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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18180 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: PI IO nato a [...] il [...] Ditta PI UP Srl avverso il decreto del 05/06/2025 della Corte d'Appello di Campobasso vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Fabrizio Vanorio ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 4 febbraio 2025 il Tribunale di Campobasso, in procedura di prevenzione, ha disposto la confisca delle quote sociali e dei beni aziendali della srl PI UP e di altri beni immobili indicati nel dispositivo della decisione, tra cui un immobile intestato a PI ED . Vi è stata restituzione di altri beni . Secondo il Tribunale il patrimonio sociale della srl PI è confiscabile in ragione Penale Sent. Sez. 1 Num. 18180 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 06/02/2026 della accertata pericolosità sociale di PI IO. Costui viene inquadrato nella categoria soggettiva di cui all’art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, in ragione di: -una condanna per riciclaggio, per fatti commessi nel 1996; -più condanne per reati fiscali, per condotte tenute nel 2004; -una condanna per appropriazione indebita, per fatti avvenuti nel 2006; -i contenuti di un titolo cautelare per usura, notificato in data 3 agosto 2015, per fatti commessi tra il 2009 e il 2015 (condanna del 2018); - due procedimenti pendenti per reati fiscali per fatti del 2019 e del 2020. La condizione soggettiva viene fatta risalire all’anno 2009. Quanto al profilo patrimoniale, si ritiene di sottoporre a confisca le quote (intestate a terzi) e i beni della srl PI UP in ragione della accertata correlazione temporale tra gli investimenti e il periodo di pericolosità, nonché in ragione della assenza di redditi, in capo ai titolari formali delle quote, nel periodo della costituzione. 2. La Corte di Appello di Campobasso con decreto del 5 giugno 2025 ha apportato una sola modifica alla decisione di primo grado, in riferimento alla quota della srl PI UP intestata a De EL RI, con conferma delle statuizioni nel resto. In motivazione si precisa che il fondamento cognitivo dell’avvenuto inquadramento del PI nella categoria tipica della ricorrente commissione di delitti lucrogenetici risiede nella constatazione delle condotte di usura (2009- 2015). Si tratta di condotte certamente lucrogenetiche, in ragione del fatto che la condotta illecita non si è chiusa con la fase della pattuizione ma ha comportato effettivi guadagni. Viene calcolata in circa 270mila euro la quota di profitto non oggetto di confisca in sede penale, con possibile coesistenza delle due misure. Viene dunque ribadita la sproporzione tra redditività accertata nel periodo e valore degli investimenti oggetto di confisca. Si esaminano i flussi economico-finanziari e si motiva circa il fatto che i beni intestati alla società sono stati acquistati subito dopo la cessazione del periodo di pericolosità, con capitali accantonati durante il periodo antecedente. 3. Avverso il provvedimento di secondo grado sono stati introdotti due atti di ricorso, nell’interesse di PI IO e della srl PI UP. 3.1 Il ricorso proposto nell’interesse di PI IO articola più censure. 2 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta pericolosità sociale ex art.1 comma1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. Secondo la difesa la iscrizione di PI IO nella categoria soggettiva della pericolosità per abituale commissione di delitti produttivi di reddito sarebbe illegittima. Le vicende di usura (nei confronti di più soggetti) si sono definite con la applicazione della pena ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. nella misura di due anni e sei mesi di reclusione. Da ciò non potrebbe dedursi alcun profilo di pericolosità sociale del PI, che ha espiato la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. La somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione (pari ad euro 246mila) è stata confiscata. Le condotte illecite non avrebbero determinato alcun ricavo ulteriore, al di là degli utili già oggetto di confisca in sede penale. 3.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge in riferimento alla statuizione di confisca. Si ripropone il tema del fatturato ingente di alcune società non oggetto di confisca, pure esse riferibili al PI IO. Non sarebbe esatta la considerazione per cui dette società non hanno prodotto utili, come da tabella che si incorpora nell’atto di ricorso. 3.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore profilo di violazione di legge in riferimento alla confisca della società le cui quote risultano intestate a terzi. Non vi sarebbe correlazione temporale tra la condizione soggettiva di pericolosità del proposto e l’acquisto dei beni, né si potrebbe ritenere che gli acquisti siano stati realizzati con risorse accantonate nel periodo di pericolosità. 3.4 Il ricorso proposto dalla srl PI UP articola due censure in tema di violazione di legge. Al primo motivo ripropone il tema del difetto di correlazione temporale tra il momento degli acquisti e la cessazione della pericolosità sociale del proposto. Al secondo motivo deduce erronea applicazione di legge in riferimento al tema della disponibilità dei beni in capo al soggetto proposto, in ragione delle capacità economiche dei titolari formali delle quote con particolare riferimento a PI ED e PI Luca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 3 2. Il primo motivo di ricorso introdotto da PI IO, in tema di giudizio di pericolosità, è infondato. La decisione impugnata realizza una corretta applicazione dei principi di diritto espressi da questa Corte di legittimità nel corso degli ultimi dieci anni (anche in ragione di quanto evidenziato dalla Corte Edu nella decisione del 2017 De MA
contro
Italia), principi recepiti anche dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n.24 del 2019. Come è noto, a seguito dell’intervento della Consulta in tale parte ‘constatativa’ del giudizio di prevenzione, l’ applicazione della disposizione di cui alla lettera b dell’art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento se ed in quanto il giudice di merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arresti posteriori alla nota decisione Corte Edu De MA
contro
Italia e così riassunti dal giudice delle leggi « [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..] ». Resta pertanto ineliminabile, nel giudizio di prevenzione, la realizzazione di una operazione preliminare di inquadramento del soggetto - di cui si discute – in una delle categorie legali di descrizione della pericolosità, secondo canoni interpretativi tesi a valorizzare la dimensione tassativa delle previsioni di legge, in particolare per quanto concerne l’area della pericolosità generica (caratterizzata da contenuti legislativi che fanno ricorso a locuzioni più elastiche rispetto a quelle della pericolosità qualificata, modellate su specifiche fattispecie di delitto). In particolare, va evidenziato che è stata proprio la promozione ed il consolidamento di simile opzione ermeneutica a determinare – in sede di decisione sull’incidente di legittimità costituzionale – la presa d’atto, da parte della Consulta, di una conformità del «diritto vivente» - in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b del citato art.
