.
Il ricorrente ha allegato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Bono, come annotato nei pubblici registri del Comune di Bono anno 1984 parte I Serie N.2.; che il Tribunale di Nuoro, con sentenza n.
412/2008 del 23/04/2008, emessa nel procedimento avente R.G. n. 65/2006, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e ha posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio pari a 125 euro mensili ed un assegno divorzile per la resistente pari a 230 euro mensili Per_1
e che, infine, col decreto n. 1444 del 22.10.2020, emesso dal Tribunale di Nuoro, è stato revocato l'assegno di mantenimento per il figlio ed è stato ridotto a 200 euro mensili l'assegno Per_1 divorzile per la CP_1
Il ricorrente ha, quindi, allegato i fatti sopravvenuti da cui desumere il peggioramento della propria condizione economica, dovuto anche alle maggiori spese connesse alla crescita del figlio Per_2 nato da una nuova relazione ed evidenziando, altresì, che dopo la separazione, la non ha mai CP_1 svolto né ricercato un'attività lavorativa.
Il ha, quindi, chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile. Pt_1
2 2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2023, si è costituita in giudizio
, contestando le avverse allegazioni e la mancata prova da parte del di Controparte_1 Pt_1 sopravvenuti giustificati motivi per la revisione dell'assegno divorzile.
La ha, quindi, descritto la propria situazione economica producendo documentazione a CP_1 dimostrazione del fatto che, dopo la separazione, ha svolto alcune attività lavorative e si è sempre attivata per ricercare un'occupazione.
In conclusione, la ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente. CP_1
3. Con provvedimento del 12.6.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.12.2023, rigettate le istanze di disposizione di indagini patrimoniali nei confronti degli ex coniugi,
è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. lettere a), b) e c).
All'udienza di discussione orale del 6.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. Il ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile stabilito in favore Pt_1 della ex moglie.
L'art. 9, co. 1, della l. 898/1970, che prevedeva: «qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6», è oggi sostituto dall'art. 473 bis.29 c.p.c., che prevede: «qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici».
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1984 del 2022), interpretando il previgente art. 9, co. 1, cit., ha chiarito che «in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass.
10133/2007; Cass. 14143/2014)».
Occorre ulteriormente precisare che è onere del allegare e dimostrare che dopo il decreto n. Pt_1
1444/2020 del Tribunale di Nuoro, che ha ridotto l'ammontare dell'assegno divorzile, già stabilito con la sentenza di divorzio n. 412/2008 del Tribunale di Nuoro, sono sopravvenute circostanze di
3 fatto che hanno modificato in peius la propria situazione economica ovvero che hanno modificato in melius quella della (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1984 del 2022 ove si legge: «l'onere CP_1 della prova, nel giudizio di revisione, non grava sul beneficiario dell'assegno, bensì sull'ex coniuge obbligato, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario (Cass..
15481/2017)»).
5. Il ha allegato le seguenti circostanze sopravvenute rilevanti, secondo la prospettazione del Pt_1 ricorrente, al fine di ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile: a) dalla separazione ad oggi, pur essendo giovane e in salute, la non ha mai lavorato né ha mai ricercato CP_1 un'occupazione lavorativa;
b) il presume che la sia amministratrice di sostegno della Pt_1 CP_1 madre, in quanto quest'ultima si trova invalida e allettata, e che percepisca, dunque, un rimborso spese e un'equa indennità; c) che la propria situazione economica è peggiorata in quanto il suo unico reddito è costituito da una pensione di ammontare complessivo pari ad € 1.348,26 da cui vanno sottratti 130,00 euro mensili in conseguenza del pignoramento presso terzi attivato dalla 200 CP_1 euro mensili a titolo d'assegno divorzile in favore della e 350 euro mensili quale rateo di un CP_1 finanziamento accesso per far fronte alle spese derivanti dai contenziosi in essere con la ex moglie, per la ristrutturazione dell'attuale casa d'abitazione e per estinguere il precedente finanziamento contratto per ristrutturare la ex casa familiare attualmente in uso alla d) che il è CP_1 Pt_1 invalido e deve sostenere dei costi per recarsi alle visite e per alcuni medicinali;
e) che, infine, le spese per il figlio nato in data [...] da un'altra relazione, sono aumentate in quanto Per_2 il figlio frequenta la scuola superiore, la palestra e il calcio.
