TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/11/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 21.11.2025, promossa da: rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. A. Perricci e M. Friolo Parte_1
Opponente
CONTRO
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti P. Costa e V. Controparte_1
Costa
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 596/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.9.2023, l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 596/2023 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 2227,45 a titolo di compenso per l'attività di Controparte_1 somministrazione dei vaccini svolta durante la pandemia Sars-Cov 2.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché richiesto e concesso in violazione degli artt.
633 e 634 c.p.c;
- l'infondatezza della pretesa in quanto - pur dando atto dell' “attività prestata dalla sig.ra in relazione alla situazione emergenziale da Covid-19, nelle tempistiche e nelle CP_1 modalità che verranno meglio definite (…)” – rilevava che, solo in relazione al periodo compreso tra l'1.1.2021 e il 31.7.2021, detta attività era da qualificare e retribuire (come avvenuto) quale “prestazione aggiuntiva” ex art. 1, comma 464, L. 178/2020, tenuto conto dell'approvazione del Piano strategico di vaccinazione anti Sars Covid 19, giusta delibera di
Giunta Regionale n. 472 del 22.3.2021; diversamente, con riferimento all'attività svolta nel periodo successivo, in assenza di una fonte regolamentare regionale adottata in esecuzione dell'art. 7 del CCNL di Comparto 2019/2021, la relativa attività non poteva che essere remunerata come lavoro straordinario.
1 Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva parte convenuta che contestava gli avversi assunti, evidenziando in fatto come fosse incontestata l'attività di somministrazione dei vaccini svolta nel periodo in contestazione. In punto di diritto, rilevava che l'accordo regionale del 2.07.2021 aveva previsto la cessazione dello stato di emergenza al 31.07.2021, di fatto poi prorogato sino al 31.03.2022 ex art. l'art. 1 del D.L. n. 24 del
24 marzo 2022, con consequenziale “prosecuzione delle prestazioni vaccinali rese dagli operatori anche dopo il 31.07.2021 e sino al 31.03.2022”.
Soggiungeva che, contraddittoriamente con i proprio assunti, parte opponente -con delibera n.
0848/2024 - aveva comunque provveduto alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive svolte, durante la campagna vaccinale anti-covid 19, nei giorni di sabato, domenica e festivi per il periodo dal 1.12.2021 al 31.03.2022, escludendo peraltro anche l'odierna opposta che aveva ricevuto, quale compenso per l'attività svolta (per 65,23 ore sì come risultanti dai prospetti paga), solo l'importo di
€ 1034,05 in luogo di quello complessivamente spettante, pari ad € 3.261.50.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso va accolto.
Il decreto ingiuntivo opposto, come è pacifico tra le parti, è stato chiesto ed ottenuto per l'importo di Parte
€ 2227,45, quale differenza tra quanto erogato dall' a titolo di lavoro straordinario, per le ore di lavoro effettuate per l'attività di somministrazione dei vaccini e quanto ritenuto dovuto dall'opposta per il medesimo numero di ore risultante dai prospetti paga.
In particolare, come allegato nella memoria di costituzione, la pretesa in contestazione trae scaturigine dal fatto che “le ore qualificate “straordinario 15% vaccinazioni” recate dalle buste paga di settembre (41 ore) ed ottobre (24 ore) 2022 meritano il compenso di €.50,00 ad ora -in deroga a quanto stabilito dal CCNL- giusta il disposto dell'art. 1, comma 464, della L. n.°178/2020”, con la conseguenza che la lavoratrice avrebbe “diritto a quanto rivendicato con il procedimento monitorio, come risulta dal prospetto in esso prodotto (…) h.65,23*€.50,00= (avere) €.3.261,50 – (avuto)
€.1.034,05= €.2.227,45”.
Al di là di un refuso relativo al periodo al quale si riferisce il credito, deve ritenersi pacifico che la prestazione lavorativa per cui è causa sia stata resa da agosto 2021 e sino a gennaio 2022.
