Articolo 771 del Codice della navigazione
Articolo 770Articolo 772
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21 aprile 1942
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8 giugno 1983
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21 ottobre 2005
Art. 771.
(( (Documenti di bordo).)) ((Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilita';
c) il giornale di bordo;
d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili non impiegati in attivita' di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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