1 - ai canoni imposti dalla definitiva «attrazione» del sistema della prevenzione in un ambito presidiato dai principi costituzionali espressi dall’articolo 13 Cost. in tema di tutela della libertà personale – nonché dagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela della proprietà –, pur nella riaffermazione della distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento «preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti. 4 Secondo tale assetto interpretativo, riprendendo il testo della citata sent. 24 del 2019: l’aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso che l’attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di “delitto” e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l’evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003). L’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018- 15 marzo 2018, n. 11846) [..] . Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di «abitualità», come veri e propri presìdi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell’art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « [..] allorché si versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quella convenzionale – è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa [..] .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento» 5 («types of behaviour») assunti a presupposto della misura [..] ». Dai contenuti della decisione n.24 del 2019 Corte Cost. deriva – pertanto – una particolare esigenza di uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale maturato nella presente sede di legittimità e richiamato dalla Consulta, sui punti caratterizzanti l’operazione ermeneutica sin qui rievocati, posto che l’adozione di letture diverse delle disposizioni ancora vigenti, tese a riportare in vita modelli di classificazione basati su concetti non rispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il delicato assetto di conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione. Va quindi ribadita l'affermazione (v. Sez. I n. 349 del 15.6.2017, dep.2018 ric. Bosco, rv 271996 e successive conformi) per cui, nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità di cui all’art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 il termine 'delittuoso' non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa, ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un delitto produttivo di reddito. 3. Nel caso in esame il nucleo essenziale della parte constatativa della decisione si riconnette alle plurime attività delittuose di usura che risultano commesse in danno di più persone e nell’arco temporale intercorso tra il 2009 e il 2015 . Si tratta di condotte delittuose per loro natura ‘produttive di reddito’ (ed infatti il ricorrente sviluppa censure sul quantum ma non sull’an di profitto illecito) ed il cui accertamento non può essere messo in dubbio, sia perché oggetto di un titolo cautelare sia perché il procedimento penale si è definito con sentenza applicativa di pena. Il giudice della prevenzione può di certo importare e servirsi di simili supporti cognitivi, essendo inibita esclusivamente la possibilità – secondo la recente giurisprudenza – di servirsi di sentenze di assoluzione nel merito, per la necessaria uniformità di valutazione delle condotte nei diversi settori del diritto punitivo o preventivo (v. Sez. I n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 – 01, nonché tra le altre, da ultimo Sez. VI, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01; l’orientamento in parte contrario che era stato espresso in alcuni arresti dalla Sezione II – a far data da Sez. II, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225 – 05 – risulta recessivo in ragione di quanto affermato da Sez. II, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 - 01). Dunque le doglianze difensive non risultano in linea con il reale contenuto della decisione impugnata, specie lì dove si compie riferimento alla assenza di pericolosità attuale per la avvenuta espiazione di pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. La misura applicata è infatti misura patrimoniale, basata su un giudizio di pericolosità ‘storica’, 6 che trova solida base cognitiva nelle reiterate condotte di usura oggetto della decisione di patteggiamento del 2018 . 4. Ulteriore argomento di critica, sempre introdotto dalla difesa di PI IO (sia al primo che al secondo motivo) riguarda la stessa possibilità di operare una confisca ‘ulteriore’ di beni, rispetto a quella realizzata in sede penale. Il motivo è parimenti infondato, posto che la difesa non considera che la confisca di prevenzione ha uno statuto regolativo diverso rispetto alla confisca ‘per equivalente’ del profitto del reato, in quanto basata (quella di prevenzione) sul parametro della sproporzione, come è stato ben evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale. Il punto merita, tuttavia un approfondimento, fermo restando che la Corte di Appello ha già precisato, con motivazione articolata e dunque non sindacabile in questa sede, che il profitto delle condotte di usura è stato sensibilmente maggiore di ciò che è caduto in confisca in sede penale. Va dunque ribadita, come si è già precisato in più arresti sul tema, la ragione della distinzione. Sostenere, in particolare, che la confisca di prevenzione debba costruirsi – nello spazio cronologico caratterizzato dalla constatazione di pericolosità – attraverso la ricognizione del profitto delle condotte illecite che hanno consentito la iscrizione del proposto nella categoria tipica e della successiva «proiezione» del valore in tal modo ottenuto sulle consistenze patrimoniali riferibili al proposto, significa mal interpretare il parametro della «proporzionalità» della misura di prevenzione. Ciò perché, a differenza della confisca per equivalente (che si basa sulla individuazione del profitto di ogni singolo reato su cui vi è prova), la confisca di prevenzione è confisca «per sproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dalla individuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizio constatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il che determina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotte illecite produttive di reddito;
c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzione accertata. Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodi censiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata di pericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sulla base dell’analisi patrimoniale. La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per sua natura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei singoli reati accertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità (appare orientata in senso contrario, almeno nel tenore della massima, Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, [...], Rv. 285039 - 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, in 7 modo congruente, della confisca, opzione da cui si dissente per ciò che si dirà in seguito). Questo ragionamento è frutto della evoluzione giurisprudenziale interna (vedi tra le molte Sez. 1, n. 15954 del 10/11/2021, dep. 2022, [...], n.m.; Sez. 5, n. 18837 del 01/02/2024, [...], Rv. 286518 - 02) e non appare contrastato dai contenuti della recente decisione OF
