Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 20/04/2026, n. 7019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7019 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06361/2025 REG.RIC.
N. 14804/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6361 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Avv. Paglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 14804 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Avv. Paglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) quanto al ricorso n. 6361 del 2025:
del decreto della Questura di Roma, emesso il 4 marzo 2025, notificato il 18 marzo 2025, con il quale è stata respinta l’istanza dallo stesso presentata per il rilascio dell’autorizzazione del porto di fucile per l’esercizio venatorio e con cui, contestualmente, gli è stata revocata la licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo n. -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS- il 23 marzo 2024;
b) quanto al ricorso n. 14804 del 2025:
del decreto della Prefettura di Roma - Area I TER - Ordine e Sicurezza Pubblica - avente protocollo n. -OMISSIS- - emesso il 26 agosto 2025 e notificato l'11 settembre 2025, con il quale è stato fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e con il quale gli è stato contestualmente intimato, qualora non vi avesse già provveduto, di cedere le armi e munizioni, già oggetto di ritiro amministrativo, a persona non convivente legittimata a detenerle o, in alternativa, di provvedere, a sue spese, alla relativa disattivazione o alla rottamazione delle stesse, entro il termine di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, nonché di ogni altro atto, documento e verbale presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa LV NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con un primo ricorso, notificato in data 15 maggio 2025 e depositato in data 28 maggio 2025 (recante RG 6361/2025), il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto della Questura di Roma, emesso il 4 marzo 2025 e notificato il 18 marzo 2025, con il quale è stata respinta l’istanza dallo stesso presentata per il rilascio dell’autorizzazione del porto di fucile per l’esercizio venatorio e con cui, contestualmente, gli è stata revocata la licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo n. -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS- il 23 marzo 2024.
2. In fatto il ricorrente espone che:
- in data 13 dicembre 2024, personale della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ha proceduto al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni dallo stesso detenute, nonché del succitato titolo autorizzatorio, sulla base della richiesta pervenuta nella medesima giornata dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, in relazione ad un asserito episodio di violenza che lo stesso avrebbe commesso, in data 12 dicembre 2024, ai danni della coniuge (sig.ra -OMISSIS-) all’interno della loro abitazione;
- in data 10 gennaio 2025 gli è stata notificata, per il tramite del Commissariato di -OMISSIS-.S. Distaccato “-OMISSIS-”, la comunicazione del 7 gennaio 2025 da parte della Questura di Roma, ai sensi dell’art. 10-bis, 7 e 8 L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza presentata per il rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio venatorio e il contestuale avvio del procedimento per l’adozione di provvedimenti inibitori di natura amministrativa in materia di titoli di Polizia, in ragione del citato episodio di “violenza di genere” del 12 dicembre 2024, che ha dato origine al citato ritiro cautelare delle armi e munizioni detenute, e della sussistenza di un pregresso procedimento penale (risalente al 2000) a carico del medesimo, conclusosi con una sentenza di non doversi procedere per remissione della querela;
- con comunicazione del 15 gennaio 2025 la Questura di Roma, nel riscontrare l’istanza di accesso trasmessa dal ricorrente, ha rappresentato, con riferimento alla documentazione relativa alla notizia di reato relativa all’episodio occorso il 12 dicembre 2024, che “ gli ulteriori atti vengono sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 4 del decreto Ministeriale 10.05.1994 n. 415 lettera H in relazione all’art. 329 e 335 c.p.p.”;
- il procedimento penale in questione è stato archiviato con decreto del GIP depositato il 4 marzo 2025, a seguito di richiesta di archiviazione avanzata dal PM il 7 gennaio 2025;
- con decreto del 4 marzo 2025, notificato il 18 marzo 2025, il Questore di Roma ha respinto l’istanza volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione del porto di fucile per uso venatorio e ha revocato la licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo n. -OMISSIS-.
3. Tanto premesso, avverso il provvedimento questorile il ricorrente ha dedotto un unico motivo di censura, così articolato: eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto e insufficienza di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 5, 11 e 43 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i.
