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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 76/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAPALE UMBERTO e dell'avv. Sara Brovelli Basotta ed elettivamente domiciliata presso l'avv. PAPALE UMBERTO come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTO Controparte_1 C.F._2
MARIA ELENA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni inerenti figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del Sig. del mantenimento Controparte_1 della figlia minore , disponendo l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di euro Per_1 quattrocento a seguito della variazione delle condizioni di collocamento della minore presso la madre, dell'aumentata età della minore e dei presupposti stabiliti in sede di determinazione dei provvedimenti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- Ordinare all'INPS di provvedere al versamento dell'assegno Unico esclusivamente alla madre, odierna ricorrente, stante le mutate misure di collocamento della minore.
- Spese e compensi.
pagina 1 di 3 Per INVINCIBILE CP_1
In via preliminare:
- disporre, per le ragioni di connessione argomentate in narrativa, che il procedimento N. RG 232/2019 pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta venga riunito con il procedimento N. RG
76/2025 pendente dinanzi a questo Giudice e per l'effetto Voglia il Giudice:
a) Disporre, per quanto argomentato in narrativa alla luce delle Relazioni di tutte le figure professionali incaricate, le revoca dello spazio neutro;
b) Disporre che i Servizi Sociali, attualmente incaricati, valutino unitamente al signor un CP_1 calendario di incontri padre/figlia che permetta al medesimo di poter trascorrere maggior tempo con la figlia una volta in Lombardia così da massimizzare anche i costi sostenuti per il viaggio.
c) Disporre l'audizione dell'Avv. Valente Stefania, Via Parioli n. 56, 93012 Gela, nella qualità di Curatrice
Speciale della minore nominata con Decreto del Tribunale per i Minorenni Persona_2 di Caltanissetta del 24.08.2020 nel procedimento 232/2019.
d) con riserva di ulteriormente argomentare.
In via principale e nel merito: rigettare la domanda formulata dalla ricorrente perché infondata sia in fatto che in diritto oltre che carente di idonee prove e, comunque, non ricorrendo i presupposti affinché essa possa essere accolta in considerazione delle precarie condizioni reddituali del concludente e della comparazione delle diverse capacità contributive dei genitori della minore e per l'effetto confermare il provvedimento del Tribunale di Gela nella parte in cui
“ obbliga a corrispondere ad un assegno a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento indiretto della figlia minore di € 200,00”. Per_1
In via istruttoria:
Voglia il Giudice disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc sia in con riguardo alla situazione economica/patrimoniale della signora chiedendo di disporsi: le Parte_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, al documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
contratti di locazione e/o qualsiasi altro contratto utile a produrre reddito. In considerazione delle dichiarazioni resa dalla signora innanzi al Tribunale di Parte_1 Gela Voglia il Giudice disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc con riguardo alla situazione economica/patrimoniale della signora , madre della ricorrente, Persona_3 chiedendo di disporsi: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
contratti di locazione e/o qualsiasi altro contratto utile a produrre reddito. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa la richiesta del resistente di riunione al presente procedimento del procedimento n. 232/19 pendente avanti il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, non potendosi applicare l'art. 38 disp. Att. c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia, stante l'anteriorità del procedimento instaurato avanti il Tribunale per i Minorenni. Nel merito, la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia a carico del Per_1 padre, stabilito in € 200,00 mensili nel decreto emesso dal Tribunale di Gela il 15.02.18, va rigettata per insussistenza dei presupposti.
La ricorrente ha fondato la sua richiesta sui diminuiti tempi di permanenza del padre con la figlia (una sola volta al mese per effetto delle limitazioni imposte dal Tribunale Minori) e delle aumentate esigenze della minore che ha oggi sette anni rispetto al momento dell'emissione del provvedimento di cui viene chiesta la modifica (un anno). Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, va osservato che già nell'originario provvedimento del Tribunale di Gela era previsto che, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potesse incontrare la figlia una sola volta al mese.
Quanto alle aumentate esigenze della minore, si rileva che la stessa si trova ancora in età infantile, senza che si possano quindi ritenere aumentate le sue esigenze e le relative spese in assenza di specifica dimostrazione sul punto.
Va peraltro, rilevato che la ricorrente, come eccepito dalla difesa del resistente, ha disatteso sia il dettato normativo (art. 473-bis.12 c.p.c.), sia le previsioni del decreto di fissazione udienza, omettendo di produrre la documentazione economica richiesta (estratti di conto corrente;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali) così precludendo al Tribunale la valutazione in ordine alla proporzionalità del contributo rispetto alle condizioni economiche dei genitori. Va invece accolta la domanda della ricorrente di versamento dell'intero importo dell'assegno unico erogato dall'INPS per la minore, stante l'assenso del padre in udienza e l'attuale assenza di mantenimento diretto da parte del medesimo. Sarà onere della madre richiedere all'INPS di corrispondere l'intero importo dell'assegno unico ed universale in suo favore sulla base del presente provvedimento.
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate;
P.Q.M.
Così provvede in via definitiva:
1) Rigetta la domanda preliminare di riunione al presente procedimento del procedimento n.
