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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IZZO PAOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5049/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001539967000 BOLLO 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 10020250001539967000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata nel marzo 2025, relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2019, per un totale di € 611,41.
Il ricorrente invoca la prescrizione della pretesa tributaria azionata, soggetta al termine estintivo breve triennale, non interrotto dalla notifica degli atti prodromici. Lamenta, altresì, la omessa notifica degli atti prodromici.
La Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituisce in giudizio.
All'udienza di discussione pubblica del 28 gennaio 2026, il GM presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Salerno ha emesso la seguente pronunzia.
Il ricorso deve accogliersi nel merito.
Deve evidenziarsi che viene trattata, in via prioritaria, la eccezione di prescrizione, ritenuta a carattere assorbente, con efficacia risolutiva della controversia.
Vale osservare come il credito azionato nella cartella di pagamento attiene alla tassa automobilistica, soggetta ad un termine estintivo breve triennale. Nel caso in esame, la pretesa risale all'anno 2019; il primo atto interruttivo è la cartella di pagamento impugnata notificata nel marzo 2025. In difetto, allo stato, di atti interruttivi intermedi del termine di prescrizione, questo – triennale – si intende spirato. Ne consegue la estinzione della pretesa tributaria azionata e, in via conseguente, l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Gm accoglie il ricorso.
Condanna la parte soccombente alle spese per l'importo di euro 200, oltre accessoti come per legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IZZO PAOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5049/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001539967000 BOLLO 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 10020250001539967000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata nel marzo 2025, relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2019, per un totale di € 611,41.
Il ricorrente invoca la prescrizione della pretesa tributaria azionata, soggetta al termine estintivo breve triennale, non interrotto dalla notifica degli atti prodromici. Lamenta, altresì, la omessa notifica degli atti prodromici.
La Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituisce in giudizio.
All'udienza di discussione pubblica del 28 gennaio 2026, il GM presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Salerno ha emesso la seguente pronunzia.
Il ricorso deve accogliersi nel merito.
Deve evidenziarsi che viene trattata, in via prioritaria, la eccezione di prescrizione, ritenuta a carattere assorbente, con efficacia risolutiva della controversia.
Vale osservare come il credito azionato nella cartella di pagamento attiene alla tassa automobilistica, soggetta ad un termine estintivo breve triennale. Nel caso in esame, la pretesa risale all'anno 2019; il primo atto interruttivo è la cartella di pagamento impugnata notificata nel marzo 2025. In difetto, allo stato, di atti interruttivi intermedi del termine di prescrizione, questo – triennale – si intende spirato. Ne consegue la estinzione della pretesa tributaria azionata e, in via conseguente, l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Gm accoglie il ricorso.
Condanna la parte soccombente alle spese per l'importo di euro 200, oltre accessoti come per legge.