In tale senso, depone non solo l'esame del ricorso ex art. 633 c.p.c. ove si evidenziava che “da una attenta analisi dei prospetti paga dal gennaio 2021 al dicembre 2022, le ore di lavoro svolte in regime di prestazione aggiuntiva per l'attività di somministrazione vaccini sono state retribuite,
2 erroneamente, per ogni ora di lavoro svolta, con l'importo a titolo di lavoro straordinario (all. 1 – vedi busta paga di agosto 2021, gennaio 2022, settembre 2022 e ottobre 2022) in luogo di quello pari
a € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 (“legge di Bilancio”)”, ma anche e soprattutto il tenore delle conclusioni rassegnate al n. 2 della memoria di costituzione (“accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto per il periodo dal agosto 2021 a gennaio 2022 attività vaccinale a titolo di prestazioni aggiuntive ex art. 1, comma 464, L. 178/2020 e, per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore della sig.ra , della somma di €.2.227,45”). Controparte_1
Tanto chiarito, è pacifico che parte opposta- in qualità di infermiera- abbia svolto attività di somministrazione dei vaccini anche nel periodo agosto 2021-gennaio 2022.
E' altresì incontestato che l' abbia remunerato l'attività svolta sino a luglio 2021 Pt_1 Pt_1 secondo “la tariffa oraria prevista [per le] prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1, comma 464, L.
178/2020” (pag. 6 memoria di costituzione) laddove invece per il periodo successivo la relativa prestazione sia stata retribuita come lavoro straordinario.
Ebbene, gioverà richiamare le previsioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno finanziario
2021, n. 170 del 30.12.2020.
L'art. 1 comma 457 ha previsto che “Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus
SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato
a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”.
Al comma 464, per quel che rileva nel presente procedimento, è stata prevista la possibilità per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale di fare ricorso alle prestazioni aggiuntive del proprio personale sanitario.
In particolare: “464. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da (omissis) a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità
3 dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a (omissis), al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Dalla piana lettura della norma emerge come, sia con riferimento al personale medico che con Parte riferimento al personale infermieristico, sia stata data la “possibilità” alle in caso di risorse di professionisti sanitari insufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2, di far ricorso all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” previste rispettivamente agli artt. 115 comma 2 e 6 comma 1 dei rispettivi CCNL con gli aumenti delle tariffe orarie stabiliti dalla norma.
L'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro -triennio 2016-2018 prevede quanto segue: “Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: a) …; b) …; c) …;
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.”
Per quel che concerne la risulta che con Delibera di Giunta Regionale n. 472 del CP_2
22.3.2021 è stato approvato il Piano Strategico di vaccinazione anti Sars Covid 19 (all. 10 fascicolo parte opponente) che, al punto 7 b), stabiliva di “utilizzare tutti gli istituti contrattuali previsti dai
CC.NN.LL. del personale del Servizio Sanitario Nazionale al fine di incrementare i livelli di prestazioni erogate dalle diverse figure professionali coinvolte nelle attività di somministrazione del vaccino anti Covid-19, secondo quanto previsto dal “Piano Strategico Regionale per la Vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19” approvato con il presente provvedimento al fine di realizzare gli obiettivi temporali specificati nel cronoprogramma operativo”, concernente il periodo marzo – luglio
2021 (come si evince dall'all. 3 della predetta delibera).
Successivamente, con accordo sottoscritto in data 2.7.2021, la e le OO.SS. regionali CP_2 firmatarie del CCNL Comparto Sanità e CCNL Area Sanità hanno convenuto quanto segue:
“
1. Le prestazioni aggiuntive rappresentano solo uno degli strumenti individuati dalla normativa nazionale al fine di garantire una efficace campagna di vaccinazione di massa, e, pertanto, il ricorso
4 alle stesse dovrà avvenire solo laddove non sia possibile soddisfare le esigenze della campagna vaccinale con l'organizzazione ordinaria dell'orario di lavoro.