4. Afferma il ricorrente che il provvedimento gravato si fonderebbe due isolate ragioni, inidonee a dimostrarne l’inaffidabilità e il pericolo di abuso delle armi, e segnatamente: i) i fatti occorsi in data 12 dicembre 2024, arbitrariamente qualificati dall’Amministrazione come “ forme di violenza di genere nei confronti della coniuge ”, da cui è scatutiro il ritiro cautelare delle armi, ii) la riscontrata sussistenza di un datato procedimento penale a suo carico, risalente a 25 anni fa, conclusosi con una sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. Quanto al primo elemento di fatto, evidenzia il ricorrente che la stessa persona offesa (la coniuge -OMISSIS-), sentita a Sommarie Informazioni Testimoniali nell’immediatezza dei fatti, ha chiarito espressamente come non vi fosse stata alcuna aggressione per mano del marito e che il colpo subito al volto era stato, in realtà, causato accidentalmente durante un allenamento che i due stavano praticando insieme nella casa familiare, sita in -OMISSIS- alla -OMISSIS- (dove peraltro non erano custodite le armi, custodite all’interno dell’altro immobile di sua proprietà sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-); la stessa sig.ra -OMISSIS- ha riferito di non avere alcun timore per l’incolumità propria, dei propri familiari, né stati di ansia o paura o necessità di cambiare le proprie abitudini di vita, che i rapporti con il coniuge “sono ottimi” e che non aveva intenzione alcuna di sporgere querela; la medesima ha concluso la propria deposizione specificando di non aver mai dichiarato al personale sanitario del Pronto Soccorso di essere stata vittima di aggressione, nonostante sul referto fosse stato scritto il contrario. In tale quadro fattuale, il PM titolare del fascicolo, in data 7 gennaio 2025 (appena poche settimane dopo i fatti), ha avanzato richiesta di archiviazione, sottolineando come non vi fossero elementi per esercitare l’azione penale, sia alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalla coniuge, sia alla luce del referto medico, nel quale “ si dà atto di riferita aggressione ma anche di riferita colluttazione ”. Con decreto depositato in data 3 marzo 2025 il GIP del Tribunale di -OMISSIS-, in accoglimento della richiesta del PM, ha dunque disposto l’archiviazione del procedimento penale in questione. Tanto considerato, deduce il ricorrente che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo in quanto affetto da travisamento dei fatti, posto che l’episodio del 12 dicembre 2024, per come realmente svoltosi, non sarebbe indice di alcuna forma di pericolosità o inaffidabilità dell’interessato o comunque di capacità di poter abusare di armi. Totalmente irrilevante in tal senso si paleserebbe pure il risalente procedimento penale n. -OMISSIS-, risalente a oltre 25 anni fa e archiviato per remissione della querela, tanto che in data 23 marzo 2024 l’Amministrazione ha disposto il rilascio in suo favore del porto di fucile per uso sportivo. D’altra parte, prosegue il ricorrente, la Questura di Roma, nel caso di specie, non avrebbe svolto alcuna attività di approfondimento sulla sua personalità, sulle sue condizioni di vita, sulle sue frequentazioni e sulla sua totale incensuratezza.
5. In data 30 maggio 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, depositando documentazione relativa al procedimento di causa e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, del 25 giugno 2025, si è proceduto alla fissazione dell’udienza per la trattazione del merito della causa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
7. Con altro separato ricorso (RG 14804/2025) il ricorrente ha poi chiesto l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto prefettizio emesso il 26 agosto 2025 e notificato l’11 settembre 2025, con il quale è stata vietata al sig. -OMISSIS- la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e con il quale gli è stato contestualmente intimato, qualora non vi avesse già provveduto, di cedere le armi e munizioni, già oggetto di ritiro amministrativo, a persona non convivente legittimata a detenerle o, in alternativa, di provvedere, a sue spese, alla relativa disattivazione o alla rottamazione delle stesse, entro il termine di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
8. Il secondo ricorso – come evidenziato dallo stesso sig. -OMISSIS-, che ne ha chiesto la riunione per ragioni di connessione al primo - è assistito dalle medesime censure di cui al ricorso RG 6361/2025, essendo identici i fatti posti alla base anche del provvedimento prefettizio.
9. Si sono costituiti nel giudizio avverso il citato decreto prefettizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, depositando documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso.
10. Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025 l’udienza di merito del ricorso RG 14804/2025 è stata fissata al 10 aprile 2026, rinviando per connessione il ricorso NRG 6361/2025, già fissato all’udienza pubblica del 3 febbraio 2026, alla medesima data del 10 aprile 2026.
11. All’udienza pubblica del 10 aprile 2026 i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
12. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe (RG 6361/2025 e RG 14804/2025), attesa la sostanziale identità dei fatti posti a fondamento dei provvedimenti ivi gravati, oltre che l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi.