contro
Italia, per le ragioni che seguono. La confisca di prevenzione italiana, per sua natura e conformazione legislativa, non può essere ritenuta ‘pertinenziale’ ma appartiene alla categoria della confisca ‘recuperatoria’ del ragionevolmenteprobabile incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità. Come si è detto, la constatazione della condizione soggettiva di pericolosità (qualificata o semplice ma per abitualità delittuosa lucrogenetica) consente di aprire la verifica patrimoniale, nel rispetto del principio della ‘correlazione temporale’. Da ciò deriva che la confisca, sul piano normativo, tende al recupero della ‘ricchezza ingiustificata’ essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) la esistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita;
b) la esistenza di una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione tra entrate lecite e valore degli investimenti. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell’istituto si basano proprio sull’analisi economica della sproporzione, che, con onere probatorio gravante sull’accusa, assume il valore di prova indiziaria della derivazione illecita del patrimonio, come ribadito dalla stessa Corte cost. nella decisione n. 24 del 2019: « [..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] ». Non può, pertanto, affermarsi – in chiave di equilibrio dei poteri delle parti – che la procedura di prevenzione trasferisca sull’interessato un onere eccessivo di dimostrazione della liceità del patrimonio, posto che – come si è detto – la verifica del parametro della sproporzione di valori è sostenuta dall’accusa. Peraltro, la giurisprudenza ha più volte affermato che l’onere gravante sul proposto o sul terzo è di mera allegazione e va parametrato anche al tempo in cui si sono verificati gli acquisti: non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l’onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttiva di reddito in tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell’attività svolta all’epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate, spettando all’accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito 8 e il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità(v. Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, [...], Rv. 283979 - 02). Dunque in presenza di una ragionata ricostruzione di un periodo di pericolosità soggettiva (caratterizzato dalla adesione a una associazione criminale di stampo mafioso o dalla dedizione abituale ad attività delittuose lucrogenetiche) l’analisi della sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti, all’esito del contraddittorio e delle eventuali allegazioni difensive, è al tempo stesso: a) il parametro probatorio che consente di ritenere i beni come «frutto» di attività illecite compiute nel periodo dal proposto (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite); b) il limite di valore della confisca. Andare oltre il periodo di correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisto dei beni o oltre il valore economico della sproporzione significherebbe violare la logica giuridica dello strumento recuperatorio/preventivo e imboccare la strada della sanzione, con inevitabile attribuzione di una etichetta penalistica all’istituto. Ed è questo l’assetto, descritto in estrema sintesi, che ha consentito alla Corte Edu di affermare, con la invocata decisione del 13 febbraio 2025 OF
contro
Italia, la natura «non penale» della confisca di prevenzione per ritenuta pericolosità semplice (aspetto mai deciso in precedenza da Strasburgo), pur evidenziandosi che non si tratta di uno strumento preventivo ‘in senso proprio’, dato che, in caso di confisca disgiunta (così come in caso di confisca post mortem), l’ablazione non ha lo scopo di inibire la prosecuzione dell’attività pericolosa del soggetto che si trova nella disponibilità dei beni. Le considerazioni che permeano il ragionamento della Corte Edu possono essere sintetizzate nel modo che segue. La Corte Edu ha applicato icriteriposti, sul tema, dalla giurisprudenzaWelch-G.I.E.M.: a) se la misura è imposta all’esito di una condanna nel quadro di un procedimento penale;
b) quale sia la qualificazione giuridica a livello nazionale;
c) la natura e lo scopo della misura;
d) la gravità della misura;
e) le procedure per l’adozione e l’applicazione della misura. 5. Nel caso concreto, la Corte ha ribadito che, in assenza di un riconoscimento a livello nazionale della natura penale della misura, il criterio determinante è quello della natura e dello scopo della stessa. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che nel corso degli anni, e in particolare in seguito alla riforma del 2008-2009, la natura della confisca abbia perso il suo originale carattere preventivo(in senso stretto del termine), per acquisire quello di misura ripristinatoria, in particolare, rispondendo al principio secondo il quale il "crimine non deve pagare". La Corte ha richiamato i principi che permettono di considerare una misura "preventiva”: nella sua giurisprudenza, la Corte ha spesso sottolineato, sebbene in contesti diversi, che la caratteristica principale delle misure preventive è che devono essere basate su elementi concreti che siano realmente indicativi del persistere del rischio che tali misure 9 cercano di scongiurare (si veda, mutatis mutandis, Labitacontro Italia [GC], n. 26772/95, § 193, CEDU 2000-IV; VL e YA c. Russia, nn. 51279/09 e 32098/13, § 34, 20 settembre 2016; e Pagerie c. Francia, n. 24203/16, § 194, 19 gennaio 2023, tutti relativi a restrizioni alla libertà di circolazione). La Corte ha inoltre sottolineato che le misure preventive applicate nei confronti dei singoli devono essere adottate tenendo conto del comportamento o delle azioni della persona interessata, a seguito di una valutazione individuale e dettagliata del rischio in questione (vedi JO c. Francia, nn. 34749/16 e 79607/17, § 104, 16 maggio 2024; vedi anche Advisory opinion as to whether an individual may be denied authorisation to work as a security guard or officer on account of being close to or belonging to a religious movement [GC], richiesta n. P16-2023-001, Consiglio di Stato belga, §§ 97-98 e 100-01, 14 dicembre 2023). Facendo applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la natura preventiva in senso stretto della confisca (di prevenzione) italiana in quanto: - può essere imposta indipendentemente dalla “pericolosità attuale” del proposto in quanto l’imposizione della misura di confisca preventiva non richiede necessariamente l’accertamento dell’attualità del pericolo e, quindi, del rischio che vengano commessi ulteriori reati che la misura in questione mirerebbe a prevenire;