2. Il presente accordo disciplina esclusivamente le prestazioni aggiuntive rese ai sensi dell'art. 1 comma 464 della L. 178/2020 dalle figure professionali espressamente previste (personale medico
[..]personale infermieristico e assistenti sanitari) a partire dal 1 gennaio 2021.
3. L'importo di Euro 6.621.754 destinato dalla normativa statale alla per la remunerazione CP_2 delle prestazioni aggiuntive rese dal personale medico, nonché dal personale infermieristico ed assistenti sanitari nell'ambito dell'attività di vaccinazione contro il Covid-19, dovrà essere ripartito indicativamente tra le sulla base del numero di prestazioni aggiuntive rese Parte_2 dal personale dal 1.1.2021 al 31.7.2021 come quantificate dai competenti uffici delle Aziende ed Enti del SSR. ”.
Tale accordo ha dunque disciplinato la ripartizione dell'importo ricevuto a livello nazionale per remunerare le prestazioni aggiuntive rese nel periodo dal gennaio 2021 al 31.7.2021.
D'altronde, precedentemente alla sottoscrizione di tale accordo, era stata inoltrata ai Direttori delle la nota n. 4404 dell'11.6.2021 (all. 11 fascicolo parte opponente) con la Pt_3 Parte_4 quale il Dipartimento Regionale – nel rendere noto il fatto che era stato concluso con le OO.SS.
l'accordo regionale sulle modalità di erogazione delle prestazioni aggiuntive – invitava i D.G a
“comunicare ..le prestazioni aggiuntive di cui trattasi rese sino al 31.5.2021” e ad “effettuare una previsione dell'eventuale ricorso ad ulteriori prestazioni aggiuntive da chiedersi (…) sino alla data del 31.7.2021 per la prosecuzione della campagna vaccinale”, evidenziando nl contempo che “ai sensi della L. 178/2020 il ricorso alle prestazioni aggiuntive rappresenta l'extrema ratio rispetto all'ordinaria organizzazione del lavoro”.
L'esame congiunto di tali documenti rende evidente come l' abbia correttamente Parte_1 liquidato l'attività resa dall'opposta sino a luglio 2021 applicando la tariffa oraria prevista per le prestazioni aggiuntivi (ovvero nella misura di € 50,00 come stabilito dal punto 4 del suindicato accordo regionale), stante la regolamentazione – a livello regionale – della ripartizione dei fondi attribuiti per la campagna vaccinale, nel perimetro delineato dai principi generali di finanza pubblica e di invarianza della spesa.
Ed è altrettanto evidente, viceversa, come le prestazioni rese successivamente al luglio 2021 – periodo in relazione al quale, come è incontestato tra le parti, non è intervenuto alcun accordo sindacale regionale che disciplinasse eventuali ulteriori finanziamenti da destinare a prestazioni aggiuntive ex art. 1 comma 464 L.170/2020 - non potessero essere liquidate sulla base di una tariffa oraria contemplata dall'accordo del 2.7.2021, senza che possa attribuirsi alcun rilievo – alla luce delle considerazioni sinora esposte - alla proroga dello stato di emergenza sino al 31.3.2022, giusta art. 1
5 DL. 24 del 24.3.2022, trattandosi di circostanza non incidente sulla individuazione della disciplina applicabile ai fini della remunerazione della prestazione lavorativa resa nell'ambito della campagna vaccinale.
Quanto sinora evidenziato risulta peraltro coerente con le previsioni contenute nella legge n. 1 del
08/01/2002 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.
402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, che all'art.
1 - rubricato
“Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica” - stabilisce che, in caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le
[...]
e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e nei limiti delle risorse finanziarie CP_3 connesse alle corrispondenti vacanze di organico, “previa autorizzazione della possono CP_2 remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'Azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza..”.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, atteso che il ricorso alla prestazione aggiuntiva costituisce una facoltà discrezionale, comunque condizionata alle disponibilità finanziarie, risulta corretta la determinazione di remunerare a titolo di lavoro straordinario l'attività svolta, nell'ambito della campagna vaccinale, nel periodo in contestazione (agosto 2021- gennaio 2022).