6. La si è difesa affermando che il ricorrente ha omesso di provare nuovi fatti giustificativi per CP_1 una riduzione o una revoca dell'assegno divorzile che siano espressivi di un reale depauperamento delle sue condizioni economiche.
Più nello specifico, la convenuta ha allegato che non possono essere qualificate come peggioramento della situazione economica del le conseguenze economiche derivanti dal pignoramento Pt_1 presso terzi promosso dalla perché il non pagava l'assegno divorzile, che non può CP_1 Pt_1 costituire peggioramento della situazione economica la cessione volontaria di una quota della pensione e che, per la nascita del figlio il ha già ottenuto una diminuzione Per_2 Pt_1 dell'assegno divorzile con il decreto n. 1444/2020 del Tribunale di Nuoro.
Con riguardo alla propria condizione economica, la ha allegato di essere disoccupata e di non CP_1 percepire alcun reddito all'infuori dell'esiguo assegno divorzile, di essere impossibilitata per ragioni oggettive a trovare un'occupazione lavorativa, all'età di 62 anni, senza specifiche competenze, in un territorio che offre poche occasioni di lavoro e dopo aver dedicato la propria vita ad accudire il marito e i due figli e . La ha, altresì, allegato di essere attualmente impegnata Per_3 Per_1 CP_1
4 nell'accudimento della madre, , di anni 89, malata e allettata e ha negato di ricoprire Persona_4 la funzione di amministratrice di sostegno dell'anziana.
La ha allegato di aver sempre svolto l'attività di casalinga, di essersi iscritta alle liste di CP_1 collocamento dal 1996, di aver, comunque, svolto attività lavorativa dal 2002 al 2007 presso l'AIAS di Bono con contratti a tempo determinato, di aver lavorato per un breve periodo, nel 2010, come assistente domiciliare, di aver prestato attività di lavoro domestico per alcuni mesi nel 2020 e nel
2021 presso la casa di una persona anziana, attività che è stata interrotta in quanto la si è CP_1 infortunata in data 6.2.2021 con frattura della gamba sinistra e di aver percepito l'indennità di disoccupazione per parte delle annualità 2021 e 2022. La convenuta ha allegato, infine, di non aver potuto accedere al reddito di cittadinanza in quanto nel proprio nucleo familiare è presente la madre con un reddito complessivo superiore ai 6000 euro annui.
7. Sul piano istruttorio, il ha chiesto che il Tribunale disponesse indagini da parte della polizia Pt_1 tributaria sulla situazione economica della in quanto, a dire del ricorrente, non è possibile CP_1 accedere alle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni riguardanti terze persone.
L'indagine richiesta è del tutto esplorativa perché il non ha depositato alcun documento da Pt_1 cui si possa desumere che egli abbia esercitato il diritto di accesso c.d. difensivo ai documenti detenuti da pubbliche amministrazioni.
Il carattere esplorativo della richiesta istruttoria dev'essere anche apprezzato alla luce delle generiche allegazioni del in ordine al miglioramento della situazione economica della Pt_1 CP_1
7.1. Il non ha provato fatti sopravvenuti rispetto all'accertamento contenuto del decreto n. Pt_1
1444/2020 del Tribunale di Nuro, pubblicato in data, 22.10.2020 che giustifichino una revisione dell'assegno divorzile in favore della CP_1
Quanto al miglioramento economico della la circostanza secondo cui ella sarebbe CP_1 amministratrice di sostegno dell'anziana madre e percepirebbe, quindi, un rimborso spese e un'equa indennità è stata allegata in maniera dubitativa, è negata dalla e il ricorrente non ha provato il CP_1 fatto.