- può essere applicata anche in caso di decesso di quest’ultima, anche quando i beni in questione sono di proprietà di persone che non rappresentano, e non hanno mai rappresentato, un pericolo per la società. A questo proposito, la Corte ha inoltre sottolineato che: "nella sua formulazione originale, [la misura] si basava su una valutazione prognostica: l’esame della presunzione che l’individuo commettesse reati aveva come obiettivo una valutazione del rischio che in futuro ne venissero commessi di ulteriori. Nella sua formulazione attuale, invece, la misura si basa su una valutazione diagnostica: le autorità nazionali devono accertare se, durante un determinato periodo di tempo, si possa presumere che l’individuo in questione abbia commesso reati e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni e proprietà la cui origine lecita non possa essere dimostrata. Nessuna ulteriore valutazione di “pericolosità” o “rischio”, volta a determinare se l’individuo in questione commetterà ulteriori reati in futuro, è attualmente richiesta dalle disposizioni nazionali applicabili, come interpretate e applicate nella giurisprudenza nazionale." Sono affermazioni del tutto condivisibili e rispondenti all’assetto normativo. Aspetto centrale della decisione risulta quindi essere la valutazione dello scopo ripristinatorio della confisca. La Corte ha concluso che la misura persegua tale finalità, nella misura in cui: - l’ambito di applicazione della misura è limitato dal suo scopo diimpedire l’ingiusto arricchimento: fondandosi anche sulla giurisprudenza della Corte costituzionale interna, il carattere non penale può giustificarsi solo se i reati presumibilmente commessi dall’individuo siano fonte di profitti illeciti, in un importo ragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare;
10 - il provvedimento può essere applicato solo in relazione ai beni acquisiti dall’individuo interessato durante il periodo in cui egli aveva presumibilmente commesso reati che comportavano profitti illeciti, dimostrando così che questo provvedimento mira a prevenire l’arricchimento ingiusto sulla base della commissione di reati;
- la confisca è limitata ai soli profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmente commessi dall’individuo (a differenza ad es. della confisca per la lottizzazione abusiva esaminata nel caso G.I.E.M. s.r.l. e altri, § 227, in cui la Corte ha ritenuto che il fatto che il provvedimento potesse essere applicato indiscriminatamente e indipendentemente dal terreno sul quale era stato commesso il reato di lottizzazione fosse un fattore che deponeva a favore della sua finalità punitiva) e, anche sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale, non si estende anche al prodotto del reato, dato che ciò produrrebbe effetti pregiudizievoli sulla sfera personale dell’individuo interessato che andrebbero oltre la semplice privazione dell’arricchimento ingiusto derivante dal reato. Come può notarsi, le valutazioni espresse dalla Corte Edu nel caso OF si modellano, essenzialmente sul percorso interpretativo realizzato dalla giurisprudenza interna (e culminato nella decisione Corte cost. n. 24 del 2019) in punto di sistemazione concettuale della confisca di prevenzione come strumento di recupero coattivo e autoritativo di profitti illeciti basato su una seria ricognizione di tipo «constatativo» della pericolosità soggettiva (con parametri probatori che per rispettare il principio di tassatività devono posizionarsi in una soglia necessariamente elevata, pur non essendo richiesta necessariamente la condanna irrevocabile) cui faccia seguito, nell’ambito del perimetro temporale interessato, l’analisi della sproporzione tra reddito e investimenti non contraddetta da allegazioni difensive contrarie. In simile cornice va sottolineato in particolare che il parametro della «congruità», in una corretta lettura della decisione e delle sue matrici, non va rapportato al profitto dei «soli» reati accertati, ma – come si è detto sopra – alla redditività della intera attività illecita presumibilmente svolta nel periodo interessato. Ciò significa, in altre parole, ancorare il limite di ragionevolezza della confisca al valore della effettiva e misurata sproporzione di valori tra reddito e investimenti (per come risulta all’esito del contraddittorio processuale), posto che in quel valore va a confluire – secondo un procedimento logico-deduttivo – tanto il profitto dei reati espressamente censiti che di quelli ritenuti probabili. Dunque, la lettura qui ribadita lega - senza strappi o distonìe - il ragionamento interno e quello sovranazionale. Nel caso in esame la Corte di secondo grado ha realizzato una ampia ricostruzione della sproporzione tra redditi e investimenti riferibili al proposto e la difesa non ha affermato che la confisca ecceda il limite della sproporzione. E’ stata piuttosto allegata una tesi di ‘riduzione’ della sproporzione basata sui pretesi 11 ricavi di altre imprese non sottoposte a confisca, ma si tratta di una tesi apprezzata ma respinta in sede di merito con motivazioni ampie e fondate sull’esame dei dati contabili, con operazione che risulta insindacabile in sede di legittimità ed in tema di prevenzione (nel cui ambito, come è noto, il ricorso è limitato alla violazione di legge). 6. Per il resto, tanto le doglianze residue del PI che quelle della compagine societaria PI UP (da intendersi, queste ultime, come proposte dai soci, altrimenti il ricorso sarebbe inammissibile per quanto ritenuto da Sez. I n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270973 - 01) invocano il principio della correlazione temporale tra condizione soggettiva di pericolosità e acquisto dei beni, posto che la maggior parte degli investimenti è posteriore alla cessazione della pericolosità del proposto. Tuttavia in sede di merito si è fatta coerente applicazione del principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez. VI, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990 – 01, secondo cui in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità. Nel caso in esame il lasso temporale è molto contenuto e la motivazione espressa in sede di merito appare congrua e non rivalutabile nella presente sede di legittimità. Anche in punto di disponibilità dei beni in capo a PI IO le critiche sono reiterative e la motivazione espressa in sede di merito non è qui rivalutabile, in quanto del tutto congrua. Nel loro complesso i ricorsi vanno, pertanto, rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 12