A differenti conclusioni non induce la delibera n. 0848 del 2024 con la quale l' ha Parte_1 disposto la liquidazione delle “prestazioni aggiuntive svolte, durante la campagna vaccinale anti
Covid-19, nei giorni di sabato, domenica e festivi. Periodo dal 01.12.2021 al 31.03.2022”.
Dalla lettura di tale delibera emerge che la prestazione resa nel periodo dicembre 2021/marzo 2022 è stata liquidata come straordinario se effettuata nei giorni feriali e come prestazione aggiuntiva
(riconoscendo in favore del personale del comparto sanitario, previo conguaglio con quanto liquidato a titolo di straordinario, un compenso orario lordo pari ad € 27,00) se “resa il sabato, la domenica e
i giorni festivi”,
La liquidazione a titolo di prestazione aggiuntiva risulta effettuata sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 115 e 116 del C.I.A. del 15.4.2020 (e non in forza dell'art 1 comma 464 della l. 178 del 2020 che tra l'altro prevedeva un compenso orario maggiore, pari ad € 50,00).
Trattasi dunque di provvedimento che, a fronte dei rilievi sinora svolti, non può costituire il presupposto per il riconoscimento del diritto al pagamento delle ore effettuate per la somministrazione dei vaccini secondo il regime della prestazione aggiuntiva nella misura contemplata dall'art. 1 comma
464 della l. 178/2020, come richiesto in sede monitoria.
6 Né costituisce oggetto della controversia il fatto che l'opposta sia stata esclusa dall'elenco dei dipendenti di cui alla citata delibera, avendo esclusivamente chiesto – senza alcuna allegazione circa l'eventuale sussistenza dei presupposti per ottenere un conguaglio, limitatamente al periodo contemplato nella predetta delibera - la liquidazione delle ore risultanti dai prospetti paga secondo la tariffa oraria di cui all'art. 1 comma 464 della l. 178 del 2020.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso va accolto.
L'assoluta novità della questione affrontata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 21.11.2025, promossa da: rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. A. Perricci e M. Friolo Parte_1
Opponente
CONTRO
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti P. Costa e V. Controparte_1
Costa
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 596/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.9.2023, l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 596/2023 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 2227,45 a titolo di compenso per l'attività di Controparte_1 somministrazione dei vaccini svolta durante la pandemia Sars-Cov 2.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché richiesto e concesso in violazione degli artt.
633 e 634 c.p.c;
- l'infondatezza della pretesa in quanto - pur dando atto dell' “attività prestata dalla sig.ra in relazione alla situazione emergenziale da Covid-19, nelle tempistiche e nelle CP_1 modalità che verranno meglio definite (…)” – rilevava che, solo in relazione al periodo compreso tra l'1.1.2021 e il 31.7.2021, detta attività era da qualificare e retribuire (come avvenuto) quale “prestazione aggiuntiva” ex art. 1, comma 464, L. 178/2020, tenuto conto dell'approvazione del Piano strategico di vaccinazione anti Sars Covid 19, giusta delibera di
Giunta Regionale n. 472 del 22.3.2021; diversamente, con riferimento all'attività svolta nel periodo successivo, in assenza di una fonte regolamentare regionale adottata in esecuzione dell'art. 7 del CCNL di Comparto 2019/2021, la relativa attività non poteva che essere remunerata come lavoro straordinario.
1 Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva parte convenuta che contestava gli avversi assunti, evidenziando in fatto come fosse incontestata l'attività di somministrazione dei vaccini svolta nel periodo in contestazione. In punto di diritto, rilevava che l'accordo regionale del 2.07.2021 aveva previsto la cessazione dello stato di emergenza al 31.07.2021, di fatto poi prorogato sino al 31.03.2022 ex art. l'art. 1 del D.L. n. 24 del
24 marzo 2022, con consequenziale “prosecuzione delle prestazioni vaccinali rese dagli operatori anche dopo il 31.07.2021 e sino al 31.03.2022”.
