Articolo 8 della Legge 26 febbraio 1992, n. 211
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 marzo 1992
Art. 8. 1. I soggetti attuatori sono autorizzati, anche in deroga ai limiti di cui all' articolo 2410 del codice civile , ad emettere obbligazioni sul mercato interno ed internazionale, previa approvazione del Ministro del tesoro e con eventuale previsione di un periodo di preammortamento. Gli istituti di credito e le banche di cui all' articolo 5, primo comma, lettere a) , b) ed e), del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni di cui al presente comma. 2. I mutui di cui all'articolo 9 e le obbligazioni emesse dai soggetti attuatori sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia statale sono imputati, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, alla gestione separata del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane che vi provvede utilizzando il saldo netto, accertato al 1 gennaio di ciascun anno, delle disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all' articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531 , e successive modificazioni.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 2410 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni). - La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
Tale somma puo' essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprieta' sociale, sino a due terzi del valore di questi;
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato e' garantito da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualita' o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualita' o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata, con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa'".
- Il testo dell' art. 5, primo comma, lettere a) , b) ed e), del R.D.L. n. 375/1976 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e' il seguente:
"Il controllo dell'Ispettorato (ora Banca d'Italia, n.d.r.) sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:
a) degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;
b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le banche cooperative popolari;
c) - d) (omissis);
e) dei Monti di pegni".
- Il testo dell' art. 15 della legge n. 531/1982 (Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale) e' il seguente:
"Art. 15. - In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all' art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento e' assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell' art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389 , e' assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.
All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:
a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;
b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;
c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilita' esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all' art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51 , e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sara' stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina- Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente conversione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonche' la regolamentazionedi tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle societa' interessate, ivi compresa la realizzazione in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie.
I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all' art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389 , da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna societa' effettuati ai sensi dell' art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51 , e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla societa' Tangenziale di Napoli S.p.a., e alla societa' Autostrade meridionali S.p.a.:
a) non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della societa' Autostrade S.p.a.;
b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale e' istituito sulle tariffe di pedaggio un sovrapprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi.
I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonche' dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all' art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51 , e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalita' che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle societa' concessionarie autostradali di cui all' art. 5 del decreto- legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544 , e rimaste insolute.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge e' abrogato l' art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51 , come modificato dall' art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32 .
Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio.
Tale revisione e ristrutturazione non dovra' comportare alcuna riduzione nel preesistente getto di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria.
In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del setore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune societa' concessionarie tra quelle indicate all' art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544 , insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o piu' societa' di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con societa' concessionarie gia' operanti.
Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quando non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospendera' i pagamenti in favore delle societa' sopra indicate".
Entrata in vigore il 21 marzo 1992