13. I ricorsi devono essere accolti per l’assorbente fondatezza delle censure appuntate sul deficit motivazionale e istruttorio che inficia i provvedimenti impugnati.
14. Anche se, va ricordato, l’Amministrazione gode nella materia di cui si tratta di poteri ampiamente discrezionali, cionondimeno la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone deve comunque confluire in determinazioni amministrative adeguatamente istruite e motivate.
15. La motivazione dei provvedimenti impugnati, invece, è stata appiattita sul rilievo dell’episodio del 12 dicembre 2024 e sull’esistenza di un precedente procedimento penale avviato nei confronti del sig. -OMISSIS- nel 2000, e concluso nel 2003 per remissione della querela da parte della persona offesa, la cui sussistenza non si palesa, tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità formulato nei confronti del ricorrente.
16. In tal senso, il provvedimento della questura oggetto del primo ricorso è motivato sul rilievo dei fatti occorsi il 12 dicembre 2024 tra le mura domestiche, tra il sig. -OMISSIS- e la moglie, “ riconducibili a forme di violenza di genere nei confronti della coniuge ”, cui è conseguito, il 13 dicembre 2024, il ritiro cautelativo delle armi, munizioni e del titolo autorizzatorio detenuti dall’interessato.
17. Analoga motivazione reca il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, motivato sul rilievo del precedente penale del 2000 a carico del ricorrente e dell’episodio del 12 dicembre 2024, per il quale quest’ultimo è stato deferito in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti della coniuge (anch’esso poi conclusosi con un luogo a procedere).
18. Ebbene, va al riguardo evidenziato che l’inquadramento dell’episodio occorso tra il sig. -OMISSIS- e la moglie il 12 dicembre 2024, quale operato dall’Amministrazione, risulta smentito o comunque contraddetto, nel suo svolgimento fattuale, da quanto riportato nel verbale di sommarie informazioni del 17 dicembre 2024 (in atti) rese dalla coniuge del ricorrente, persona lesa, la quale ha dichiarato: di non essere mai stata aggredita dal sig. -OMISSIS-, che l’episodio di cui è causa sarebbe scaturito da un allenamento in casa tra i due, che tra lei e il marito non si erano mai verificati precedenti simili, che i rapporti tra loro sono ottimi, che non si è sentita minacciata e di non essere stata vittima di aggressione dal -OMISSIS-, contrariamente a quanto riportato nel referto di P.S. (da cui comunque risulta un trauma facciale con frattura delle ossa nasali con una prognosi di 30 giorni), ove risulta anche “colluttazione con persona nota” e di non voler sporgere denuncia-querela.
19. Detta circostanza risulta pure evidenziata nella richiesta di archiviazione del procedimento penale avviato per detti fatti nei confronti del sig. -OMISSIS-, ove il PM ha evidenziato l’insussistenza di elementi per esercitare l’azione penale, sia alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalla coniuge, sia alla luce del referto medico, nel quale “ si dà atto di riferita aggressione ma anche di riferita colluttazione” ; richiesta da cui è poi scaturito il decreto di archiviazione del 3 marzo 2025.
20. D’altra parte, come dedotto dal ricorrente, anche il secondo elemento su cui poggiano le determinazioni dell’Amministrazione, ossia il precedente procedimento penale avviato nei confronti del sig. -OMISSIS- nel 2000 per i reati di cui agli artt. 594, 582 e 612 c.p., conclusosi nel 2003 con un non luogo a provvedere per remissione della querela da parte della persona lesa, è stato evidentemente ritenuto non ostativo dall’Amministrazione di -OMISSIS-. ai fini del rilascio in favore del ricorrente della licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo n. -OMISSIS-, disposto dal Commissariato di -OMISSIS- il 23 marzo 2024 (e revocata col provvedimento questorile oggetto del primo gravame).
21. Per quanto sopra, l’azione amministrativa in esame, per la peculiarità del contesto fattuale che ha caratterizzato la vicenda, avrebbe richiesto un’istruttoria più approfondita e una motivazione più adeguata a sostegno della sostenuta inaffidabilità del ricorrente.
22. Da ciò consegue, con l’assorbimento delle residue doglianze, che i due ricorsi devono essere accolti per difetto di istruttoria e di motivazione, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatte salve eventuali ulteriori e rinnovate valutazioni da parte dell’Amministrazione nei confronti del ricorrente.
23. Le spese di lite, attese le peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente (sig. -OMISSIS-) e la moglie (sig.ra -OMISSIS-).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
LV NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NE | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.