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Fabrizio Vanorio ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 4 febbraio 2025 il Tribunale di Campobasso, in procedura di prevenzione, ha disposto la confisca delle quote sociali e dei beni aziendali della srl PI UP e di altri beni immobili indicati nel dispositivo della decisione, tra cui un immobile intestato a PI ED . Vi è stata restituzione di altri beni . Secondo il Tribunale il patrimonio sociale della srl PI è confiscabile in ragione Penale Sent. Sez. 1 Num. 18180 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 06/02/2026 della accertata pericolosità sociale di PI IO. Costui viene inquadrato nella categoria soggettiva di cui all’art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, in ragione di: -una condanna per riciclaggio, per fatti commessi nel 1996; -più condanne per reati fiscali, per condotte tenute nel 2004; -una condanna per appropriazione indebita, per fatti avvenuti nel 2006; -i contenuti di un titolo cautelare per usura, notificato in data 3 agosto 2015, per fatti commessi tra il 2009 e il 2015 (condanna del 2018); - due procedimenti pendenti per reati fiscali per fatti del 2019 e del 2020. La condizione soggettiva viene fatta risalire all’anno 2009. Quanto al profilo patrimoniale, si ritiene di sottoporre a confisca le quote (intestate a terzi) e i beni della srl PI UP in ragione della accertata correlazione temporale tra gli investimenti e il periodo di pericolosità, nonché in ragione della assenza di redditi, in capo ai titolari formali delle quote, nel periodo della costituzione. 2. La Corte di Appello di Campobasso con decreto del 5 giugno 2025 ha apportato una sola modifica alla decisione di primo grado, in riferimento alla quota della srl PI UP intestata a De EL RI, con conferma delle statuizioni nel resto. In motivazione si precisa che il fondamento cognitivo dell’avvenuto inquadramento del PI nella categoria tipica della ricorrente commissione di delitti lucrogenetici risiede nella constatazione delle condotte di usura (2009- 2015). Si tratta di condotte certamente lucrogenetiche, in ragione del fatto che la condotta illecita non si è chiusa con la fase della pattuizione ma ha comportato effettivi guadagni. Viene calcolata in circa 270mila euro la quota di profitto non oggetto di confisca in sede penale, con possibile coesistenza delle due misure. Viene dunque ribadita la sproporzione tra redditività accertata nel periodo e valore degli investimenti oggetto di confisca. Si esaminano i flussi economico-finanziari e si motiva circa il fatto che i beni intestati alla società sono stati acquistati subito dopo la cessazione del periodo di pericolosità, con capitali accantonati durante il periodo antecedente. 3. Avverso il provvedimento di secondo grado sono stati introdotti due atti di ricorso, nell’interesse di PI IO e della srl PI UP. 3.1 Il ricorso proposto nell’interesse di PI IO articola più censure. 2 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta pericolosità sociale ex art.1 comma1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. Secondo la difesa la iscrizione di PI IO nella categoria soggettiva della pericolosità per abituale commissione di delitti produttivi di reddito sarebbe illegittima. Le vicende di usura (nei confronti di più soggetti) si sono definite con la applicazione della pena ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. nella misura di due anni e sei mesi di reclusione. Da ciò non potrebbe dedursi alcun profilo di pericolosità sociale del PI, che ha espiato la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. La somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione (pari ad euro 246mila) è stata confiscata. Le condotte illecite non avrebbero determinato alcun ricavo ulteriore, al di là degli utili già oggetto di confisca in sede penale. 3.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge in riferimento alla statuizione di confisca. Si ripropone il tema del fatturato ingente di alcune società non oggetto di confisca, pure esse riferibili al PI IO. Non sarebbe esatta la considerazione per cui dette società non hanno prodotto utili, come da tabella che si incorpora nell’atto di ricorso. 3.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore profilo di violazione di legge in riferimento alla confisca della società le cui quote risultano intestate a terzi. Non vi sarebbe correlazione temporale tra la condizione soggettiva di pericolosità del proposto e l’acquisto dei beni, né si potrebbe ritenere che gli acquisti siano stati realizzati con risorse accantonate nel periodo di pericolosità. 3.4 Il ricorso proposto dalla srl PI UP articola due censure in tema di violazione di legge. Al primo motivo ripropone il tema del difetto di correlazione temporale tra il momento degli acquisti e la cessazione della pericolosità sociale del proposto. Al secondo motivo deduce erronea applicazione di legge in riferimento al tema della disponibilità dei beni in capo al soggetto proposto, in ragione delle capacità economiche dei titolari formali delle quote con particolare riferimento a PI ED e PI Luca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 3 2. Il primo motivo di ricorso introdotto da PI IO, in tema di giudizio di pericolosità, è infondato. La decisione impugnata realizza una corretta applicazione dei principi di diritto espressi da questa Corte di legittimità nel corso degli ultimi dieci anni (anche in ragione di quanto evidenziato dalla Corte Edu nella decisione del 2017 De MA
contro
Italia), principi recepiti anche dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n.24 del 2019. Come è noto, a seguito dell’intervento della Consulta in tale parte ‘constatativa’ del giudizio di prevenzione, l’ applicazione della disposizione di cui alla lettera b dell’art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento se ed in quanto il giudice di merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arresti posteriori alla nota decisione Corte Edu De MA
contro
Italia e così riassunti dal giudice delle leggi « [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..] ». Resta pertanto ineliminabile, nel giudizio di prevenzione, la realizzazione di una operazione preliminare di inquadramento del soggetto - di cui si discute – in una delle categorie legali di descrizione della pericolosità, secondo canoni interpretativi tesi a valorizzare la dimensione tassativa delle previsioni di legge, in particolare per quanto concerne l’area della pericolosità generica (caratterizzata da contenuti legislativi che fanno ricorso a locuzioni più elastiche rispetto a quelle della pericolosità qualificata, modellate su specifiche fattispecie di delitto). In particolare, va evidenziato che è stata proprio la promozione ed il consolidamento di simile opzione ermeneutica a determinare – in sede di decisione sull’incidente di legittimità costituzionale – la presa d’atto, da parte della Consulta, di una conformità del «diritto vivente» - in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b del citato art.
