Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18180
CASS
Sentenza 20 maggio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta pericolosità sociale

    La pericolosità sociale è fondata sulle condotte di usura commesse tra il 2009 e il 2015, accertate in sede penale. La misura patrimoniale si basa su un giudizio di pericolosità storica e non attuale, non essendo rilevante l'avvenuta espiazione della pena in regime di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge in riferimento alla statuizione di confisca

    La confisca di prevenzione opera per sproporzione tra redditi e investimenti, potendo colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei singoli reati accertati. La Corte di appello ha accertato una sproporzione tra redditività accertata nel periodo e valore degli investimenti.

  • Rigettato
    Violazione di legge in riferimento alla confisca della società le cui quote risultano intestate a terzi

    La confisca di prevenzione è legittima anche per beni acquisiti in periodo successivo alla cessazione della pericolosità, purché vi siano indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di illecita attività. Il lasso temporale è contenuto e la motivazione della Corte di appello è congrua.

  • Rigettato
    Difetto di correlazione temporale tra il momento degli acquisti e la cessazione della pericolosità sociale del proposto

    La confisca di prevenzione è legittima anche per beni acquisiti in periodo successivo alla cessazione della pericolosità, purché vi siano indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di illecita attività. Il lasso temporale è contenuto e la motivazione della Corte di appello è congrua.

  • Rigettato
    Erronea applicazione di legge in riferimento al tema della disponibilità dei beni in capo al soggetto proposto

    Le critiche relative alla disponibilità dei beni sono reiterative e la motivazione espressa in sede di merito è congrua e non rivalutabile in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18180
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18180
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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