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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/11/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. SC Clemente IT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 973/2025
tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CETTINA SPERANZA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e MARCEDONE IVANO,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 24.02.2025 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato il 24.03.2025.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 27.06.2024 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica, datata il 7.03.2024.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento secondo quanto previsto dalle leggi 18/80 e 508/88 nonché al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge n. 104/92.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata il Persona_1
15.12.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
“Esiti di craniotomia parietale destra per drenaggio ematoma sottodurale cronico con
II deficit cognitivo età correlato, cardiopatia ischemica cronica in buon compenso in
pregresso IMA, BPCO con deficit respiratorio ostruttivo, ipoacusia neurosensoriale
bilaterale con deficit acustico pari a 50, 50, 55, 60, 65 dB a dx e di 60, 60, 60, 65, 70 dB
a sn rispettivamente a 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz., lombodiscartrosi con deficit
deambulatorio” […] le affezioni del sig. come già riconosciuto in Parte_1
fase amministrativa non determinano, sia al momento della presentazione della
domanda amministrativa che allo stato attuale, una incapacità alla deambulazione
autonoma e/o la necessità di assistenza continua per carenza all'espletamento degli atti
quotidiani della vita (L. 18/80 e 508/88). Le menomazioni in diagnosi, inoltre, non
determinano una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3 della Legge 104/92)”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito,
deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. il quale nella relazione depositata in data Persona_2
11.08.2025 ha concluso nel senso di ritenere affetto da “scadenti Parte_1
condizioni generali in sindrome da allettamento;
grave deterioramento cerebrale con
turbe comportamentali;
cardiopatia ischemica;
spondiloartrosi con multiple discopatie;
ipoacusia bilaterale” […..] CONCLUSIONI SINTETICHE sin dal Parte_1
III 25/09/2024 ha avuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità
dell'accompagnamento e per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap con
connotazione di gravità ai sensi del comma 3 articolo 3 della legge 104/1992”.
Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP.Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo al ricorrente la condizione di invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento (ex lege 18/1980 e 508/1988) e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, con decorrenza dal 25.09.2024.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal 25.09.2024), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (del 22.1.2024), sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
IV
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
contro con ricorso iscritto al nr. 973/2025 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
24.03.2025 a seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo a il requisito Parte_1
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata l'11.08.2025 dal dott. Per_2
.
[...]
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
SC Clemente IT
V
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. SC Clemente IT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 973/2025
tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CETTINA SPERANZA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e MARCEDONE IVANO,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 24.02.2025 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato il 24.03.2025.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 27.06.2024 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica, datata il 7.03.2024.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento secondo quanto previsto dalle leggi 18/80 e 508/88 nonché al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge n. 104/92.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata il Persona_1
15.12.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
“Esiti di craniotomia parietale destra per drenaggio ematoma sottodurale cronico con
II deficit cognitivo età correlato, cardiopatia ischemica cronica in buon compenso in
pregresso IMA, BPCO con deficit respiratorio ostruttivo, ipoacusia neurosensoriale
bilaterale con deficit acustico pari a 50, 50, 55, 60, 65 dB a dx e di 60, 60, 60, 65, 70 dB
a sn rispettivamente a 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz., lombodiscartrosi con deficit
deambulatorio” […] le affezioni del sig. come già riconosciuto in Parte_1
fase amministrativa non determinano, sia al momento della presentazione della
domanda amministrativa che allo stato attuale, una incapacità alla deambulazione
autonoma e/o la necessità di assistenza continua per carenza all'espletamento degli atti
quotidiani della vita (L. 18/80 e 508/88). Le menomazioni in diagnosi, inoltre, non
determinano una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3 della Legge 104/92)”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito,
deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. il quale nella relazione depositata in data Persona_2
11.08.2025 ha concluso nel senso di ritenere affetto da “scadenti Parte_1
condizioni generali in sindrome da allettamento;
grave deterioramento cerebrale con
turbe comportamentali;
cardiopatia ischemica;
spondiloartrosi con multiple discopatie;
ipoacusia bilaterale” […..] CONCLUSIONI SINTETICHE sin dal Parte_1
III 25/09/2024 ha avuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità
dell'accompagnamento e per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap con
connotazione di gravità ai sensi del comma 3 articolo 3 della legge 104/1992”.
Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP.Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo al ricorrente la condizione di invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento (ex lege 18/1980 e 508/1988) e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, con decorrenza dal 25.09.2024.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal 25.09.2024), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (del 22.1.2024), sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
IV
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
contro con ricorso iscritto al nr. 973/2025 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
24.03.2025 a seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo a il requisito Parte_1
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata l'11.08.2025 dal dott. Per_2
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[...]
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
SC Clemente IT
V