Soggiungeva che, contraddittoriamente con i proprio assunti, parte opponente -con delibera n.
0848/2024 - aveva comunque provveduto alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive svolte, durante la campagna vaccinale anti-covid 19, nei giorni di sabato, domenica e festivi per il periodo dal 1.12.2021 al 31.03.2022, escludendo peraltro anche l'odierna opposta che aveva ricevuto, quale compenso per l'attività svolta (per 65,23 ore sì come risultanti dai prospetti paga), solo l'importo di
€ 1034,05 in luogo di quello complessivamente spettante, pari ad € 3.261.50.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso va accolto.
Il decreto ingiuntivo opposto, come è pacifico tra le parti, è stato chiesto ed ottenuto per l'importo di Parte
€ 2227,45, quale differenza tra quanto erogato dall' a titolo di lavoro straordinario, per le ore di lavoro effettuate per l'attività di somministrazione dei vaccini e quanto ritenuto dovuto dall'opposta per il medesimo numero di ore risultante dai prospetti paga.
In particolare, come allegato nella memoria di costituzione, la pretesa in contestazione trae scaturigine dal fatto che “le ore qualificate “straordinario 15% vaccinazioni” recate dalle buste paga di settembre (41 ore) ed ottobre (24 ore) 2022 meritano il compenso di €.50,00 ad ora -in deroga a quanto stabilito dal CCNL- giusta il disposto dell'art. 1, comma 464, della L. n.°178/2020”, con la conseguenza che la lavoratrice avrebbe “diritto a quanto rivendicato con il procedimento monitorio, come risulta dal prospetto in esso prodotto (…) h.65,23*€.50,00= (avere) €.3.261,50 – (avuto)
€.1.034,05= €.2.227,45”.
Al di là di un refuso relativo al periodo al quale si riferisce il credito, deve ritenersi pacifico che la prestazione lavorativa per cui è causa sia stata resa da agosto 2021 e sino a gennaio 2022.
In tale senso, depone non solo l'esame del ricorso ex art. 633 c.p.c. ove si evidenziava che “da una attenta analisi dei prospetti paga dal gennaio 2021 al dicembre 2022, le ore di lavoro svolte in regime di prestazione aggiuntiva per l'attività di somministrazione vaccini sono state retribuite,
2 erroneamente, per ogni ora di lavoro svolta, con l'importo a titolo di lavoro straordinario (all. 1 – vedi busta paga di agosto 2021, gennaio 2022, settembre 2022 e ottobre 2022) in luogo di quello pari
a € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 (“legge di Bilancio”)”, ma anche e soprattutto il tenore delle conclusioni rassegnate al n. 2 della memoria di costituzione (“accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto per il periodo dal agosto 2021 a gennaio 2022 attività vaccinale a titolo di prestazioni aggiuntive ex art. 1, comma 464, L. 178/2020 e, per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore della sig.ra , della somma di €.2.227,45”). Controparte_1
Tanto chiarito, è pacifico che parte opposta- in qualità di infermiera- abbia svolto attività di somministrazione dei vaccini anche nel periodo agosto 2021-gennaio 2022.
E' altresì incontestato che l' abbia remunerato l'attività svolta sino a luglio 2021 Pt_1 Pt_1 secondo “la tariffa oraria prevista [per le] prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1, comma 464, L.
178/2020” (pag. 6 memoria di costituzione) laddove invece per il periodo successivo la relativa prestazione sia stata retribuita come lavoro straordinario.
Ebbene, gioverà richiamare le previsioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno finanziario
2021, n. 170 del 30.12.2020.
L'art. 1 comma 457 ha previsto che “Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus
SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato
a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”.
Al comma 464, per quel che rileva nel presente procedimento, è stata prevista la possibilità per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale di fare ricorso alle prestazioni aggiuntive del proprio personale sanitario.