1 - ai canoni imposti dalla definitiva «attrazione» del sistema della prevenzione in un ambito presidiato dai principi costituzionali espressi dall’articolo 13 Cost. in tema di tutela della libertà personale – nonché dagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela della proprietà –, pur nella riaffermazione della distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento «preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti. 4 Secondo tale assetto interpretativo, riprendendo il testo della citata sent. 24 del 2019: l’aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso che l’attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di “delitto” e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l’evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003). L’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018- 15 marzo 2018, n. 11846) [..] . Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di «abitualità», come veri e propri presìdi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell’art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « [..] allorché si versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quella convenzionale – è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa [..] .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento» 5 («types of behaviour») assunti a presupposto della misura [..] ». Dai contenuti della decisione n.24 del 2019 Corte Cost. deriva – pertanto – una particolare esigenza di uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale maturato nella presente sede di legittimità e richiamato dalla Consulta, sui punti caratterizzanti l’operazione ermeneutica sin qui rievocati, posto che l’adozione di letture diverse delle disposizioni ancora vigenti, tese a riportare in vita modelli di classificazione basati su concetti non rispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il delicato assetto di conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione. Va quindi ribadita l'affermazione (v. Sez. I n. 349 del 15.6.2017, dep.2018 ric. Bosco, rv 271996 e successive conformi) per cui, nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità di cui all’art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 il termine 'delittuoso' non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa, ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un delitto produttivo di reddito. 3. Nel caso in esame il nucleo essenziale della parte constatativa della decisione si riconnette alle plurime attività delittuose di usura che risultano commesse in danno di più persone e nell’arco temporale intercorso tra il 2009 e il 2015 . Si tratta di condotte delittuose per loro natura ‘produttive di reddito’ (ed infatti il ricorrente sviluppa censure sul quantum ma non sull’an di profitto illecito) ed il cui accertamento non può essere messo in dubbio, sia perché oggetto di un titolo cautelare sia perché il procedimento penale si è definito con sentenza applicativa di pena. Il giudice della prevenzione può di certo importare e servirsi di simili supporti cognitivi, essendo inibita esclusivamente la possibilità – secondo la recente giurisprudenza – di servirsi di sentenze di assoluzione nel merito, per la necessaria uniformità di valutazione delle condotte nei diversi settori del diritto punitivo o preventivo (v. Sez. I n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 – 01, nonché tra le altre, da ultimo Sez. VI, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01; l’orientamento in parte contrario che era stato espresso in alcuni arresti dalla Sezione II – a far data da Sez. II, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225 – 05 – risulta recessivo in ragione di quanto affermato da Sez. II, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 - 01). Dunque le doglianze difensive non risultano in linea con il reale contenuto della decisione impugnata, specie lì dove si compie riferimento alla assenza di pericolosità attuale per la avvenuta espiazione di pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. La misura applicata è infatti misura patrimoniale, basata su un giudizio di pericolosità ‘storica’, 6 che trova solida base cognitiva nelle reiterate condotte di usura oggetto della decisione di patteggiamento del 2018 . 4. Ulteriore argomento di critica, sempre introdotto dalla difesa di PI IO (sia al primo che al secondo motivo) riguarda la stessa possibilità di operare una confisca ‘ulteriore’ di beni, rispetto a quella realizzata in sede penale. Il motivo è parimenti infondato, posto che la difesa non considera che la confisca di prevenzione ha uno statuto regolativo diverso rispetto alla confisca ‘per equivalente’ del profitto del reato, in quanto basata (quella di prevenzione) sul parametro della sproporzione, come è stato ben evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale. Il punto merita, tuttavia un approfondimento, fermo restando che la Corte di Appello ha già precisato, con motivazione articolata e dunque non sindacabile in questa sede, che il profitto delle condotte di usura è stato sensibilmente maggiore di ciò che è caduto in confisca in sede penale. Va dunque ribadita, come si è già precisato in più arresti sul tema, la ragione della distinzione. Sostenere, in particolare, che la confisca di prevenzione debba costruirsi – nello spazio cronologico caratterizzato dalla constatazione di pericolosità – attraverso la ricognizione del profitto delle condotte illecite che hanno consentito la iscrizione del proposto nella categoria tipica e della successiva «proiezione» del valore in tal modo ottenuto sulle consistenze patrimoniali riferibili al proposto, significa mal interpretare il parametro della «proporzionalità» della misura di prevenzione. Ciò perché, a differenza della confisca per equivalente (che si basa sulla individuazione del profitto di ogni singolo reato su cui vi è prova), la confisca di prevenzione è confisca «per sproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dalla individuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizio constatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il che determina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotte illecite produttive di reddito;
c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzione accertata. Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodi censiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata di pericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sulla base dell’analisi patrimoniale. La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per sua natura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei singoli reati accertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità (appare orientata in senso contrario, almeno nel tenore della massima, Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, [...], Rv. 285039 - 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, in 7 modo congruente, della confisca, opzione da cui si dissente per ciò che si dirà in seguito). Questo ragionamento è frutto della evoluzione giurisprudenziale interna (vedi tra le molte Sez. 1, n. 15954 del 10/11/2021, dep. 2022, [...], n.m.; Sez. 5, n. 18837 del 01/02/2024, [...], Rv. 286518 - 02) e non appare contrastato dai contenuti della recente decisione OF
