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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 500/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 500/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07/07/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 06 Novembre 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Indirizzo Parte_1 P.IVA_1 Telematico presso lo studio dell'Avv. PISANZIO ALFONSO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE E
, c.f.: elett.te dom.to alla VIALE CP_1 C.F._2 DEL BASENTO N. 114/B 85100 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. BLASI NICOLA, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._3 difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- APPELLATO
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 17 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno appellato ha adito il Giudice di Pace al fine di ottenere la condanna di alla restituzione della somma di€2.100,00, indebitamente sottratta Pt_1 a seguito di un'operazione non autorizzata riconducibile a un episodio di phishing informatico.
L'operazione contestata venne tempestivamente disconosciuta dall'istante tramite segnalazione al numero verde messo a disposizione dall'ente e oggetto di formale denuncia-querela presentata l'8.2.2020 presso laStazione dei CC. di
Albano di Lucania, nonché di successivo reclamo indirizzato a CP_2 come risulta dalla documentazione in atti.
All'esito del giudizio di primo grado, veniva quindi accolta la domande attorea, con riconoscimento della responsabilità dell'istituto per l'operazione non autorizzata, in applicazione della normativa vigente in materia di servizi di pagamento.
Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado articolando un motivo di appello sostanzialmente unitario, concernente la prospettata mancata applicazione del D. Lgs. 11/10 e omessa e/o errata valutazione delle prove ex art 2697 c.c.
Si costituiva in giudizio l'odierno appellato, insistendo per l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Verificata l'integrità del contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, interamente documentale, veniva chiamata all'udienza del 17 settembre 2025 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 2 c.p.c.
Ciò premesso l'appello è infondato e meritevole di rigetto, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
Sul punto occorre premettere che la recentissima giurisprudenza di legittimità in un caso analogo ha precisato che è onere di “provare di aver adottato CP_2 soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali ad esempio l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede nell'esecuzione del contratto”. E siccome non ha fornito CP_2 tale prova bene ha fatto il Tribunale di Nola ad imputarle il “rischio professionale della possibilità che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente”.( Cfr. Cass. Civ. n. 3780/2024)
La responsabilità della banca, spiega la Corte, per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, “con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento”.
Il cliente, dunque, “è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto
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estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio”. “Ne consegue – conclude la Cassazione - che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”.
Rapportando il principio sancito dalla Suprema Corte al caso in esame, deve ritenersi che il cliente abbia agito con sufficiente diligenza.
L'operazione infatti venne tempestivamente disconosciuta dall'istante tramite segnalazione al numero verde messo a disposizione dall'ente e oggetto di formale denuncia-querela presentata l'8.2.2020 presso la Stazione dei CC. di Albano di Lucania, nonché di successivo reclamo indirizzato a CP_2 come risulta dalla documentazione in atti.
Pertanto deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo del riparto dell'onere probatorio, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
La circostanza che l'orientamento di legittimità si sia consolidato successivamente all'introduzione del presente giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 452/2021 del Giudice di Pace di Potenza del 15.07.2022.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 11/11/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 500/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07/07/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 06 Novembre 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Indirizzo Parte_1 P.IVA_1 Telematico presso lo studio dell'Avv. PISANZIO ALFONSO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE E
, c.f.: elett.te dom.to alla VIALE CP_1 C.F._2 DEL BASENTO N. 114/B 85100 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. BLASI NICOLA, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._3 difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- APPELLATO
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 17 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno appellato ha adito il Giudice di Pace al fine di ottenere la condanna di alla restituzione della somma di€2.100,00, indebitamente sottratta Pt_1 a seguito di un'operazione non autorizzata riconducibile a un episodio di phishing informatico.
L'operazione contestata venne tempestivamente disconosciuta dall'istante tramite segnalazione al numero verde messo a disposizione dall'ente e oggetto di formale denuncia-querela presentata l'8.2.2020 presso laStazione dei CC. di
Albano di Lucania, nonché di successivo reclamo indirizzato a CP_2 come risulta dalla documentazione in atti.
All'esito del giudizio di primo grado, veniva quindi accolta la domande attorea, con riconoscimento della responsabilità dell'istituto per l'operazione non autorizzata, in applicazione della normativa vigente in materia di servizi di pagamento.
Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado articolando un motivo di appello sostanzialmente unitario, concernente la prospettata mancata applicazione del D. Lgs. 11/10 e omessa e/o errata valutazione delle prove ex art 2697 c.c.
Si costituiva in giudizio l'odierno appellato, insistendo per l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Verificata l'integrità del contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, interamente documentale, veniva chiamata all'udienza del 17 settembre 2025 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 2 c.p.c.
Ciò premesso l'appello è infondato e meritevole di rigetto, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
Sul punto occorre premettere che la recentissima giurisprudenza di legittimità in un caso analogo ha precisato che è onere di “provare di aver adottato CP_2 soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali ad esempio l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede nell'esecuzione del contratto”. E siccome non ha fornito CP_2 tale prova bene ha fatto il Tribunale di Nola ad imputarle il “rischio professionale della possibilità che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente”.( Cfr. Cass. Civ. n. 3780/2024)
La responsabilità della banca, spiega la Corte, per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, “con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento”.
Il cliente, dunque, “è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto
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estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio”. “Ne consegue – conclude la Cassazione - che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”.
Rapportando il principio sancito dalla Suprema Corte al caso in esame, deve ritenersi che il cliente abbia agito con sufficiente diligenza.
L'operazione infatti venne tempestivamente disconosciuta dall'istante tramite segnalazione al numero verde messo a disposizione dall'ente e oggetto di formale denuncia-querela presentata l'8.2.2020 presso la Stazione dei CC. di Albano di Lucania, nonché di successivo reclamo indirizzato a CP_2 come risulta dalla documentazione in atti.
Pertanto deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo del riparto dell'onere probatorio, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
La circostanza che l'orientamento di legittimità si sia consolidato successivamente all'introduzione del presente giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 452/2021 del Giudice di Pace di Potenza del 15.07.2022.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 11/11/2025.
Il Giudice
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