In particolare: “464. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da (omissis) a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità
3 dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a (omissis), al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Dalla piana lettura della norma emerge come, sia con riferimento al personale medico che con Parte riferimento al personale infermieristico, sia stata data la “possibilità” alle in caso di risorse di professionisti sanitari insufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2, di far ricorso all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” previste rispettivamente agli artt. 115 comma 2 e 6 comma 1 dei rispettivi CCNL con gli aumenti delle tariffe orarie stabiliti dalla norma.
L'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro -triennio 2016-2018 prevede quanto segue: “Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: a) …; b) …; c) …;
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.”
Per quel che concerne la risulta che con Delibera di Giunta Regionale n. 472 del CP_2
22.3.2021 è stato approvato il Piano Strategico di vaccinazione anti Sars Covid 19 (all. 10 fascicolo parte opponente) che, al punto 7 b), stabiliva di “utilizzare tutti gli istituti contrattuali previsti dai
CC.NN.LL. del personale del Servizio Sanitario Nazionale al fine di incrementare i livelli di prestazioni erogate dalle diverse figure professionali coinvolte nelle attività di somministrazione del vaccino anti Covid-19, secondo quanto previsto dal “Piano Strategico Regionale per la Vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19” approvato con il presente provvedimento al fine di realizzare gli obiettivi temporali specificati nel cronoprogramma operativo”, concernente il periodo marzo – luglio
2021 (come si evince dall'all. 3 della predetta delibera).
Successivamente, con accordo sottoscritto in data 2.7.2021, la e le OO.SS. regionali CP_2 firmatarie del CCNL Comparto Sanità e CCNL Area Sanità hanno convenuto quanto segue:
“
1. Le prestazioni aggiuntive rappresentano solo uno degli strumenti individuati dalla normativa nazionale al fine di garantire una efficace campagna di vaccinazione di massa, e, pertanto, il ricorso
4 alle stesse dovrà avvenire solo laddove non sia possibile soddisfare le esigenze della campagna vaccinale con l'organizzazione ordinaria dell'orario di lavoro.
2. Il presente accordo disciplina esclusivamente le prestazioni aggiuntive rese ai sensi dell'art. 1 comma 464 della L. 178/2020 dalle figure professionali espressamente previste (personale medico
[..]personale infermieristico e assistenti sanitari) a partire dal 1 gennaio 2021.
3. L'importo di Euro 6.621.754 destinato dalla normativa statale alla per la remunerazione CP_2 delle prestazioni aggiuntive rese dal personale medico, nonché dal personale infermieristico ed assistenti sanitari nell'ambito dell'attività di vaccinazione contro il Covid-19, dovrà essere ripartito indicativamente tra le sulla base del numero di prestazioni aggiuntive rese Parte_2 dal personale dal 1.1.2021 al 31.7.2021 come quantificate dai competenti uffici delle Aziende ed Enti del SSR. ”.
Tale accordo ha dunque disciplinato la ripartizione dell'importo ricevuto a livello nazionale per remunerare le prestazioni aggiuntive rese nel periodo dal gennaio 2021 al 31.7.2021.
D'altronde, precedentemente alla sottoscrizione di tale accordo, era stata inoltrata ai Direttori delle la nota n. 4404 dell'11.6.2021 (all. 11 fascicolo parte opponente) con la Pt_3 Parte_4 quale il Dipartimento Regionale – nel rendere noto il fatto che era stato concluso con le OO.SS.
l'accordo regionale sulle modalità di erogazione delle prestazioni aggiuntive – invitava i D.G a
“comunicare ..le prestazioni aggiuntive di cui trattasi rese sino al 31.5.2021” e ad “effettuare una previsione dell'eventuale ricorso ad ulteriori prestazioni aggiuntive da chiedersi (…) sino alla data del 31.7.2021 per la prosecuzione della campagna vaccinale”, evidenziando nl contempo che “ai sensi della L. 178/2020 il ricorso alle prestazioni aggiuntive rappresenta l'extrema ratio rispetto all'ordinaria organizzazione del lavoro”.