L'allegazione secondo cui la non avrebbe lavorato e non avrebbe cercato un lavoro dopo la CP_1 separazione e dopo il divorzio è irrilevante perché nell'ambito del presente giudizio non è possibile effettuare una nuova valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile.
Qualora si interpretasse tale affermazione come relativa al periodo successivo all'ottobre 2020 (ma l'allegazione, sotto questo profilo, difetta comunque di specificità), si osserva che l'allegazione è sfornita di supporto probatorio da parte del resistente che non ha nemmeno contestato tempestivamente ed in maniera specifica le allegazioni della in ordine all'attività lavorativa CP_1 svolta per il periodo di tempo successivo al 2006 (si rileva, infatti, che il ricorrente non ha depositato
5 le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e che le contestazioni di cui al verbale della prima udienza sono generiche).
Inoltre, la ha documentato di essere stata licenziata nell'aprile 2021 dal rapporto di lavoro di CP_1 badante, in seguito ad un incidente stradale, occorso in data 7.2.2021, che ha comportato la frattura biossea della gamba sinistra (cfr. doc. 12 e doc.
6-11 della convenuta). Con riguardo all'indennità di disoccupazione si precisa che essa è stata percepita per 340 giorni dal momento del licenziamento come si evince dal doc. 13 della convenuta.
A ciò si aggiunga che la convenuta ha attualmente 64 anni (62 anni al momento della deposito del ricorso), che non ha una specifica professionalità (cfr. documentazione del centro per l'impiego di
, che vive in un territorio che notoriamente offre scarse opportunità di lavoro (Comune di Per_5
Bono) e che è impegnata nell'accudimento della madre malata e allettata (cfr. allegazione della CP_1
Per_ non contestata e cfr. certificato di Stato di famiglia da cui si evince che la e la vivono CP_1 insieme).
Passando ad esaminare l'allegato peggioramento della situazione economica del , si osserva Pt_1 che l'aumento della rata di finanziamento pari a 358 euro mensili è in essere dall'ottobre 2019 e la circostanza doveva essere dedotta, quale fatto sopravvenuto rilevante, nel precedente giudizio di revisione dell'assegno divorzile (cfr. piano di ammortamento prodotto dal e decreto n. Pt_1
1444/2020 del Tribunale di Nuoro).
Inoltre, le conseguenze economiche del pignoramento azionato dalla in ragione del mancato CP_1 pagamento dell'assegno divorzile sono cagionate dallo stesso e non possono essere Pt_1 qualificate quale peggioramento rilevante della situazione economica dell'obbligato.
Va, altresì, osservato che l'ammontare netto della pensione del OT è di circa 1.348 euro mensili, già al netto del recupero obbligatorio di 200 euro e del recupero obbligatorio di 133 euro (cfr. cedolino della pensione del ). Pt_1
Infine, il ricorrente non ha allegato e documentato le spese sopravvenute connesse al peggioramento della sua situazione di salute (peraltro, nemmeno specificamente allegato come peggioramento) né ha allegato e documentato le spese sopravvenute connesse alla crescita del figlio Per_2
In definitiva, il , a fronte delle contestazioni della non ha provato alcun effettivo Pt_1 CP_1 peggioramento della propria situazione economica né alcun miglioramento della situazione economica della successivi al decreto del Tribunale di Nuoro n. 1444/2020. CP_1
8. Le spese di lite debbono essere poste integralmente a carico del , ex art. 91 c.p.c., che risulta Pt_1 soccombente.
Richiamata Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024, massimata: «in tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non
6 abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.», ritenuto che il valore della causa debba determinarsi, ex art. 13, co. 1, c.p.c. in una somma superiore a 5.200 euro in quanto occorre tener conto della rivalutazione annuale dell'assegno divorzile di € 200,00, ritenuto che debbano essere applicati i minimi tariffari in considerazione della non complessità della lite e degli altri criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, rilevato che la è CP_1 ammessa al patrocino a spese dello Stato, si liquida in favore dell'Erario la somma di € 2.540,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda di revisione dell'assegno di divorzio promossa dal;
Pt_1
2. condanna il a pagare all'Erario le spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.540,00, Pt_1 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
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