contro
Italia, per le ragioni che seguono. La confisca di prevenzione italiana, per sua natura e conformazione legislativa, non può essere ritenuta ‘pertinenziale’ ma appartiene alla categoria della confisca ‘recuperatoria’ del ragionevolmenteprobabile incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità. Come si è detto, la constatazione della condizione soggettiva di pericolosità (qualificata o semplice ma per abitualità delittuosa lucrogenetica) consente di aprire la verifica patrimoniale, nel rispetto del principio della ‘correlazione temporale’. Da ciò deriva che la confisca, sul piano normativo, tende al recupero della ‘ricchezza ingiustificata’ essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) la esistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita;
b) la esistenza di una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione tra entrate lecite e valore degli investimenti. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell’istituto si basano proprio sull’analisi economica della sproporzione, che, con onere probatorio gravante sull’accusa, assume il valore di prova indiziaria della derivazione illecita del patrimonio, come ribadito dalla stessa Corte cost. nella decisione n. 24 del 2019: « [..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] ». Non può, pertanto, affermarsi – in chiave di equilibrio dei poteri delle parti – che la procedura di prevenzione trasferisca sull’interessato un onere eccessivo di dimostrazione della liceità del patrimonio, posto che – come si è detto – la verifica del parametro della sproporzione di valori è sostenuta dall’accusa. Peraltro, la giurisprudenza ha più volte affermato che l’onere gravante sul proposto o sul terzo è di mera allegazione e va parametrato anche al tempo in cui si sono verificati gli acquisti: non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l’onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttiva di reddito in tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell’attività svolta all’epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate, spettando all’accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito 8 e il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità(v. Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, [...], Rv. 283979 - 02). Dunque in presenza di una ragionata ricostruzione di un periodo di pericolosità soggettiva (caratterizzato dalla adesione a una associazione criminale di stampo mafioso o dalla dedizione abituale ad attività delittuose lucrogenetiche) l’analisi della sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti, all’esito del contraddittorio e delle eventuali allegazioni difensive, è al tempo stesso: a) il parametro probatorio che consente di ritenere i beni come «frutto» di attività illecite compiute nel periodo dal proposto (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite); b) il limite di valore della confisca. Andare oltre il periodo di correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisto dei beni o oltre il valore economico della sproporzione significherebbe violare la logica giuridica dello strumento recuperatorio/preventivo e imboccare la strada della sanzione, con inevitabile attribuzione di una etichetta penalistica all’istituto. Ed è questo l’assetto, descritto in estrema sintesi, che ha consentito alla Corte Edu di affermare, con la invocata decisione del 13 febbraio 2025 OF
contro
Italia, la natura «non penale» della confisca di prevenzione per ritenuta pericolosità semplice (aspetto mai deciso in precedenza da Strasburgo), pur evidenziandosi che non si tratta di uno strumento preventivo ‘in senso proprio’, dato che, in caso di confisca disgiunta (così come in caso di confisca post mortem), l’ablazione non ha lo scopo di inibire la prosecuzione dell’attività pericolosa del soggetto che si trova nella disponibilità dei beni. Le considerazioni che permeano il ragionamento della Corte Edu possono essere sintetizzate nel modo che segue. La Corte Edu ha applicato icriteriposti, sul tema, dalla giurisprudenzaWelch-G.I.E.M.: a) se la misura è imposta all’esito di una condanna nel quadro di un procedimento penale;
b) quale sia la qualificazione giuridica a livello nazionale;
c) la natura e lo scopo della misura;
d) la gravità della misura;
e) le procedure per l’adozione e l’applicazione della misura. 5. Nel caso concreto, la Corte ha ribadito che, in assenza di un riconoscimento a livello nazionale della natura penale della misura, il criterio determinante è quello della natura e dello scopo della stessa. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che nel corso degli anni, e in particolare in seguito alla riforma del 2008-2009, la natura della confisca abbia perso il suo originale carattere preventivo(in senso stretto del termine), per acquisire quello di misura ripristinatoria, in particolare, rispondendo al principio secondo il quale il "crimine non deve pagare". La Corte ha richiamato i principi che permettono di considerare una misura "preventiva”: nella sua giurisprudenza, la Corte ha spesso sottolineato, sebbene in contesti diversi, che la caratteristica principale delle misure preventive è che devono essere basate su elementi concreti che siano realmente indicativi del persistere del rischio che tali misure 9 cercano di scongiurare (si veda, mutatis mutandis, Labitacontro Italia [GC], n. 26772/95, § 193, CEDU 2000-IV; VL e YA c. Russia, nn. 51279/09 e 32098/13, § 34, 20 settembre 2016; e Pagerie c. Francia, n. 24203/16, § 194, 19 gennaio 2023, tutti relativi a restrizioni alla libertà di circolazione). La Corte ha inoltre sottolineato che le misure preventive applicate nei confronti dei singoli devono essere adottate tenendo conto del comportamento o delle azioni della persona interessata, a seguito di una valutazione individuale e dettagliata del rischio in questione (vedi JO c. Francia, nn. 34749/16 e 79607/17, § 104, 16 maggio 2024; vedi anche Advisory opinion as to whether an individual may be denied authorisation to work as a security guard or officer on account of being close to or belonging to a religious movement [GC], richiesta n. P16-2023-001, Consiglio di Stato belga, §§ 97-98 e 100-01, 14 dicembre 2023). Facendo applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la natura preventiva in senso stretto della confisca (di prevenzione) italiana in quanto: - può essere imposta indipendentemente dalla “pericolosità attuale” del proposto in quanto l’imposizione della misura di confisca preventiva non richiede necessariamente l’accertamento dell’attualità del pericolo e, quindi, del rischio che vengano commessi ulteriori reati che la misura in questione mirerebbe a prevenire;