L'esame congiunto di tali documenti rende evidente come l' abbia correttamente Parte_1 liquidato l'attività resa dall'opposta sino a luglio 2021 applicando la tariffa oraria prevista per le prestazioni aggiuntivi (ovvero nella misura di € 50,00 come stabilito dal punto 4 del suindicato accordo regionale), stante la regolamentazione – a livello regionale – della ripartizione dei fondi attribuiti per la campagna vaccinale, nel perimetro delineato dai principi generali di finanza pubblica e di invarianza della spesa.
Ed è altrettanto evidente, viceversa, come le prestazioni rese successivamente al luglio 2021 – periodo in relazione al quale, come è incontestato tra le parti, non è intervenuto alcun accordo sindacale regionale che disciplinasse eventuali ulteriori finanziamenti da destinare a prestazioni aggiuntive ex art. 1 comma 464 L.170/2020 - non potessero essere liquidate sulla base di una tariffa oraria contemplata dall'accordo del 2.7.2021, senza che possa attribuirsi alcun rilievo – alla luce delle considerazioni sinora esposte - alla proroga dello stato di emergenza sino al 31.3.2022, giusta art. 1
5 DL. 24 del 24.3.2022, trattandosi di circostanza non incidente sulla individuazione della disciplina applicabile ai fini della remunerazione della prestazione lavorativa resa nell'ambito della campagna vaccinale.
Quanto sinora evidenziato risulta peraltro coerente con le previsioni contenute nella legge n. 1 del
08/01/2002 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.
402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, che all'art.
1 - rubricato
“Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica” - stabilisce che, in caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le
[...]
e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e nei limiti delle risorse finanziarie CP_3 connesse alle corrispondenti vacanze di organico, “previa autorizzazione della possono CP_2 remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'Azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza..”.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, atteso che il ricorso alla prestazione aggiuntiva costituisce una facoltà discrezionale, comunque condizionata alle disponibilità finanziarie, risulta corretta la determinazione di remunerare a titolo di lavoro straordinario l'attività svolta, nell'ambito della campagna vaccinale, nel periodo in contestazione (agosto 2021- gennaio 2022).
A differenti conclusioni non induce la delibera n. 0848 del 2024 con la quale l' ha Parte_1 disposto la liquidazione delle “prestazioni aggiuntive svolte, durante la campagna vaccinale anti
Covid-19, nei giorni di sabato, domenica e festivi. Periodo dal 01.12.2021 al 31.03.2022”.
Dalla lettura di tale delibera emerge che la prestazione resa nel periodo dicembre 2021/marzo 2022 è stata liquidata come straordinario se effettuata nei giorni feriali e come prestazione aggiuntiva
(riconoscendo in favore del personale del comparto sanitario, previo conguaglio con quanto liquidato a titolo di straordinario, un compenso orario lordo pari ad € 27,00) se “resa il sabato, la domenica e
i giorni festivi”,
La liquidazione a titolo di prestazione aggiuntiva risulta effettuata sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 115 e 116 del C.I.A. del 15.4.2020 (e non in forza dell'art 1 comma 464 della l. 178 del 2020 che tra l'altro prevedeva un compenso orario maggiore, pari ad € 50,00).
Trattasi dunque di provvedimento che, a fronte dei rilievi sinora svolti, non può costituire il presupposto per il riconoscimento del diritto al pagamento delle ore effettuate per la somministrazione dei vaccini secondo il regime della prestazione aggiuntiva nella misura contemplata dall'art. 1 comma
464 della l. 178/2020, come richiesto in sede monitoria.
6 Né costituisce oggetto della controversia il fatto che l'opposta sia stata esclusa dall'elenco dei dipendenti di cui alla citata delibera, avendo esclusivamente chiesto – senza alcuna allegazione circa l'eventuale sussistenza dei presupposti per ottenere un conguaglio, limitatamente al periodo contemplato nella predetta delibera - la liquidazione delle ore risultanti dai prospetti paga secondo la tariffa oraria di cui all'art. 1 comma 464 della l. 178 del 2020.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso va accolto.
L'assoluta novità della questione affrontata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
7