239/19 pendente avanti il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;
2) Rigetta la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento per la figlia a carico del Per_1 padre;
3) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente a favore di;
Pt_1 Parte_1
4) Spese compensate.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 76/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAPALE UMBERTO e dell'avv. Sara Brovelli Basotta ed elettivamente domiciliata presso l'avv. PAPALE UMBERTO come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTO Controparte_1 C.F._2
MARIA ELENA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni inerenti figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del Sig. del mantenimento Controparte_1 della figlia minore , disponendo l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di euro Per_1 quattrocento a seguito della variazione delle condizioni di collocamento della minore presso la madre, dell'aumentata età della minore e dei presupposti stabiliti in sede di determinazione dei provvedimenti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- Ordinare all'INPS di provvedere al versamento dell'assegno Unico esclusivamente alla madre, odierna ricorrente, stante le mutate misure di collocamento della minore.
- Spese e compensi.
pagina 1 di 3 Per INVINCIBILE CP_1
In via preliminare:
- disporre, per le ragioni di connessione argomentate in narrativa, che il procedimento N. RG 232/2019 pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta venga riunito con il procedimento N. RG
76/2025 pendente dinanzi a questo Giudice e per l'effetto Voglia il Giudice:
a) Disporre, per quanto argomentato in narrativa alla luce delle Relazioni di tutte le figure professionali incaricate, le revoca dello spazio neutro;
b) Disporre che i Servizi Sociali, attualmente incaricati, valutino unitamente al signor un CP_1 calendario di incontri padre/figlia che permetta al medesimo di poter trascorrere maggior tempo con la figlia una volta in Lombardia così da massimizzare anche i costi sostenuti per il viaggio.
c) Disporre l'audizione dell'Avv. Valente Stefania, Via Parioli n. 56, 93012 Gela, nella qualità di Curatrice
Speciale della minore nominata con Decreto del Tribunale per i Minorenni Persona_2 di Caltanissetta del 24.08.2020 nel procedimento 232/2019.
d) con riserva di ulteriormente argomentare.
In via principale e nel merito: rigettare la domanda formulata dalla ricorrente perché infondata sia in fatto che in diritto oltre che carente di idonee prove e, comunque, non ricorrendo i presupposti affinché essa possa essere accolta in considerazione delle precarie condizioni reddituali del concludente e della comparazione delle diverse capacità contributive dei genitori della minore e per l'effetto confermare il provvedimento del Tribunale di Gela nella parte in cui
“ obbliga a corrispondere ad un assegno a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento indiretto della figlia minore di € 200,00”. Per_1
In via istruttoria:
Voglia il Giudice disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc sia in con riguardo alla situazione economica/patrimoniale della signora chiedendo di disporsi: le Parte_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, al documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
contratti di locazione e/o qualsiasi altro contratto utile a produrre reddito. In considerazione delle dichiarazioni resa dalla signora innanzi al Tribunale di Parte_1 Gela Voglia il Giudice disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc con riguardo alla situazione economica/patrimoniale della signora , madre della ricorrente, Persona_3 chiedendo di disporsi: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
contratti di locazione e/o qualsiasi altro contratto utile a produrre reddito. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa la richiesta del resistente di riunione al presente procedimento del procedimento n. 232/19 pendente avanti il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, non potendosi applicare l'art. 38 disp. Att. c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia, stante l'anteriorità del procedimento instaurato avanti il Tribunale per i Minorenni. Nel merito, la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia a carico del Per_1 padre, stabilito in € 200,00 mensili nel decreto emesso dal Tribunale di Gela il 15.02.18, va rigettata per insussistenza dei presupposti.
La ricorrente ha fondato la sua richiesta sui diminuiti tempi di permanenza del padre con la figlia (una sola volta al mese per effetto delle limitazioni imposte dal Tribunale Minori) e delle aumentate esigenze della minore che ha oggi sette anni rispetto al momento dell'emissione del provvedimento di cui viene chiesta la modifica (un anno). Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, va osservato che già nell'originario provvedimento del Tribunale di Gela era previsto che, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potesse incontrare la figlia una sola volta al mese.
Quanto alle aumentate esigenze della minore, si rileva che la stessa si trova ancora in età infantile, senza che si possano quindi ritenere aumentate le sue esigenze e le relative spese in assenza di specifica dimostrazione sul punto.
Va peraltro, rilevato che la ricorrente, come eccepito dalla difesa del resistente, ha disatteso sia il dettato normativo (art. 473-bis.12 c.p.c.), sia le previsioni del decreto di fissazione udienza, omettendo di produrre la documentazione economica richiesta (estratti di conto corrente;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali) così precludendo al Tribunale la valutazione in ordine alla proporzionalità del contributo rispetto alle condizioni economiche dei genitori. Va invece accolta la domanda della ricorrente di versamento dell'intero importo dell'assegno unico erogato dall'INPS per la minore, stante l'assenso del padre in udienza e l'attuale assenza di mantenimento diretto da parte del medesimo. Sarà onere della madre richiedere all'INPS di corrispondere l'intero importo dell'assegno unico ed universale in suo favore sulla base del presente provvedimento.
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate;
P.Q.M.
Così provvede in via definitiva:
1) Rigetta la domanda preliminare di riunione al presente procedimento del procedimento n.
239/19 pendente avanti il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;
2) Rigetta la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento per la figlia a carico del Per_1 padre;
3) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente a favore di;
Pt_1 Parte_1
4) Spese compensate.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
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