- può essere applicata anche in caso di decesso di quest’ultima, anche quando i beni in questione sono di proprietà di persone che non rappresentano, e non hanno mai rappresentato, un pericolo per la società. A questo proposito, la Corte ha inoltre sottolineato che: "nella sua formulazione originale, [la misura] si basava su una valutazione prognostica: l’esame della presunzione che l’individuo commettesse reati aveva come obiettivo una valutazione del rischio che in futuro ne venissero commessi di ulteriori. Nella sua formulazione attuale, invece, la misura si basa su una valutazione diagnostica: le autorità nazionali devono accertare se, durante un determinato periodo di tempo, si possa presumere che l’individuo in questione abbia commesso reati e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni e proprietà la cui origine lecita non possa essere dimostrata. Nessuna ulteriore valutazione di “pericolosità” o “rischio”, volta a determinare se l’individuo in questione commetterà ulteriori reati in futuro, è attualmente richiesta dalle disposizioni nazionali applicabili, come interpretate e applicate nella giurisprudenza nazionale." Sono affermazioni del tutto condivisibili e rispondenti all’assetto normativo. Aspetto centrale della decisione risulta quindi essere la valutazione dello scopo ripristinatorio della confisca. La Corte ha concluso che la misura persegua tale finalità, nella misura in cui: - l’ambito di applicazione della misura è limitato dal suo scopo diimpedire l’ingiusto arricchimento: fondandosi anche sulla giurisprudenza della Corte costituzionale interna, il carattere non penale può giustificarsi solo se i reati presumibilmente commessi dall’individuo siano fonte di profitti illeciti, in un importo ragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare;
10 - il provvedimento può essere applicato solo in relazione ai beni acquisiti dall’individuo interessato durante il periodo in cui egli aveva presumibilmente commesso reati che comportavano profitti illeciti, dimostrando così che questo provvedimento mira a prevenire l’arricchimento ingiusto sulla base della commissione di reati;
- la confisca è limitata ai soli profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmente commessi dall’individuo (a differenza ad es. della confisca per la lottizzazione abusiva esaminata nel caso G.I.E.M. s.r.l. e altri, § 227, in cui la Corte ha ritenuto che il fatto che il provvedimento potesse essere applicato indiscriminatamente e indipendentemente dal terreno sul quale era stato commesso il reato di lottizzazione fosse un fattore che deponeva a favore della sua finalità punitiva) e, anche sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale, non si estende anche al prodotto del reato, dato che ciò produrrebbe effetti pregiudizievoli sulla sfera personale dell’individuo interessato che andrebbero oltre la semplice privazione dell’arricchimento ingiusto derivante dal reato. Come può notarsi, le valutazioni espresse dalla Corte Edu nel caso OF si modellano, essenzialmente sul percorso interpretativo realizzato dalla giurisprudenza interna (e culminato nella decisione Corte cost. n. 24 del 2019) in punto di sistemazione concettuale della confisca di prevenzione come strumento di recupero coattivo e autoritativo di profitti illeciti basato su una seria ricognizione di tipo «constatativo» della pericolosità soggettiva (con parametri probatori che per rispettare il principio di tassatività devono posizionarsi in una soglia necessariamente elevata, pur non essendo richiesta necessariamente la condanna irrevocabile) cui faccia seguito, nell’ambito del perimetro temporale interessato, l’analisi della sproporzione tra reddito e investimenti non contraddetta da allegazioni difensive contrarie. In simile cornice va sottolineato in particolare che il parametro della «congruità», in una corretta lettura della decisione e delle sue matrici, non va rapportato al profitto dei «soli» reati accertati, ma – come si è detto sopra – alla redditività della intera attività illecita presumibilmente svolta nel periodo interessato. Ciò significa, in altre parole, ancorare il limite di ragionevolezza della confisca al valore della effettiva e misurata sproporzione di valori tra reddito e investimenti (per come risulta all’esito del contraddittorio processuale), posto che in quel valore va a confluire – secondo un procedimento logico-deduttivo – tanto il profitto dei reati espressamente censiti che di quelli ritenuti probabili. Dunque, la lettura qui ribadita lega - senza strappi o distonìe - il ragionamento interno e quello sovranazionale. Nel caso in esame la Corte di secondo grado ha realizzato una ampia ricostruzione della sproporzione tra redditi e investimenti riferibili al proposto e la difesa non ha affermato che la confisca ecceda il limite della sproporzione. E’ stata piuttosto allegata una tesi di ‘riduzione’ della sproporzione basata sui pretesi 11 ricavi di altre imprese non sottoposte a confisca, ma si tratta di una tesi apprezzata ma respinta in sede di merito con motivazioni ampie e fondate sull’esame dei dati contabili, con operazione che risulta insindacabile in sede di legittimità ed in tema di prevenzione (nel cui ambito, come è noto, il ricorso è limitato alla violazione di legge). 6. Per il resto, tanto le doglianze residue del PI che quelle della compagine societaria PI UP (da intendersi, queste ultime, come proposte dai soci, altrimenti il ricorso sarebbe inammissibile per quanto ritenuto da Sez. I n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270973 - 01) invocano il principio della correlazione temporale tra condizione soggettiva di pericolosità e acquisto dei beni, posto che la maggior parte degli investimenti è posteriore alla cessazione della pericolosità del proposto. Tuttavia in sede di merito si è fatta coerente applicazione del principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez. VI, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990 – 01, secondo cui in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità. Nel caso in esame il lasso temporale è molto contenuto e la motivazione espressa in sede di merito appare congrua e non rivalutabile nella presente sede di legittimità. Anche in punto di disponibilità dei beni in capo a PI IO le critiche sono reiterative e la motivazione espressa in sede di merito non è qui rivalutabile, in quanto del tutto congrua. Nel loro complesso i ricorsi vanno, pertanto, rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 12