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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12247/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CATALANO MARIO e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CAPPELLUTI MARTA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 01/07/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Brescia in data 20.12.2014 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 193, parte I, dell'anno 2014), hanno chiesto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 14.2.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«Il figlio nato a [...] il [...] risiederà presso la residenza del padre con affidamento ai genitori in Per_1 via condivisa - paritaria, con frequentazione alternata con ciascun genitore, presso le rispettive abitazioni, per 14 giorni consecutivi, da lunedì a due domeniche dopo.
Il figlio durante la permanenza con un genitore, potrà avere contatti liberi telefonici anche quotidiani ed Per_1 almeno 2-3 frequentazioni con l'altro genitore.
Il figlio trascorrerà inoltre con ogni genitore una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in Per_1 anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio), le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (fine maggio o al massimo entro la fine della scuola) a fini programmativi. In ogni caso, salvo diversi accordi presi congiuntamente tra i genitori.
I genitori provvederanno a contribuire in via diretta al mantenimento del figlio minorenne e della figlia Per_1 Per_ maggiorenne, non economicamente autosufficiente, a mezzo di conto corrente comune fino all'autosufficienza economica.
Le spese straordinarie utili ai due figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% e concordate come da protocollo del Tribunale di Brescia;
le stesse potranno essere onorate a mezzo conto corrente comune o, se anticipate da un genitore, andranno rimborsate entro il 5 del mese successivo alla comunicazione documentale»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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